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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/07/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n° 1008/2023 promossa in grado d'appello DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesca Bonaccorso e dall'Avv.to Parte_1
Donato Di Bona presso il cui studio in Palermo, piazza Luigi Sturzo n.40, è elettivamente domiciliato appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Bondì e dall'Avv.to Simone Controparte_1
Todde presso il cui studio in Palermo viale Regina Margherita n.21 è elettivamente domiciliato appellato/appellante incidentale All'udienza del 5 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti riportandosi ai rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.1084/2023, emessa in data 30.3.2023, il Tribunale G.L di Palermo accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso col quale – già Parte_1 dipendente, sin dal 6.2.2015, di con inquadramento nel 6° livello del Controparte_1
CCNL Commercio con la qualifica di “dimostratore” – aveva chiesto, assumendo di aver operato presso due distinti punti vendita (il primo, sito in Palermo via Resuttana n.241 presso cui era stato assegnato al momento dell'assunzione, dedito al commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni, per la telefonia e per l'informatica; il secondo, recante l'insegna “Che festa” sito in Palermo via Resuttana n.358/i, esercente attività di organizzazione di eventi ludici e feste per bambini), l'accertamento della illegittimità del licenziamento irrogatogli il 22.8.2019 (con condanna alla riassunzione o in alternativa alla corresponsione di un'indennità risarcitoria da 2,5 a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) e la condanna della parte datoriale al pagamento della complessiva somma di euro 57.429,80 a titolo di differenze retributive anche conseguenti
Pag.1 al maggior orario di lavoro ed alle diverse mansioni svolte, tredicesima e quattordicesima mensilità, retribuzione di agosto 2019, indennità per ferie e festività non godute oltre la quota di TFR maturata nel 2019. Osservava, il primo Giudice:
- che “dall'analisi delle prove documentali depositate da parte ricorrente si” evinceva che quest'ultima aveva “prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di controparte, a far data dal 06.02.2015 e fino al 22.08.2019, con mansione di dimostratore ed inquadramento nel 6 livello del CCNL di settore”;
- che “dalla prova per testi” si evinceva “che, benché parte resistente fosse titolare tanto della ludoteca ''Che festa'' quanto del negozio di telefonia ''Infomania'', parte ricorrente” aveva “svolto la propria mansione di dimostratore unicamente presso il punto vendita sito in Via Resuttana n. 241, occupandosi solo saltuariamente della predisposizione del materiale pubblicitario e ludico per l'altra attività svolta dall'impresa resistente, con l'insegna “Che festa” (Teste ''Camarda Testimone_1 non ha mai fatto l'animatore. Era addetto al negozio di telefonia e io l'ho sempre visto dietro il bancone che serviva i clienti e dava informazioni sulla telefonia, sui modelli, sulle caratteristiche aiutando i clienti nella scelta. Soltanto occasionalmente, quando il non poteva provvedere da solo, so che il CP_1 si è occupato di fare il disegno per la cialda delle torte. Faccio riferimento ad un periodo di Pt_1 circa 3 anni tra il 2017 e il 2019…Di sicuro il non ha mai fatto le scenografie per le feste Pt_1
….Il stava sempre nel negozio di fronte, non veniva dove lavoravo io.'' Teste Pt_1 Tes_2
''Nel 2018 il era addetto al punto vendita dei cellulari, il negozio di fronte. Lo so
[...] Pt_1 per certo perché la stampante anche per la nostra attività era collocata nel negozio e quindi io la andavo a prendere. Il per quanto ne so non si è mai occupato di nulla relativo alle feste, se n'è sempre Pt_1 occupato personalmente il .'' Teste : ''Il negozio ove lavorava il CP_1 Testimone_3 ricorrente è un negozio di telefonia.'')”;
- che, dunque, non poteva ritersi provato che il ricorrente avesse “svolto le diverse mansioni dedotte in ricorso”;
- che, quanto al recesso datoriale, “la circostanza relativa alla chiusura del punto vendita di telefonia non” era “contestata”, sicchè il “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” doveva
“ritenersi legittimo”;
- che, inoltre, nessuna prova era “stata raggiunta in ordine alla circostanza che il ricorrente” avesse “prestato il proprio lavoro anche quale grafico per la diversa attività svolta dal resistente”;
- che, quanto al repêchage, “dall'attività istruttoria espletata” era “emerso che della realizzazione delle locandine e della grafica connessa alle feste si occupava direttamente il , mentre CP_1 le altre figure professionali gravitanti interno allo stesso erano quelle degli animatori”;
- che, ancora, “alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi non” poteva “ritenersi provato che il ricorrente lavorasse con orario superiore a quello pattuito” atteso che “anche a volere ritenere provata la presenza il sabato, il compendio probatorio non” offriva “la certezza della sua presenza con orario pieno tutti gli altri giorni della settimana”;
- che, quanto alle differenze retributive richieste in ricorso, “le buste paga prodotte in atti” dimostravano “che la tredicesima veniva corrisposta ratealmente ogni mese” e che “soltanto nelle note conclusionali parte ricorrente” sembrava aver dedotto “la mancata corrispondenza tra le
Pag.2 somme indicate nelle buste paga e quelle effettivamente corrisposte al lavoratore, ma di tale circostanza non” era “stata fornita alcuna prova, neppure indiziaria”;
- che, quanto alla quattordicesima mensilità, parte resistente ne aveva documentato “la corresponsione soltanto nel 2015, nel 2018 e nel 2019, ma in questo caso soltanto con riferimento a due ratei (cfr. busta paga finale)”.
- che, pertanto, la domanda meritava “parziale accoglimento, dovendo parte resistente essere condannata al pagamento della somma lorda di €3.936,77 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun rateo al saldo”.
- che, inoltre, parte resistente aveva “corrisposto in corso di giudizio il residuo del tfr, nonché le indennità per ferie e festività residue, così che” doveva “ritenersi che null'altro” doveva “essere corrisposto al ricorrente per i titoli indicati”;
- che, infine, “la domanda relativa al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, formulata soltanto nelle note conclusionali, non” poteva “che essere ritenuta tardiva”;
- che, quanto al regolamento delle spese, se era “vero che parte resistente” aveva
“corrisposto il saldo del TFR e le competenze di fine rapporto per €1.850,80 netti soltanto nel corso del giudizio, e che” residuava in favore del ricorrente “un credito di € di €3.936,77 lordi per quattordicesima mensilità” era “altrettanto vero che parte resistente aveva aderito, sin dal 27.10.2020, alla superiore proposta transattiva formulata dall'ufficio”. Per tali ragioni condannava il al pagamento della complessiva somma lor da di CP_1 euro 3.936,77 oltre accessori, con compensazione delle spese di lite. Avverso tale decisione ha interposto appello con ricorso depositato in Parte_1 cancelleria in data 2.10.2023. Col primo motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale
“ha ritenuto …. provato che, dal 6 febbraio 2015 fino al 22 agosto 2019” egli “avesse svolto, alle dipendenze del sig. , le mansioni di dimostratore, con inquadramento nel 6° livello del CCNL di CP_1 settore, in relazione all'attività svolta dall'impresa individuale nel punto vendita di via Resuttana n.214, sotto l'insegna “Infomania”, non già quelle di grafico pubblicitario, in relazione all'attività di organizzazione di feste ed eventi per bambini, svolte presso il locale con insegna “Che Festa”, esercitata, da in via Resuttana n.358 g/l”. Controparte_1
Sotto altro connesso profilo di doglianza, ritiene erronea la pronuncia impugnata, laddove il primo Giudice ha ritenuto che egli “non avesse diritto al pagamento delle differenze retributive reclamate e … che fosse legittimo il licenziamento per giustificato motivo, comunicato dal
…. in data 22 agosto 2019 … consistito nella chiusura del punto vendita di strumenti per CP_1 telefonia e informatica, esercitato presso il punto vendita di via Resuttana n. 241, sotto l'insegna
“Infomania””. A sostegno della propria posizione processuale assume che il Tribunale ha “deciso la controversia, basandosi, principalmente, sulle deposizioni testimoniali dei sig.ri e Testimone_1
senza tenere in alcuna considerazione le prove documentali, contenute nella penna Testimone_2
USB depositata dal sig. sub n. 8 dell'indice allegato al ricorso, dove erano contenuti i Pt_1 messaggi scambiati tra il sig. e il sig. (oltre che tra quest'ultimo e i collaboratori del CP_1 Pt_1
), tramite servizio di messaggeria Messenger”. CP_1
Pag.3 Rileva che “numerosissimi sono i messaggi della chat intervenuta negli anni tra le parti, riprodotti nella detta chiavetta USB, depositata nel primo grado del giudizio, che provano la mansione di grafico pubblicitario, svolta …. e i lavori di grafica e quelli pubblicitari, che egli ha realizzato nel periodo che corre dal 6 febbraio 2015 al 22 agosto 2019, in relazione all'attività ludica per bambini, esercitata dal sig. nel locale di via Resuttana n. 358 g/l, con l'insegna “Che festa””. CP_1
In siffatto contesto, da pag. 6 a pag. 9 dell'atto di appello, riporta “alcuni significativi Part messaggi, scambiati” “negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019” e, in particolare, CP_1 quelli dell'anno 2015 “perché il contenuto dei messaggi degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è ripetitivo di quello dei messaggi dell'anno 2015, avendo essi ad oggetto, costantemente, la creazione, realizzazione e trasmissione di scenografie, grafiche pubblicitarie, inviti a compleanni, cialde per torte a tema “supereroi”, personaggi Disney, vari principi e principesse, personaggi di cartoni animati e di film d'animazione, squadre di calcio;
servizi fotografici dei festeggiamenti, pacchetti promozionali e locandine da pubblicare sulla pagina Facebook di “Che festa”, o su spazi pubblicitari di quotidiani (Giornale di Sicilia) o sulle vie pubbliche, brochure, inaugurazioni di locali con l'intrattenimento di “Che festa”, pubblicizzazione di iniziative, quali campi estivi (“tempo d'estate”), baby parking e feste a domicilio (“Che Festa in tour”)”. Sostiene, dunque, che dalla prova documentale emerge lo svolgimento della “mansione di grafico pubblicitario in relazione all'attività esercitata dal sig. , presso il locale di via CP_1
Resuttana n. 358 g/l, sotto l'insegna “Che festa”, mansioni che consistevano, per lo più, nella predisposizione delle brochure pubblicitarie, delle locandine per le feste, degli inviti, dei gadget a tema per le stesse, delle grafiche, delle scenografie, dei poster e degli adesivi da collocare nei locali per le singole feste, nella predisposizione di book fotografici dei clienti, nella predisposizione di materiale pubblicitario da inserire nella pagina Facebook del locale “Che festa”, o sui quotidiani, nella preparazione delle cialde per le torte, seguendo il tema proposto dal o dalla festeggiata”. Che, specularmente, non “corrisponde al vero quanto dichiarato dal sig. e dalla sig.ra ES
, ossia che fosse il a compiere personalmente tali ultime attività, aiutato occasionalmente Tes_2 CP_1 dal che, invece si sarebbe occupato, sempre episodicamente, della sola preparazione delle cialde Pt_1 per le torte e, in maniera prevalente, di guidare gli acquirenti del punto “Infomania” di via Resuttana
214, nella scelta del modello di telefono cellulare da acquistare”; che “del tutto parziale … è … la lettura che il primo Giudice ha dato della deposizione della sig.ra , che ha dichiarato che, per Tes_3 quanto a sua conoscenza, il sig. lavorasse presso un negozio di telefonia, ma che nelle volte in Pt_1 cui era entrata nel detto negozio, non lo aveva mai visto dietro al banco, postazione questa riservata ai dimostratori”. Osserva che “ciò che conta, infatti, non è dove …. lavorasse, ma che mansioni svolgesse. E le mansioni che egli svolgeva, in via esclusiva o, comunque, di gran lunga prevalente, e continuativamente, sia pur nel locale di via Resuttana n. 214, dove era collocata la stampante a servizio dell'attività che egli svolgeva, erano quelle del grafico pubblicitario”. Ritiene, pertanto, “che la sentenza è errata nel punto in cui ha ritenuto che … non avesse diritto, ai sensi dell'art. 2013, all'inquadramento nella mansione di grafico pubblicitario, appartenente al secondo livello retributivo del CCNL di settore” dovendosi, al contrario, essergli riconosciuta
“la retribuzione, per il detto livello e, così, avendo egli percepito la retribuzione dei lavoratori appartenenti al sesto livello, la differenza retributiva tra quanto gli sarebbe spettato e quanto ha
Pag.4 effettivamente percepito”; differenze retributive, inclusive del ricalcolo del TFR, pari alla somma complessiva di €57.429,80 decurtata dell'importo di €3.936,77 riconosciuta dal Tribunale e dell'importo minore di €1.850,80 a “titolo di saldo TFR e competenze di fine rapporto, che ha pagato … nel corso del primo grado del giudizio”. CP_1
Assume, inoltre, che dall'accertamento delle mansioni di “grafico pubblicitario” deriva l'illegittimità del licenziamento, comunicatogli dal con lettera del 22 agosto 2019, CP_1 per mancanza del giustificato motivo, atteso che egli “svolgeva attività di grafico in relazione all'attività ludica e di organizzazione di feste per bambini, esercitata dall'appellato presso il locale di via Resuttana n. 358 g/l, e non svolgeva la mansione di “dimostratore”, correlata all'attività di vendita di apparecchi telefonici mobili e materiale per l'informatica”. Col secondo motivo, il impugna “la sentenza nel punto in cui il Giudice non ha Pt_1 accolto la domanda di corresponsione del compenso per lavoro straordinario prestato …. nelle giornate di sabato, poiché, a suo dire, anche ad ammettere la sua presenza sul posto di lavoro in tali giornate, il ricorrente non ha provato la sua presenza con orario pieno in tutti gli altri giorni lavorativi”. Rileva che la “teste , nel corso dell'udienza del 25 maggio 2021, ha Testimone_3 dichiarato di aver gestito l'edicola di via Resuttana 243 tra il 2014 e il febbraio 2017 e di conoscere il sig. che ha continuato a vedere per tutto il detto ultimo anno, anche dopo aver cessato di Pt_1 gestire la detta edicola”; che il teste ha “dichiarato che il sabato arrivata al lavoro poco prima delle 9,00, quando insieme a consumava un caffè e fumava una sigaretta. Ha, infine, dichiarato di Pt_1 averlo visto il sabato con assiduità (“non so dire se la presenza del ricorrente di sabato era tutti i sabati oppure no. Penso di sì, ma non posso esserne sicura”)”. Osserva che “ugualmente il di lei marito, ha dichiarato di averlo visto nei Testimone_4 giorni di sabato, quando si recava nell'edicola della moglie per darle una mano e di aver visto il sig. entrare sia nel negozio di telefonia, sia nel locale “Che Festa””. Pt_1
Soggiunge che tali “testimonianze devono essere lette unitamente alle conversazioni via chat Messenger, scambiate tra le parti, contenute nella Pen Drive USB, prodotta sub. n. 8 dell'indice allegato al ricorso introduttivo” e procede, da pag.12 a pag. 19 dell'atto di gravame, a descrivere, per ciascun anno, le attività svolte il sabato per come risultanti dalla conversazioni intercorse che ritiene, in ogni caso, provate “nei sabati 6 e 13 giugno, 11 e 18 luglio, 29 agosto, 5 e 12 settembre, 3, 10 24 e 31 ottobre e 7 novembre dell'anno 2015; nei sabati 2 e 16 gennaio, 13 e 27 febbraio, 19 e 26 marzo, 7, 14 e 28 maggio, 9 e 16 giugno, 9 luglio, 6 e 27 agosto, 17 settembre 1°, 22 e 29 ottobre, 5, 12 e 19 novembre, 17 e 31 dicembre dell'anno 2017; nei sabati 7, 14, 21 e 28 gennaio, 11, 18 e 25 febbraio, 4 e 18 marzo, 22 aprile, 13 maggio, 1° luglio, 5 e 12 agosto, 2, 9, 23 e 20 settembre, 7, 14 e 28 ottobre, 4, 11, 18 e 25 novembre, 2 e 9 dicembre dell'anno 2016; nei sabati 13 e 20 gennaio, 3 e 24 febbraio, 10, 17 e 30 marzo, 14, 21 e 28 aprile, 12 maggio, 23 e 30 giugno, 28 luglio, 4 e 11 agosto, 8 settembre, 6, 13, 20 e 27 ottobre, 3, 10 e 17 novembre, 5 e 22 dicembre dell'anno 2018; nei sabati 12 e 26 gennaio e 2 marzo 2019. Per un totale di 91 giornate lavorative di sabato”. Ritiene, ancora, “palesemente erronea l'affermazione del primo Giudice, secondo la quale anche ad ammettere la presenza …. sul posto di lavoro nelle giornate di sabato, lo stesso avrebbe, altresì, dovuto provare di avere prestato per intero la sua attività lavorativa anche durante gli ordinari giorni di lavoro”.
Pag.5 Deduce, al riguardo, che non “v'è mai stata contestazione tra le parti per quanto riguarda la durata lavorativa di ogni giornata della settimana, tanto che” egli “è stato retribuito per l'intera prestazione lavorativa giornaliera”; che dunque, “una volta provata …. la sua presenza sul luogo di lavoro anche il sabato, sarebbe stato onere della controparte dare la prova contraria, che il ricorrente non si fosse recato al lavoro nei giorni ordinari e che, dunque, si sarebbe recato sul posto di lavoro nelle giornate di sabato, per recuperare le presunte assenze”.
Per questi motivi
, chiede la riforma della sentenza impugnata, accertando lo svolgimento dell'attività lavorativa “nei giorni di sabato, o quantomeno in 91 giornate di sabato, durante la durata del rapporto lavorativo e, conseguentemente, condannare il sig. a CP_2 corrispondere all'appellante la giusta retribuzione per l'attività lavorativa prestata in tali giornate” parametrata “in ragione del suo inquadramento del secondo livello retributivo del CCNL settore commercio, per il numero di sabati caduti durante il rapporto lavorativo o, in subordine, per 91 sabati”. Col terzo motivo lamenta il rigetto della domanda di corresponsione dell'indennità sostitutiva de preavviso, in quanto, a dire del Tribunale “tardivamente proposta”. Rileva di aver formulato “sin dal ricorso introduttivo … la domanda di corresponsione dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso” per come dato leggersi “a pagina 8 …. : “Alla suddetta somma deve aggiungersi l'indennità sostitutiva del mancato preavviso che non è stata corrisposta al ricorrente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il predetto importo deve essere calcolato tenendo conto del livello di inquadramento che deve essere riconosciuto al ricorrente in considerazione delle mansioni effettivamente svolte”. Osserva che la circostanza che “nella parte del ricorso riservata alle conclusioni, abbia richiesto la corresponsione della somma di € 57.429,80, o della diversa somma di giustizia, per specifiche causali, non rende inammissibile la domanda proposta nel corpo dell'atto, con la quale si era richiesto che il convenuto dovesse essere condannato a pagare l'indennità sostitutiva del mancato preavviso”. Chiede, pertanto, la condanna del al pagamento di “tale indennità, nella misura di CP_1
€1.526,46, così calcolata in ragione dell'inquadramento … nel secondo livello retributivo del CCNL settore commercio” o, in subordine, ove “non dovesse riconoscere al ricorrente il diritto all'inquadramento nel detto ultimo livello” la condanna “al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella somma di € 751,67, al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali”. Col quarto motivo impugna la sentenza nel capo in cui il primo Giudice ha compensato integralmente le spese del giudizio. Rileva riguardo che “l'azione proposta …. alla stregua delle prove acquisite nel giudizio, era del tutto fondata e avrebbe dovuto essere accolta, non solo parzialmente, ma totalmente”, sicchè “le spese del giudizio avrebbero dovute essere poste dal Tribunale a carico del convenuto non Controparte_1 essere compensate”. Con memoria depositata il 28.5.2025, si è costituito in giudizio Controparte_1 resistendo al gravame e spiegando, al contempo, appello incidentale. Quanto al primo motivo dell'appello principale deduce che “la produzione avversaria de qua risultava, come ancora risulta, inammissibile, in considerazione del fatto che controparte non ha depositato in giudizio, come ben avrebbe potuto (e soprattutto dovuto), il relativo supporto informatico;
né, comunque, ha formulato relativa disponibilità”.
Pag.6 Sostiene di aver già eccepito, e ribadisce, “che il in alternativa, avrebbe potuto, e Pt_1 dovuto, depositare la relativa copia forense (ergo copia informatica conforme), corredata da una relazione tecnica forense, ovvero ancora una perizia informatica asseverata, così garantendo l'adozione di “misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione”, con “una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità”, così come richiesto dalla Legge n. 48/2008, con riferimento al giudizio penale, ma con enucleazione di princìpi, ad avviso di chi scrive, applicabili anche nel giudizio civile”. Senza recesso da quanto appena dedotto, rileva, “comunque, a tutto concedere e nulla ammettere, che l'eventuale necessità di un disconoscimento ex art. 2712 c.c. potrebbe sussistere unicamente per i messaggi dei quali è stato parte l'odierno comparente, giammai per quelli intercorsi tra il e altri soggetti, in ordine ai quali, ovviamente, il non è in grado di dedurre alcunché Pt_1 CP_1
(e, del resto, tanto risulta confermato anche dal tenore della doglianza avversaria, che fa riferimento soltanto ai messaggi scambiati tra le parti); conseguentemente, dei pretesi messaggi asseritamente intercorsi tra l'appellante e altri collaboratori dell'odierno comparente, non si potrebbe, in ogni caso, tenere alcun conto”. In ogni caso, “fermo quanto precede” rileva nuovamente “(anche in questo caso, occorrendo, anche in via di gravame incidentale, stante il silenzio serbato dalla sentenza impugnata pure sulla questione de qua) che … la produzione in questione risultava, come risulta, inutilizzabile ai fini di causa”. Osserva che controparte “in primo grado ha prodotto, con la ricordata pen drive, varie migliaia di pagine pdf (consistenti in foto, video, registrazioni audio di conversazioni, screenshot della chat di messaggistica di facebook), senza, però, né con il ricorso introduttivo, né tantomeno con le note conclusionali (laddove risulta soltanto un riferimento del tutto generico e sbrigativo, e, quindi, insufficiente), illustrare o richiamare, anche solo a campione, il relativo contenuto, e, dunque, la pretesa rilevanza ai fini delle proprie domande”. Sostiene, richiamando a conforto la giurisprudenza di legittimità, che tale circostanza
“rendeva, come rende, la predetta produzione tamquam non esset, e pertanto, appunto, inutilizzabile ad ogni fine in giudizio”.
Soggiunge che “non è pensabile che un – peraltro così ampio – materiale pretesamente probatorio, venga prodotto senza la benché minima, concreta illustrazione del relativo contenuto, volta a chiarire le ragioni della produzione, nonché l'eventuale, pretesa rilevanza a supporto delle argomentazioni e domande formulate”, così “di fatto … “delegando” completamente, e inammissibilmente, tale compito, di esame e di interpretazione, alla controparte e al Giudice”. Evidenzia che controparte “evidentemente consapevole della dedotta, grave lacuna e delle esiziali conseguenze, ha tentato di porvi rimedio con l'atto di appello, ivi riportando, per la prima volta, il contenuto di taluni messaggi, e argomentando, per la prima volta, sulla pretesa refluenza sulla ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio”. Eccepisce, tuttavia, che trattasi “di operazione tardiva e, dunque, inammissibile, con la conseguenza che il contenuto della predetta “documentazione” continua a non potere costituire oggetto del vaglio giudiziale, né può essere posta in alcun modo a base della conseguente decisione”. Deduce, sotto altro concorrente profilo, “quantomeno ai fini della domanda di inquadramento superiore”, che “il venendo completamente meno al proprio onere, ha del tutto Pt_1
Pag.7 omesso di dedurre e argomentare specificamente in merito alla pretesa insufficienza del livello attribuito (il 6° del CCNL Terziario), mediante il raffronto tra mansioni asseritamente svolte e relativa declaratoria;
passaggio argomentativo/deduttivo, invece, preteso dalla costante giurisprudenza”. Ritiene, in definitiva, che il primo Giudice, “in ossequio al principio della c.d. ragione più liquida, avrebbe dovuto, piuttosto che analizzare le risultanze istruttorie, ritenere e dichiarare la suddetta inaccoglibilità, e, dunque, rigettare la domanda de qua per tale motivo, senza, per l'appunto, neppure esaminare le risultanze istruttorie”; impugna “dunque, in via incidentale (ove tale mezzo venisse ritenuto necessario), la sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso di dichiarare la predetta lacuna attorea, la conseguente inaccoglibilità in radice della domanda di inquadramento superiore, e, quindi, ha omesso di rigettarla per tale, preliminare ragione, piuttosto che sulla scorta dell'esame delle risultanze istruttorie testimoniali”. In ogni caso, con riguardo al contenuto dei messaggi invocati da controparte, rileva che “proprio la cadenza dei messaggi indicati ex adverso, rende palese, a tutto concedere e nulla ammettere, che le mansioni afferenti alla creazione di materiale pubblicitario, vuoi per l'attività di telefonia, vuoi per quella esercitata sotto l'insegna “Che festa”, furono solo residuali”. Sottolinea al riguardo che “ad esempio, … tra il 19 maggio 2015 e il 5 giugno 2015, intercorrono ben 16 giorni di calendario, e, dunque, poco meno in termini di giorni lavorativi (di norma dal lunedì al venerdì, come detto); dal 17 giugno 2015 all'11 luglio 2015 intercorrono ben 24 giorni (!); dal 14 settembre 2015 al 23 settembre 2015 intercorrono 9 giorni;
dal 23 settembre 2015 al 3 ottobre 2015 intercorrono 10 giorni;
dal 12 ottobre 2015 al 19 ottobre 2015 intercorrono 7 giorni;
dal 19 ottobre 2015 al 30 ottobre intercorrono 11 giorni. E così via, con riferimento a tutti i messaggi indicati ex adverso;
vedi, a mero titolo esemplificativo, per il 2016, l'ampio lasso temporale intercorrente tra il 4 aprile e il 5 luglio;
ovvero tra il 17 settembre e il 6 dicembre;
per il 2017, il lasso intercorrente tra il 16 febbraio e il 16 marzo;
tra il 12 maggio e il 27 maggio;
tra il 6 dicembre e il 18 dicembre;
per il 2018, tra il 1° febbraio e il 14 febbraio;
tra il 19 febbraio e il 19 marzo;
tra il 5 giugno e il 18 giugno;
tra quest'ultima data e il 2 luglio;
tra quest'ultima data e il 12 luglio;
tra il 24 ottobre e il 13 novembre;
tra il 20 novembre e il 22 dicembre;
per il 2019, dal 7 gennaio al 21 gennaio;
dal 27 marzo all'8 aprile;
dal 12 aprile alla cessazione del rapporto (22 agosto 2019!)”.
Assume, pertanto, che “per la stragrande maggioranza del proprio impegno lavorativo il si occupava, come già ampiamente dedotto in prime cure, e come confermato dall'istruttoria Pt_1 orale, di altro” ossia “in termini di assoluta prevalenza, di: illustrare ai clienti in entrata presso il p.v.
“Infomania” le promozioni in atto e/o le novità in vendita, procedendo, altresì, alla dimostrazione manuale delle caratteristiche dei prodotti in questione;
di rado, inserire e rimuovere dalla pagina facebook della predetta attività commerciale i volantini pubblicitari (ergo di propaganda), precedentemente creati dal ”. CP_1
Che tale conclusione era confermata dalle dichiarazioni testimoniali acquisite in prime cure. Rileva, ancora, che al “mai, in ogni caso, potrebbe spettare l'inquadramento richiesto, Pt_1 atteso che, come detto, le pretese mansioni dallo stesso svolte quale “grafico pubblicitario”, non risultano sussumibili nella declaratoria del 2° livello del CCNL Terziario”; che, inoltre, il “ con Pt_1
l'atto di appello, non reitera (neppure nelle conclusioni) la domanda subordinata di inquadramento in un livello inferiore al 2°, che, dunque, deve intendersi abbandonata”.
Pag.8 Quanto alla dedotta illegittimità del licenziamento derivante “dall'asserita dimostrazione dello svolgimento di mansioni di grafico pubblicitario in favore dell'attività esercitata sotto l'insegna
“Che festa”” osserva che:
“- il non ha provato l'effettuazione in termini di prevalenza di mansioni di grafico Pt_1 pubblicitario, per di più in favore dell'attività ludica “Che festa”;
- è emerso, viceversa (vedi deposizioni dei testimoni), che lo stesso appellante risultava addetto al negozio Infomania, e qui svolgeva la propria attività lavorativa (principalmente in favore dell'attività di telefonia). La chiusura del predetto negozio, come correttamente chiarito dalla sentenza impugnata, costituisce circostanza pacifica. Ne consegue, pertanto, l'assoluta legittimità del licenziamento impugnato (si rammenti che vennero licenziati tutti gli addetti al negozio de quo, compreso appunto l'appellante), e dunque l'assoluta immunità da qualsivoglia censura, anche da questo punto di vista, della decisione del primo Giudice”. Con riferimento al secondo motivo dell'appello principale (riguardante il “preteso lavoro straordinario sabatino”), premette che “l'onere della prova dell'effettuazione di preteso lavoro straordinario – peraltro particolarmente rigoroso, anche questo è noto – incombe integralmente sul lavoratore”. Rileva che con la memoria di primo grado aveva evidenziato “chiaramente, che “Il
invero, ha sempre osservato un orario di lavoro di 40 ore settimanali, di norma suddivise in 8
Pt_1 ore giornaliere (09-13/16-20) per cinque giorni alla settimana, di norma dal lunedì al venerdì”; che accadeva “talvolta, tuttavia, che, per esigenze del lavoratore o dell'azienda, il ricorrente non prestasse attività lavorativa una mezza giornata dei predetti giorni (da lunedì a venerdì), e lavorasse, sempre per mezza giornata (9-13), il sabato della medesima o di altra settimana;
ovvero accadeva, a volte, che la prestazione lavorativa nella mezza giornata di sabato (9-13), fosse determinata dall'esigenza di recuperare i ritardi accumulati precedentemente dallo stesso;
che, quindi, “l'orario di lavoro
Pt_1 del ricorrente …. è sempre stato pari a 40 ore settimanali”. Sostiene, in altri termini, che “non risponde assolutamente al vero … che “oggetto della controversia” sarebbe stato, soltanto, l'effettuazione o meno da parte del di lavoro nel giorno di
Pt_1 sabato;
o meglio, questa è stata, in effetti, l'impostazione, anche probatoria, scelta dallo stesso lavoratore, però da ritenersi, come correttamente opinato dal primo Giudice, errata e insufficiente, visto che anche l'eventuale prova (comunque non pienamente raggiunta …) in ordine allo svolgimento di prestazione lavorativa nel giorno di sabato – in difetto di prova in ordine al lavoro nei giorni da lunedì e venerdì – a nulla servirebbe”. Rileva che il “è venuto completamente meno al proprio, rigoroso onere probatorio”
Pt_1 circostanza, questa, che “rende del tutto superflua la questione in ordine al raggiungimento, o meno, della prova del lavoro sabatino di esso e, quindi, le osservazioni al riguardo formulate con
Pt_1
l'atto di appello”. Soggiunge che in ogni caso “il non è riuscito a offrire alcuna prova univoca ed Pt_1 esaustiva” non potendosi ritenere tali le dichiarazioni vaghe dei testi e . Tes_3 Tes_4
Quanto ai “messaggi recati dalla ricordata pen drive, prodotta sub 8 in primo grado” ribadisce
“tutto quanto osservato, dedotto ed eccepito in precedenza”, circa l'inutilizzabilità di tale documentazione.
Pag.9 In ogni caso “rileva che, quand'anche corrispondesse al vero che nei giorni di sabato sono stati scambiati i messaggi indicati dal tale circostanza non costituirebbe prova sufficiente Pt_1 dell'effettuazione di prestazione lavorativa, peraltro con gli estremi orari pretesi ex adverso”. Ritiene “infatti, evidente che poteva accadere con continuità - come accade in molte vicende lavorative - che il e l'appellante scambiassero messaggi, anche relativi a questioni lavorative, pure CP_1 nei giorni non lavorativi dello stesso gli eventuali adempimenti collegati a tali messaggi, Pt_1 venivano poi posti in essere nei giorni di lavoro”. Con riferimento al terzo motivo dell'appello principale, ribadisce “quanto dedotto ed eccepito in primo grado, e ingiustificatamente trascurato dal primo Giudice, vale a dire che controparte, con il ricorso introduttivo di primo grado, ha omesso di indicare l'estensione temporale del periodo di preavviso spettantegli, e, correlativamente, quale sarebbe la relativa disposizione contrattual -collettiva; le suddette omissioni, anche in questo caso, hanno determinato l'inaccoglibilità della domanda de qua, per assoluto difetto di allegazione”. Impugna, dunque, la sentenza “in via incidentale, nella parte in cui ha rigettato la domanda per tardività, e non alla luce delle relative carenze allegative” rilevando che in ogni caso “il relativo importo andrebbe calcolato tenendo conto, giusta tutto quanto sopra osservato, della retribuzione spettante ad un lavoratore inquadrato nel 6° livello del CCNL Terziario”. Quanto al regolamento delle spese ritiene che il primo Giudice non ha emesso sentenza di condanna “alla rifusione delle spese in favore del stante l'accoglimento, Pt_1 peraltro meramente parziale, unicamente del capo della domanda relativo alla 14.a mensilità, a fronte di vari altri capi integralmente rigettati, vale a dire: differenze retributive per inquadramento superiore;
impugnativa di licenziamento;
compenso per lavoro straordinario;
pagamento 13.a mensilità”. Che, anzi, tale situazione, “e di qui l'impugnazione in via incidentale della sentenza impugnata, anche con riferimento al regolamento delle spese di lite -, avrebbe dovuto indurre il primo Giudice a condannare il alla rifusione delle spese di lite in favore del ”. Pt_1 CP_1
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Il motivo che si appunta sullo svolgimento di mansioni superiori e sul preteso, conseguente, inquadramento nel secondo livello del CCNL con refluenze sul trattamento retributivo goduto in costanza di rapporto, è infondato e, come tale, deve essere disatteso. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., ord. n. 30580/2019). Sicchè “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli
Pag.10 altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cassazione civile, Sezione Lavoro, ord. n. 26593/2020). In altri termini, l'onere probatorio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore grava in capo al lavoratore e, a tal fine, “non è sufficiente descrivere le mansioni svolte e richiamare le previsioni contrattuali, ma è anche necessario operare il raffronto tra dette mansioni e quelle proprie dei livelli contrattuali nel cui ambito le prime dovrebbero, in tesi, essere ricomprese, illustrando e offrendo la prova degli specifici elementi fattuali che, attraverso le opportune comparazioni, giustificherebbero il rivendicato superiore inquadramento” (Cassazione civile, Sezione Lavoro, sent. n. 26742/2014). Pertanto, non basta indicare i compiti svolti e la disposizione contrattuale invocata
“ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale…. Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda….” (Cassazione civile, Sezione Lavoro, 21.5.2003 n.8025) e invocare tale intervento d'ufficio sarebbe una “pretesa di esonero dall'onere della prova” (Cass., sez. lav., sent. 431/2000). Orbene, nel caso di specie, per come emerge dalla piana lettura del ricorso di primo grado e correttamente eccepito dall'appellato, il si è fermato alla mera Pt_1 descrizione delle mansioni di fatto asseritamente svolte, ma non ha indicato le declaratorie contrattuali dei due diversi livelli indicandone i tratti distintivi ed operando il necessario raffronto di cui alla giurisprudenza sopra citata. In altri termini il si è limitato, in punto di fatto, ad asserire di aver svolto Pt_1
“mansioni consistenti nella gestione della pubblicità aziendale mediante creazione di immagini grafiche e fotografiche relativo al locale ludico per bambini denominato Che festa divulgate attraverso il social network Facebook e, inoltre, della creazione di gadget e depliant brochure, locandine e delle pubblicazioni pubblicitarie su quotidiani locali, utili alla realizzazione di campagne pubblicitarie per vari eventi di intrattenimento e, ancora, dei servizi fotografici durante i suddetti eventi ludici oltre che dell'attività di post produzione dei book fotografici per i clienti …. anche delle scenografie a tema per le feste dei bambini, della creazione delle cialde decorative delle torte e della grafica su tutte le vetrine e le finestre del locale ludico”. Ha, poi, aggiunto che le suddette attività erano “riconducibili alla mansione di Grafico pubblicitario” e, dunque, … ascrivibili al superiore livello 2° del CCNL Terziario Confocommercio
…. cui appartengono “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica” o ad altro livello, comunque, superiore a quello attribuito e riconosciuto …”. Per come è evidente, dunque, il ha soltanto descritto il contenuto delle Pt_1 mansioni di fatto asseritamente espletate ma non ha operato quella indispensabile operazione di raffronto dell'attività lavorativa concretamente svolta sia con quelle
Pag.11 previste per il proprio livello di inquadramento sia con quelle previste per il profilo auspicato, non fornendo alcuna argomentazione circa le ragioni per le quali reputava di dover rientrare nella diversa qualifica superiore. Deve, pertanto, concludersi, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che il abbia omesso di fornire compiuta allegazione in ordine alla coincidenza delle Pt_1 stesse con quelle descritte dalla fonte pattizia invocata ai fini del superiore inquadramento. Ciò ha fatto in contrasto con quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sopra citata secondo cui, in casi del tipo di quello che occupa, il lavoratore è tenuto ad “indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. Onere allegatorio che ove “non sufficientemente adempiuto, determina l'impossibilità di valutarne le pretese non essendo a tal fine utili le sole indicazioni delle mansioni svolte e dell'inquadramento invocato in quanto non complete per garantire l'effettivo raffronto tra i parametri cui necessariamente riferirsi (mansioni svolte, inquadramento rivestito, inquadramento preteso)” (Cass., sez. lav., sent. 23354/2018). Deve, in ultima analisi, ritenersi superfluo l'esame delle risultanze istruttorie essendo, già ab origine, carente - per come dedotto dall'appellato (anche in via incidentale) - l'allegazione del fatto costitutivo del diritto azionato in sede giurisdizionale. Parimenti infondato è il motivo di gravame (correlato anche alla ritenuta illegittimità del licenziamento) che si appunta sul prospettato svolgimento di attività lavorativa continuativa e prevalente in favore dell'attività commerciale “Che Festa” riconducibile al
. CP_1
Anche in questo caso devono condividersi le argomentazioni del siccome
CP_1 consacrate nella memoria difensiva di primo grado e dallo stesso riproposte in questa sede (anche con gravame incidentale). Sostiene, invero, l'appellante che il primo Giudice avrebbe omesso di esaminare “le prove documentali, contenute nella penna USB depositata dal sig. sub n. 8 dell'indice allegato Pt_1 al ricorso, dove erano contenuti i messaggi scambiati tra il sig. e il sig. (oltre che tra
CP_1 Pt_1 quest'ultimo e i collaboratori del ), tramite servizio di messaggeria Messenger”. Con tale
CP_1 censura ha, in questa sede, per la prima volta, descritto il contenuto di tali messaggi (in particolare quelli del 2015), assumendo come dagli stessi emergesse la prova dello svolgimento, in via esclusiva e prevalente, della propria attività lavorativa in relazione all'attività esercitata dal presso il locale di via Resuttana n.358 g/l sotto l'insegna
CP_1
“Che festa”. Ritiene, tuttavia, la Corte che la doglianza non colga nel segno per la semplice ed assorbente considerazione che nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio il Pt_1 non aveva in alcun modo correlato le ragioni di fatto ivi esposte ad alcuno dei documenti contenuti nella pen drive mettendo, così, in condizione, da una parte, il Giudice procedente di apprezzarne la rilevanza e la conducenza ai fini della decisione, dall'altro, il di CP_1 dispiegare un'adeguata difesa.
Pag.12 Dalla piana lettura del ricorso di primo grado, infatti, emerge che il si era Pt_1 limitato ad affermare che “come potrà essere comprovato nel corso del presente giudizio (sia a mezzo delle richieste prove orali sia con la copiosa documentazione allegata in atti) il sig. sin da Pt_1 quando è stato assunto alle dipendenze della ditta individuale convenuta (febbraio 2015), pur essendo formalmente assegnato presso negozio ubicato in Palermo, via San Resuttana n.241 (quello dedicato al commercio al dettaglio di apparecchi di telefonia) si è esclusivamente e continuativamente occupato di mansioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle feste e degli eventi ludici per bambini …” (cfr. doc. in atti). In altri termini, il aveva inteso demandare al Giudice, senza dedurre Pt_1 alcunchè sul contenuto dei documenti contenuti nella pen drive, il compito di esaminare tale “copiosa documentazione” e di trarne le eventuali conseguenze favorevoli alla propria prospettazione. Deve trovare, dunque, applicazione l'insegnamento della Suprema Corte (richiamata dall'appellato in memoria) secondo cui “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o – comunque – sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385. Nel senso che perché il giudice possa e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la ritualità della produzione, cioè verificare che la produzione stessa sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di una domanda, o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti, Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, specie in motivazione)” (Cfr. Cass. S.U. n. 2435/2008 – cfr anche Cass. n.7002/2023).
Nel medesimo solco, si osserva, gli stessi Giudici di legittimità hanno avuto occasione di ribadire che “il generico rimando alla "corrispondenza intercorsa" non è di per sè sufficiente a consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese: in proposito, si osserva che l'odierna parte ricorrente non riporta con precisione le espressioni impiegate per effettuare il rinvio alla documentazione prodotta limitandosi il ricorso ad affermare che era stata "richiamata tutta la corrispondenza intercorsa"; anche a voler trascurare l'inosservanza del principio di autosufficienza, si evidenzia che un generico richiamo dei documenti non può in alcun modo svolgere una funzione integrativa del petitum e della causa petendi con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) di scoprire, tra le varie produzioni, quali sono quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda (senza però esplicitarlo nell'atto introduttivo)” (Cfr. Cass. 3022/2018). Trattasi di lacuna, ovviamente, che non può essere emendata in sede di gravame attraverso la specificazione (per la prima volta) della ritenuta rilevanza di tali documenti e della descrizione del contenuto degli stessi.
Pag.13 Da quanto sopra esposto, discende - in carenza di prova circa lo svolgimento (con carattere di continuità e prevalenza) della prestazione lavorativa in favore della ditta “Che Festa! riconducibile al – la legittimità del licenziamento per giustificato motivo CP_1 oggettivo del in ragione della chiusura dell'esercizio commerciale “Infomania”. Pt_1
D'altro canto, si osserva, la prova testimoniale espletata in prime cure non depone affatto a favore del Pt_1
Posto che (gestore, fino a febbraio 2017, di un'edicola in via Testimone_3
Resuttana n.243 – cfr, verbale udienza 25.5.2021) ha potuto testimoniare soltanto per il periodo compreso tra il 2014 e il 2017, va rilevato che la stessa ha espressamente affermato che “il negozio ove lavorava il ricorrente è un negozio di telefonia” e che il ricorrente le aveva riferito che si “occupava dei lavori di grafica per la ludoteca “Che Festa” che si trovava di fronte al negozio di telefonia”. (marito della , dal canto suo, si è Testimone_5 Tes_3 limitato a riferire che dal “dal quarto piano” del suo ufficio gli era “capitato di vedere il ricorrente che a volte entrava nel negozio Infomania ed a volte nei locali di Che Festa” senza sapere cosa “facesse … né in un posto, né nell'altro”. Per come è evidente, dunque, dalle dichiarazioni rese dal e dalla Tes_5 Tes_3 non emerge alcun concreto ed utile elemento tale da consentire di poter concludere che il svolgesse attività lavorativa (anche in termini di prevalenza e continuità) per Pt_1
l'attività commerciale “Che Festa”. Tanto più ove si tenga conto del contenuto delle dichiarazioni rese da S_
, e (tutti animatori, in vari periodi, presso la
[...] Testimone_1 Testimone_2 ludoteca Che Festa) i quali hanno concordemente riferito che il lavorava presso Pt_1 il vicino negozio di telefoni cellulari con insegna Infomania (cfr. verbale udienza 25.10.2022). In particolare, il ha dichiarato: “Mi è capitato di interloquire con il ricorrente, ma S_ non so dire di che cosa si occupasse. Posso solo dire che non si occupava delle stesse cose di cui mi occupavo io, deduco che si occupasse di telefonia ma come ho detto non ne ho conoscenza diretta. So che il per la scenografia delle feste si rivolgeva ad una tipografia specializzata”; il ha CP_1 ES riferito: “ non ha mai fatto l'animatore. Era addetto al negozio di telefonia e io l'ho sempre
Pt_1 visto dietro il bancone che serviva i clienti e dava informazioni sulla telefonia, sui modelli, sulle caratteristiche aiutando i clienti nella scelta. Soltanto occasionalmente, quando il non poteva CP_1 provvedere da solo, so che il si è occupato di fare il disegno per la cialda delle torte … era il
Pt_1 resistente che si occupava di tutto, anche della pubblicità e solo occasionalmente quando lui non poteva lo faceva il Di sicuro il non ha mai fatto le scenografie per le feste …. Il
Pt_1 Pt_1 Pt_1 stava sempre nel negozio di fronte, non veniva dove lavoravo io”; la ha riferito: “Il Tes_2 Pt_1 era addetto al punto vendita dei cellulari, il negozio di fronte … il per quanto ne so non si è
Pt_1 mai occupato di nulla relativo alle feste, se n'è sempre occupato personalmente il ”. CP_1
Anche il motivo di gravame, che si incentra sul mancato riconoscimento del lavoro straordinario nelle giornate di sabato, deve essere disatteso. Al riguardo si osserva che a fronte della specifica contestazione sollevata dalla parte datoriale in memoria difensiva, era preciso onere del lavoratore dimostrare lo svolgimento
Pag.14 dell'attività lavorativa supplementare nei termini indicati nell'atto introduttivo del giudizio. Quanto or ora detto, trova puntuale conforto nel consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cassazione civile sez. lav., 20.02.2018, n.4076, Cassazione Civile, sezione lavoro, 19.9.2024 n.25207). Nel medesimo solco, i Giudici di legittimità hanno sottolineato come sia onere del lavoratore “provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare a un'inversione dell'onere della prova;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 9.2.2009 n.3194 – cfr. anche Cassazione Civile, sezione lavoro, 28.1.2016 n.1595). Facendo, dunque, corretta applicazione di tali criteri direttivi, rileva questa Corte che la compiuta disamina delle risultanze processuali, porti ad escludere che il rapporto di lavoro tra le parti in causa si fosse svolto nei termini prospettati dal nel corpo Pt_1 del ricorso introduttivo di primo grado. Premesso che per il contenuto dei documenti salvati nella pen-drive valgono le medesime considerazioni già sopra svolte e, dunque, la loro inutilizzabilità ai fini della decisione, ritiene la Corte che dalla prova orale espletata in primo grado non sia emersa la prova rigorosa dello svolgimento di lavoro straordinario il sabato in costanza di rapporto. La infatti, pur avendo riferito di aver visto l'odierno appellante “anche di Tes_3 sabato” ha precisato: “non posso dire se la presenza del ricorrente di sabato era per tutti i sabati oppure no. Penso di si ma non posso esserne sicura”; analogamente il si è limitato ad Tes_5 affermare: “mi è capitato di chiacchierare con il ricorrente, di sabato o dopo le 16:30 non posso però dire con certezza che ciò avvenisse tutti i giorni o tutti i sabati”. In disparte l'evidente genericità di tali dichiarazioni che, come tali, si disvelano prive di qualsivoglia valenza probatoria in punto di lavoro straordinario, dirimenti ai fini della decisione si appalesano quelle rese dal teste (il quale ha riferito: “…. nel negozio “Infomania” erano 3 o 4 addetti. Sono ES abbastanza sicuro che il negozio “Infomania” fosse aperto anche il sabato mattina, mi è capitato di andarci ma di sabato non ho trovato quasi mai. Sono sicuro di quanto riferisco perché ci andavo per motivi personali il sabato e sono sicuro di non averci quasi mai trovato il ricorrente”) e dalla teste (“Mi risulta che il negozio di cellulari fosse aperto il sabato mattina. il sabato c'era un'altra Tes_2 persona addetta al negozio, ne sono sicura …”). Anche il motivo che si appunta sull'indennità di mancata preavviso va rigettato. Per come dedotto ed eccepito dall'appellato, infatti, nel corpo del ricorso di primo grado il si è limitato ad affermare che “alla suddetta somma deve aggiungersi Pt_1
l'indennità sostitutiva del mancata preavviso che non è stata corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro”.
Pag.15 Risulta evidente, dunque, che il non ha richiamato il contenuto della fonte Pt_1 pattizia che regola l'istituto in questione e, dunque, non ha messo in condizioni l'A.G. adita di verificare se e in quale misura tale somma spettasse in relazione alla durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. L'ultimo motivo del gravame principale, rileva la Corte, non censura affatto la sentenza di primo grado in punto di regolamento delle spese (ossia la compensazione). A ben vedere, infatti, il sul presupposto che l'azione incoata fosse “del tutto Pt_1 fondata” e, come tale, dovesse essere accolta “totalmente”, si è limitato a ritenere che le spese dovessero porsi a carico del . CP_1
Tuttavia, poiché, con la presente pronuncia la sentenza di primo grado viene confermata, va da sé che in mancanza di una specifica doglianza che si appunti sulle ragioni che hanno indotto il Tribunale ad operare la compensazione delle spese tra le parti, non vi è qui spazio per mettere in discussione tale statuizione. Va, di contro, disatteso il motivo spiegato dall'appellante incidentale riguardante (pure) le spese regolate nella sentenza impugnata, in quanto l'esito del giudizio di prime cure rendeva senz'altro conforme a giustizia la compensazione integrale delle spese tra le parti. Per le ragioni fin qui esposte la sentenza impugnata deve essere confermata.
3) Considerato l'esito complessivo del giudizio, si ritiene conforme a giustizia l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma nei sensi di cui in motivazione la sentenza n.1084/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo il 30.3.2023. Compensa integralmente tra le parti le spese di questo grado di giudizio. Palermo 5 giugno 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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