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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.18891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.18891/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (CF: ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ANDREA e DAVIDE BOLLANI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Lonato del Garda
e nato a [...] il [...] (CF: , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. CHIARA MORLACCHI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Bergamo
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 22.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
“1.Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi a Parte_2 Parte_1 vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, emettendo ogni consequenziale provvedimento, anche ai fini dell'annotazione all'Ufficio di Stato Civile;
2.Assegnare, ove occorra, la casa coniugale, con tutta la mobilia ad oggi presente nella piena ed esclusiva disponibilità della signora dandosi atto che il sig. ha già lasciato la casa stessa e prelevato i Pt_1 Pt_2 suoi effetti personali;
3.Dare atto che il conto corrente cointestato verrà chiuso e l'attuale giacenza verrà trattenuta dal sig. Pt_2
4.Dare atto che il sig. ha corrisposto alla signora mediante bonifico bancario, la somma di euro Pt_2 Pt_1
8000,00 (ottomila/00) a titolo di mantenimento una tantum e per l'effetto, a fronte di tale corresponsione, considerato che le parti sono economicamente indipendenti e che le stesse rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento in loro favore;
5. Dare atto che le parti dichiarano di avere regolato ogni rapporto economico tra di esse pendente e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e/o ragione.
6. Spese legali compensate tra le parti”
PER IL DIVORZIO:
“Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti, di rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
e PRONUNCIARSI sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 18/12/2021, a LONATO DEL GARDA (BS), iscritto nei registri del medesimo comune Atto N. 22 parte I - anno 2021 - Comune di LONATO DEL GARDA mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lonato del
Garda”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 18/12/2021, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di LONATO DEL GARDA (anno 2021, parte I, n. 22).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore. Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20.3.2025.
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.18891/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (CF: ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ANDREA e DAVIDE BOLLANI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Lonato del Garda
e nato a [...] il [...] (CF: , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. CHIARA MORLACCHI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Bergamo
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 22.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
“1.Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando gli stessi a Parte_2 Parte_1 vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, emettendo ogni consequenziale provvedimento, anche ai fini dell'annotazione all'Ufficio di Stato Civile;
2.Assegnare, ove occorra, la casa coniugale, con tutta la mobilia ad oggi presente nella piena ed esclusiva disponibilità della signora dandosi atto che il sig. ha già lasciato la casa stessa e prelevato i Pt_1 Pt_2 suoi effetti personali;
3.Dare atto che il conto corrente cointestato verrà chiuso e l'attuale giacenza verrà trattenuta dal sig. Pt_2
4.Dare atto che il sig. ha corrisposto alla signora mediante bonifico bancario, la somma di euro Pt_2 Pt_1
8000,00 (ottomila/00) a titolo di mantenimento una tantum e per l'effetto, a fronte di tale corresponsione, considerato che le parti sono economicamente indipendenti e che le stesse rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento in loro favore;
5. Dare atto che le parti dichiarano di avere regolato ogni rapporto economico tra di esse pendente e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo e/o ragione.
6. Spese legali compensate tra le parti”
PER IL DIVORZIO:
“Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti, di rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
e PRONUNCIARSI sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 18/12/2021, a LONATO DEL GARDA (BS), iscritto nei registri del medesimo comune Atto N. 22 parte I - anno 2021 - Comune di LONATO DEL GARDA mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lonato del
Garda”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 18/12/2021, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di LONATO DEL GARDA (anno 2021, parte I, n. 22).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore. Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20.3.2025.
Il Presidente Estensore
Costanza Teti