CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/09/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 4 agosto 2023 al n. 1634 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza n.
2210/2023 (RG 8372/2020) del Tribunale di Firenze del
18.7.2023, notificata a mezzo pec in data 26.7.2023, avente ad oggetto: Controversie in materia bancaria promossa da corrente in Certaldo (FI) ed AR elettivamente domiciliata in Poggibonsi (SI) presso e nello studio degli avvocati Matilde Fusco e Angela Borghi che la rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-Appellante- contro corrente in Milano, per il OP tramite della mandataria Controparte_2
(già con sede in San Donato Milanese CP_3
(MI), elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'avv. Silvia Fersino, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Pesenti e Francesco Concio come da procura allegata all'atto di costituzione in appello
1 -Appellata-
All'udienza del 12-19.3.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per AR
“In parziale riforma della sentenza n. 2210/2023 pubblicata il 18.07.2023 RG 8372/2020 Repert. N.
4322/2023 del 18.07.2023 impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, Voglia:
A) Accertare e dichiarare per le spese di lite del
Giudizio di Primo Grado la soccombenza totale e/o parziale della oppure la Controparte_4 compensazione totale o parziale.
B) Accertare e dichiarare le spese della CTU integralmente a carico della OP
C) Con vittoria di spese ed emolumenti di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Per OP
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 comma I nn. 1-2-3
c.p.c.
- Rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in quanto infondata e ingiustificata per le ragioni dedotte nel presente atto. ex art. 342
Nel merito, in via principale:
- Respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dalla Società con atto di AR
2 citazione in appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di
Firenze n. 1235/2023, resa nel giudizio R.G. n.
8372/2020 e pubblicata il 18/07/2023. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato AR
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...]
1685/2020 (RG 12795/2019) ottenuto da OP
(per il tramite della mandataria nei suoi Parte_2 confronti.
Con esso l'ingiungente (titolare del CP_1 credito cedutole da Parte_3
in forza del contratto di cessione stipulato in
[...] data 6.12.2017 e di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n.
130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., in Gazzetta Ufficiale,
Parte Seconda n. 148 del 16.12.2017) chiedeva a AR
di pagare la somma complessiva di euro
[...]
2.020.657,80
(duemilioniventimilaseicentocinquantasette/80) quale saldo debitore del conto corrente ipotecario n.
002/330/000079 (ex rapporto Parte_3
n. 123/330/0200401) con un'apertura di
[...] credito originario per euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) con annessa garanzia ipotecaria concessa con atto per notaio Dott. del 11.1.2008, rep. N. 55276 e Persona_1 racc. n. 9207 e successivamente integrato con atto di sostituzione della garanzia ipotecaria del 3.6.2009 per notaio Dott. rep. n. 55938 e racc. n. 9484, Per_1
3 stipulati fra la e la oltre CP_4 AR interessi al tasso convenzionale pattuito.
In particolare, concludeva per: “A) AR
Accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 123330200401, e del documento di sintesi allegato B, per il vizio sostanziale della mancanza di forma scritta come indicato dall'art. 117 T.U.B., degli onere e delle spese applicate;
B) Accertare e dichiarare l'invalidità
(nullità e/o annullabilità) e/o l'illegittimità totale
e/o parziale del contratto di conto corrente ipotecario
n. 123330200401, oggetto dei rapporti fra il AR
e la ex oggi Controparte_5
anche in relazione alle clausole di CP_1 pattuizione e rilevazione del superamento del tasso soglia dell'usura (oggettiva e/o soggettiva), oltre al rilevamento dell'anatocismo e l'addebito di ogni altra spesa/onere oltre il tasso di interesse ultralegale;
C)
Disporre che il medesimo contratto di conto corrente sia derubricato a prestito a titolo gratuito ex art. 1815 II comma cc, e pertanto della non debenza di alcuna somma a titolo di interessi in caso di superamento delle soglie previste ai sensi della L. n. 108/96; D) Accertare e dichiarare per le causali sopra espresse, illegittimi gli addebiti: di interessi superiori alla misura legale;
di interessi usurari (e ogni altro onere, spesa e componente determinante il superamento della soglia usura); di interessi anatocistici nonché di conto corrente relativamente al conto corrente ipotecario;
oltre a dichiarare altresì illegittimi gli addebiti conseguenti a variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche;
E)
Accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali, anche vessatorie, inserite nei moduli e formulari del contratto di apertura di credito n.
4 123330200401, non esattamente compilate, e pertanto non approvate per iscritto come previsto ex art. 117 Tub commi 1-5-6, sottoposti dalla Banca ex Parte_3 oggi al cliente
[...] CP_1 AR
; F) accertare la mancata pattuizione dell'anatocismo
[...] trimestrale dei rapporti di cui in narrativa e per
l'effetto dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex S.U. n. 24418/2010; in subordine dichiarare applicabile la capitalizzazione annuale per l'intero periodo contrattuale;
G) dichiarare non dovute le commissioni sul massimo scoperto ed ogni altro onere o spesa in quanto non concordate e nulle per mancanza di causa. H) rideterminare il “dare ed avere” tra le parti in relazione ai rapporti dedotti in narrativa, degli interessi anatocistici, del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa, con condanna della controparte alla restituzione della somma di euro 116.938,54 oltre rivalutazione ed interessi legali;
I) alla luce dell'espletanda istruttoria, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite per quanto riguarda il conto corrente, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo e previa compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca;
J) ordinare alla ed OP alla ex di Controparte_6 non segnalare la società presso la Centrale AR
Rischi di Banca d'Italia e altre banche dati (es. CRIF) illegittimamente, e se già segnalati liquidare i conseguenti danni subiti e subendi dalla società AR
, anche in relazione al danno da immagine, come
[...] indicato dalla Sentenza del Tribunale di Padova
09.03.2016. K) quantificare, a mezzo CTU ed in via
5 equitativa, i danni subiti e subendi dall'attrice e per
l'effetto condannare la banca convenuta al pagamento delle somme che risulteranno all'esito del presente giudizio e della Sentenza del Tribunale di Padova
09.03.2016, e quantificate in euro 11.258,68 comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria, L) comunque in ogni caso con vittoria di spese ed emolumenti di causa, da attribuirsi ai sottoscritti difensori, che dichiarano di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
In via istruttoria chiedeva disporsi CTU contabile per
“la valutazione delle somme da restituzione, quantificare
i danni subiti e subendi dalla società e Pt_1 provvedere alla riliquidazione del rapporto di conto corrente n. 123330200401”.
Si costituiva per il tramite OP della procuratrice insistendo Parte_2 preliminarmente per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per la conferma dello stesso con rigetto di tutte le domande formulate dalla debitrice sostanziale nell'opposizione e condanna della stessa al pagamento della somma ingiunta (salvo quella diversa somma maggiore o minore dovuta, oltre interessi dalla data d'ingiunzione al saldo effettivo). In via istruttoria chiedeva il rigetto delle istanze formulate dall'opponente e, in particolare, della CTU contabile.
Tanto premesso, il giudizio, istruito mediante prove documentali e c.t.u. contabile, veniva deciso con sentenza n. 2210 pubblicata in data 18.7.2023 con cui il
Tribunale di Firenze revocava il decreto ingiuntivo opposto da condannando la medesima al AR pagamento in favore di della somma di OP euro 1.999.011,30 oltre interessi convenzionali dal
16.12.2017 al saldo e, in ragione della scarsa differenza
6 fra l'importo ingiunto e quello accertato all'esito del giudizio, disponeva il rimborso all'opposta CP_1 delle spese di lite che liquidava in euro 35.000,00 per compensi, spese generali e accessori di legge come dovuti;
poneva, altresì, le spese dell'espletata c.t.u. a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
Avverso tale decisione ha interposto gravame in punto di sole spese al fine di ottenere la AR riforma parziale della sentenza deducendo, in sostanza, un'errata applicazione da parte del Giudice di prime cure della nozione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
e del principio di causalità, dovendosi considerare soccombente ai fini della condanna alle spese e degli oneri di consulenza – attesa la revoca del decreto ingiuntivo opposto – la e non essa appellante CP_4
AR
Si è costituita l'appellata per OP il tramite della mandataria Controparte_2 concludendo, in via preliminare, per la
[...] declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 16.7.2024 il Consigliere
Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha avanzato la seguente proposta conciliativa: rinuncia all'appello ed accettazione;
spese del presente grado del giudizio integralmente compensate.
La proposta non è stata accettata.
All'udienza del 12-19.3.2025 celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. si osserva che essa, pur tardivamente dedotta, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, trattandosi di eccezione in senso lato;
la stessa va tuttavia disattesa in ragione del fatto che l'impugnazione è stata proposta nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze espresse contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito comunque all'appellata di espletare puntualmente la propria difesa.
Passando alla disamina dell'impugnazione si osserva quanto segue.
I motivi di doglianza espressi da AR riguardano entrambi il capo della sentenza con cui il
Giudice del Tribunale di Firenze ha statuito in ordine alla condanna alle spese pronunciata nei confronti dell'odierna appellante e che possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante, in sintesi, ritiene errata la decisione giudiziale in merito alla regolamentazione delle spese in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che, essendo stato revocato il decreto ingiuntivo per la differenza accertata fra l'importo posto a sofferenza dalla banca e portato nel decreto ed il totale delle rettifiche operate, è ad essere vittoriosa e AR soccombente la;
per cui le spese avrebbero dovuto CP_4 essere poste a carico della banca (integralmente o parzialmente), oppure compensate fra le parti in modo totale o parziale.
I motivi di censura non sono fondati.
8 Osserva la Corte come il Giudice di prime cure abbia, nel caso di specie, statuito e correttamente argomentato la propria decisione in punto di spese.
La conferma tout court di un decreto ingiuntivo, così come la sua revoca, è in ogni caso legata allo svolgimento di un giudizio a cognizione piena svolto sull'esistenza e validità del credito posto a fondamento della domanda avviata con l'ingiunzione di pagamento: per cui la fase monitoria e quella (eventuale) di opposizione formano un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento. È in funzione di ciò che si apprezza la soccombenza della parte e si governa, di conseguenza, la condanna al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, la valutazione finale della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale dell'intero giudizio svolto, tanto è vero che la revoca di un decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione al medesimo non costituisce un motivo sufficiente per escludere la ripetibilità delle spese da parte del creditore ingiungente, occorrendo, invece, aver riguardo all'esito complessivo della lite (Cass. n. 24482/2022). E ancora: “in tema di spese di processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio
9 di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente
- al rimborso delle stesse in favore della controparte”
(SS.UU. n. 32906/2022).
Nel caso di specie, quindi, correttamente il
Tribunale ha motivato la condanna alle spese di lite relative alla controversia unitariamente considerata e le ha poste a carico dell'odierna appellante, atteso che, all'esito complessivo del giudizio, la domanda proposta è stata rigettata.
Il Giudice di prime cure ha posto l'onere delle spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno. Ciò in considerazione del fatto che nel caso di specie si è resa necessaria un'attività peritale che ha rideterminato le somme comunque dovute alla banca, seppur in misura minima rispetto a quanto richiesto dall'opponente nel giudizio.
Deve osservarsi come l'appellante difetti sul punto di interesse all'appello, atteso che, a fronte della prevalente sua soccombenza, la pari ripartizione fra i contendenti delle spese di c.t.u. risulta essere provvedimento a sé favorevole.
Per tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio sono liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia rientrante nello scaglione, riferito ai capi di condanna riguardanti le spese, da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, ai sensi del D.M. 147/2022 secondo i valori minimi (con esclusione della fase istruttoria nel presente grado), trattandosi di impugnazione esclusivamente in punto di spese e di minima difficoltà,
e sono poste a carico dell'appellante.
10 Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante, la cui impugnazione è stata integralmente rigettata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso la AR sentenza del Tribunale di Firenze n. 2210/2023 pubblicata in data 18.7.2023 e notificata a mezzo pec in data
26.7.2023:
1) rigetta l'appello proposto e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) liquida le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate da per il tramite OP della mandataria in euro Controparte_2
3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP e IVA, come per legge;
3) dichiara tenuta e condanna alla AR rifusione di dette spese in favore;
OP
4) dichiara la sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Firenze, il 26 settembre 2025.
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 4 agosto 2023 al n. 1634 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza n.
2210/2023 (RG 8372/2020) del Tribunale di Firenze del
18.7.2023, notificata a mezzo pec in data 26.7.2023, avente ad oggetto: Controversie in materia bancaria promossa da corrente in Certaldo (FI) ed AR elettivamente domiciliata in Poggibonsi (SI) presso e nello studio degli avvocati Matilde Fusco e Angela Borghi che la rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-Appellante- contro corrente in Milano, per il OP tramite della mandataria Controparte_2
(già con sede in San Donato Milanese CP_3
(MI), elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'avv. Silvia Fersino, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Pesenti e Francesco Concio come da procura allegata all'atto di costituzione in appello
1 -Appellata-
All'udienza del 12-19.3.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per AR
“In parziale riforma della sentenza n. 2210/2023 pubblicata il 18.07.2023 RG 8372/2020 Repert. N.
4322/2023 del 18.07.2023 impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, Voglia:
A) Accertare e dichiarare per le spese di lite del
Giudizio di Primo Grado la soccombenza totale e/o parziale della oppure la Controparte_4 compensazione totale o parziale.
B) Accertare e dichiarare le spese della CTU integralmente a carico della OP
C) Con vittoria di spese ed emolumenti di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Per OP
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 comma I nn. 1-2-3
c.p.c.
- Rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in quanto infondata e ingiustificata per le ragioni dedotte nel presente atto. ex art. 342
Nel merito, in via principale:
- Respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dalla Società con atto di AR
2 citazione in appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di
Firenze n. 1235/2023, resa nel giudizio R.G. n.
8372/2020 e pubblicata il 18/07/2023. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M.
147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato AR
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...]
1685/2020 (RG 12795/2019) ottenuto da OP
(per il tramite della mandataria nei suoi Parte_2 confronti.
Con esso l'ingiungente (titolare del CP_1 credito cedutole da Parte_3
in forza del contratto di cessione stipulato in
[...] data 6.12.2017 e di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n.
130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., in Gazzetta Ufficiale,
Parte Seconda n. 148 del 16.12.2017) chiedeva a AR
di pagare la somma complessiva di euro
[...]
2.020.657,80
(duemilioniventimilaseicentocinquantasette/80) quale saldo debitore del conto corrente ipotecario n.
002/330/000079 (ex rapporto Parte_3
n. 123/330/0200401) con un'apertura di
[...] credito originario per euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) con annessa garanzia ipotecaria concessa con atto per notaio Dott. del 11.1.2008, rep. N. 55276 e Persona_1 racc. n. 9207 e successivamente integrato con atto di sostituzione della garanzia ipotecaria del 3.6.2009 per notaio Dott. rep. n. 55938 e racc. n. 9484, Per_1
3 stipulati fra la e la oltre CP_4 AR interessi al tasso convenzionale pattuito.
In particolare, concludeva per: “A) AR
Accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 123330200401, e del documento di sintesi allegato B, per il vizio sostanziale della mancanza di forma scritta come indicato dall'art. 117 T.U.B., degli onere e delle spese applicate;
B) Accertare e dichiarare l'invalidità
(nullità e/o annullabilità) e/o l'illegittimità totale
e/o parziale del contratto di conto corrente ipotecario
n. 123330200401, oggetto dei rapporti fra il AR
e la ex oggi Controparte_5
anche in relazione alle clausole di CP_1 pattuizione e rilevazione del superamento del tasso soglia dell'usura (oggettiva e/o soggettiva), oltre al rilevamento dell'anatocismo e l'addebito di ogni altra spesa/onere oltre il tasso di interesse ultralegale;
C)
Disporre che il medesimo contratto di conto corrente sia derubricato a prestito a titolo gratuito ex art. 1815 II comma cc, e pertanto della non debenza di alcuna somma a titolo di interessi in caso di superamento delle soglie previste ai sensi della L. n. 108/96; D) Accertare e dichiarare per le causali sopra espresse, illegittimi gli addebiti: di interessi superiori alla misura legale;
di interessi usurari (e ogni altro onere, spesa e componente determinante il superamento della soglia usura); di interessi anatocistici nonché di conto corrente relativamente al conto corrente ipotecario;
oltre a dichiarare altresì illegittimi gli addebiti conseguenti a variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche;
E)
Accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali, anche vessatorie, inserite nei moduli e formulari del contratto di apertura di credito n.
4 123330200401, non esattamente compilate, e pertanto non approvate per iscritto come previsto ex art. 117 Tub commi 1-5-6, sottoposti dalla Banca ex Parte_3 oggi al cliente
[...] CP_1 AR
; F) accertare la mancata pattuizione dell'anatocismo
[...] trimestrale dei rapporti di cui in narrativa e per
l'effetto dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex S.U. n. 24418/2010; in subordine dichiarare applicabile la capitalizzazione annuale per l'intero periodo contrattuale;
G) dichiarare non dovute le commissioni sul massimo scoperto ed ogni altro onere o spesa in quanto non concordate e nulle per mancanza di causa. H) rideterminare il “dare ed avere” tra le parti in relazione ai rapporti dedotti in narrativa, degli interessi anatocistici, del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa, con condanna della controparte alla restituzione della somma di euro 116.938,54 oltre rivalutazione ed interessi legali;
I) alla luce dell'espletanda istruttoria, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite per quanto riguarda il conto corrente, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al saldo effettivo e previa compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca;
J) ordinare alla ed OP alla ex di Controparte_6 non segnalare la società presso la Centrale AR
Rischi di Banca d'Italia e altre banche dati (es. CRIF) illegittimamente, e se già segnalati liquidare i conseguenti danni subiti e subendi dalla società AR
, anche in relazione al danno da immagine, come
[...] indicato dalla Sentenza del Tribunale di Padova
09.03.2016. K) quantificare, a mezzo CTU ed in via
5 equitativa, i danni subiti e subendi dall'attrice e per
l'effetto condannare la banca convenuta al pagamento delle somme che risulteranno all'esito del presente giudizio e della Sentenza del Tribunale di Padova
09.03.2016, e quantificate in euro 11.258,68 comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria, L) comunque in ogni caso con vittoria di spese ed emolumenti di causa, da attribuirsi ai sottoscritti difensori, che dichiarano di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”.
In via istruttoria chiedeva disporsi CTU contabile per
“la valutazione delle somme da restituzione, quantificare
i danni subiti e subendi dalla società e Pt_1 provvedere alla riliquidazione del rapporto di conto corrente n. 123330200401”.
Si costituiva per il tramite OP della procuratrice insistendo Parte_2 preliminarmente per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per la conferma dello stesso con rigetto di tutte le domande formulate dalla debitrice sostanziale nell'opposizione e condanna della stessa al pagamento della somma ingiunta (salvo quella diversa somma maggiore o minore dovuta, oltre interessi dalla data d'ingiunzione al saldo effettivo). In via istruttoria chiedeva il rigetto delle istanze formulate dall'opponente e, in particolare, della CTU contabile.
Tanto premesso, il giudizio, istruito mediante prove documentali e c.t.u. contabile, veniva deciso con sentenza n. 2210 pubblicata in data 18.7.2023 con cui il
Tribunale di Firenze revocava il decreto ingiuntivo opposto da condannando la medesima al AR pagamento in favore di della somma di OP euro 1.999.011,30 oltre interessi convenzionali dal
16.12.2017 al saldo e, in ragione della scarsa differenza
6 fra l'importo ingiunto e quello accertato all'esito del giudizio, disponeva il rimborso all'opposta CP_1 delle spese di lite che liquidava in euro 35.000,00 per compensi, spese generali e accessori di legge come dovuti;
poneva, altresì, le spese dell'espletata c.t.u. a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
Avverso tale decisione ha interposto gravame in punto di sole spese al fine di ottenere la AR riforma parziale della sentenza deducendo, in sostanza, un'errata applicazione da parte del Giudice di prime cure della nozione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
e del principio di causalità, dovendosi considerare soccombente ai fini della condanna alle spese e degli oneri di consulenza – attesa la revoca del decreto ingiuntivo opposto – la e non essa appellante CP_4
AR
Si è costituita l'appellata per OP il tramite della mandataria Controparte_2 concludendo, in via preliminare, per la
[...] declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione con conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 16.7.2024 il Consigliere
Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha avanzato la seguente proposta conciliativa: rinuncia all'appello ed accettazione;
spese del presente grado del giudizio integralmente compensate.
La proposta non è stata accettata.
All'udienza del 12-19.3.2025 celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. si osserva che essa, pur tardivamente dedotta, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, trattandosi di eccezione in senso lato;
la stessa va tuttavia disattesa in ragione del fatto che l'impugnazione è stata proposta nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze espresse contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito comunque all'appellata di espletare puntualmente la propria difesa.
Passando alla disamina dell'impugnazione si osserva quanto segue.
I motivi di doglianza espressi da AR riguardano entrambi il capo della sentenza con cui il
Giudice del Tribunale di Firenze ha statuito in ordine alla condanna alle spese pronunciata nei confronti dell'odierna appellante e che possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante, in sintesi, ritiene errata la decisione giudiziale in merito alla regolamentazione delle spese in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che, essendo stato revocato il decreto ingiuntivo per la differenza accertata fra l'importo posto a sofferenza dalla banca e portato nel decreto ed il totale delle rettifiche operate, è ad essere vittoriosa e AR soccombente la;
per cui le spese avrebbero dovuto CP_4 essere poste a carico della banca (integralmente o parzialmente), oppure compensate fra le parti in modo totale o parziale.
I motivi di censura non sono fondati.
8 Osserva la Corte come il Giudice di prime cure abbia, nel caso di specie, statuito e correttamente argomentato la propria decisione in punto di spese.
La conferma tout court di un decreto ingiuntivo, così come la sua revoca, è in ogni caso legata allo svolgimento di un giudizio a cognizione piena svolto sull'esistenza e validità del credito posto a fondamento della domanda avviata con l'ingiunzione di pagamento: per cui la fase monitoria e quella (eventuale) di opposizione formano un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento. È in funzione di ciò che si apprezza la soccombenza della parte e si governa, di conseguenza, la condanna al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, la valutazione finale della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale dell'intero giudizio svolto, tanto è vero che la revoca di un decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione al medesimo non costituisce un motivo sufficiente per escludere la ripetibilità delle spese da parte del creditore ingiungente, occorrendo, invece, aver riguardo all'esito complessivo della lite (Cass. n. 24482/2022). E ancora: “in tema di spese di processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio
9 di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente
- al rimborso delle stesse in favore della controparte”
(SS.UU. n. 32906/2022).
Nel caso di specie, quindi, correttamente il
Tribunale ha motivato la condanna alle spese di lite relative alla controversia unitariamente considerata e le ha poste a carico dell'odierna appellante, atteso che, all'esito complessivo del giudizio, la domanda proposta è stata rigettata.
Il Giudice di prime cure ha posto l'onere delle spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno. Ciò in considerazione del fatto che nel caso di specie si è resa necessaria un'attività peritale che ha rideterminato le somme comunque dovute alla banca, seppur in misura minima rispetto a quanto richiesto dall'opponente nel giudizio.
Deve osservarsi come l'appellante difetti sul punto di interesse all'appello, atteso che, a fronte della prevalente sua soccombenza, la pari ripartizione fra i contendenti delle spese di c.t.u. risulta essere provvedimento a sé favorevole.
Per tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio sono liquidate come in dispositivo in base al valore della controversia rientrante nello scaglione, riferito ai capi di condanna riguardanti le spese, da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, ai sensi del D.M. 147/2022 secondo i valori minimi (con esclusione della fase istruttoria nel presente grado), trattandosi di impugnazione esclusivamente in punto di spese e di minima difficoltà,
e sono poste a carico dell'appellante.
10 Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante, la cui impugnazione è stata integralmente rigettata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da avverso la AR sentenza del Tribunale di Firenze n. 2210/2023 pubblicata in data 18.7.2023 e notificata a mezzo pec in data
26.7.2023:
1) rigetta l'appello proposto e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) liquida le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate da per il tramite OP della mandataria in euro Controparte_2
3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP e IVA, come per legge;
3) dichiara tenuta e condanna alla AR rifusione di dette spese in favore;
OP
4) dichiara la sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Firenze, il 26 settembre 2025.
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
11