Articolo 102 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 78 bisArticolo 71 novies
Versione
18 dicembre 1942
Art. 102.

E' vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarita' di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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