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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/02/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1583/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
( ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
19/07/2000, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Paternò, via E. Bellia, n.328, presso lo studio dell'Avv. Lucrezia Tirotta, che lo rappresentata e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti
in persona del Sindaco pro - tempore, Controparte_1
(C.F , con sede in Paternò, Parco del Sole n.22, ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Catania, via Umberto I n.255, presso lo studio de gli avv.ti
1 Marco Di Pace, Davide Alfredo Luigi Negretti e Davide Salvatore Cuomo, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente, giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: In esito all'udienza di discussione orale del 4 febbraio 2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.2615/2023 pubblicata il 19 giugno 2023 il Tribunale di Catania rigettava le domande, formulate da , dirette ad accertare la Parte_1
responsabilità esclusiva del in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i danni patrimoniali,
e non, subiti dall'attore a seguito di un sinistro stradale verificatosi, mentre percorreva a bordo della sua bici, piazza Armando Diaz in località Paternò, per la presenza di una profonda buca non segnalata;
indi, compensava integralmente le spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 2023, Parte_1
proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame di cui si dirà appresso.
Si costituiva in giudizio il , che chiedeva di rigettare Controparte_1
l'appello proposto in ogni sua parte, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della impugnata sentenza e di condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.
All'udienza del 9-04-2024, la Corte rinviava la causa, per la discussione orale all'udienza del 04.02.2025, assegnando alle parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
Infine, all'udienza del 4 febbraio 2025, al termine della discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con il primo articolato motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene non sussistere la responsabilità esclusiva del
[...]
, quale custode del bene demaniale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella CP_1
causazione del sinistro de quo.
L'appellante eccepisce, ancora, l'erronea valutazione del materiale probatorio, rilevando che l'esito dell'istruttoria aveva confermato la fondatezza della domanda attorea di risarcimento del danno.
In particolare, lamenta che: a) il giudice di primo grado ha errato nell'individuare nella condotta negligente della vittima la causa esclusiva del sinistro;
b) non è stato assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiante
(sul quale incombeva la prova liberatoria del caso fortuito); c) la ricostruzione del fatto deve avvenire secondo quelle che sono state le risultanze dell'istruttoria al riguardo, e se si valutano, in maniera unitaria, la dichiarazione del testimone, le risultanze della CTU medico legale, la produzione fotografica di essa parte attrice e le implicite ammissioni del convenuto (che nulla CP_1
ha prodotto circa la presunta attività manutentiva) il nesso di causalità risulta certamente e ampiamente provato.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda, formulata in via subordinata, diretta ad accertare. ai sensi dell'art. 2043 c.c, la responsabilità esclusiva del appellato. CP_1
Il primo articolato motivo di gravame è fondato e, pertanto, va accolto.
A tal fine, occorre innanzitutto richiamare i principi giuridici che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051
c.c., secondo l'orientamento consolidato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. civ. n. 12027/2017; Cass. civ. n. 27724/2018 e, più recentemente, Cass. Sezioni Unite ordinanza n. 20943/2022), pienamente condivisibile da questa Corte e pertinente alla fattispecie in esame, secondo il quale:
3 - la custodia si identifica in una potestà di fatto sulla cosa e, segnatamente, per i beni del demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che le connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti;
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
- il fortuito (rappresentato da fatto naturale o del terzo) che esclude la responsabilità del custode, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Or, se è vero che la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali, la
Suprema Corte precisa che, essendo detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti, il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati (Cass. n.
21508/2011; Cass. n. 16542/2012; Cass. n. 16295/2019).
Osserva il Collegio che, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, nel caso di specie, la dinamica del sinistro, alla luce dell'attività istruttoria svolta in primo grado, deve essere ricostruita nei termini che seguono.
In data 13 agosto 2016, alle ore 19,00 circa, percorreva, a Parte_1
bordo della sua bicicletta piazza Armando Diaz in località Paternò, allorquando
4 perdeva il controllo del proprio mezzo, a causa di una profonda buca presente sull'asfalto, non visibile e non debitamente segnalata. Portato al pronto soccorso, gli veniva diagnosticata “Frattura pluriframmentaria del piatto tibiale del ginocchio dx in corrispondenza delle eminenze tibiali intercondiloidee, con frammento osseo da distacco parcellare dello spazio articolare femoro-tibiale proiettantesi anteriormente, e più piccolo frammento proiettantesi posteriormente, con prognosi: gg 30” (v. all. 2 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Attraverso la prova testimoniale espletata in primo grado (v. verbale del
29.09.2020), l'odierno appellante ha, difatti, dimostrato l'esatta dinamica del sinistro e le caratteristiche del luogo in cui si è verificato l'evento lesivo.
In particolare, il teste escusso (soggetto estraneo e disinteressato Testimone_1
alla lite) ha riferito che: a) la sera del 13 Agosto 2016, intorno alle 19.00, vedeva il signor cadere rovinosamente per terra mentre attraversava la Pt_1
piazza a bordo della sua bicicletta;
b) la buca non si vedeva bene ed era quasi al centro della carreggiata;
c) a seguito dell'impatto, l veniva soccorso dal Pt_1
padre per le ferite riportate e trasportato al pronto soccorso.
Inoltre, dalle fotografie agli atti, si evince chiaramente lo stato dei luoghi al momento del sinistro, con particolare riguardo alla buca sull'asfalto ed all'assenza di segnalazione di pericolo.
Pertanto, da un rinnovato esame del materiale probatorio agli atti, emerge che erroneamente il giudice di primo grado ha attribuito valore di caso fortuito alla condotta del danneggiato, affermando che, il mancato tempestivo avvistamento della buca “tenuto conto delle sue dimensioni e della colorazione, più chiara rispetto alla pavimentazione stradale circostante”, era ascrivibile a fatto e colpa esclusivi dello stesso, perché facilmente visibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza, anche in ragione dell'assenza di una qualsivoglia insidia, né può condividersi l'assunto che tale “imperfezione” del manto stradale non
5 possa assurgere a causa giuridicamente rilevante (esclusiva o concorrente che sia) della caduta da parte dell'attore.
Tale impostazione risulta errata alla luce di due considerazioni.
La prima attiene alla pacifica riconducibilità della fattispecie nel paradigma dell'art. 2051 c.c., e non in quello dell'art. 2043 c.c. La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto della stessa vittima. Nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., dunque, tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale
(della derivazione del danno dalla cosa), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato
(trattandosi di elementi richiesti da una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art 2043 c.c.). In forza dell'art. 2051 c.c., invece, la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (ex multis, Cass. 4035/2021).
La seconda considerazione attiene più specificamente alla condotta del danneggiato idonea ad integrare il caso fortuito. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini dell'interruzione del nesso di causalità, che: a) il danneggiato tenga un comportamento eccezionalmente colposo e b) la condotta del danneggiato non sia prevedibile da parte del custode. In questo senso, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi eccezionalmente colposa e imprevedibile solo quando sia qualificabile come abnorme, cioè eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018; Cass. 456/2021).
6 Nel caso in esame, la condotta tenuta dall'appellante, che a bordo della propria bici cade a terra a causa di una profonda buca presente sull'asfalto, in una piazza del centro urbano, priva di idonea segnalazione di pericolo, non presenta alcunché di imprevedibile, anomalo o abnorme, rientrando nel notorio che il dislivello della buca rispetto al manto stradale possa determinare la caduta del passante e sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente.
In sostanza, appare certa la sussistenza del nesso causale tra il cattivo stato di manutenzione del manto stradale e la caduta (e le conseguenti lesioni subite da
), sicché il quale ente pubblico Parte_1 Controparte_1
proprietario e custode della strada in cui è avvenuto il sinistro per cui è causa - va ritenuto responsabile dei danni subiti da quest'ultimo sulla base della presunzione legale di cui all'art. 2051 c.c., il quale sanziona l'omessa custodia della cosa da parte di colui che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sul bene e può impedire che si verifichino danni a terzi.
Né, inoltre, l'ente appellato ha provato che il sinistro si sia verificato per colpa del danneggiato. Invero, sotto tale profilo, occorre precisare che l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento colposo del danneggiato-utente quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità precisa che la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva solo ove sia qualificabile come abnorme, cioè eccezionale, inconsueta ed estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto dell'evento dannoso (Cass. 1576/2016; Cass. 2480/2018; Cass. 456/2021).
Non sussiste, pertanto, alcuna concorrente responsabilità in capo all'appellante che, a differenza di quanto genericamente dedotto dalla difesa del CP_1
, non risulta che abbia tenuto alcun comportamento colposo e/o non
[...]
diligente.
7 In definitiva, il - quale ente pubblico proprietario e custode Controparte_1
della piazza posta all'interno del centro abitato - va ritenuto responsabile dei danni subiti da quest'ultimo sulla base della presunzione legale di cui all'art. 2051 c.c., il quale sanziona l'omessa custodia della cosa da parte di colui che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sul bene e può impedire che si verifichino danni a terzi.
L'accoglimento del primo motivo esime dall'esame del secondo motivo di gravame (che attiene alla mancata disamina della domanda subordinata ex art. 2043 c.c.), da considerarsi assorbito.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante contesta la valutazione e la quantificazione dei postumi subiti (inabilità temporanea) e del danno biologico come effettuata dal primo giudice sulla base della CTU medico-legale per non aver il consulente d'ufficio (dottoressa ) integralmente Persona_1
riportato le osservazioni sul punto rese dal CT (Prof. ) di parte Persona_2
attrice e per non avere conseguentemente tenuto conto dei rilievi dello stesso perito di parte.
In sostanza, l'appellante lamenta l'erronea quantificazione del danno biologico eseguita dal CTU nella misura del 10% di postumi permanenti in quanto inferiore a quella asseritamente dovuta, del 20%.
Il motivo è infondato e, va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, osserva la Corte che il CTU di primo grado, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, ha compiutamente risposto alle osservazioni del CT di parte attrice ritenendo di non condividerle. E invero, la relazione di consulenza medico legale d'ufficio, alle pagg. 13-17, contiene una specifica sezione dedicata proprio ai rilievi del CT in punto di quantificazione del danno biologico nella quale vengono spiegate le ragioni – condivise da questo Collegio in quanto esaustivamente argomentate oltrechè immuni da vizi logico-giuridici - per le quali si ritiene di confermare che a seguito dell'evento occorso sono residuati postumi permanenti -quale danno biologico-: “Esiti di
8 frattura pluriframmentaria del piatto tibiale in corrispondenza delle eminenze intercondiloidee e ricostruzione del ligamento crociato anteriore del ginocchio destro”, valutati nella misura del 10%.
Ciò chiarito, in merito alla quantificazione dei danni, giova, altresì, precisare che, dalla CTU medico-legale espletata in primo grado – le cui considerazioni sono pienamente condivise da questa Corte- risulta che, in conseguenza del sinistro verificatosi, l'odierno appellante ha riportato una diagnosi di “”
Frattura pluriframmentaria del piatto tibiale in corrispondenza delle eminenze tibiali intercondiloidee del ginocchio destro e lesione del LCA”.
In ragione di ciò, il consulente d'ufficio ha accertato “un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 15 (quindici), un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 40 (quaranta), un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 (venti) ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30 (trenta), nonché un danno biologico del 10 %”
(pag.10 C.T.U.)”.
Sulla base di tali conclusioni, spetta al danneggiato il Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. e alla sofferenza morale ad esso correlata, liquidato in via equitativa, trattandosi di lesioni macro-permanenti, secondo le
Tabelle del Tribunale di Milano del 2024, che tengono conto sia del danno biologico/dinamico-relazionale che della presumibile sofferenza morale soggettiva interiore (cfr. Cass. n. 27380/2022).
Nello specifico, tenuto conto della gravità delle lesioni, della lunga durata dell'invalidità temporanea, dei prolungati tempi della riabilitazione fisica, dell'età della persona al momento del fatto de quo (anni 16 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. Civ. 22858/2020 e Cass. civ. 27380/2022 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle
9 citate tabelle milanesi, il danno non patrimoniale subito da in Parte_1
occasione del sinistro verificatosi in data 13.08.2016, deve essere liquidato in complessivi euro 37.635,50, di cui:
-euro 30.448,00 per il danno da invalidità permanente al 10% (euro 24.165,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 6.283,00 a titolo di danno da sofferenza interiore, cd. morale, che nella specie può essere riconosciuto tenuto conto della natura ed entità delle lesioni in concreto sofferte e della durata della degenza;
-complessivi euro €.7.187,50 per il danno da invalidità temporanea
(reputandosi equo utilizzare un parametro giornaliero di euro 115,00 per ogni giorno di inabilità totale, proporzionalmente ridotto per quelli di inabilità parziale, in difetto di allegate e comprovate peculiarità), di cui:
euro 1.725,00 per n.15 giorni di invalidità temporanea assoluta;
euro 3.450,00 per n.40 giorni di invalidità temporanea al 75%;
euro 1.150,00 per n. 20 giorni di invalidità temporanea al 50%;
euro 862,50 per n.30 giorni di invalidità temporanea al 25%.
Il superiore importo risarcitorio è stato liquidato in valori monetari attuali, facendo ricorso alle tabelle aggiornate al 2024; il tutto è dovuto oltre agli interessi legali sulle somme devalutate al momento del sinistro (13.8.2016), e di anno in anno rivalutate secondo gli indici Istat fino alla presente decisione;
su detto importo, come determinato all'attualità, sono altresì dovuti gli ulteriori interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla presente pronuncia fino al saldo effettivo.
Va, inoltre, liquidato in favore di parte appellante il danno patrimoniale avente ad oggetto le spese mediche e di riabilitazione sostenute a causa del sinistro, documentate in atti (v. fatture e ricevute - all.to 3 ex art.183, comma VI, n.2
c.p.c. del primo grado del giudizio) per una somma pari a euro 1.086,98. Su tale importo decorrono gli interessi di mora (artt. 1219 comma 2 n. 1 e 1224
c.c.) al tasso legale dall'atto di messa in mora (lettera pec di diffida e messa in mora ricevuta il 16/12/2016) al soddisfo.
10 Spese processuali
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono, pertanto, la soccombenza del in ragione dell'accoglimento delle Controparte_1
originarie domande attoree e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), con applicazione del parametro minimo solo per la fase di trattazione/istruttoria di secondo grado.
Lo scaglione di riferimento è compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tenuto conto del valore effettivo della causa e del quantum risarcitorio liquidato all'appellante . Parte_1
Dette spese vanno distratte in favore dell'avvocato Lucrezia Tirotta, che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c. per entrambi i gradi del giudizio.
Le spese della CTU di primo grado redatta dalla Dott.ssa , Persona_1
liquidate come in atti, vanno poste in via definitiva a totale carico del
[...]
. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 2615/2023 pubblicata il 19.06.2023, nel procedimento di primo grado iscritto al n. 13229/2018 R.G., dal Giudice della Terza Sez. Civile del
Tribunale di Catania, e in riforma della stessa, così statuisce: condanna il al risarcimento in favore di Controparte_1 Parte_1
dei danni non patrimoniali nella misura di complessivi euro 37.635,50 oltre
11 agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione monetaria come in motivazione;
condanna il al rimborso in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 1.086,98, oltre agli interessi di mora al tasso legale come in motivazione;
condanna il al pagamento delle spese processuali, in favore Controparte_1
dell'appellante, di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida, a) per il giudizio di primo grado, in complessivi euro 786,00 per esborsi, ed in complessivi euro 7.616,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
b) per il giudizio di appello, in € 1165,50 per esborsi e in complessivi euro 8.469,00 per compensi
(di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dispone la distrazione di dette spese in favore del procuratore di parte appellante, avvocato Lucrezia Tirotta, dichiaratasi anticipataria, per entrambi i gradi del giudizio. pone definitivamente le spese della CTU di primo grado, già liquidate come in atti, a carico del . Controparte_1
Così deciso in data 20.2.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
( ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
19/07/2000, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Paternò, via E. Bellia, n.328, presso lo studio dell'Avv. Lucrezia Tirotta, che lo rappresentata e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE nei confronti
in persona del Sindaco pro - tempore, Controparte_1
(C.F , con sede in Paternò, Parco del Sole n.22, ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Catania, via Umberto I n.255, presso lo studio de gli avv.ti
1 Marco Di Pace, Davide Alfredo Luigi Negretti e Davide Salvatore Cuomo, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente, giusta procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: In esito all'udienza di discussione orale del 4 febbraio 2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.2615/2023 pubblicata il 19 giugno 2023 il Tribunale di Catania rigettava le domande, formulate da , dirette ad accertare la Parte_1
responsabilità esclusiva del in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in via principale ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i danni patrimoniali,
e non, subiti dall'attore a seguito di un sinistro stradale verificatosi, mentre percorreva a bordo della sua bici, piazza Armando Diaz in località Paternò, per la presenza di una profonda buca non segnalata;
indi, compensava integralmente le spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 7 dicembre 2023, Parte_1
proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame di cui si dirà appresso.
Si costituiva in giudizio il , che chiedeva di rigettare Controparte_1
l'appello proposto in ogni sua parte, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della impugnata sentenza e di condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.
All'udienza del 9-04-2024, la Corte rinviava la causa, per la discussione orale all'udienza del 04.02.2025, assegnando alle parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
Infine, all'udienza del 4 febbraio 2025, al termine della discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con il primo articolato motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene non sussistere la responsabilità esclusiva del
[...]
, quale custode del bene demaniale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella CP_1
causazione del sinistro de quo.
L'appellante eccepisce, ancora, l'erronea valutazione del materiale probatorio, rilevando che l'esito dell'istruttoria aveva confermato la fondatezza della domanda attorea di risarcimento del danno.
In particolare, lamenta che: a) il giudice di primo grado ha errato nell'individuare nella condotta negligente della vittima la causa esclusiva del sinistro;
b) non è stato assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiante
(sul quale incombeva la prova liberatoria del caso fortuito); c) la ricostruzione del fatto deve avvenire secondo quelle che sono state le risultanze dell'istruttoria al riguardo, e se si valutano, in maniera unitaria, la dichiarazione del testimone, le risultanze della CTU medico legale, la produzione fotografica di essa parte attrice e le implicite ammissioni del convenuto (che nulla CP_1
ha prodotto circa la presunta attività manutentiva) il nesso di causalità risulta certamente e ampiamente provato.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda, formulata in via subordinata, diretta ad accertare. ai sensi dell'art. 2043 c.c, la responsabilità esclusiva del appellato. CP_1
Il primo articolato motivo di gravame è fondato e, pertanto, va accolto.
A tal fine, occorre innanzitutto richiamare i principi giuridici che governano la materia della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051
c.c., secondo l'orientamento consolidato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. civ. n. 12027/2017; Cass. civ. n. 27724/2018 e, più recentemente, Cass. Sezioni Unite ordinanza n. 20943/2022), pienamente condivisibile da questa Corte e pertinente alla fattispecie in esame, secondo il quale:
3 - la custodia si identifica in una potestà di fatto sulla cosa e, segnatamente, per i beni del demanio stradale, la possibilità in concreto della custodia va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che le connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti;
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
- il fortuito (rappresentato da fatto naturale o del terzo) che esclude la responsabilità del custode, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Or, se è vero che la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali, la
Suprema Corte precisa che, essendo detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti, il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati (Cass. n.
21508/2011; Cass. n. 16542/2012; Cass. n. 16295/2019).
Osserva il Collegio che, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, nel caso di specie, la dinamica del sinistro, alla luce dell'attività istruttoria svolta in primo grado, deve essere ricostruita nei termini che seguono.
In data 13 agosto 2016, alle ore 19,00 circa, percorreva, a Parte_1
bordo della sua bicicletta piazza Armando Diaz in località Paternò, allorquando
4 perdeva il controllo del proprio mezzo, a causa di una profonda buca presente sull'asfalto, non visibile e non debitamente segnalata. Portato al pronto soccorso, gli veniva diagnosticata “Frattura pluriframmentaria del piatto tibiale del ginocchio dx in corrispondenza delle eminenze tibiali intercondiloidee, con frammento osseo da distacco parcellare dello spazio articolare femoro-tibiale proiettantesi anteriormente, e più piccolo frammento proiettantesi posteriormente, con prognosi: gg 30” (v. all. 2 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
Attraverso la prova testimoniale espletata in primo grado (v. verbale del
29.09.2020), l'odierno appellante ha, difatti, dimostrato l'esatta dinamica del sinistro e le caratteristiche del luogo in cui si è verificato l'evento lesivo.
In particolare, il teste escusso (soggetto estraneo e disinteressato Testimone_1
alla lite) ha riferito che: a) la sera del 13 Agosto 2016, intorno alle 19.00, vedeva il signor cadere rovinosamente per terra mentre attraversava la Pt_1
piazza a bordo della sua bicicletta;
b) la buca non si vedeva bene ed era quasi al centro della carreggiata;
c) a seguito dell'impatto, l veniva soccorso dal Pt_1
padre per le ferite riportate e trasportato al pronto soccorso.
Inoltre, dalle fotografie agli atti, si evince chiaramente lo stato dei luoghi al momento del sinistro, con particolare riguardo alla buca sull'asfalto ed all'assenza di segnalazione di pericolo.
Pertanto, da un rinnovato esame del materiale probatorio agli atti, emerge che erroneamente il giudice di primo grado ha attribuito valore di caso fortuito alla condotta del danneggiato, affermando che, il mancato tempestivo avvistamento della buca “tenuto conto delle sue dimensioni e della colorazione, più chiara rispetto alla pavimentazione stradale circostante”, era ascrivibile a fatto e colpa esclusivi dello stesso, perché facilmente visibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza, anche in ragione dell'assenza di una qualsivoglia insidia, né può condividersi l'assunto che tale “imperfezione” del manto stradale non
5 possa assurgere a causa giuridicamente rilevante (esclusiva o concorrente che sia) della caduta da parte dell'attore.
Tale impostazione risulta errata alla luce di due considerazioni.
La prima attiene alla pacifica riconducibilità della fattispecie nel paradigma dell'art. 2051 c.c., e non in quello dell'art. 2043 c.c. La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto della stessa vittima. Nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., dunque, tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale
(della derivazione del danno dalla cosa), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato
(trattandosi di elementi richiesti da una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art 2043 c.c.). In forza dell'art. 2051 c.c., invece, la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (ex multis, Cass. 4035/2021).
La seconda considerazione attiene più specificamente alla condotta del danneggiato idonea ad integrare il caso fortuito. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini dell'interruzione del nesso di causalità, che: a) il danneggiato tenga un comportamento eccezionalmente colposo e b) la condotta del danneggiato non sia prevedibile da parte del custode. In questo senso, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi eccezionalmente colposa e imprevedibile solo quando sia qualificabile come abnorme, cioè eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018; Cass. 456/2021).
6 Nel caso in esame, la condotta tenuta dall'appellante, che a bordo della propria bici cade a terra a causa di una profonda buca presente sull'asfalto, in una piazza del centro urbano, priva di idonea segnalazione di pericolo, non presenta alcunché di imprevedibile, anomalo o abnorme, rientrando nel notorio che il dislivello della buca rispetto al manto stradale possa determinare la caduta del passante e sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente.
In sostanza, appare certa la sussistenza del nesso causale tra il cattivo stato di manutenzione del manto stradale e la caduta (e le conseguenti lesioni subite da
), sicché il quale ente pubblico Parte_1 Controparte_1
proprietario e custode della strada in cui è avvenuto il sinistro per cui è causa - va ritenuto responsabile dei danni subiti da quest'ultimo sulla base della presunzione legale di cui all'art. 2051 c.c., il quale sanziona l'omessa custodia della cosa da parte di colui che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sul bene e può impedire che si verifichino danni a terzi.
Né, inoltre, l'ente appellato ha provato che il sinistro si sia verificato per colpa del danneggiato. Invero, sotto tale profilo, occorre precisare che l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento colposo del danneggiato-utente quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità precisa che la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva solo ove sia qualificabile come abnorme, cioè eccezionale, inconsueta ed estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto dell'evento dannoso (Cass. 1576/2016; Cass. 2480/2018; Cass. 456/2021).
Non sussiste, pertanto, alcuna concorrente responsabilità in capo all'appellante che, a differenza di quanto genericamente dedotto dalla difesa del CP_1
, non risulta che abbia tenuto alcun comportamento colposo e/o non
[...]
diligente.
7 In definitiva, il - quale ente pubblico proprietario e custode Controparte_1
della piazza posta all'interno del centro abitato - va ritenuto responsabile dei danni subiti da quest'ultimo sulla base della presunzione legale di cui all'art. 2051 c.c., il quale sanziona l'omessa custodia della cosa da parte di colui che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sul bene e può impedire che si verifichino danni a terzi.
L'accoglimento del primo motivo esime dall'esame del secondo motivo di gravame (che attiene alla mancata disamina della domanda subordinata ex art. 2043 c.c.), da considerarsi assorbito.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante contesta la valutazione e la quantificazione dei postumi subiti (inabilità temporanea) e del danno biologico come effettuata dal primo giudice sulla base della CTU medico-legale per non aver il consulente d'ufficio (dottoressa ) integralmente Persona_1
riportato le osservazioni sul punto rese dal CT (Prof. ) di parte Persona_2
attrice e per non avere conseguentemente tenuto conto dei rilievi dello stesso perito di parte.
In sostanza, l'appellante lamenta l'erronea quantificazione del danno biologico eseguita dal CTU nella misura del 10% di postumi permanenti in quanto inferiore a quella asseritamente dovuta, del 20%.
Il motivo è infondato e, va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
In primo luogo, osserva la Corte che il CTU di primo grado, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, ha compiutamente risposto alle osservazioni del CT di parte attrice ritenendo di non condividerle. E invero, la relazione di consulenza medico legale d'ufficio, alle pagg. 13-17, contiene una specifica sezione dedicata proprio ai rilievi del CT in punto di quantificazione del danno biologico nella quale vengono spiegate le ragioni – condivise da questo Collegio in quanto esaustivamente argomentate oltrechè immuni da vizi logico-giuridici - per le quali si ritiene di confermare che a seguito dell'evento occorso sono residuati postumi permanenti -quale danno biologico-: “Esiti di
8 frattura pluriframmentaria del piatto tibiale in corrispondenza delle eminenze intercondiloidee e ricostruzione del ligamento crociato anteriore del ginocchio destro”, valutati nella misura del 10%.
Ciò chiarito, in merito alla quantificazione dei danni, giova, altresì, precisare che, dalla CTU medico-legale espletata in primo grado – le cui considerazioni sono pienamente condivise da questa Corte- risulta che, in conseguenza del sinistro verificatosi, l'odierno appellante ha riportato una diagnosi di “”
Frattura pluriframmentaria del piatto tibiale in corrispondenza delle eminenze tibiali intercondiloidee del ginocchio destro e lesione del LCA”.
In ragione di ciò, il consulente d'ufficio ha accertato “un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 15 (quindici), un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 40 (quaranta), un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 (venti) ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30 (trenta), nonché un danno biologico del 10 %”
(pag.10 C.T.U.)”.
Sulla base di tali conclusioni, spetta al danneggiato il Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. e alla sofferenza morale ad esso correlata, liquidato in via equitativa, trattandosi di lesioni macro-permanenti, secondo le
Tabelle del Tribunale di Milano del 2024, che tengono conto sia del danno biologico/dinamico-relazionale che della presumibile sofferenza morale soggettiva interiore (cfr. Cass. n. 27380/2022).
Nello specifico, tenuto conto della gravità delle lesioni, della lunga durata dell'invalidità temporanea, dei prolungati tempi della riabilitazione fisica, dell'età della persona al momento del fatto de quo (anni 16 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. Civ. 22858/2020 e Cass. civ. 27380/2022 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle
9 citate tabelle milanesi, il danno non patrimoniale subito da in Parte_1
occasione del sinistro verificatosi in data 13.08.2016, deve essere liquidato in complessivi euro 37.635,50, di cui:
-euro 30.448,00 per il danno da invalidità permanente al 10% (euro 24.165,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 6.283,00 a titolo di danno da sofferenza interiore, cd. morale, che nella specie può essere riconosciuto tenuto conto della natura ed entità delle lesioni in concreto sofferte e della durata della degenza;
-complessivi euro €.7.187,50 per il danno da invalidità temporanea
(reputandosi equo utilizzare un parametro giornaliero di euro 115,00 per ogni giorno di inabilità totale, proporzionalmente ridotto per quelli di inabilità parziale, in difetto di allegate e comprovate peculiarità), di cui:
euro 1.725,00 per n.15 giorni di invalidità temporanea assoluta;
euro 3.450,00 per n.40 giorni di invalidità temporanea al 75%;
euro 1.150,00 per n. 20 giorni di invalidità temporanea al 50%;
euro 862,50 per n.30 giorni di invalidità temporanea al 25%.
Il superiore importo risarcitorio è stato liquidato in valori monetari attuali, facendo ricorso alle tabelle aggiornate al 2024; il tutto è dovuto oltre agli interessi legali sulle somme devalutate al momento del sinistro (13.8.2016), e di anno in anno rivalutate secondo gli indici Istat fino alla presente decisione;
su detto importo, come determinato all'attualità, sono altresì dovuti gli ulteriori interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla presente pronuncia fino al saldo effettivo.
Va, inoltre, liquidato in favore di parte appellante il danno patrimoniale avente ad oggetto le spese mediche e di riabilitazione sostenute a causa del sinistro, documentate in atti (v. fatture e ricevute - all.to 3 ex art.183, comma VI, n.2
c.p.c. del primo grado del giudizio) per una somma pari a euro 1.086,98. Su tale importo decorrono gli interessi di mora (artt. 1219 comma 2 n. 1 e 1224
c.c.) al tasso legale dall'atto di messa in mora (lettera pec di diffida e messa in mora ricevuta il 16/12/2016) al soddisfo.
10 Spese processuali
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono, pertanto, la soccombenza del in ragione dell'accoglimento delle Controparte_1
originarie domande attoree e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), con applicazione del parametro minimo solo per la fase di trattazione/istruttoria di secondo grado.
Lo scaglione di riferimento è compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tenuto conto del valore effettivo della causa e del quantum risarcitorio liquidato all'appellante . Parte_1
Dette spese vanno distratte in favore dell'avvocato Lucrezia Tirotta, che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c. per entrambi i gradi del giudizio.
Le spese della CTU di primo grado redatta dalla Dott.ssa , Persona_1
liquidate come in atti, vanno poste in via definitiva a totale carico del
[...]
. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 2615/2023 pubblicata il 19.06.2023, nel procedimento di primo grado iscritto al n. 13229/2018 R.G., dal Giudice della Terza Sez. Civile del
Tribunale di Catania, e in riforma della stessa, così statuisce: condanna il al risarcimento in favore di Controparte_1 Parte_1
dei danni non patrimoniali nella misura di complessivi euro 37.635,50 oltre
11 agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione monetaria come in motivazione;
condanna il al rimborso in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 1.086,98, oltre agli interessi di mora al tasso legale come in motivazione;
condanna il al pagamento delle spese processuali, in favore Controparte_1
dell'appellante, di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida, a) per il giudizio di primo grado, in complessivi euro 786,00 per esborsi, ed in complessivi euro 7.616,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
b) per il giudizio di appello, in € 1165,50 per esborsi e in complessivi euro 8.469,00 per compensi
(di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dispone la distrazione di dette spese in favore del procuratore di parte appellante, avvocato Lucrezia Tirotta, dichiaratasi anticipataria, per entrambi i gradi del giudizio. pone definitivamente le spese della CTU di primo grado, già liquidate come in atti, a carico del . Controparte_1
Così deciso in data 20.2.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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