CA
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 4214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4214 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 2345/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 1625/2020 pubblicata il 18.11.2020, non notificata, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dal prof. Parte_1 C.F._1
Avv. Bruno Meoli (C.F. ) (fax 0825.1856775) (pec. C.F._2
, elettivamente domiciliato insieme a quest'ultimo in Email_1
Avellino, alla Via B. Maffei n.10.
appellante principale
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Roberto Prozzo (C.F. ), (pec. , ed C.F._4 Email_2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Benevento, alla Via Nenni
n.13.
appellato/appellante incidentale NONCHE'
(C.F. ) Controparte_2 C.F._5
appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.1625/2020 pubblicata il 18.11.2020, il Tribunale di Benevento, decidendo sulle domande proposte da nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
, con cui, sulla premessa di un credito da lui vantato nei confronti del primo (suo
[...]
cognato, che era debitore per la somma di € 309.874,14 in virtù di riconoscimento di debito con scrittura del 2002 e di successivo decreto ingiuntivo n. 1142/16 del 14.9.2016 di €
503.203,20, oltre accessori), aveva chiesto, in via principale, la dichiarazione di nullità per simulazione dell'atto per notaio del 15.9.2016, trascritto il 12/10/2016, di vendita Per_1 della quota di proprietà di 1/3 di un suolo edificatorio sito in Benevento, in favore di
, e, in via subordinata , la dichiarazione di inefficacia del trasferimento ex Parte_1 art. 2901 c.c, rigettava la domanda principale e accoglieva quella subordinata, con condanna solidale dei convenuti al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore.
1.1. A fondamento della decisione il Giudice di primo grado, nel respingere la domanda principale di simulazione, sosteneva che, in esito all'istruttoria ( fondata sui documenti prodotti, i fatti non contestati e la CTU estimativa), non erano emersi gli elementi necessari per ritenere fittizia la vicenda traslativa intercorsa tra i sig.ri e , Pt_1 CP
valorizzando a tal fine, la sussistenza di un intricato intreccio di rapporti negoziali intercorsi tra gli stessi aventi ad oggetto i medesimi terreni di causa ( segnatamente un contratto preliminare di vendita del 9.10.2014, per il quale erano stati eseguiti effettivi ed ingenti pagamenti in acconto, preliminare poi non adempiuto dal con obbligo restitutorio a CP suo carico delle somme già percepite a titolo di acconto e di corresponsione di una penale, per il cui pagamento lo stesso aveva emesso n. 4 cambiali, rimaste impagate per l'importo residuo di € 160.000,00, con protesto delle stesse e definitiva composizione della controversia con la stipula del rogito definitivo di compravendita del 15.9.2016 e successivo accordo di compensazione del credito del del prezzo di vendita fino a concorrenza CP con il debito restitutorio relativo alle somme già ricevute dal in esecuzione del Pt_1
preliminare).
1.2. Riteneva, invece, sussistere i presupposti per la dichiarazione di inefficacia della vendita nei confronti dell'attore ai sensi dell'art.2901 c.c. che, in ragione della posteriorità dell'atto pregiudizievole al sorgere del credito, individuava essere: sotto il profilo soggettivo, la scientia damni, intesa come consapevolezza del debitore di recare pregiudizio alle ragioni creditorie, ed analoga consapevolezza del terzo acquirente, trattandosi di atto a titolo oneroso, ravvisabile, nel caso di specie, nella ricorrenza di plurimi elementi presuntivi univoci nel dimostrare che il “non poteva non sapere della grave Pt_1 esposizione debitoria gravante sul venditore” , vale a dire: la possibilità, mediante semplice consultazione delle visure dei beni oggetto di compravendita, di avvedersi che il CP aveva avuto in passato iscrizioni pregiudizievoli sui beni compravenduti per sue criticità finanziarie in epoca immediatamente anteriore alla vendita;
il prezzo della vendita, notevolmente inferiore al valore venale dei beni come accertato dal CTU, sintomatico della precarietà della generale situazione economico-finanziaria del venditore, indotto a svendere i beni invece che proseguire nel programma urbanistico lungamente portato avanti da anni, tutte circostanze di “palmare e diretta conoscenza da parte dell'acquirente” .
1.3. Quanto all'elemento oggettivo dell'azione revocatoria, sosteneva che l'eventus damni potesse consistere anche nella maggiore difficoltà per il creditore di rivalersi sul debitore, come nel caso in esame, caratterizzato da una intricata ed anomala vicenda negoziale intercorsa tra in relazione ai beni trasferiti con l'atto oggetto di Pt_2 Pt_1
revocatoria ( prezzi variati nel tempo, anomala tempistica dei pagamenti, ripensamenti del venditore, composizione della controversia anche mediante compensazione del dare ed avere tra i contraenti, rinunce alle garanzie).
2. Avverso tale decisione ha proposto appello il sig. , affidato a due Parte_1 ragioni:1) mancanza dell'eventus damni; 2) mancanza della partecipatio fraudis.
2.1. Segnatamente, con il primo motivo, si contesta, in sintesi, che il primo giudice non avrebbe chiarito per quale ragione l'atto di compravendita avrebbe determinato un aggravamento della difficoltà per il creditore di potersi rivalere nei confronti del debitore, atteso che, in ragione della complessa vicenda negoziale intercorsa tra esso appellante e il (brevemente ripercorsa nel motivo di gravame) l'atto di compravendita non aveva CP
attuato una mera disposizione di un bene in favore di terzi, né trasformato un bene facilmente aggredibile dal creditore ( un immobile) in un bene difficilmente individuabile ed assoggettabile ad esecuzione ( il denaro), ma aveva, invece, prodotto un effetto favorevole per il patrimonio del sgravandolo di una consistenza debitoria. In ogni caso, l'attore, CP
su cui gravava il relativo onere, non aveva dimostrato l'insufficienza del patrimonio residuo del debitore/venditore a garantire il credito dedotto in giudizio, tanto più che dalla documentazione prodotta da esso appellante in primo grado risultava che il era CP
proprietario di partecipazioni societarie e beni immobili.
2.2. Con il secondo mezzo si sostiene che sotto il profilo soggettivo il primo giudice avrebbe mal valutato la ricorrenza della partecipatio fraudis, ritenendola provata in via presuntiva valorizzando una serie di indici che, di contro, riguardavano unicamente il rapporto tra esso e il ma da cui non emergeva affatto che esso acquirente Pt_1 CP sapesse che il proprio venditore era vincolato verso altri creditori e che l'atto potesse, quindi, arrecare pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente. Inoltre, anche l'argomento svolto in sentenza circa il prezzo di compravendita inferiore a quello di mercato era mal posto perché non considerava che in occasione della compravendita, che era finalizzata a creare liquidità necessaria perché il potesse rimborsare le somme ad esso CP anticipate, era stata eseguita una perizia che dimostrava che il bene aveva un valore congruente con quello indicato in atto, mentre la CTU svolta in giudizio era del tutto errata, non considerando che la vendita aveva ad oggetto non la proprietà dell'intero ma la quota di
1/3 di spettanza del CP
2.3. Sulla base di tali ragioni, l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza appellata, rigettando anche la domanda ex art. 2901 c.c. proposta nel primo grado del presente giudizio dall'attore, il sig. . Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi Controparte_1 di giudizio
3. Ha resistito al gravame , depositando comparsa di costituzione con Controparte_1 appello incidentale, con il quale, in riforma della sentenza gravata, ha chiesto accogliersi la domanda principale di simulazione assoluta della compravendita avvenuta tra il e CP
. In subordine, ha chiesto il rigetto dell'appello principale e la conferma della Pt_1 sentenza impugnata, con ordine di annotazione e trascrizione della stessa e condanna delle controparti, in solido, al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
4. , pur avendo ricevuto regolare notifica dell'appello principale e di quello Controparte_2
incidentale, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
5. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del giudizio di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 15.3.2025, in esito all'udienza del 12.03.2025 di precisazione delle conclusioni, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc
6. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione, principale ed incidentale, siano state proposte tempestivamente.
6.1 Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 18.11.2020; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato il
18.05.2021.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di un di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum.
6.2. Risulta tempestivo anche l'appello incidentale, proposto con la comparsa di costituzione in appello depositata in data 6.9.2021, nel rispetto del termine decadenziale ex art. 343 cpc, di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione per il giorno 28.9.2021.
7.Venendo al merito, l'appello principale è infondato e va respinto.
7.1. In particolare, non merita condivisione il primo mezzo sopra illustrato, con cui si deduce la carenza del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria consistente nell'eventus damni. Invero, si conviene con il primo giudice che la compravendita oggetto di causa rappresenti un atto lesivo della garanzia patrimoniale delle ragioni creditorie di sorte CP_1 anteriormente, in quanto è indubbio che con tale atto sia stata ridotto quantitativamente e qualitativamente il patrimonio del debitore Ciò in quanto, diversamente da quanto CP opinato dall'appellante, con tale alienazione sono stati sottratti alla garanzia generica dei creditori terreni edificatori senza peraltro l'effettiva corresponsione del prezzo, che con atto successivo, collegato alla cessione, è stato compensato con il debito del venditore CP
verso l'acquirente . In tal modo si è venuta a generare una operazione di datio in Pt_1
solutum (cessione di beni con imputazione del pagamento del prezzo a compensazione di un debito del venditore) che costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione e che nessun effetto favorevole procura in termini di conservazione qualitativa e quantitativa della consistenza della garanzia patrimoniale del debitore.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l'onere di dimostrare la sufficienza del patrimonio residuo del debitore disponente a soddisfare le ragioni creditorie dell'attore in revocazione grava non su quest'ultimo, bensì sul convenuto, in quanto tendente a paralizzare la domanda avversaria, onere che, nel caso di specie, non risulta assolto dall'appellante e/o dal CP
Ne consegue l'integrale rigetto del mezzo.
7.2. Non migliore destino investe il secondo mezzo, con cui si contesta la ricorrenza dell'elemento soggettivo.
In primo luogo, si precisa che, nel caso, come quello in esame, di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, viene in rilievo non la c.d. partecipatio fraudis- intesa come dolosa collusione tra debitore e terzo richiesta, nel diverso caso, in cui l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito- evocata impropriamente dall'appellante, bensì la c.d. scientia damni, consistente nella consapevolezza del debitore alienante e del terzo acquirente della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessario né la collusione tra essi né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione ( cfr. Cass.
N. 28423/2021). Il primo giudice, facendo corretta applicazione alla vicenda controversa di tali principi, ha correttamente ritenuto che fossero indici presuntivi di detta consapevolezza la circostanza che il prezzo della compravendita fosse stato postergato a lungo (nel 2020), per poi essere totalmente compensato e che, in ogni caso, il corrispettivo pattuito (€ 160.000,00) era sensibilmente inferiore al prezzo di mercato, come accertato dal CTU (€ 270.516,08). In ordine a quest'ultimo profilo, le critiche dell'appellante, volte a contestare la stima consulenziale, appaiono del tutto generiche e pretestuose perché, per un verso, la stima dell'ausiliario tiene conto che si tratta della quota di 1/3 di proprietà dei terreni (v. pag. 19 della relazione nel fascicolo di primo grado), e, quanto all'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, trattasi di argomento già oggetto di osservazioni critiche alla
CTU cui l'ausiliario ha dato esauriente risposta, osservando che detto accertamento (che stabiliva in € 200.00,00 il valore dell'atto di compravendita ai fini fiscali) era in realtà frutto di una patteggiamento tra contribuente e Fisco, partendo da un valore a mq superiore a quello poi concordato nell'avviso stesso.
7.3. A fronte di tali specifiche e corrette conclusioni rassegnate nella relazione finale del
CTU, i cui esiti il primo giudice ha mostrato di recepire integralmente, le ragioni di critica avanzate in appello dal costituiscono mera ripetizione di motivi già esaminati e Pt_1
superati, quindi del tutto generici perché inidonei a screditare l'iter logico-giuridico sotteso alla decisione sul punto.
Pertanto, anche il secondo mezzo va del tutto disatteso.
7.4. Ne consegue l'integrale rigetto dell'appello principale.
8. La conferma della statuizione di accoglimento della domanda revocatoria sortisce l'effetto voluto dal creditore agente, vale a dire di vedere integra la propria garanzia patrimoniale, potendo soddisfarsi anche sui beni immobili oggetto della compravendita di causa, che è inefficace nei suoi confronti, sicché la domanda di simulazione, oggetto dell'appello incidentale, nessun ulteriore vantaggio in tali termini potrebbe far conseguire al
CP_1 Ritiene, tuttavia, il Collegio non superfluo procedere alla disamina dei motivi del gravame incidentale, sebbene sia dirimente il rigetto di quello principale, atteso che il non CP_1 lo ha avanzato in via condizionata e/o subordinata.
8.1. Lo stesso è, tuttavia, da respingere,
Si concorda con il primo giudice che non emergano indici rassicuranti del fenomeno fittizio, se si considera, in particolare, che l'atto di compravendita in esame è preceduto dalla stipula del preliminare di vendita con data certa risalente al 2014, dall'emissione di cambiali protestate, da effettivi pagamenti mediante bonifici tracciabili ( emergenti da estratto conto del prodotto in primo grado), senza che rilevi come lo stesso si sia procurato la Pt_1 relativa provvista, in ipotesi ben potendo essere frutto di donazioni o prestiti di terze persone. Poiché dai documenti prodotti risulta la effettività di dette operazioni, gli elementi indiziari che l'appellante incidentale di nuovo propone come prova presuntiva della simulazione della compravendita non appaiono idonei a tal fine, perché smentiti dalla complessa vicenda negoziale di cui costituisce l'epilogo e provata per tabulas.
Va, pertanto, respinto anche l'appello incidentale e la sentenza gravata integralmente confermata.
9. Il rigetto di entrambe le impugnazioni comporta la soccombenza reciproca e la compensazione delle spese del presente grado tra le parti costituite, mentre non è luogo a provvedere quanto alla posizione dell'appellato contumace.
10. Ricorrono, invece, i presupposti per l'applicazione a carico di e di Parte_1 [...]
, in ragione del rigetto delle impugnazioni da essi proposte, dell'art. 13 CP_1 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e su quello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1- rigetta l'appello principale;
2- rigetta l'appello incidentale;
3- compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente grado;
4- nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace;
5- dà atto che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti, ciascuno, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 23.7.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 2345/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 1625/2020 pubblicata il 18.11.2020, non notificata, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dal prof. Parte_1 C.F._1
Avv. Bruno Meoli (C.F. ) (fax 0825.1856775) (pec. C.F._2
, elettivamente domiciliato insieme a quest'ultimo in Email_1
Avellino, alla Via B. Maffei n.10.
appellante principale
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Roberto Prozzo (C.F. ), (pec. , ed C.F._4 Email_2
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Benevento, alla Via Nenni
n.13.
appellato/appellante incidentale NONCHE'
(C.F. ) Controparte_2 C.F._5
appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.1625/2020 pubblicata il 18.11.2020, il Tribunale di Benevento, decidendo sulle domande proposte da nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
, con cui, sulla premessa di un credito da lui vantato nei confronti del primo (suo
[...]
cognato, che era debitore per la somma di € 309.874,14 in virtù di riconoscimento di debito con scrittura del 2002 e di successivo decreto ingiuntivo n. 1142/16 del 14.9.2016 di €
503.203,20, oltre accessori), aveva chiesto, in via principale, la dichiarazione di nullità per simulazione dell'atto per notaio del 15.9.2016, trascritto il 12/10/2016, di vendita Per_1 della quota di proprietà di 1/3 di un suolo edificatorio sito in Benevento, in favore di
, e, in via subordinata , la dichiarazione di inefficacia del trasferimento ex Parte_1 art. 2901 c.c, rigettava la domanda principale e accoglieva quella subordinata, con condanna solidale dei convenuti al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore.
1.1. A fondamento della decisione il Giudice di primo grado, nel respingere la domanda principale di simulazione, sosteneva che, in esito all'istruttoria ( fondata sui documenti prodotti, i fatti non contestati e la CTU estimativa), non erano emersi gli elementi necessari per ritenere fittizia la vicenda traslativa intercorsa tra i sig.ri e , Pt_1 CP
valorizzando a tal fine, la sussistenza di un intricato intreccio di rapporti negoziali intercorsi tra gli stessi aventi ad oggetto i medesimi terreni di causa ( segnatamente un contratto preliminare di vendita del 9.10.2014, per il quale erano stati eseguiti effettivi ed ingenti pagamenti in acconto, preliminare poi non adempiuto dal con obbligo restitutorio a CP suo carico delle somme già percepite a titolo di acconto e di corresponsione di una penale, per il cui pagamento lo stesso aveva emesso n. 4 cambiali, rimaste impagate per l'importo residuo di € 160.000,00, con protesto delle stesse e definitiva composizione della controversia con la stipula del rogito definitivo di compravendita del 15.9.2016 e successivo accordo di compensazione del credito del del prezzo di vendita fino a concorrenza CP con il debito restitutorio relativo alle somme già ricevute dal in esecuzione del Pt_1
preliminare).
1.2. Riteneva, invece, sussistere i presupposti per la dichiarazione di inefficacia della vendita nei confronti dell'attore ai sensi dell'art.2901 c.c. che, in ragione della posteriorità dell'atto pregiudizievole al sorgere del credito, individuava essere: sotto il profilo soggettivo, la scientia damni, intesa come consapevolezza del debitore di recare pregiudizio alle ragioni creditorie, ed analoga consapevolezza del terzo acquirente, trattandosi di atto a titolo oneroso, ravvisabile, nel caso di specie, nella ricorrenza di plurimi elementi presuntivi univoci nel dimostrare che il “non poteva non sapere della grave Pt_1 esposizione debitoria gravante sul venditore” , vale a dire: la possibilità, mediante semplice consultazione delle visure dei beni oggetto di compravendita, di avvedersi che il CP aveva avuto in passato iscrizioni pregiudizievoli sui beni compravenduti per sue criticità finanziarie in epoca immediatamente anteriore alla vendita;
il prezzo della vendita, notevolmente inferiore al valore venale dei beni come accertato dal CTU, sintomatico della precarietà della generale situazione economico-finanziaria del venditore, indotto a svendere i beni invece che proseguire nel programma urbanistico lungamente portato avanti da anni, tutte circostanze di “palmare e diretta conoscenza da parte dell'acquirente” .
1.3. Quanto all'elemento oggettivo dell'azione revocatoria, sosteneva che l'eventus damni potesse consistere anche nella maggiore difficoltà per il creditore di rivalersi sul debitore, come nel caso in esame, caratterizzato da una intricata ed anomala vicenda negoziale intercorsa tra in relazione ai beni trasferiti con l'atto oggetto di Pt_2 Pt_1
revocatoria ( prezzi variati nel tempo, anomala tempistica dei pagamenti, ripensamenti del venditore, composizione della controversia anche mediante compensazione del dare ed avere tra i contraenti, rinunce alle garanzie).
2. Avverso tale decisione ha proposto appello il sig. , affidato a due Parte_1 ragioni:1) mancanza dell'eventus damni; 2) mancanza della partecipatio fraudis.
2.1. Segnatamente, con il primo motivo, si contesta, in sintesi, che il primo giudice non avrebbe chiarito per quale ragione l'atto di compravendita avrebbe determinato un aggravamento della difficoltà per il creditore di potersi rivalere nei confronti del debitore, atteso che, in ragione della complessa vicenda negoziale intercorsa tra esso appellante e il (brevemente ripercorsa nel motivo di gravame) l'atto di compravendita non aveva CP
attuato una mera disposizione di un bene in favore di terzi, né trasformato un bene facilmente aggredibile dal creditore ( un immobile) in un bene difficilmente individuabile ed assoggettabile ad esecuzione ( il denaro), ma aveva, invece, prodotto un effetto favorevole per il patrimonio del sgravandolo di una consistenza debitoria. In ogni caso, l'attore, CP
su cui gravava il relativo onere, non aveva dimostrato l'insufficienza del patrimonio residuo del debitore/venditore a garantire il credito dedotto in giudizio, tanto più che dalla documentazione prodotta da esso appellante in primo grado risultava che il era CP
proprietario di partecipazioni societarie e beni immobili.
2.2. Con il secondo mezzo si sostiene che sotto il profilo soggettivo il primo giudice avrebbe mal valutato la ricorrenza della partecipatio fraudis, ritenendola provata in via presuntiva valorizzando una serie di indici che, di contro, riguardavano unicamente il rapporto tra esso e il ma da cui non emergeva affatto che esso acquirente Pt_1 CP sapesse che il proprio venditore era vincolato verso altri creditori e che l'atto potesse, quindi, arrecare pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente. Inoltre, anche l'argomento svolto in sentenza circa il prezzo di compravendita inferiore a quello di mercato era mal posto perché non considerava che in occasione della compravendita, che era finalizzata a creare liquidità necessaria perché il potesse rimborsare le somme ad esso CP anticipate, era stata eseguita una perizia che dimostrava che il bene aveva un valore congruente con quello indicato in atto, mentre la CTU svolta in giudizio era del tutto errata, non considerando che la vendita aveva ad oggetto non la proprietà dell'intero ma la quota di
1/3 di spettanza del CP
2.3. Sulla base di tali ragioni, l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza appellata, rigettando anche la domanda ex art. 2901 c.c. proposta nel primo grado del presente giudizio dall'attore, il sig. . Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi Controparte_1 di giudizio
3. Ha resistito al gravame , depositando comparsa di costituzione con Controparte_1 appello incidentale, con il quale, in riforma della sentenza gravata, ha chiesto accogliersi la domanda principale di simulazione assoluta della compravendita avvenuta tra il e CP
. In subordine, ha chiesto il rigetto dell'appello principale e la conferma della Pt_1 sentenza impugnata, con ordine di annotazione e trascrizione della stessa e condanna delle controparti, in solido, al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
4. , pur avendo ricevuto regolare notifica dell'appello principale e di quello Controparte_2
incidentale, non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
5. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del giudizio di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 15.3.2025, in esito all'udienza del 12.03.2025 di precisazione delle conclusioni, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc
6. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione, principale ed incidentale, siano state proposte tempestivamente.
6.1 Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 18.11.2020; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato il
18.05.2021.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di un di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum.
6.2. Risulta tempestivo anche l'appello incidentale, proposto con la comparsa di costituzione in appello depositata in data 6.9.2021, nel rispetto del termine decadenziale ex art. 343 cpc, di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione per il giorno 28.9.2021.
7.Venendo al merito, l'appello principale è infondato e va respinto.
7.1. In particolare, non merita condivisione il primo mezzo sopra illustrato, con cui si deduce la carenza del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria consistente nell'eventus damni. Invero, si conviene con il primo giudice che la compravendita oggetto di causa rappresenti un atto lesivo della garanzia patrimoniale delle ragioni creditorie di sorte CP_1 anteriormente, in quanto è indubbio che con tale atto sia stata ridotto quantitativamente e qualitativamente il patrimonio del debitore Ciò in quanto, diversamente da quanto CP opinato dall'appellante, con tale alienazione sono stati sottratti alla garanzia generica dei creditori terreni edificatori senza peraltro l'effettiva corresponsione del prezzo, che con atto successivo, collegato alla cessione, è stato compensato con il debito del venditore CP
verso l'acquirente . In tal modo si è venuta a generare una operazione di datio in Pt_1
solutum (cessione di beni con imputazione del pagamento del prezzo a compensazione di un debito del venditore) che costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione e che nessun effetto favorevole procura in termini di conservazione qualitativa e quantitativa della consistenza della garanzia patrimoniale del debitore.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l'onere di dimostrare la sufficienza del patrimonio residuo del debitore disponente a soddisfare le ragioni creditorie dell'attore in revocazione grava non su quest'ultimo, bensì sul convenuto, in quanto tendente a paralizzare la domanda avversaria, onere che, nel caso di specie, non risulta assolto dall'appellante e/o dal CP
Ne consegue l'integrale rigetto del mezzo.
7.2. Non migliore destino investe il secondo mezzo, con cui si contesta la ricorrenza dell'elemento soggettivo.
In primo luogo, si precisa che, nel caso, come quello in esame, di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, viene in rilievo non la c.d. partecipatio fraudis- intesa come dolosa collusione tra debitore e terzo richiesta, nel diverso caso, in cui l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito- evocata impropriamente dall'appellante, bensì la c.d. scientia damni, consistente nella consapevolezza del debitore alienante e del terzo acquirente della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessario né la collusione tra essi né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione ( cfr. Cass.
N. 28423/2021). Il primo giudice, facendo corretta applicazione alla vicenda controversa di tali principi, ha correttamente ritenuto che fossero indici presuntivi di detta consapevolezza la circostanza che il prezzo della compravendita fosse stato postergato a lungo (nel 2020), per poi essere totalmente compensato e che, in ogni caso, il corrispettivo pattuito (€ 160.000,00) era sensibilmente inferiore al prezzo di mercato, come accertato dal CTU (€ 270.516,08). In ordine a quest'ultimo profilo, le critiche dell'appellante, volte a contestare la stima consulenziale, appaiono del tutto generiche e pretestuose perché, per un verso, la stima dell'ausiliario tiene conto che si tratta della quota di 1/3 di proprietà dei terreni (v. pag. 19 della relazione nel fascicolo di primo grado), e, quanto all'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, trattasi di argomento già oggetto di osservazioni critiche alla
CTU cui l'ausiliario ha dato esauriente risposta, osservando che detto accertamento (che stabiliva in € 200.00,00 il valore dell'atto di compravendita ai fini fiscali) era in realtà frutto di una patteggiamento tra contribuente e Fisco, partendo da un valore a mq superiore a quello poi concordato nell'avviso stesso.
7.3. A fronte di tali specifiche e corrette conclusioni rassegnate nella relazione finale del
CTU, i cui esiti il primo giudice ha mostrato di recepire integralmente, le ragioni di critica avanzate in appello dal costituiscono mera ripetizione di motivi già esaminati e Pt_1
superati, quindi del tutto generici perché inidonei a screditare l'iter logico-giuridico sotteso alla decisione sul punto.
Pertanto, anche il secondo mezzo va del tutto disatteso.
7.4. Ne consegue l'integrale rigetto dell'appello principale.
8. La conferma della statuizione di accoglimento della domanda revocatoria sortisce l'effetto voluto dal creditore agente, vale a dire di vedere integra la propria garanzia patrimoniale, potendo soddisfarsi anche sui beni immobili oggetto della compravendita di causa, che è inefficace nei suoi confronti, sicché la domanda di simulazione, oggetto dell'appello incidentale, nessun ulteriore vantaggio in tali termini potrebbe far conseguire al
CP_1 Ritiene, tuttavia, il Collegio non superfluo procedere alla disamina dei motivi del gravame incidentale, sebbene sia dirimente il rigetto di quello principale, atteso che il non CP_1 lo ha avanzato in via condizionata e/o subordinata.
8.1. Lo stesso è, tuttavia, da respingere,
Si concorda con il primo giudice che non emergano indici rassicuranti del fenomeno fittizio, se si considera, in particolare, che l'atto di compravendita in esame è preceduto dalla stipula del preliminare di vendita con data certa risalente al 2014, dall'emissione di cambiali protestate, da effettivi pagamenti mediante bonifici tracciabili ( emergenti da estratto conto del prodotto in primo grado), senza che rilevi come lo stesso si sia procurato la Pt_1 relativa provvista, in ipotesi ben potendo essere frutto di donazioni o prestiti di terze persone. Poiché dai documenti prodotti risulta la effettività di dette operazioni, gli elementi indiziari che l'appellante incidentale di nuovo propone come prova presuntiva della simulazione della compravendita non appaiono idonei a tal fine, perché smentiti dalla complessa vicenda negoziale di cui costituisce l'epilogo e provata per tabulas.
Va, pertanto, respinto anche l'appello incidentale e la sentenza gravata integralmente confermata.
9. Il rigetto di entrambe le impugnazioni comporta la soccombenza reciproca e la compensazione delle spese del presente grado tra le parti costituite, mentre non è luogo a provvedere quanto alla posizione dell'appellato contumace.
10. Ricorrono, invece, i presupposti per l'applicazione a carico di e di Parte_1 [...]
, in ragione del rigetto delle impugnazioni da essi proposte, dell'art. 13 CP_1 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e su quello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1- rigetta l'appello principale;
2- rigetta l'appello incidentale;
3- compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente grado;
4- nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace;
5- dà atto che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti, ciascuno, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 23.7.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello