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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/12/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 47/2017 promossa da in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro- Parte_1 tempore della , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Atri, via Beato F. Ronci n. 3 Parte_1
attore opponente contro in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea De
Lauretis, elettivamente domiciliato in Roseto degli Abruzzi, via Nazionale n. 519, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 13.5.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2016, in proprio Parte_1
e in qualità di legale rappresentante pro-tempore della , Controparte_1 evocava in giudizio il Controparte_2 proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n.
[...]
1382/2016 del 20.10.2016, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di € 13.875,05, oltre interessi e spese del procedimento, e chiedeva al Tribunale, previa autorizzazione alla chiamata in causa di in proprio e quale Sindaco pro tempore del in via Controparte_3 CP_4 principale, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, in ragione dell'infondatezza della pretesa oggetto dell'ingiunzione, e, in via subordinata, di dichiarare il terzo chiamato tenuto a manlevare l'opponente da ogni pretesa di pagamento.
A fondamento della domanda l'opponente deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo si fondava sulle fatture emesse a seguito dell'utilizzo, da parte di , degli impianti sportivi Controparte_1 messi a disposizione delle associazioni e delle società sportive atriane, in forza della concessione e convenzione del 18.2.2014, con cui il affidava al CP_4 [...]
la gestione di tali beni di proprietà comunale;
Controparte_2
- che l'importo complessivo asseritamente dovuto per tale utilizzo ammontava a €
15.375,05, somma a fronte della quale era stato versato il minor importo di € 1.500,00, residuando un debito pari ad € 13.875,05;
- che l'Ente Comunale manifestava l'intento di impegnarsi a sopportare i costi di utilizzo previsti dalla convenzione, così ingenerando una legittima aspettativa in capo alle associazioni sportive;
- che, a causa della mancata erogazione dei fondi da parte del l'opposta CP_4 provvedeva ad emettere fatture nei confronti dei soggetti utilizzatori degli impianti;
pagina 2 di 9 - che il Comune di Atri revocava il provvedimento concessorio in data 25.8.2016, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui alla concessione conclusa con l'odierna opposta;
- che la pretesa monitoria era infondata, in quanto la documentazione prodotta dall'opponente non costituiva prova scritta ex art. 643 c.p.c., non specificava né quali fossero gli impianti utilizzati né i soggetti fruitori degli stessi né il monte ore di utilizzo e prevedeva l'applicazione dell'IVA, da ritenersi, al contrario, compresa nelle tariffe predisposte dal concessionario;
- che, peraltro, nel mese di aprile 2016 l'opposta comunicava che per l'utilizzo degli impianti il pagamento avrebbe dovuto essere versato in via anticipata;
- che l'opponente provvedeva in autonomia all'utilizzo degli impianti, all'apertura e alla pulizia degli stessi, in considerazione del comportamento inadempiente dell'opposta rispetto agli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata con l'Ente comunale, circostanza da cui derivava il difetto di legittimazione attiva a richiedere il pagamento;
- che l'associazione opponente era priva di legittimazione passiva, in quanto i soggetti responsabili del pagamento erano da individuarsi nel e nel Sindaco, per CP_4 aver ingenerato la legittima aspettativa dell'erogazione delle sovvenzioni annuali a copertura del credito vantato dall'opposta.
Si costituiva in giudizio Controparte_2 il quale, nel contestare ogni avverso assunto, chiedeva, previa
[...] concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna di Controparte_1
e di in solido, al pagamento della somma di € 13.875,05 o
[...] Parte_1 della diversa somma di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, in caso di ammissione della chiamata in causa dei terzi, chiedeva la condanna di questi ultimi al pagamento della somma sopra indicata o del diverso importo ritenuto di giustizia.
In particolare, parte convenuta allegava in sintesi:
- che l'opposizione doveva ritenersi generica a fronte della documentazione versata in atti;
- che, in ogni caso, non vi era contestazione del rapporto sostanziale da cui scaturivano i relativi debiti;
pagina 3 di 9 - che, in ordine alle contestazioni dell'opponente sulla legittimazione attiva e/o passiva, non assumevano rilevanza né l'eventuale impegno dell'amministrazione comunale a farsi carico degli oneri di utilizzo degli impianti, in quanto avente carattere esclusivamente politico, né le vicende relative alla revoca della concessione per inadempimento, in quanto circostanza riconducibile al rapporto contrattuale tra il C.T.I. ed il CP_4
- che, in assenza di diversa specificazione, era corretta l'applicazione dell'I.V.A.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita mediante prova orale, giungeva all'udienza in data
13.5.2025, avanti la scrivente magistrato, cui medio tempore era stato assegnato il presente fascicolo, ove le parti precisavano le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti per le ragioni di seguito esposti.
In punto di diritto, è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso costituisce una fase meramente eventuale rimessa all'iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, deve fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, deve azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto deve contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
pagina 4 di 9 Tanto considerato, venendo all'esame dei singoli motivi di opposizione, deve essere disattesa la contestazione dell'opponente sull'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria da sul Controparte_2 presupposto che la documentazione prodotta non costituirebbe prova scritta del credito.
In proposito, premesso che l'odierno opposto, in sede monitoria, ha prodotto le fatture poste a fondamento della richiesta di pagamento e l'estratto autentico del Libro
IVA, è sufficiente osservare, come affermato dalla prevalente giurisprudenza, che
“l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art.
633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1184 del 19/01/2007).
Preme, inoltre, sottolineare che sebbene la fattura commerciale costituisca titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma non per la dimostrazione dell'esistenza del credito, che necessita degli ordinari mezzi istruttori da parte dell'opposto (cfr.
Cassazione civile sez. II, 04/10/2024, n.26048; Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019,
n.14473), l'opponente non ha contestato la fruizione degli impianti sportivi, appuntandosi i principali motivi di doglianza sulla mancata indicazione, nei documenti prodotti, della tipologia di impianto utilizzato, delle descrizioni analitiche delle squadre che avevano beneficiato delle strutture, delle tariffe applicate, nonché sull'applicazione illegittima dell'IVA e sul mancato rispetto degli obblighi assunti sia dallo stesso opposto sia dal
CP_4
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione richiamati, deve, quindi, rilevarsi, in primo luogo, l'infondatezza delle contestazioni riguardanti l'omessa specificazione della tipologia di impianti utilizzati, delle ore di occupazione degli stessi e delle tariffe applicate.
pagina 5 di 9 Invero, le fatture prodotte da parte opposta recano indicazioni precise in merito a giorni, ore e tipologia di impianto utilizzato dall'opponente.
Del pari infondata risulta la doglianza relativa all'omessa indicazione delle tariffe applicate.
Ritiene il Tribunale che non può negarsi come tali tariffe fossero note all'opponente o che quest'ultimo potesse agevolmente prenderne conoscenza, in quanto emerge ex actis e dalle stesse allegazioni di parte attrice che, in data 23.11.2013, presso la sala della biblioteca comunale di Atri, le associazioni sportive interessate venivano rese edotte della convenzione intercorsa tra il e l'odierno opposto e delle tariffe concordate per la CP_4 fruizione degli impianti (cfr. doc. 7 fascicolo opponente, laddove il verbale indica la presenza all'evento dell'avv. quale rappresentante della società polisportiva Parte_1
Gymnasium Atri junior, e dà atto che “l'Assessore illustra in via generale la convenzione…si sofferma in particolar modo sull'art.1 che riguarda gli impianti e l'art. 9 che disciplina le tariffe”). Non è poi inutile evidenziare che la parte attrice ha prodotto la convenzione per l'affidamento delle strutture sportive e la delibera indicante le tariffe applicabili, circostanza che esclude l'impossibilità di avere contezza dei prezzi concordati.
Devesi, tuttavia, rilevare che, tra le fatture prodotte dall'opposto, alcune recano importi comprensivi della fruizione del campo polivalente e del palasport, mentre altre si caratterizzano per l'allegazione di un prospetto riepilogativo, in cui si fa riferimento anche all'uso del palasport.
Orbene, non possono trovare accoglimento le doglianze dell'opponente sugli importi per l'utilizzo degli impianti portati dalle fatture nn. 6//2015, 8/2015, 9/2015,
16/2015, 25/2015, 33/2015, 5/2016, 14/2016, risultando i documenti in questione sottoscritti per ricevuta e non essendo state tali sottoscrizioni tempestivamente contestate, atteso che l'opponente provvedeva al disconoscimento esplicito nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., peraltro relativamente alle sole sottoscrizioni di cui alle fatture nn.
9/2015, 16/2015, 5/2016, 14/2016.
Nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, infatti, la “prima risposta” successiva alla produzione della sottoscrizione disconosciuta deve essere individuata nell'atto di opposizione (e nella pagina 6 di 9 formulazione delle difese in seno a detto atto), atteso che, con tale opposizione, si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase di quello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, sì da configurarsi essa stessa come “la prima risposta” del debitore, dopo che questi sia stato messo in grado di esaminare i documenti depositati in cancelleria e posti a fondamento dell'istanza (e del provvedimento) monitorio (cfr. Cass.
Sez. 3, 17/07/2008, n. 19680; si vedano anche Cass. Sez. 6 - 3, 04/02/2014, n. 2374; Cass.
Sez. 5, 28/01/2004, n. 1525).
Devono, invece, essere parzialmente accolte le contestazioni relative all'addebito di costi per l'effettivo utilizzo degli impianti e, segnatamente, del palasport, contenuto nelle restanti fatture, alla luce di quanto di seguito esposto.
Dalla documentazione in atti risulta che, con comunicazioni del 12.9.2015 e
23.9.2015, l'opponente formulava richiesta di utilizzo del palasport Di Nardo Pasquali, situato all'interno del C.T.I., ma l'opponente, in data 29.9.2015, comunicava a mezzo pec che “in relazione alle vs richieste pervenute via pec in data 14/92015 e in data 23/9/2015 circa l'utilizzo del Palasport Di Nardo Pasquali per gli allenamenti di calcetto nella stagione sportiva 2015/2016, ci spiace comunicarvi che gli orari da voi richiesti…sono già impegnati da altre attività e precisamente dalla ASD Scuola Pallacanestro Atri”.
I testi escussi hanno confermato che gli allenamenti dei tesserati della A.P.D.
Gymansium Hatria, nel corso della stagione sportiva 2015/2016, si svolgevano all'interno degli impianti del Centro Turistico integrato di Atri, da settembre 2015 al 16 dicembre
2015 e dal 18 gennaio 2016 al 30 marzo 2016, presso i campi di calcio in erba sintetica all'aperto, nei giorni di martedì e giovedì a partire dalle ore 18:30 alle ore 19:30; solo in caso di pioggia si svolgevano all'interno della Tensostruttura presente all'interno del
Centro sportivo. I testi hanno, altresì, precisato che le gare di campionato si svolgevano all'interno del palasport.
Ne consegue che devono essere scomputate dalle somme addebitate all'opponente quelle relative all'uso del palasport per gli allenamenti, indicate nei prospetti allegati alle fatture nn. 35/2015, 17/2016, 27/2016 (non sottoscritte), tenuto conto delle ore ivi riportate e della tariffa applicabile pari a € 50,00 all'ora, per un totale di € 1.450,00. Tale somma, quindi, va detratta da quella indicata nel decreto ingiuntivo, per € 10.975,05.
pagina 7 di 9 Devono, invece, ritenersi correttamente addebitati gli ulteriori importi relativi all'uso del palasport, in quanto non riconducibili allo svolgimento di allenamenti né ad attività eseguite nei giorni di martedì e giovedì, giorni in cui era inibito l'utilizzo da parte dell'associazione sportiva opponente.
A tal fine, nessun rilievo assumono le allegazioni di parte attrice e le dichiarazioni dei testi relative alla richiesta di parte opposta, pervenuta nell'aprile del 2016, di consentire la fruizione degli impianti solo previo pagamento. Tale circostanza, infatti, non è di per sé idonea a dimostrare l'estinzione della pretesa creditoria di cui alle fatture emesse successivamente a tale data, in quanto l'opponente non ha fornito alcun riscontro istruttorio in ordine all'effettiva esecuzione del pagamento asseritamente richiesto.
Neppure meritano accoglimento le doglianze dell'opponente sull'erronea applicazione dell'IVA, atteso che, come già affermato dall'intestato Tribunale in un caso analogo a quello in esame, “in assenza di una specificazione sul punto nella delibera della
Giunta avente ad oggetto le tariffe, essa deve essere normalmente aggiunta ai prezzi indicati” (cfr. Tribunale di Teramo, sentenza n. 40/2020).
Vanno, infine, disattesi motivi di opposizione riguardanti il difetto di legittimazione attiva dell'opposto a richiedere il pagamento, attesa l'intervenuta risoluzione della convenzione per inadempimento, e di legittimazione passiva dell'opponente, in ragione dell'assunzione da parte dell di un impegno di copertura dei costi di utilizzo Parte_2 del C.T.I.
Quanto al primo aspetto, si osserva che il mancato adempimento degli obblighi previsti nella convenzione-concessione da parte del concessionario, che aveva determinato la risoluzione del rapporto, attiene esclusivamente ai rapporti delle parti della convenzione- concessione, non assumendo alcuna rilevanza nel presente giudizio, in cui è in contestazione il rapporto fra e associazione CP_2 Controparte_1
.
[...]
Quanto al secondo rilievo in punto di legittimazione passiva, si osserva che sebbene dalla documentazione in atti risulti l'impegno degli amministratori comunali di stanziare risorse finanziarie in favore delle associazioni sportive operanti nel territorio per l'utilizzo degli impianti gestiti dal tale impegno assumeva rilevanza esclusivamente politica, CP_2
pagina 8 di 9 senza tradursi in concreto in un provvedimento idoneo a vincolare il nei confronti CP_4 della società C.T.I.
L'assenza di un provvedimento vincolante in tal senso implica che nel rapporto tra le associazioni e la società di gestione dei campi è rimasto estraneo l'Ente pubblico, con conseguente legittimazione della società a pretendere il pagamento dalle associazioni CP_2 utilizzatrici degli impianti.
In conclusione, il parziale accoglimento dell'opposizione determina la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 10.975,05 oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, n.6012).
L'esito complessivo delle domande e il non contestato legittimo affidamento ingenerato dalle promesse degli amministratori comunali, aventi ad oggetto l'impegno dell'Ente a farsi carico dei costi di utilizzo degli impianti sportivi, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile r.g. 47/2017, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1382/2016 emesso dal Tribunale di Teramo in data
20.10.2016;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro €
10.975,05, oltre interessi come in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Teramo, 5.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 47/2017 promossa da in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro- Parte_1 tempore della , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Atri, via Beato F. Ronci n. 3 Parte_1
attore opponente contro in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea De
Lauretis, elettivamente domiciliato in Roseto degli Abruzzi, via Nazionale n. 519, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 13.5.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2016, in proprio Parte_1
e in qualità di legale rappresentante pro-tempore della , Controparte_1 evocava in giudizio il Controparte_2 proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n.
[...]
1382/2016 del 20.10.2016, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di € 13.875,05, oltre interessi e spese del procedimento, e chiedeva al Tribunale, previa autorizzazione alla chiamata in causa di in proprio e quale Sindaco pro tempore del in via Controparte_3 CP_4 principale, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, in ragione dell'infondatezza della pretesa oggetto dell'ingiunzione, e, in via subordinata, di dichiarare il terzo chiamato tenuto a manlevare l'opponente da ogni pretesa di pagamento.
A fondamento della domanda l'opponente deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo si fondava sulle fatture emesse a seguito dell'utilizzo, da parte di , degli impianti sportivi Controparte_1 messi a disposizione delle associazioni e delle società sportive atriane, in forza della concessione e convenzione del 18.2.2014, con cui il affidava al CP_4 [...]
la gestione di tali beni di proprietà comunale;
Controparte_2
- che l'importo complessivo asseritamente dovuto per tale utilizzo ammontava a €
15.375,05, somma a fronte della quale era stato versato il minor importo di € 1.500,00, residuando un debito pari ad € 13.875,05;
- che l'Ente Comunale manifestava l'intento di impegnarsi a sopportare i costi di utilizzo previsti dalla convenzione, così ingenerando una legittima aspettativa in capo alle associazioni sportive;
- che, a causa della mancata erogazione dei fondi da parte del l'opposta CP_4 provvedeva ad emettere fatture nei confronti dei soggetti utilizzatori degli impianti;
pagina 2 di 9 - che il Comune di Atri revocava il provvedimento concessorio in data 25.8.2016, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui alla concessione conclusa con l'odierna opposta;
- che la pretesa monitoria era infondata, in quanto la documentazione prodotta dall'opponente non costituiva prova scritta ex art. 643 c.p.c., non specificava né quali fossero gli impianti utilizzati né i soggetti fruitori degli stessi né il monte ore di utilizzo e prevedeva l'applicazione dell'IVA, da ritenersi, al contrario, compresa nelle tariffe predisposte dal concessionario;
- che, peraltro, nel mese di aprile 2016 l'opposta comunicava che per l'utilizzo degli impianti il pagamento avrebbe dovuto essere versato in via anticipata;
- che l'opponente provvedeva in autonomia all'utilizzo degli impianti, all'apertura e alla pulizia degli stessi, in considerazione del comportamento inadempiente dell'opposta rispetto agli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata con l'Ente comunale, circostanza da cui derivava il difetto di legittimazione attiva a richiedere il pagamento;
- che l'associazione opponente era priva di legittimazione passiva, in quanto i soggetti responsabili del pagamento erano da individuarsi nel e nel Sindaco, per CP_4 aver ingenerato la legittima aspettativa dell'erogazione delle sovvenzioni annuali a copertura del credito vantato dall'opposta.
Si costituiva in giudizio Controparte_2 il quale, nel contestare ogni avverso assunto, chiedeva, previa
[...] concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la condanna di Controparte_1
e di in solido, al pagamento della somma di € 13.875,05 o
[...] Parte_1 della diversa somma di giustizia;
in via ulteriormente subordinata, in caso di ammissione della chiamata in causa dei terzi, chiedeva la condanna di questi ultimi al pagamento della somma sopra indicata o del diverso importo ritenuto di giustizia.
In particolare, parte convenuta allegava in sintesi:
- che l'opposizione doveva ritenersi generica a fronte della documentazione versata in atti;
- che, in ogni caso, non vi era contestazione del rapporto sostanziale da cui scaturivano i relativi debiti;
pagina 3 di 9 - che, in ordine alle contestazioni dell'opponente sulla legittimazione attiva e/o passiva, non assumevano rilevanza né l'eventuale impegno dell'amministrazione comunale a farsi carico degli oneri di utilizzo degli impianti, in quanto avente carattere esclusivamente politico, né le vicende relative alla revoca della concessione per inadempimento, in quanto circostanza riconducibile al rapporto contrattuale tra il C.T.I. ed il CP_4
- che, in assenza di diversa specificazione, era corretta l'applicazione dell'I.V.A.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita mediante prova orale, giungeva all'udienza in data
13.5.2025, avanti la scrivente magistrato, cui medio tempore era stato assegnato il presente fascicolo, ove le parti precisavano le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti per le ragioni di seguito esposti.
In punto di diritto, è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso costituisce una fase meramente eventuale rimessa all'iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, deve fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, deve azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto deve contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
pagina 4 di 9 Tanto considerato, venendo all'esame dei singoli motivi di opposizione, deve essere disattesa la contestazione dell'opponente sull'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria da sul Controparte_2 presupposto che la documentazione prodotta non costituirebbe prova scritta del credito.
In proposito, premesso che l'odierno opposto, in sede monitoria, ha prodotto le fatture poste a fondamento della richiesta di pagamento e l'estratto autentico del Libro
IVA, è sufficiente osservare, come affermato dalla prevalente giurisprudenza, che
“l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art.
633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1184 del 19/01/2007).
Preme, inoltre, sottolineare che sebbene la fattura commerciale costituisca titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma non per la dimostrazione dell'esistenza del credito, che necessita degli ordinari mezzi istruttori da parte dell'opposto (cfr.
Cassazione civile sez. II, 04/10/2024, n.26048; Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019,
n.14473), l'opponente non ha contestato la fruizione degli impianti sportivi, appuntandosi i principali motivi di doglianza sulla mancata indicazione, nei documenti prodotti, della tipologia di impianto utilizzato, delle descrizioni analitiche delle squadre che avevano beneficiato delle strutture, delle tariffe applicate, nonché sull'applicazione illegittima dell'IVA e sul mancato rispetto degli obblighi assunti sia dallo stesso opposto sia dal
CP_4
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione richiamati, deve, quindi, rilevarsi, in primo luogo, l'infondatezza delle contestazioni riguardanti l'omessa specificazione della tipologia di impianti utilizzati, delle ore di occupazione degli stessi e delle tariffe applicate.
pagina 5 di 9 Invero, le fatture prodotte da parte opposta recano indicazioni precise in merito a giorni, ore e tipologia di impianto utilizzato dall'opponente.
Del pari infondata risulta la doglianza relativa all'omessa indicazione delle tariffe applicate.
Ritiene il Tribunale che non può negarsi come tali tariffe fossero note all'opponente o che quest'ultimo potesse agevolmente prenderne conoscenza, in quanto emerge ex actis e dalle stesse allegazioni di parte attrice che, in data 23.11.2013, presso la sala della biblioteca comunale di Atri, le associazioni sportive interessate venivano rese edotte della convenzione intercorsa tra il e l'odierno opposto e delle tariffe concordate per la CP_4 fruizione degli impianti (cfr. doc. 7 fascicolo opponente, laddove il verbale indica la presenza all'evento dell'avv. quale rappresentante della società polisportiva Parte_1
Gymnasium Atri junior, e dà atto che “l'Assessore illustra in via generale la convenzione…si sofferma in particolar modo sull'art.1 che riguarda gli impianti e l'art. 9 che disciplina le tariffe”). Non è poi inutile evidenziare che la parte attrice ha prodotto la convenzione per l'affidamento delle strutture sportive e la delibera indicante le tariffe applicabili, circostanza che esclude l'impossibilità di avere contezza dei prezzi concordati.
Devesi, tuttavia, rilevare che, tra le fatture prodotte dall'opposto, alcune recano importi comprensivi della fruizione del campo polivalente e del palasport, mentre altre si caratterizzano per l'allegazione di un prospetto riepilogativo, in cui si fa riferimento anche all'uso del palasport.
Orbene, non possono trovare accoglimento le doglianze dell'opponente sugli importi per l'utilizzo degli impianti portati dalle fatture nn. 6//2015, 8/2015, 9/2015,
16/2015, 25/2015, 33/2015, 5/2016, 14/2016, risultando i documenti in questione sottoscritti per ricevuta e non essendo state tali sottoscrizioni tempestivamente contestate, atteso che l'opponente provvedeva al disconoscimento esplicito nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., peraltro relativamente alle sole sottoscrizioni di cui alle fatture nn.
9/2015, 16/2015, 5/2016, 14/2016.
Nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, infatti, la “prima risposta” successiva alla produzione della sottoscrizione disconosciuta deve essere individuata nell'atto di opposizione (e nella pagina 6 di 9 formulazione delle difese in seno a detto atto), atteso che, con tale opposizione, si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase di quello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, sì da configurarsi essa stessa come “la prima risposta” del debitore, dopo che questi sia stato messo in grado di esaminare i documenti depositati in cancelleria e posti a fondamento dell'istanza (e del provvedimento) monitorio (cfr. Cass.
Sez. 3, 17/07/2008, n. 19680; si vedano anche Cass. Sez. 6 - 3, 04/02/2014, n. 2374; Cass.
Sez. 5, 28/01/2004, n. 1525).
Devono, invece, essere parzialmente accolte le contestazioni relative all'addebito di costi per l'effettivo utilizzo degli impianti e, segnatamente, del palasport, contenuto nelle restanti fatture, alla luce di quanto di seguito esposto.
Dalla documentazione in atti risulta che, con comunicazioni del 12.9.2015 e
23.9.2015, l'opponente formulava richiesta di utilizzo del palasport Di Nardo Pasquali, situato all'interno del C.T.I., ma l'opponente, in data 29.9.2015, comunicava a mezzo pec che “in relazione alle vs richieste pervenute via pec in data 14/92015 e in data 23/9/2015 circa l'utilizzo del Palasport Di Nardo Pasquali per gli allenamenti di calcetto nella stagione sportiva 2015/2016, ci spiace comunicarvi che gli orari da voi richiesti…sono già impegnati da altre attività e precisamente dalla ASD Scuola Pallacanestro Atri”.
I testi escussi hanno confermato che gli allenamenti dei tesserati della A.P.D.
Gymansium Hatria, nel corso della stagione sportiva 2015/2016, si svolgevano all'interno degli impianti del Centro Turistico integrato di Atri, da settembre 2015 al 16 dicembre
2015 e dal 18 gennaio 2016 al 30 marzo 2016, presso i campi di calcio in erba sintetica all'aperto, nei giorni di martedì e giovedì a partire dalle ore 18:30 alle ore 19:30; solo in caso di pioggia si svolgevano all'interno della Tensostruttura presente all'interno del
Centro sportivo. I testi hanno, altresì, precisato che le gare di campionato si svolgevano all'interno del palasport.
Ne consegue che devono essere scomputate dalle somme addebitate all'opponente quelle relative all'uso del palasport per gli allenamenti, indicate nei prospetti allegati alle fatture nn. 35/2015, 17/2016, 27/2016 (non sottoscritte), tenuto conto delle ore ivi riportate e della tariffa applicabile pari a € 50,00 all'ora, per un totale di € 1.450,00. Tale somma, quindi, va detratta da quella indicata nel decreto ingiuntivo, per € 10.975,05.
pagina 7 di 9 Devono, invece, ritenersi correttamente addebitati gli ulteriori importi relativi all'uso del palasport, in quanto non riconducibili allo svolgimento di allenamenti né ad attività eseguite nei giorni di martedì e giovedì, giorni in cui era inibito l'utilizzo da parte dell'associazione sportiva opponente.
A tal fine, nessun rilievo assumono le allegazioni di parte attrice e le dichiarazioni dei testi relative alla richiesta di parte opposta, pervenuta nell'aprile del 2016, di consentire la fruizione degli impianti solo previo pagamento. Tale circostanza, infatti, non è di per sé idonea a dimostrare l'estinzione della pretesa creditoria di cui alle fatture emesse successivamente a tale data, in quanto l'opponente non ha fornito alcun riscontro istruttorio in ordine all'effettiva esecuzione del pagamento asseritamente richiesto.
Neppure meritano accoglimento le doglianze dell'opponente sull'erronea applicazione dell'IVA, atteso che, come già affermato dall'intestato Tribunale in un caso analogo a quello in esame, “in assenza di una specificazione sul punto nella delibera della
Giunta avente ad oggetto le tariffe, essa deve essere normalmente aggiunta ai prezzi indicati” (cfr. Tribunale di Teramo, sentenza n. 40/2020).
Vanno, infine, disattesi motivi di opposizione riguardanti il difetto di legittimazione attiva dell'opposto a richiedere il pagamento, attesa l'intervenuta risoluzione della convenzione per inadempimento, e di legittimazione passiva dell'opponente, in ragione dell'assunzione da parte dell di un impegno di copertura dei costi di utilizzo Parte_2 del C.T.I.
Quanto al primo aspetto, si osserva che il mancato adempimento degli obblighi previsti nella convenzione-concessione da parte del concessionario, che aveva determinato la risoluzione del rapporto, attiene esclusivamente ai rapporti delle parti della convenzione- concessione, non assumendo alcuna rilevanza nel presente giudizio, in cui è in contestazione il rapporto fra e associazione CP_2 Controparte_1
.
[...]
Quanto al secondo rilievo in punto di legittimazione passiva, si osserva che sebbene dalla documentazione in atti risulti l'impegno degli amministratori comunali di stanziare risorse finanziarie in favore delle associazioni sportive operanti nel territorio per l'utilizzo degli impianti gestiti dal tale impegno assumeva rilevanza esclusivamente politica, CP_2
pagina 8 di 9 senza tradursi in concreto in un provvedimento idoneo a vincolare il nei confronti CP_4 della società C.T.I.
L'assenza di un provvedimento vincolante in tal senso implica che nel rapporto tra le associazioni e la società di gestione dei campi è rimasto estraneo l'Ente pubblico, con conseguente legittimazione della società a pretendere il pagamento dalle associazioni CP_2 utilizzatrici degli impianti.
In conclusione, il parziale accoglimento dell'opposizione determina la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 10.975,05 oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, n.6012).
L'esito complessivo delle domande e il non contestato legittimo affidamento ingenerato dalle promesse degli amministratori comunali, aventi ad oggetto l'impegno dell'Ente a farsi carico dei costi di utilizzo degli impianti sportivi, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile r.g. 47/2017, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1382/2016 emesso dal Tribunale di Teramo in data
20.10.2016;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro €
10.975,05, oltre interessi come in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite.
Teramo, 5.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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