TRIB
Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/08/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ), con l' che Parte_1 C.F._1 Parte_2
agisce d'intesa con l'Avv. Gabriela Picco presso il cui studio in Castano Primo alla via Palestro
n.3 è elettivamente domiciliata;
e da
, (C.F. , con l'Avv. CRESCIMANNA LILIANA e con Parte_3 C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Opera (MI) alla via Martiri di Belfiore n.7;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 04/03/2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento della figlia minore , nata Persona_1
il 2/10/2015 a Magenta;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza presso l'abitazione della madre. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della stessa, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della minore;
2) Il SInor potrà vedere e tenere con sé la figlia almeno una sera alla Per_1 Per_1 settimana ed a week end alternati (dalle 10.00 del sabato alle 19.30 della domenica). Del pari trascorrerà con lei vacanze estive, per 15 giorni (anche non consecutivi) in un periodo da concordare previamente con la sig.ra entro il giorno 15 aprile di ogni anno;
le Parte_1
vacanze natalizie, in alternanza con la madre, nei giorni di Natale o Santo Stefano, 31 dicembre o 1 Gennaio ed IF (anche per la vigilia di Natale seguirà la regola dell'alternanza), le vacanze di Pasqua (Pasqua e Pasquetta) ad anni alterni così come i vari ponti dell'anno (ad esempio 25 aprile con un genitore e 1 maggio con l'altro).
3) Le parti si riservano sin da ora la possibilità di concordemente ampliare/modificare le suddette facoltà di visita, sempre nel rispetto delle esigenze della minore nonché lavorative delle stesse;
4) Il SInor – a decorrere dal mese di sottoscrizione del presente ricorso – corrisponderà, Per_1
a titolo di concorso al mantenimento ordinario per la figlia, la somma complessiva di Euro
150,00= (euro centocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Il citato importo dovrà essere corrisposto alla GN entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese;
Per_1
5) Il SInor rimborserà, inoltre, alla madre, nella misura del 50%, le spese extra Per_1
assegno sostenute per la figlia nel rispetto delle modalità ed indicazioni di cui alle Linee Guida della Corte D'Appello di Milano, la cui copia verrà loro consegnata dai rispettivi legali;
6) L'assegno unico verrà percepito dalla SI.ra , con impegno del SI. Parte_1
a sottoscrivere eventuali documenti necessari per tale adempimento;
Per_1
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo nell'interesse della figlia;
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo di documenti di identità e/o passaporti.
9) Spese legali integralmente compensate tra le parti. “
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.e rinunciando alla produzione della stessa;
hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Pag. 2 di 3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
preso atto della rinuncia all'impugnazione della sentenza;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 21/07/205
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ), con l' che Parte_1 C.F._1 Parte_2
agisce d'intesa con l'Avv. Gabriela Picco presso il cui studio in Castano Primo alla via Palestro
n.3 è elettivamente domiciliata;
e da
, (C.F. , con l'Avv. CRESCIMANNA LILIANA e con Parte_3 C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in Opera (MI) alla via Martiri di Belfiore n.7;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 04/03/2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento della figlia minore , nata Persona_1
il 2/10/2015 a Magenta;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza presso l'abitazione della madre. Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della stessa, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della minore;
2) Il SInor potrà vedere e tenere con sé la figlia almeno una sera alla Per_1 Per_1 settimana ed a week end alternati (dalle 10.00 del sabato alle 19.30 della domenica). Del pari trascorrerà con lei vacanze estive, per 15 giorni (anche non consecutivi) in un periodo da concordare previamente con la sig.ra entro il giorno 15 aprile di ogni anno;
le Parte_1
vacanze natalizie, in alternanza con la madre, nei giorni di Natale o Santo Stefano, 31 dicembre o 1 Gennaio ed IF (anche per la vigilia di Natale seguirà la regola dell'alternanza), le vacanze di Pasqua (Pasqua e Pasquetta) ad anni alterni così come i vari ponti dell'anno (ad esempio 25 aprile con un genitore e 1 maggio con l'altro).
3) Le parti si riservano sin da ora la possibilità di concordemente ampliare/modificare le suddette facoltà di visita, sempre nel rispetto delle esigenze della minore nonché lavorative delle stesse;
4) Il SInor – a decorrere dal mese di sottoscrizione del presente ricorso – corrisponderà, Per_1
a titolo di concorso al mantenimento ordinario per la figlia, la somma complessiva di Euro
150,00= (euro centocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Il citato importo dovrà essere corrisposto alla GN entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese;
Per_1
5) Il SInor rimborserà, inoltre, alla madre, nella misura del 50%, le spese extra Per_1
assegno sostenute per la figlia nel rispetto delle modalità ed indicazioni di cui alle Linee Guida della Corte D'Appello di Milano, la cui copia verrà loro consegnata dai rispettivi legali;
6) L'assegno unico verrà percepito dalla SI.ra , con impegno del SI. Parte_1
a sottoscrivere eventuali documenti necessari per tale adempimento;
Per_1
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo nell'interesse della figlia;
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo di documenti di identità e/o passaporti.
9) Spese legali integralmente compensate tra le parti. “
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.e rinunciando alla produzione della stessa;
hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Pag. 2 di 3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
preso atto della rinuncia all'impugnazione della sentenza;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 21/07/205
Il Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3