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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 04/06/2024, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.579 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2019, discussa e decisa all'udienza di discussione del
22.05.2024
TRA
( ),elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Taranto alla Via Pitagora n.142, presso e nello studio Legale dell'avv.Eliana Ungaro che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo di primo grado;
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
(C.F ,rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli P.IVA_1 avv.ti Antonio Andriulli,Francesco Certomà e Antonio Brancaccio per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del Dott. Notaio in Persona_1
Roma, in data 23.01.2023, rep. N. 37590\7131, condomicilio eletto presso l'ufficio legale dell in Taranto alla Via Golfo di Taranto 7/D; CP_2
-
-APPELLATO- All'udienza del 22.05.2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2678/2019) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell , volta all'accertamento negativo di indebito, ammontante a € CP_2
8.767,56,giusta comunicazione del 27.12.2017 a seguito di ricalcolo della pensione ctg. VO n. 10083300, a rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili, a decorrere dall'01.06.2008. Disponeva per le spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, in presenza del requisito reddituale.
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone l'erroneità Parte_1 per non avere il primo Giudice escluso la ripetibilità delle somme, nonostante non ricorresse l'ipotesi di dolo dell'interessato e sebbene l avesse avuto contezza dei CP_2 suoi dati reddituali per gli anni 2004/2005/2006, sin dal 2012, come da verbale di accertamento n. 000254114/DDL del 2.5.2012, attivandosi per il recupero molti anni dopo, in violazione dell'art 13, comma 2, legge 412/1991, che impone all'Istituto di verificare annualmente i redditi dei pensionati e di recuperare eventuali indebiti erogati nell'anno successivo. Concludeva chiedendo alla Corte adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza, di riconoscere il proprio diritto a vedersi annullato l'indebito opposto e, di conseguenza, di dichiarare non dovuta la somma richiesta dall' . CP_2
Resisteva l concludendo per il rigetto del proposto gravame e la conferma della CP_2 sentenza di primo grado.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Il giudice di prime cure ha giustificato il rigetto proprio sulla base del dato testuale dell'art. 13 co. 1 legge 412/1991, che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte in base a definitivo provvedimento, viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Ha ritenuto che difettasse l'errore dell'ente erogatore, poiché la rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili era stata operata con comunicazione del datore di lavoro (CO UA ) a seguito di verifiche ispettive iniziate nel Org_1
2012; che l'erronea determinazione iniziale degli importi della pensione era derivata, quindi, da inesatta comunicazione della misura delle retribuzioni da parte del datore di lavoro;
che era onere del ricorrente, e non dell verificare l'esattezza della CP_2 posizione contributiva aperta presso l'ente previdenziale, essendo a diretta conoscenza delle periodo assicurabile e delle retribuzioni percepite;
che non vi era idonea contestazione da parte del ricorrente delle specifiche circostanze esposte dall che è inapplicabile, dunque, l'art. 13 co. 2 legge 412/1991, che riguarda i CP_2 successivi eventuali mutamenti delle condizioni reddituali del pensionato, incidenti sull'an e sul quantum del trattamento.
Come già affermato in altre pronunce da questa stessa Corte (sentenza n. 139/2022 rel. Morea, sentenze n. 586/2022 e 404/2023 rel. Di Todaro ed altre in fattispecie analoghe) “non sussiste errore imputabile all'ente erogatore ai fini dell'art. 13, comma
1, della legge n. 412 del 1991, nell'ipotesi in cui la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, in quanto non esiste un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione” (Cass. Civ. 17417/2016). Inconferente è il richiamo alla norma di cui all'art. 13 co. 2 medesima legge (“L' CP_2 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”) invocata dall'appellante per censurare la tempestività della richiesta di ripetizione, poiché tale disposizione attiene alle verifiche dei mutamenti annuali che possono prodursi nella sfera reddituale dei pensionati, con incidenza sul diritto e sulla misura del trattamento pensionistico in corso.
Nella fattispecie in esame, infatti, si rileva innanzitutto che la pensione di vecchiaia percepita non è emolumento soggetto a variazioni in base al reddito annuale del pensionato, riferendosi la norma alle prestazioni collegate al reddito, come alcune prestazioni di invalidità, l'assegno sociale ed altre. Dunque non sussiste un obbligo dell di verificare i redditi annuali del pensionato di vecchiaia. CP_3
Nel caso di specie, poi, a rigore, non si è trattato di un mutamento sopravvenuto nella posizione reddituale del ricorrente, bensì di omessa (ed incolpevole) ponderazione di dati reddituali pregressi, inesattamente comunicati dal datore di lavoro.
Non si è verificato, quindi, un mutamento sopravvenuto del reddito che l CP_2 avrebbe potuto accertare, ma dati retributivi di anni trascorsi comunicati in modo parziale e inesatto dal datore di lavoro.
Pertanto, questa Corte, pur consapevole di qualche suo precedente di segno contrario, melius re perpensa, ritiene che la fattispecie in esame non rientri nel caso disciplinato dall'art 13, comma 2 citato, che, in quanto norma speciale, non è estensibile per analogia al nostro caso, che resta assoggettato al termine di prescrizione ordinario (decennale in materia di indebito), non potendosi, peraltro, annettere rilevanza all'affidamento realizzato dal percettore del trattamento pensionistico, atteso che non esiste disposto normativo a conforto in materia previdenziale.
Il gravame va, dunque, respinto.
Nulla per le spese, attesa la dichiarazione reddituale dell'appellante ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Nulla per le spese.
Taranto, 22.05.2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.579 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2019, discussa e decisa all'udienza di discussione del
22.05.2024
TRA
( ),elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Taranto alla Via Pitagora n.142, presso e nello studio Legale dell'avv.Eliana Ungaro che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo di primo grado;
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
(C.F ,rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli P.IVA_1 avv.ti Antonio Andriulli,Francesco Certomà e Antonio Brancaccio per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del Dott. Notaio in Persona_1
Roma, in data 23.01.2023, rep. N. 37590\7131, condomicilio eletto presso l'ufficio legale dell in Taranto alla Via Golfo di Taranto 7/D; CP_2
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-APPELLATO- All'udienza del 22.05.2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2678/2019) il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell , volta all'accertamento negativo di indebito, ammontante a € CP_2
8.767,56,giusta comunicazione del 27.12.2017 a seguito di ricalcolo della pensione ctg. VO n. 10083300, a rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili, a decorrere dall'01.06.2008. Disponeva per le spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, in presenza del requisito reddituale.
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone l'erroneità Parte_1 per non avere il primo Giudice escluso la ripetibilità delle somme, nonostante non ricorresse l'ipotesi di dolo dell'interessato e sebbene l avesse avuto contezza dei CP_2 suoi dati reddituali per gli anni 2004/2005/2006, sin dal 2012, come da verbale di accertamento n. 000254114/DDL del 2.5.2012, attivandosi per il recupero molti anni dopo, in violazione dell'art 13, comma 2, legge 412/1991, che impone all'Istituto di verificare annualmente i redditi dei pensionati e di recuperare eventuali indebiti erogati nell'anno successivo. Concludeva chiedendo alla Corte adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza, di riconoscere il proprio diritto a vedersi annullato l'indebito opposto e, di conseguenza, di dichiarare non dovuta la somma richiesta dall' . CP_2
Resisteva l concludendo per il rigetto del proposto gravame e la conferma della CP_2 sentenza di primo grado.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Il giudice di prime cure ha giustificato il rigetto proprio sulla base del dato testuale dell'art. 13 co. 1 legge 412/1991, che prevede l'irripetibilità delle somme corrisposte in base a definitivo provvedimento, viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
Ha ritenuto che difettasse l'errore dell'ente erogatore, poiché la rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili era stata operata con comunicazione del datore di lavoro (CO UA ) a seguito di verifiche ispettive iniziate nel Org_1
2012; che l'erronea determinazione iniziale degli importi della pensione era derivata, quindi, da inesatta comunicazione della misura delle retribuzioni da parte del datore di lavoro;
che era onere del ricorrente, e non dell verificare l'esattezza della CP_2 posizione contributiva aperta presso l'ente previdenziale, essendo a diretta conoscenza delle periodo assicurabile e delle retribuzioni percepite;
che non vi era idonea contestazione da parte del ricorrente delle specifiche circostanze esposte dall che è inapplicabile, dunque, l'art. 13 co. 2 legge 412/1991, che riguarda i CP_2 successivi eventuali mutamenti delle condizioni reddituali del pensionato, incidenti sull'an e sul quantum del trattamento.
Come già affermato in altre pronunce da questa stessa Corte (sentenza n. 139/2022 rel. Morea, sentenze n. 586/2022 e 404/2023 rel. Di Todaro ed altre in fattispecie analoghe) “non sussiste errore imputabile all'ente erogatore ai fini dell'art. 13, comma
1, della legge n. 412 del 1991, nell'ipotesi in cui la liquidazione della pensione sia avvenuta sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, in quanto non esiste un onere dell'ente previdenziale di sottoporre a verifica tali dati prima di procedere all'erogazione della prestazione” (Cass. Civ. 17417/2016). Inconferente è il richiamo alla norma di cui all'art. 13 co. 2 medesima legge (“L' CP_2 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”) invocata dall'appellante per censurare la tempestività della richiesta di ripetizione, poiché tale disposizione attiene alle verifiche dei mutamenti annuali che possono prodursi nella sfera reddituale dei pensionati, con incidenza sul diritto e sulla misura del trattamento pensionistico in corso.
Nella fattispecie in esame, infatti, si rileva innanzitutto che la pensione di vecchiaia percepita non è emolumento soggetto a variazioni in base al reddito annuale del pensionato, riferendosi la norma alle prestazioni collegate al reddito, come alcune prestazioni di invalidità, l'assegno sociale ed altre. Dunque non sussiste un obbligo dell di verificare i redditi annuali del pensionato di vecchiaia. CP_3
Nel caso di specie, poi, a rigore, non si è trattato di un mutamento sopravvenuto nella posizione reddituale del ricorrente, bensì di omessa (ed incolpevole) ponderazione di dati reddituali pregressi, inesattamente comunicati dal datore di lavoro.
Non si è verificato, quindi, un mutamento sopravvenuto del reddito che l CP_2 avrebbe potuto accertare, ma dati retributivi di anni trascorsi comunicati in modo parziale e inesatto dal datore di lavoro.
Pertanto, questa Corte, pur consapevole di qualche suo precedente di segno contrario, melius re perpensa, ritiene che la fattispecie in esame non rientri nel caso disciplinato dall'art 13, comma 2 citato, che, in quanto norma speciale, non è estensibile per analogia al nostro caso, che resta assoggettato al termine di prescrizione ordinario (decennale in materia di indebito), non potendosi, peraltro, annettere rilevanza all'affidamento realizzato dal percettore del trattamento pensionistico, atteso che non esiste disposto normativo a conforto in materia previdenziale.
Il gravame va, dunque, respinto.
Nulla per le spese, attesa la dichiarazione reddituale dell'appellante ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Nulla per le spese.
Taranto, 22.05.2024
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA