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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 1390/2024 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Romano Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28.5.2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 001268527, che ha
CP_ dedotto aver ricevuto in data 29.4.2024 e con cui l ha intimato il pagamento della somma di € 3.285,68 a titolo di sanzione e accessori per la violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l.12.09.83 n. 463, per
1 l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relativo all'annualità
2016.
CP_ L' si è costituito in giudizio, preliminarmente eccependo la tardività dell'opposizione.
***
L'opposizione è inammissibile, giacché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione prescritto dall'art. 6, comma 6, del D. Lgs n. 150/2011, cui fa espressamente rinvio l'art. 22
della Legge 689/1981.
Al riguardo, l'ente previdenziale ha documentato che la notifica del provvedimento sanzionatorio ha avuto regolarmente luogo - mediante raccomandata AR, inoltrata all'indirizzo di residenza del destinatario
(corrente, come risulta dallo stesso atto introduttivo del giudizio, in Vittoria,
via Brescia 192), recapitata a mani della figlia dichiaratasi convivente e
Contr seguita da - in data 15.4.2024, e non alla data del 29.4.2024 dedotta in ricorso.
Invero, in ipotesa di consegna a mani di familiare convivente, la notifica si perfeziona nei confronti del destinatario nel giorno della consegna del piego alla persona abilitata alla ricezione e non in quello, successivo, di
Contr recapito della (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. Trib., n.
20736/2021).
Il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta depositato soltanto il
28.5.2024, dunque oltre il termine di trenta giorni di cui si è detto.
CP_ Del resto, a fronte dell'eccezione di tardività esperita dall' in seno alla memoria di costituzione, l'opponente nulla ha replicato nella prima difesa utile.
2 Per le ragioni di cui innanzi, la spiegata opposizione va ritenuta inammissibile, in tale pronuncia rimando assorbite le ulteriori questioni di merito.
Le spese processuali sono regolate secondo il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della elementarità della causa, del valore della stessa (scaglione previdenza sino a € 5.200,00) e della contenuta attività processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda,
difesa o eccezione, così decide:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 900,00, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A.
e I.V.A. come per legge.
Ragusa, 25.3.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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