Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1209 DELL'ANNO 2024
FRA
CO GE DE IL
E
FRA
contumace CP_1
Oggi 21 marzo 2025 ore 9,30 innanzi al dott. Fabrizio Carletti, sono comparsi:
Per la parte attrice l'avv. ZANATTA MOIRA
Per parte convenuta contumace, nessuno.
L'Avv. Zanatta chiede che la causa sia decisa.
Il giudice invita la parte alla discussione, all'esito della quale si ritira in camera di consiglio;
rimette la parte innanzi a sé alle 13,30, mediante collegamento telematico, per la lettura del dispositivo e della motivazione allegati.
Successivamente alle ore 13,30 è presente in collegamento da remoto l'avv. Moira
Zanatta. Il giudice dà lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il G.O.P.
Dott. Fabrizio Carletti
N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Monza, dott. Fabrizio Carletti, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 21.2.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1209/2024 R.G e promossa da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. ZANATTA MOIRA e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv. ZANATTA MOIRA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) contumace CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna, dandosi pubblica lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione di seguito riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'8 maggio 2024 parte ricorrente, dott. , ha Parte_1
convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertato e CP_1
dichiarato il mancato versamento nei termini di cui all'art. 3 comma 2 del D.L. 79/1997 e sino ad oggi, a favore del ricorrente, del relativo al rapporto di lavoro Pt_2
intercorso con l'ASST di Valtellina e dell'Alto Lario, cessato in data 28.12.2020 per intervenuto pensionamento, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, alla liquidazione del TFS/TFR dovuto al ricorrente,
comprensivo di interessi come previsti dall'art. 3 c. 2 del D.L. 79/2019 dal dovuto al saldo. Allegava l'attore, medico ospedaliero dal 08.05.1986, che ha rassegnato le dimissioni in data 28.12.2020 dall' Controparte_2
con richiesta di pensione per anzianità, avendo lavorato e versato
[...]
contributi per 42 anni e 13 mesi;
che dal 31.12.2015 è aderente al Fondo Complementare
Perseo - Sirio;
che è stata inviata regolarmente sia la documentazione ai fini della liquidazione del TFS/TFS da parte dell'ASST dell'Alto Lario e della Valtellina, sia da parte di detto Fondo;
che in data 08.02.2024 richiedeva la rielaborazione dei dati retributivi alla luce degli incrementi previsti dal rinnovo contrattuale del CCNL dell'Area
Sanità 2019/2021 sottoscritto in data 23.01.2024; che a fronte della mancata erogazione del TFS-TFR, trascorsi 27 mesi dalla cessazione del rapporto, il ricorrente nulla riceveva nonostante svariati solleciti. Alla prima udienza del 8.10.2024 veniva dichiarata la contumacia dell' ; la causa quindi, senza necessità di attività istruttoria ulteriore, CP_1
giungeva in decisione all'udienza del 21.3.2025 nella quale veniva data lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è da accogliere. A norma dell'art. Art. 26 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032
“L'indennità di buonuscita, spettante al dipendente statale e ai superstiti, è liquidata di ufficio. A tal fine l'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva trasmette all'amministrazione del Fondo di previdenza un progetto di liquidazione, a favore del dipendente stesso o dei suoi superstiti, corredato della copia autentica dello stato di servizio”. l'art. 3 comma 2 del D.L. 79/1997 precisa: “Alla liquidazione dei
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1,
loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal
servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di
appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento
dell'anzianità' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento
applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi,
decorsi i quali sono dovuti gli interessi”. Inoltre, “In attuazione alle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1991, n. 412, l' , in qualità di Ente gestore di CP_3
previdenza obbligatoria, provvede alla corresponsione degli interessi di mora per il ritardato pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto (TFS/TFR), dovuti a ritardi imputabili alle Amministrazioni/Enti datori di lavoro.” (Messaggio 3400 CP_1
20.9.2019). L' nella sue istruzioni (Messaggio 3400 20.9.2019) stabilisce che CP_1
“L'applicativo “Comunicazione di cessazione TFS” deve essere utilizzato esclusivamente per il personale che cessa in regime di TFS. Qualora il dipendente, alla cessazione definitiva dal servizio, abbia diritto ad un TFR con montante TFS, è necessario che il datore di lavoro segnali in “Comunicazione di cessazione TFS il motivo dell'invio di quest'ultima, mediante la selezione del check “Montante per TFR”; in merito, possono concretamente verificarsi i seguenti casi: dipendente a tempo indeterminato in regime di
TFS che, in costanza di aspettativa dal servizio principale, instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato in regime TFR e poi risolve quest'ultimo rapporto contestualmente o successivamente all'aspettativa senza rientrare neanche un giorno nel ruolo principale in regime TFS;
dipendente in regime di TFS che ha optato per il TFR aderendo ad un fondo di previdenza complementare”, come nella presente fattispecie. Anche in questo caso al dipendente “spetta in pagamento un TFR con montante TFS. Tempestivamente, rispetto alla data di adesione al fondo di previdenza complementare, il datore di lavoro dovrà
inviare una comunicazione di cessazione inserendo in “Ultimo Miglio TFS” i dati giuridico-economici relativi al solo periodo decorrente dalla data di iscrizione al Fondo
ex Enpas/ex Inadel fino alla data di adesione alla previdenza complementare, poiché tale data coincide con l'ultimo giorno in regime di TFS” (Messaggio cit.). Spettano CP_1
infine gli adeguamenti per effetto degli incrementi contrattuali stipendiali 2019-2021 per coloro che sono andati in pensione nel periodo di vigenza del CCNL 2019-2021: infatti,
coloro che sono andati in pensione in detto periodo e prima della sottoscrizione definitiva dello stesso CCNL, hanno diritto al ricalcolo della pensione e del Trattamento di Fine
Servizio. Quanto sopra, alla luce della previsione dell'articolo 63 e seguenti del CCNL
Area Sanità 2019-2021, sottoscritto definitivamente il 23 gennaio 2024, e ciò vale per coloro che sono andati in pensione a partire dal 1/1/2019. Il TFS deve essere adeguato differentemente che per il trattamento pensionistico, in relazione alle sole quote di incrementi stipendiali maturati alla data di cessazione dal servizio, in questo caso
28.12.2020.
Il ricorrente ha dimostrato di avere inviato tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del TFR, né l' ha mai fatto richiesta di integrazione documentale, CP_1
giustificando il proprio ritardo solo con problematiche interne. La prestazione è pertanto dovuta dalla data di scadenza del termine di cui alla normativa citata, ossia ventisette mesi dalla cessazione del rapporto ex art. 3 comma 2 del D.L. 79/1997. Al TFR così
determinato dovranno aggiungersi gli interessi per effetto della normativa citata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione rigettata o assorbita, così
decide:
- accerta il diritto del ricorrente a percepire il Trattamento di Fine Rapporto relativo al rapporto di lavoro intercorso con l'ASST di Valtellina e dell'Alto Lario, cessato in data 28.12.2020 per intervenuto pensionamento;
per l'effetto, condanna l' alla CP_1
liquidazione del TFR dovuto al ricorrente, comprensivo degli adeguamenti per effetto di incrementi contrattuali, come in motivazione, con gli interessi di legge dal dovuto al saldo.
- Condanna l' al pagamento delle spese che vengono liquidate nella misura di CP_1
euro 2.800,00 oltre anticipazioni, rimborso forfettario spese e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario avv. Moira Zanatta.
Così deciso in Monza il 21.3.2025
Il G.O.P. Fabrizio Carletti.