TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 7188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7188 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 9738/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione senza i termini di legge all'udienza del 12.6.2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Parte_1 Esposito e dall'avv. Aida La Marca congiuntamente e disgiuntamente
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Delfina Cavotti, giusta procura Controparte_1 in atti
RESISTENTE
NONCHE' IL Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: all'udienza del 12.6.2025 la causa è stata riservata in decisione senza termini ai quali i procuratori hanno rinunciato in quanto le parti hanno raggiunto gli accordi di separazione. Il Pm ha espresso parere favorevole in data 8.7.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.5.2024, il IGn. – premesso di aver contratto matrimonio in regime di Parte_1 separazione dei beni in data 12.7.2014 dal quale non nascevano figli – esponeva: (…) da diverso tempo il rapporto dei coniugi si è logorato irrimediabilmente, per incompatibilità di carattere e diverse aspettative di vita;
• è evidente che le circostanze summenzionate hanno inciso negativamente sul legame coniugale, che si è irreversibilmente usurato;
• i coniugi lavorano e sono economicamente autonomi;
• il ricorrente ha lasciato la casa coniugale da circa un anno stabilendo la residenza altrove;
• l'immobile adibito a casa coniugale sito in Napoli alla via Salvator Rosa,91 è in comproprietà dall'anno 2016 e grava sullo stesso un mutuo per il quale le parti versano mensilmente una rata pari ad € 450,00 (€ 225,00 ciascuno) su un conto cointestato;
• in data 08.01.2024 la Sig.ra veniva invitata dal Sig. con lettera a.r. ad addivenire ad una soluzione concordata;
• la Sig.ra CP_1 Parte_1
a tutt'oggi si è resa del tutto indisponibile non consentendo inoltre al Sig. di ritirare gli effetti CP_1 Parte_1 personali dalla casa coniugale. Ha chiesto: • autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
• la Sig.ra potrà lasciare la casa coniugale, entro e non oltre dieci giorni a far data dall'udienza presidenziale di CP_1 comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà onde procedere alla vendita del bene in comproprietà o laddove ritenesse versare una quota dell'affitto al ricorrente o in alternativa accollarsi la parte del mutuo del ricorrente liquidando la metà della parte versata fin ora con obbligo dello stesso di cedere la quota di sua proprietà con atto notarile e di subentrare nelle utenze a tutt'oggi pagate interamente dal ricorrente.
Si è costituita la IGn. e, non opponendosi alla separazione, ha dedotto che il fallimento dell'unione coniugale CP_1 fosse da addebitarsi al marito per essere venuto meno ai doveri nascenti dal matrimonio, in particolare per non esserle stata vicina durante la procedura presso il TPM di adozione. Inoltre, assumeva che il marito aveva abbandonato la casa coniugale nel 2023 senza alcun motivo.
1 2
Ha chiesto, quindi, in riconvenzionale, pronunciarsi la separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale della quale essi coniugi sono comproprietari e co-mutuatari, nonché porsi a carico del ricorrente l'obbligo di mantenimento nella misura di € 500,00 mensili, oltre al risarcimento per danni endofamiliari.
All'udienza di prima comparizione del 28.1.2025, il GI, sentiti i coniugi, li ha autorizzati a vivere separatamente e, su richiesta degli stessi, ha rinviato per trattative di componimento. Alla successiva udienza del 12.6.2025 le parti hanno raggiunto i seguenti accordi:
i coniugi vivranno separatamente, liberi di fissare la propria residenza e/o il domicilio secondo le proprie personali eIGenze e preferenze;
la casa coniugale sita in Napoli, alla Via Salvator Rosa n. 91, viene assegnata alla IG.ra , Controparte_1 in uno agli arredi che la compongono;
ciascun coniuge godrà in via esclusiva dei propri beni e dei propri redditi;
il IG. procederà al recupero dei propri effetti personali, come da concordato e separato elenco di Parte_1 cui alle comunicazioni tra le parti del 26.05.25 e 11.06.25, mediante individuazione di concerto con la IG.ra CP_1 di almeno un paio di date;
il IG. si obbliga, quale elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione Parte_1 della crisi familiare, al trasferimento in favore della IG.ra , a titolo gratuito, delle quote immobiliari Controparte_1 vantate sul cespite adibito a casa coniugale, sito in Napoli, alla via Salvator Rosa n. 91, pari a 500/1000, compravenduto in costanza di matrimonio il 28.09.2015, in comune e in parti uguali tra gli stessi, in N.C.E.U. del medesimo Comune di Napoli alla sez. AVV., foglio 11, particella 10, sub. 19, piano 3^, z.c. 7, cat. A/4, cl. 6, vani 6.5, r.c. € 386.05, preferibilmente entro la data del 20.09.2025 e, comunque, non oltre 90 giorni dalla sentenza che pronuncia la separazione;
per effetto della cessione a titolo gratuito, la IG.ra rinuncia alla domanda di addebito ex Controparte_1 art. 151 c.c. spiegata in riconvenzionale nel giudizio distinto da n.r.g. 9738/2024 del Tribunale di Napoli ed alle altre accessorie ivi formulate, contestualmente impegnandosi all'accollo dell'intero residuo del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto del cespite in argomento, con effetto dunque liberatorio del IG. rispetto ad ogni obbligo al Parte_1 mutuo connesso e/o da esso derivante, giusto parere preliminare favorevole dell'istituto di credito acquisito. Operazione, quella di accollo del mutuo ipotecario, del pari funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e a formalizzarsi contestualmente al trasferimento delle quote immobiliari di cui al capo e) nei termini di cui al capo che precede, una volta ottenuta la sentenza di separazione che recepirà (anche) le pattuizioni dei coniugi aventi carattere meramente obbligatorio. Ad avvenuto perfezionamento del trasferimento delle quote immobiliari (dal IG. alla IG.ra ) e Parte_1 CP_1 dell'accollo del residuo mutuo ipotecario in capo alla IG.ra , il IG. riceverà la liberatoria ad CP_1 Parte_1 opera della creditrice (o chi per essa), secondo il preliminare parere bancario favorevole già Controparte_3 acquisito ed avente efficacia fino alla data del 20.09.2025. Le parti si dichiarano edotte e consapevoli che decorso inutilmente il termine del 20.09.2025 – ultimo momento utile ai fini della validità e dell'efficacia della pre-delibera bancaria sin qui citata – si renderà necessaria una nuova istruttoria presso l'istituto di credito ai fini dell'accollo liberatorio, i cui tempi e gli esiti non sono allo stato prevedibili;
in ogni caso, sin d'ora essi dichiarano di impegnarsi a collaborare fattivamente ed in buona fede alla realizzazione dell'assetto negoziale degli interessi raggiunto con i presenti patti separativi.
Sino al compimento formale delle operazioni di cui ai capi e) e f), intrinsecamente legate alla pronuncia di separazione ad opera del Tribunale ed agli incombenti notarili connessi, di comune intesa le parti convengono che il IG. sarà in ogni caso sollevato dal versamento dei ratei di mutuo e degli oneri condominiali afferenti Parte_1 l'immobile di Via S. Rosa n. 91 in Napoli a far tempo dall'Agosto p.v.; egli, pertanto, sarà tenuto alla corresponsione delle relative somme pro-quota dovute a titolo di mutuo, oneri condominiali ed accessori afferenti al cespite in parola, salvo conguagli, sino al Luglio/25 (incluso). Quanto alla Tari della corrente annualità, i IGg.ri e CP_1 Parte_1 convengono, per ragioni di comodità, che il tributo sia ripartito nella misura del 50% della spesa complessiva che risulterà sostenuta, con diritto alla ripetizione (appunto) per la metà da parte del soggetto che l'avrà anticipata, contestualmente alla presentazione delle quietanze di pagamento degli esborsi anticipati;
sempre al fine di dirimere la crisi coniugale e definitivamente pacificare le relazioni personali e patrimoniali tra i IGg.ri e , avuto anche riguardo a pregressi rapporti economici di dare/avere (somme CP_1 Parte_1 anticipate prima e durante la vita coniugale), le parti convengono che a totale tacitazione di ogni possibile questione, ragione e/o pretesa riconducibili ai rapporti tra gli stessi nel tempo intercorsi, la IG.ra verserà in Controparte_1 favore del IG. la somma omnicomprensiva di € 33.000,00 (trentatremilaeuro/00), di cui: € Parte_1 11.000,00 (undicimilaeuro/00) al momento della sottoscrizione dei patti separativi;
€ 11.000,00 (undicimilaeuro/00) a rogito intervenuto;
ed € 11.000,00 (undicimilaeuro/00) alla proposizione del divorzio congiunto mediante procedimento di convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati patrocinatori del presente processo (ex art. 6 L. 162/2014), maturati i termini di legge e, comunque, non prima del giorno 15 Dicembre/25. Varranno quietanza liberatoria le relative rimesse a saldo alle coordinate bancarie del IG. di seguito indicate: Parte_1 [...].
2 3
Nulla a regolare circa domande di addebito e/o mantenimento ad opera del IG. per non averne Parte_1 questi formalizzate in giudizio, quindi mai proposte;
i IGg.ri e , infine, si danno reciprocamente atto che tutte le condizioni Controparte_1 Parte_1 sin qui disciplinate sono essenziali ai fini dell'accordo separativo raggiunto in forma consensuale e, quanto alle spese processuali, gli stessi si determinano per la compensazione delle medesime di guisa che ciascuna parte sosterrà i propri costi con rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà.
Orbene, il Tribunale, preso atto, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative - li pone a base della presente decisione e li recepisce. Prende atto delle pattuizioni relative all'immobile che rientrano nell'autonomia negoziale delle parti.
Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: a) pronuncia la separazione tra e , ai sensi dell'art. 151 /1° Parte_1 Controparte_1 co.c.c.; b) recepisce gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n. 33, Parte II s. A, sez. E, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014); d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio l'11.7.2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa I. Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 9738/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione senza i termini di legge all'udienza del 12.6.2025, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Parte_1 Esposito e dall'avv. Aida La Marca congiuntamente e disgiuntamente
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Delfina Cavotti, giusta procura Controparte_1 in atti
RESISTENTE
NONCHE' IL Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: all'udienza del 12.6.2025 la causa è stata riservata in decisione senza termini ai quali i procuratori hanno rinunciato in quanto le parti hanno raggiunto gli accordi di separazione. Il Pm ha espresso parere favorevole in data 8.7.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 3.5.2024, il IGn. – premesso di aver contratto matrimonio in regime di Parte_1 separazione dei beni in data 12.7.2014 dal quale non nascevano figli – esponeva: (…) da diverso tempo il rapporto dei coniugi si è logorato irrimediabilmente, per incompatibilità di carattere e diverse aspettative di vita;
• è evidente che le circostanze summenzionate hanno inciso negativamente sul legame coniugale, che si è irreversibilmente usurato;
• i coniugi lavorano e sono economicamente autonomi;
• il ricorrente ha lasciato la casa coniugale da circa un anno stabilendo la residenza altrove;
• l'immobile adibito a casa coniugale sito in Napoli alla via Salvator Rosa,91 è in comproprietà dall'anno 2016 e grava sullo stesso un mutuo per il quale le parti versano mensilmente una rata pari ad € 450,00 (€ 225,00 ciascuno) su un conto cointestato;
• in data 08.01.2024 la Sig.ra veniva invitata dal Sig. con lettera a.r. ad addivenire ad una soluzione concordata;
• la Sig.ra CP_1 Parte_1
a tutt'oggi si è resa del tutto indisponibile non consentendo inoltre al Sig. di ritirare gli effetti CP_1 Parte_1 personali dalla casa coniugale. Ha chiesto: • autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
• la Sig.ra potrà lasciare la casa coniugale, entro e non oltre dieci giorni a far data dall'udienza presidenziale di CP_1 comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà onde procedere alla vendita del bene in comproprietà o laddove ritenesse versare una quota dell'affitto al ricorrente o in alternativa accollarsi la parte del mutuo del ricorrente liquidando la metà della parte versata fin ora con obbligo dello stesso di cedere la quota di sua proprietà con atto notarile e di subentrare nelle utenze a tutt'oggi pagate interamente dal ricorrente.
Si è costituita la IGn. e, non opponendosi alla separazione, ha dedotto che il fallimento dell'unione coniugale CP_1 fosse da addebitarsi al marito per essere venuto meno ai doveri nascenti dal matrimonio, in particolare per non esserle stata vicina durante la procedura presso il TPM di adozione. Inoltre, assumeva che il marito aveva abbandonato la casa coniugale nel 2023 senza alcun motivo.
1 2
Ha chiesto, quindi, in riconvenzionale, pronunciarsi la separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale della quale essi coniugi sono comproprietari e co-mutuatari, nonché porsi a carico del ricorrente l'obbligo di mantenimento nella misura di € 500,00 mensili, oltre al risarcimento per danni endofamiliari.
All'udienza di prima comparizione del 28.1.2025, il GI, sentiti i coniugi, li ha autorizzati a vivere separatamente e, su richiesta degli stessi, ha rinviato per trattative di componimento. Alla successiva udienza del 12.6.2025 le parti hanno raggiunto i seguenti accordi:
i coniugi vivranno separatamente, liberi di fissare la propria residenza e/o il domicilio secondo le proprie personali eIGenze e preferenze;
la casa coniugale sita in Napoli, alla Via Salvator Rosa n. 91, viene assegnata alla IG.ra , Controparte_1 in uno agli arredi che la compongono;
ciascun coniuge godrà in via esclusiva dei propri beni e dei propri redditi;
il IG. procederà al recupero dei propri effetti personali, come da concordato e separato elenco di Parte_1 cui alle comunicazioni tra le parti del 26.05.25 e 11.06.25, mediante individuazione di concerto con la IG.ra CP_1 di almeno un paio di date;
il IG. si obbliga, quale elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione Parte_1 della crisi familiare, al trasferimento in favore della IG.ra , a titolo gratuito, delle quote immobiliari Controparte_1 vantate sul cespite adibito a casa coniugale, sito in Napoli, alla via Salvator Rosa n. 91, pari a 500/1000, compravenduto in costanza di matrimonio il 28.09.2015, in comune e in parti uguali tra gli stessi, in N.C.E.U. del medesimo Comune di Napoli alla sez. AVV., foglio 11, particella 10, sub. 19, piano 3^, z.c. 7, cat. A/4, cl. 6, vani 6.5, r.c. € 386.05, preferibilmente entro la data del 20.09.2025 e, comunque, non oltre 90 giorni dalla sentenza che pronuncia la separazione;
per effetto della cessione a titolo gratuito, la IG.ra rinuncia alla domanda di addebito ex Controparte_1 art. 151 c.c. spiegata in riconvenzionale nel giudizio distinto da n.r.g. 9738/2024 del Tribunale di Napoli ed alle altre accessorie ivi formulate, contestualmente impegnandosi all'accollo dell'intero residuo del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto del cespite in argomento, con effetto dunque liberatorio del IG. rispetto ad ogni obbligo al Parte_1 mutuo connesso e/o da esso derivante, giusto parere preliminare favorevole dell'istituto di credito acquisito. Operazione, quella di accollo del mutuo ipotecario, del pari funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e a formalizzarsi contestualmente al trasferimento delle quote immobiliari di cui al capo e) nei termini di cui al capo che precede, una volta ottenuta la sentenza di separazione che recepirà (anche) le pattuizioni dei coniugi aventi carattere meramente obbligatorio. Ad avvenuto perfezionamento del trasferimento delle quote immobiliari (dal IG. alla IG.ra ) e Parte_1 CP_1 dell'accollo del residuo mutuo ipotecario in capo alla IG.ra , il IG. riceverà la liberatoria ad CP_1 Parte_1 opera della creditrice (o chi per essa), secondo il preliminare parere bancario favorevole già Controparte_3 acquisito ed avente efficacia fino alla data del 20.09.2025. Le parti si dichiarano edotte e consapevoli che decorso inutilmente il termine del 20.09.2025 – ultimo momento utile ai fini della validità e dell'efficacia della pre-delibera bancaria sin qui citata – si renderà necessaria una nuova istruttoria presso l'istituto di credito ai fini dell'accollo liberatorio, i cui tempi e gli esiti non sono allo stato prevedibili;
in ogni caso, sin d'ora essi dichiarano di impegnarsi a collaborare fattivamente ed in buona fede alla realizzazione dell'assetto negoziale degli interessi raggiunto con i presenti patti separativi.
Sino al compimento formale delle operazioni di cui ai capi e) e f), intrinsecamente legate alla pronuncia di separazione ad opera del Tribunale ed agli incombenti notarili connessi, di comune intesa le parti convengono che il IG. sarà in ogni caso sollevato dal versamento dei ratei di mutuo e degli oneri condominiali afferenti Parte_1 l'immobile di Via S. Rosa n. 91 in Napoli a far tempo dall'Agosto p.v.; egli, pertanto, sarà tenuto alla corresponsione delle relative somme pro-quota dovute a titolo di mutuo, oneri condominiali ed accessori afferenti al cespite in parola, salvo conguagli, sino al Luglio/25 (incluso). Quanto alla Tari della corrente annualità, i IGg.ri e CP_1 Parte_1 convengono, per ragioni di comodità, che il tributo sia ripartito nella misura del 50% della spesa complessiva che risulterà sostenuta, con diritto alla ripetizione (appunto) per la metà da parte del soggetto che l'avrà anticipata, contestualmente alla presentazione delle quietanze di pagamento degli esborsi anticipati;
sempre al fine di dirimere la crisi coniugale e definitivamente pacificare le relazioni personali e patrimoniali tra i IGg.ri e , avuto anche riguardo a pregressi rapporti economici di dare/avere (somme CP_1 Parte_1 anticipate prima e durante la vita coniugale), le parti convengono che a totale tacitazione di ogni possibile questione, ragione e/o pretesa riconducibili ai rapporti tra gli stessi nel tempo intercorsi, la IG.ra verserà in Controparte_1 favore del IG. la somma omnicomprensiva di € 33.000,00 (trentatremilaeuro/00), di cui: € Parte_1 11.000,00 (undicimilaeuro/00) al momento della sottoscrizione dei patti separativi;
€ 11.000,00 (undicimilaeuro/00) a rogito intervenuto;
ed € 11.000,00 (undicimilaeuro/00) alla proposizione del divorzio congiunto mediante procedimento di convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati patrocinatori del presente processo (ex art. 6 L. 162/2014), maturati i termini di legge e, comunque, non prima del giorno 15 Dicembre/25. Varranno quietanza liberatoria le relative rimesse a saldo alle coordinate bancarie del IG. di seguito indicate: Parte_1 [...].
2 3
Nulla a regolare circa domande di addebito e/o mantenimento ad opera del IG. per non averne Parte_1 questi formalizzate in giudizio, quindi mai proposte;
i IGg.ri e , infine, si danno reciprocamente atto che tutte le condizioni Controparte_1 Parte_1 sin qui disciplinate sono essenziali ai fini dell'accordo separativo raggiunto in forma consensuale e, quanto alle spese processuali, gli stessi si determinano per la compensazione delle medesime di guisa che ciascuna parte sosterrà i propri costi con rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà.
Orbene, il Tribunale, preso atto, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative - li pone a base della presente decisione e li recepisce. Prende atto delle pattuizioni relative all'immobile che rientrano nell'autonomia negoziale delle parti.
Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: a) pronuncia la separazione tra e , ai sensi dell'art. 151 /1° Parte_1 Controparte_1 co.c.c.; b) recepisce gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - (atto n. 33, Parte II s. A, sez. E, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014); d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio l'11.7.2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa I. Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
3