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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/06/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15, co. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 e 281-terdecies c.p.c. nel procedimento iscritto al R.G. n. 638/2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. S. PETRASSI;
Parte_1
Ricorrente
E
in persona del Ministro p.t. Controparte_1
Resistente
NONCHE'
in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
G. AVENA;
Resistente
OGGETTO: opposizione a decreto di rigetto liquidazione gratuito patrocinio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi presentata dall'avv. Petrassi nel giudizio innanzi il Tribunale di
Cosenza, sez. lavoro (R.G. n. 267/2024). Deduceva che, a seguito del deposito dell'istanza di liquidazione dei compensi, il giudice del lavoro rigettava la richiesta di liquidazione ritenendo che l'ammissione al patrocinio non risultasse presente in atti prima della definizione del procedimento, impedendo così le valutazioni ex artt. 130, 133
e 136 del DPR 115/2002.
Deduceva l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure e concludeva affinché venisse liquidato il compenso spettante al proprio difensore avv. Petrassi.
Benché ritualmente evocato in giudizio, il Controparte_3
non si costituiva rimanendo, pertanto, contumace.
[...]
Istruita documentalmente la causa, la ricorrente – con note depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – insisteva nelle conclusioni ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
Dev'essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente.
Costituisce orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio.
Il difensore, di contro, può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante, infatti, l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due soggetti (patrocinato e patrocinatore), determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (ex multis Cass., n. 4023/2020), con conseguente legittimazione attiva del difensore.
Orbene, nel caso di specie, trattandosi di impugnazione del rigetto dell'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, la relativa opposizione avrebbe dovuto essere proposta dal procuratore della parte costituita e non già dalla parte odierna ricorrente.
In considerazione del difetto di legittimazione attiva, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Cosenza, 11/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino