Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01926/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00467/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 467 del 2023, proposto da Mer Mec Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9434884893, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Carlo Tangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaela Antonietta Maria Schiena, Andrea Ilario Maria Viani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaela Antonietta Maria Schiena in Milano, piazza Città di Lombardia 1;
nei confronti
Rta S.r.l., E-Geos S.p.A., Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A., Corvallis S.r.l., non costituiti in giudizio;
Impresa Rossi Luigi S.r.l., Arcadia Sistemi Informativi Territoriali S.r.l., R.T.A. Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Piemontese, Francesco Vallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto n. 1926 del 13.2.2023 della Regione Lombardia, con cui è stata disposta l'aggiudicazione in favore del r.t.i. controinteressato del lotto 2 della procedura aperta per l'affidamento dei “servizi per l'evoluzione dell'infrastruttura cartografica regionale: database geotopografico regionale 2.0 (‘DBGT 2.0') e relativa verifica tecnica di conformità” (CIG: 9434884893, CUP: E89B21000000002), nonché degli atti ivi richiamati, compreso il verbale di valutazione delle offerte tecniche del lotto 2 del 23.11.2022, approvati con il predetto provvedimento e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, nei limiti di interesse; nonchè, infine, sempre nei limiti di interesse come in ricorso meglio precisati, del bando di gara, del disciplinare e della scheda tecnica allegata, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, se e in quanto stipulato, nelle more del giudizio, tra l'Amministrazione resistente e l'a.t.i. controinteressata, contratto nel quale l'a.t.i. guidata dalla ricorrente si dichiara disponibile a subentrare;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Impresa Rossi Luigi S.r.l. il 27/4/2023:
dichiarare l'illegittimità in parte qua dei provvedimenti e atti impugnati, e per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità ovvero l'inammissibilità o comunque respingere nel merito, come infondato, il ricorso principale proposto da Mer Mec in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'a.t.i. costituenda con le imprese Compagnia Generale Ripreseaeree s.p.a., Cor-vallis s.r.l. ed e-Geos s.p.a., previo rigetto di ogni domanda avanzata da detta ricorrente principale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Impresa Rossi Luigi S.r.l. e di Arcadia Sistemi Informativi Territoriali S.r.l. e di R.T.A. Group S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato
che con istanza del 9.5.2025, depositata in giudizio, parte ricorrente principale ha dichiarato “il sopravvenuto difetto di interesse al gravame”, dando atto che per effetto della revoca dell’intera procedura di gara oggetto della presente controversia, è venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso in epigrafe, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
che con istanza del 12.5.2025, depositata in giudizio, parte ricorrente incidentale ha aderito alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al gravame e alla richiesta di compensazione delle spese di lite;
Ritenuto
che il processo amministrativo è retto sostanzialmente dal principio dispositivo che lo governa dalla sua instaurazione fino alla sua conclusione (cfr., in particolare, art. 34, comma 1, 40 e 84, c.p.a.), sicché la parte è libera di disporre degli interessi sostanziali di cui chiede tutela nel processo per il tramite dell’azione svolta;
che il giudice, difronte alla dichiarazione della parte che manifesta, ritualmente tramite il proprio difensore, la volontà di non avere più interesse alla tutela della posizione giuridica soggettiva azionata in giudizio, non può che prendere atto della volontà così manifestata;
sotto il profilo processuale, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comunicata dal difensore della parte va dichiarata mediante la pronuncia di rito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda, anche laddove la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di interesse della parte oppure alle conseguenze che, sotto il profilo processuale, derivano da siffatta manifestazione;
che, alla luce delle considerazioni su esposte, il Collegio, nel prendere atto delle dichiarazioni delle parti dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione concernente il gravame;
di disporre, anche in ragione della richiesta delle parti ricorrenti, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto e integrato dal ricorso incidentale, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO