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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1514/2024 promossa da:
(cf : ) rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo Manfroni (Pec e Massimo Email_1
Mancini (Pec del Foro di Rimini ed Email_2 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini (RN), Via Circonvallazione Occidentale n. 39
RICORRENTE contro
(c.f. ) in qualità di titolare Controparte_1 C.F._2 della ditta LA PASTA DEL POGGIO Srl (CF: corrente in Poggio P.IVA_1
Torriana (RN) Via Falcone e Borsellino n. 9
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
Accertare e dichiarare la responsabilità del resistente per l'infortunio occorso il 09.04.2013 al ricorrente, in violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro;
Condannare il resistente al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, come sopra specificato, nella misura di € 21.969,22 o quella diversa somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
Condannare il resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre accessori di legge .
MOTIVAZIONE
La domanda presentata da − che nel periodo 15\03\2013- Parte_1
09\04\2013 ha prestato in favore della ditta LA PASTA DEL POGGIO Srl il cui titolare era attività lavorativa di natura subordinata Persona_1 con qualifica di operaio e mansioni di Apprendista addetto al Confezionamento inquadrato al quinto livello del CCNL ALIMENTARI ARTIGIANATO − finalizzata ad ottenere dal suo ex datore di lavoro il risarcimento dei danni da lui subiti in occasione dell'infortunio sul lavoro verificatosi verso le ore 18,30 del 09\04\2013 quando , nel pulire una impastatrice dai residui di impasto , riportava lesioni personali certificate in atti e non indennizzate dall' , all'esito della CP_2 espletata istruttoria documentale è risultata meritevole di integrale accoglimento
.
La dinamica dell'infortunio descritta nell'atto introduttivo del giudizio ( “ …
1. Il sig. nel 2013 veniva assunto, con la qualifica di apprendista, Parte_2 dalla ditta “La Pasta del Poggio Srl”, corrente in Poggio Torriana (RN), Via Falcone e Borsellino n. 9 (doc. 1), azienda deputata alla produzione e vendita di pasta fresca. Le mansioni affidate al ricorrente consistevano prevalentemente nel confezionamento ed imballaggio del prodotto finito (cappelletti, strozzapreti, ravioli ecc. ecc.), nonché nello stoccaggio di imballi di merce nelle celle frigorifere in attesa della spedizione alla grande distribuzione. Invero, l'ultima mezz'ora di ogni giornata lavorativa veniva sempre dedicata al reset delle macchine, alla loro pulizia e sanificazione nonché al riordino dei vari ingredienti: attività compiuta da tutti i dipendenti con l'ausilio dei titolari.
2. In tale contesto, il giorno 09.04.2013 alle ore 18.30 circa, il sig. dopo aver Pt_1 pulito la propria area di lavoro, veniva mandato in ausilio ai propri colleghi per la pulizia dei locali, recendosi per la prima volta presso l'area di produzione della pasta c.d. area tecnologica. Giunto sul posto, il ricorrente, notando all'interno di un'impastatrice dei residui di impasto allungava la mano destra al fine di prelevarli. Nel compiere tale operazione, tuttavia, il sensore della macchina (evidentemente in funzione e priva di dispositivi di sicurezza), rilevando movimento, faceva ripartire la frusta impastatrice, la quale, andava a colpire e lesionare gravemente la mano del sig. …” ) risulta Pt_1 positivamente riscontrata dalle indagini condotte da Ufficiali di PG della Pt_3 di Rimini − condensate nella informativa conclusiva in data 11\02\2016 che ha accertato come la macchina impastatrice fosse priva dei dispositivi di protezione obbligatori in violazione dell'art. 71 D.Lgs. 81/2008 e dell'art.
1.3.7 del D.Lgs. 17/2010 − e inoltre non è stata contestata dal datore di lavoro che , rimanendo contumace , non ha assolto all'onere che su di lei incombeva ex art. 416 comma 3 c.p.c. di provare la dipendenza del danno da causa a lei non imputabile e, quindi, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno .
In punto di diritto va ricordato che :
− nel rito del lavoro il convenuto a norma dell'art. 416 cod. proc. civ., (e, non diversamente, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, nel rito ordinario) nella memoria di costituzione in primo grado "deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa
i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto ..." : motivo per il quale nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore è esonerato da qualsiasi prova al riguardo ( Cass. Sez. III n. 18202 del 3\07\2008 Rv. 604221 - 01) ;
− la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale ( cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 21590 del 13/08/2008 Rv. 604175 ; conforme stessa sezione n. 21203 del 14\10\2010 ) .
Ne consegue che , se da una parte il termine di prescrizione del diritto risarcitorio è decennale ( cfr. Cass. Sez. L. n. 3498 del 21/02/2004 Rv. 570377 - 01) , sotto altro profilo il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno : essendo la colpa del datore di lavoro oggetto, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di una presunzione che è possibile vincere con la prova di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno.
Nel caso di specie allora il ricorrente ha sicuramente assolto all'onere probatorio che su di lui incombeva mentre il convenuto – rimasto contumace − non ha invece provato di avere adempiuto all'obbligo di sicurezza posto a suo carico , apprestando tutte le misure per evitare il danno .
Facendo fede sul punto l'indiscutibile elemento dotato di decisiva rilevanza accusatoria costituito dalla sentenza ex art. 444 cpp n. 854\2019 in data 3\06\2019 passata in giudicato il 06\07\2019 di applicazione della pena concordata di mesi due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena pronunciata dal GUP in SEDE nell'ambito del proc. pen.
n. 8565\2913 RGNR e 959\2018 nel quale era Persona_1 imputato del delitto di cui all'art. 589 commi 1 , 2 e 3 cp. “ …per avere cagionato lesioni personali consistite in ferita alla mano destra in regione volare e dorsale con lesione del tendine estensore : del IV dito e del nervo interdigitale guarite in 115 giorni a di anni ventisei, apprendista Parte_4 presso l'unità produttiva di pasta alimentare e prodotti farinacci e simili di
Poggio Torriana Vin Falcone Borsellino n. 9 con mansioni di addetto al confezionamento il quale con l'intento di rimuovere dei residui di impasto, infilava la mano all'interno della vasca della macchina impastatrice modello JD 200 matricola 9828/2008 collegata alla formatrice TD200 impostata con modalità di lavoro automatico e in standby, e veniva colpito dalla frusta in metallo che si metteva in movimento a causa del rilevamento da parte del sensore che serve a regolare la quantità di impasto nella tramoggia, della massa costituita dal suo braccio nell'area di lavorazione del prodotto;
per colpa consistita in negligenza imprudenza ed imperizia cd in violazione di nonne per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e precisamente : per avere messo a disposizione dei lavoratori una macchina impastatrice che presenta organi meccanici in movimento, in particolare la frusta in metallo, non adeguatamente protetta con conseguenti rischi di contatto con arti superiori che possono provocare infortuni. non conforme alle direttive comunitarie di prodotto di cui al punto 1.3.7 dei ·'Requisiti essenziali di sicurezza cdi tutela della salute" di cui all'allegato I del Decreto Legislativo n. 17 del 2010, e in violazione dell'art. 71 comma l. del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 . Commesso in Poggio Torriana il 9 aprile 2013 ”.
Dovendo allora essere qui richiamato il principio di diritto espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità di seguito enunciato : la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice del merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità penale ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione;
pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzata quale elemento di prova nel corrispondente giudizio civile, atteso che l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità ( in questi termini da ultimo Cassazione Civile Sez. III n.22628 in data 16\10\2020 nonché la consolidata giurisprudenza della Sezione Lavoro della
Cassazione di cui alle sentenze n. 3073 in data 10\02\2020 , n. 30328 in data
18\12\2017 Riv.646556-01 , n. 3980 in data 29\02\2016 e n. 18635 in data
28\08\2006 Riv. 591973-01 e n. 9358 in data 65\05\2005 Riv. N. 581838 ) .
Il datore di lavoro rimasto contumace non ha fornito la prova − che su di lui incombeva stante la natura contrattuale della responsabilità di cui all'art. 2087 cod. civ. ( vedi sul punto : Cass. Sez. L. n. 3788 del 17\02\2009 ) − di avere adottato nell'esercizio dell'impresa tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore infortunato .
Va ricordato allora come la costante giurisprudenza di legittimità sia ferma nel ritenere il datore di lavoro responsabile ex art. 2087 cc. non solo quando lo stesso ometta di adottare le idonee misure protettive ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente : essendo il datore di lavoro esonerato da tale responsabilità solo nel caso – non verificatosi nella presente causa di lavoro − in cui l'infortunio sia provocato da un comportamento del tutto imprevedibile ed estraneo alla prestazione lavorativa ( giurisprudenza costante . Vedi Cass. Sez. L. n. 9304 del
26\02\2002 riv. N. 555359 e stessa sezione n. 5920 del 24/03/2004 Rv. 571511 ,
n. 4980 del 08/03/2006 Rv. 587587 , n. 9689 del 23/04/2009 Rv. 607977 , n.
19494 del del 10/09/2009 Rv. 609782 e n. 22818 del 28/10/2009 Rv. 610329 ) .
Ancora più chiara sul punto Cass. Sez. L. n. 2626 del 5\02\2014 che in materia di tutela di condizioni di lavoro ha precisato come l'art. 2087 c.c. , sebbene non introduca una responsabilità oggettiva del datore di lavoro, obblighi tuttavia il medesimo ad adottare sia le particolari misure imposte dalle leggi e regolamenti in materia infortunistica sia tutte quelle altre misure che risultino, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratore : essendo in altri termini il datore di lavoro sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore allorché ometta di adottare idonee misure protettive ovvero non accerti e vigili sull'uso corretto di dette misure da parte del lavoratore e potendo la condotta del lavoratore comportare, per contro, l'esonero totale da ogni responsabilità per il datore di lavoro solo quando presenti le caratteristiche dell'abnormità, imprevedibilità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” e alle direttive ricevute così da porsi come causa esclusiva dell'evento.
Sulla stessa linea Cass. Sez. L. n. 4656 del 25/02/2011 (Rv. 616154) che ha precisato come le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro siano dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso : con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente .
Tale situazione di palese violazione delle prescrizioni specifiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro tale da configurare gli estremi della colpa specifica per inosservanza di cautele doverose ( sussiste infatti l'obbligo del datore di lavoro di adottare misure organizzative o mezzi adeguati per elidere o ridurre il rischio derivante dalla utilizzazione di strumenti di lavoro pericolosi qualora non conformi alla normativa di prevenzione), essendo in correlazione causale con l'evento infortunistico specifico ( che dette cautele miravano a prevenire), è presupposto necessario e sufficiente per fondare la responsabilità civile del datore di lavoro.
Sul punto pertanto risulta condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. in tal senso, Cass., sez. lav., n. 1523 del 1993) secondo cui l'eventuale concausa della condotta del lavoratore riamane assorbita nella trasgressione del dovere di controllo – che incombe sul datore di lavoro e sui suoi preposti – allorquando risulti accertato che la situazione di pericolo cui è esposto il dipendente sia imputabile a titolo primario al datore di lavoro, per aver egli omesso di vigilare sul rispetto delle misure necessarie per la tutela della integrità fisica del prestatore di lavoro.
Passando alla quantificazione del danno risarcibile , va detto che il ricorso introduttivo contiene in maniera specifica il titolo della voce di danno richiesta ( trattasi di risarcimento del danno biologico ) fondata in modo obiettivo sulla palese violazione delle cautele specifiche di prevenzione nonché della generale cautela di cui all'art. 2087 cod. civ .
Nel caso di specie per come dianzi osservato risulta eclatante la responsabilità della società datrice di lavoro che ha completamente omesso di apprestare le dovute misure organizzative e fisiche di sicurezza del lavoratore in palese violazione del disposto generale di cui all'art. 2087 CC e delle specifica normativa di cui al D.Lvo 9\04\2008 n. 81 ( violazioni queste ultime da porre in correlazione causale con l'evento infortunistico ) .
Tanto premesso, attesa la correlazione causale con le specifiche richiamate cautele doverose imposte per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, si deve imputare il fatto illecito alla esclusiva responsabilità del datore di lavoro, atteso che l'eventuale imprudenza del lavoratore, trattandosi di concausa ad efficienza marginale, non costituirebbe - in ipotesi - causa sopravvenuta tale da elidere il nesso causale, non essendo provvista del connotato della esclusiva sufficienza a cagionare l'evento. E' quindi dovuto il risarcimento per il danno biologico − ossia per la lesione del diritto alla salute consistente nella menomazione della integrità psicofisica della persona, nella cui ricostruzione si deve prescindere da ogni considerazione dell'attitudine alla produzione di un reddito da attività lavorativa ex art. 13 L. 38\2000 − e per il danno morale : entrambi sussumibili nella più ampia categoria del danno non patrimoniale secondo il principio di diritto enunciato dalle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite della Cassazione .
Come è noto l'intervento delle c.d. sentenze di San Martino ha indubbiamente ricondotto ad unità il concetto di danno non patrimoniale, riclassificando le varie categorie ben conosciute da dottrina e giurisprudenza a mere sottovoci di rilevanza meramente descrittiva.
Secondo le Sezioni Unite il danno civile si ripartisce, esaustivamente, in due grandi categorie, ossia il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, senza spazio residuo per figure ulteriori e in particolare per una sorta di tertium genus.
Il danno patrimoniale implica una lesione del patrimonio, inteso come complesso dei beni presenti e futuri appartenenti al soggetto (art.2740 c.c.), suscettibili di valutazione economica (art.1174 c.c.).
La categoria del danno non patrimoniale, invece, viene attualmente concepita in modo ampio e onnicomprensivo, in modo tale da includervi ogni ipotesi di pregiudizio alla persona non suscettibile di valutazione economica: infatti il danno non patrimoniale per le Sezioni Unite del 2008 è “la lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica».
A tale ultimo riguardo sulla base della relazione medico-legale del Dott. Per_2 può dirsi definitivamente accertato che il ricorrente in conseguenza del
[...] sinistro del 19\04\2013 ha riportato ha riportato un danno biologico permanente valutabile nella misura del 7% nonché una invalidità temporanea parziale di complessivi 115 giorni ( ed in particolare : al 75% per giorni 40, al 50% per giorni 40 ed al 25% per ulteriori giorni 35 ) .
Il danno biologico permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2021 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Considerato che, all'epoca dei fatti, il ricorrente aveva 26 anni , il danno patrimoniale viene così calcolato sulla base della Tabella di riferimento del Tribunale di Milano 2021 che determina il valore del Punto base I.T.T. in € 99,00 ed il valore del Punto danno biologico in 1.955,43 : Totale danno biologico temporaneo : € 5.816,25 ;
Danno non patrimoniale 7% = € 13.688,00 ;
Spese mediche : € 366,00 ;
Totale generale : € 19.870,25 .
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 19\12\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con : Persona_1
1) Accertata la responsabilità esclusiva del datore di lavoro per l'infortunio occorso in data 09\04\2013 a ed accertato il diritto di Parte_1 quest'ultimo al risarcimento del danno pari a complessivi € 19.870,25 , condanna al pagamento in favore del ricorrente della predetta Persona_1 somma di denaro, oltre ad interessi legali come per legge dal maturato al saldo .
2) Condanna al pagamento in favore del ricorrente Persona_1 delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 in € 4.617,00 oltre al rimborso delle spese generali e IVA e CPA nella misura di legge .
Così deciso a Rimini il giorno 15\04\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'