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Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
Commentario • 1
- 1. La produzione di nuovi documenti in appello: un’interessante sentenza tributaria di meritoAccesso limitatoFrancesco Farri · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 10 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2023, n. 8089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8089 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8089 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 21/03/2023 correttamente proposto contro TA Sud S.p.A. e che successivamente alla data del 1° luglio 2017, epoca di scioglimento ed estinzione della menzionata società di riscossione, non ha fatto seguito la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale nuovo ente pubblico economico strumentale dell’Agenzia delle Entrate, previsto dall’art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, la quale è subentrata ex lege, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali già pendenti in capo ad TA Sud S.p.A., nel segno di una fattispecie estintiva che ha interessato la precedente società che gestiva l’attività di riscossione, riconducibile ad una successione in universum ius, sebbene con la peculiarità di un «trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all’attività della riscossione» (cfr. Cass., Sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911). Tuttavia, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione TA e la successione ad essa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, non hanno privato il procuratore della società estinta, già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello "ius postulandi" sino alla sua sostituzione (cfr. Cass., Sez. V, 3 febbraio 2022, n. 3312), evento quest’ultimo che, nella specie, non si è verificato. 5 di 9 11. Il primo motivo di impugnazione, con cui la contribuente ha lamentato la violazione degli artt. 32 e 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 risulta palesemente infondato. Questa Corte, infatti, ha avuto più volte modo di affermare che: - «alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall'art. 1, comma 2 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima), deve farsi esclusiva applicazione del disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, c. 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., 16 settembre 2011, n. 18907), anche della parte rimasta contumace in primo grado (Cass., 16 novembre 2018, n. 29568)»; - «le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall’art. 345 c.p.c., anche quando non sussista, pertanto, l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 30 giugno 2021, n. 18391; Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776)» (cosi Cass., Sez. T. 23 novembre 2022, n. 34572). L'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 fa, dunque, salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ. - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie (cfr. Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103). 6 di 9 In definitiva, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, «ammette la produzione di nuovi documenti in appello, senza alcun limite che non sia quello della preclusione di cui all’art. 32, stesso decreto, così come affermato anche di recente da questa Corte» (così Cass., Sez. T, 7 marzo 2023 n. 6772, che richiama Cass., Sez. T. 7 luglio 2021, n. 19368 e, su tali principi, da ultimo, anche Cass., Sez. T., 9 marzo 2023, n. 7046, che richiama Cass., Sez. V, 24 giugno 2021, n. 18103 e Cass., Sez. V. 27 gennaio 2022, n. 2377, che richiama Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2021, n. 29690; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2021, n. 39544; Cas., Sez. 5^, 30 dicembre 2021, n. 42069; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 14; Cass., Sez. 5^, 5 gennaio 2022, n. 147). Ciò posto, nella specie non è in discussione la costituzione dell’agente della riscossione in grado appello entro il termine di cui all’art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui alla stregua dei ricapitolati principi, correttamente il Giudice regionale ha esaminato la documentazione prodotta dal concessionario. 12. Anche il secondo motivo di impugnazione va disatteso. Non sussiste, infatti, la dedotta omessa pronuncia da parte del Giudice regionale sull’eccezione di prescrizione. Difatti, la Commissione, dopo aver ritenuto sussistente e regolare la notifica delle cartelle ed espressamente ritenuto che «sono divenute definitive per mancata impugnazione» (v. pagina n.2 della sentenza impugnata), ha affermato che: “In conseguenza l’esito di cui sopra rende superfluo l’esame della eccepita prescrizione del credito, anche in assenza dei termini di maturazione dei relativi crediti e della loro natura giuridica attesa la promiscuità delle iscrizioni nelle varie cartelle pur potendo ritenerla maturata ad una sommaria delibazione» (v. sempre pagina n. 2 della sentenza impugnata). Ebbene, per quanto non limpida nella sua esposizione, la Commissione si è comunque pronunciata sulla dedotta eccezione - non importa ora se correttamente o meno, non essendo stata contestata 7 di 9 sotto tale profilo la sentenza in esame - e con il riportato argomentare ha, in definitiva, inteso dire che la non controvertibilità delle pretese cartelle, derivante dalla loro mancata impugnazione, rendeva inutile occuparsi e pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione, trattandosi di questione non più proponibile ed assorbita dalla precedente valutazione, dando così per scontato che l’eccezione fosse riferita al periodo trascorso prima della notifica di detti atti, il tutto senza che il motivo di ricorso si sia sforzato di dimostrare il contrario. 13. Come anticipato, risulta, invece, fondato il terzo motivo di ricorso, fondato sulla violazione dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per non essere stata l’iscrizione ipotecaria preceduta dal relativo avviso. Il Giudice territoriale ha ritenuto non necessario tale preliminare adempimento, assumendo che l’art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 lo prevede solo in relazione all’espropriazione immobiliare. Senonchè, successivamente al deposito (8 luglio 2014) della sentenza impugnata, si è consolidato, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul tema in rassegna, il diverso orientamento secondo cui l'art 7, comma 2, lett. u-bis del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 «non innova se non sul piano formale la disciplina dell'iscrizione ipotecaria, poiché esso ha una reale valenza interpretativa, in quanto esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario, che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l'obbligo di attivazione da parte dell'amministrazione del contraddittorio endoprocedimentale ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo. Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva e la cui violazione 8 di 9 determina la nullità dell'atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario. La Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto "Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al contribuente che procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità". (Cass., SS.UU., 18 settembre 2014, n. 19667). A detto principio, peraltro di recente ribadito da questa Corte (Cass. 22 settembre 2019, n. 30534)» (così Cass., Sez. T., 17 giugno 2022, n. 19529 e, nello stesso senso, Cass., Sez. 6 - 5, Sentenza n. 23875 del 23/11/2015, Rv. 637511 - 01; nel medesimo senso: Cass., Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014, Rv. 632586 - 01; Sez. U, Sentenza n. 19668 del 18/09/2014, Rv. 632616 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019, Rv. 652721 - 03; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30534 del 22/11/2019, Rv. 656352 – 01, Cass. 40763/2021). Tanto precisato sul piano dei principi, va dato conto che nella specie l’istante, nel richiamare il gemello arresto delle Sezioni Unite del 18 settembre 2014 n. 19668 (che ha, per l’appunto, affermato il 9 di 9 principio della necessaria comunicazione preventiva di ipoteca anche prima della riforma del 2011) e nel rappresentare che «l’ipoteca deve essere preceduta dal preavviso» (v. pag. 11 del ricorso) s’è doluta dell’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, garanzia questa che è stata ritenuta non dovuta dal Giudice dell’appello sulla scorta di un’interpretazione poi superata dalla predetta, sopravvenuta, valutazione offerta dal Giudice di legittimità. Per tale ragione, quindi, il motivo di ricorso in esame risulta fondato. 14. Non occorrendo accertamenti in fatto, la sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., accogliendo parzialmente il ricorso originario con la dichiarazione di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria impugnata. 15. Il sopravvenuto intervento delle menzionate pronunce delle Sezioni Unite (in data 18 settembre 2014) rispetto alla decisione impugnata (depositata l’8 luglio 2014) e la reciproca soccombenza in ragione del rigetto dell’eccezione di prescrizione, giustificano l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio, con valutazione che assorbe anche l’esame del quarto motivo del ricorso.
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario e dichiara l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 novembre
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario e dichiara l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria impugnata. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 novembre