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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 08/05/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 269/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 269/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GNOCATO Parte_1 C.F._1
ELIO MICHELE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FORZATI Controparte_1 P.IVA_1
FABRIZIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE: 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla in relazione ai rapporti di finanziamento e di conto Controparte_1 corrente sottesi al decreto ingiuntivo n. 531/2021, RG 1689/2021 Tribunale di Verbania;
2) accertare come siano insussistenti le condizioni per la concessione del provvedimento monitorio, per le ragioni di cui in premessa ovvero in quanto l'istanza avversa è stata corredata da una semplice rendicontazione autenticata nella sola sottoscrizione, ma non con la produzione degli estratti conto relativi alla intera relazione. Reputare come, sic stantibus, le parti opponenti non possano esercitare
pagina 1 di 8 compiutamente il loro diritto alla difesa, essendo a loro precluso verificare, in mancanza degli estratti conto, la legittimità delle operazioni contabili e matematiche in virtù delle quali la banca si asserisce creditrice;
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 531/2021, R.G. 1689/2021, emesso e depositato dal Tribunale di Verbania nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Cristina Persico in data 26.12.2021, per le ragioni esposte e comunque in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto. PER L'EFFETTO: A) quanto al contratto di conto corrente bancario n. 1506 e le linee di credito in esso poggianti, ritenuto che presentano considerevoli profili di usura, atteso che nel seno dei medesimi sono stati rinvenuti interessi computati contra legem, ovvero condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c.) oltre a spese, ed altri addendi illegittimi, pronunciarsi: a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.;
b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.);
c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione delle CMS, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto
f) procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto
(dare ed avere tra le parti) alla data di recesso e/o di citazione.
B) IN RELAZIONE AL FINANZIAMENTO N. 602565:
A) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della nel contratto oggetto CP_2 di causa;
accertare che l'istituto di credito abbia pattuito in contratto l'applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il pagamento di tali interessi;
B) accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo comprensivo degli oneri e spese, risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
per l'effetto: dichiarare il contratto de quo gratuito ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c., per la pattuizione di tassi usurari e pertanto accertare ed ordinare alla banca convenuta, alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, la ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
All'esito delle suddette statuizioni, IN VIA RICONVENZIONALE, accogliere la domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte proposta dalla parte attrice. PER L'EFFETTO: Previa compensazione tra quanto pagato in eccesso dalla parte attrice e quanto asseritamente chiesto in pagamento dalla convenuta, condannare quest'ultima al pagamento delle somme indebitamente corrisposte, per le argomentazioni dedotte in narrativa, rinvenute nel contratto di conto corrente e di finanziamento in oggetto e pertanto accertare ed ordinare alla banca convenuta,
pagina 2 di 8 alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, la ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito. Con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
Col favore delle spese e degli emolumenti di causa con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.”
Per parte opposta:
“In via principale rigettare l'avversa opposizione perché inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto, per tutte le causali di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, confermando integralmente il contenuto del decreto ingiuntivo n. 531/2021 emesso dal Tribunale di Verbania, e per l'effetto, dichiarare tenute le opponenti a versare in favore della Controparte_1 complessiva somma di € 5.920,51 oltre interessi come richiesti dalla data delle scadenze e fino al saldo ed oltre alle spese della procedura monitoria, così come liquidate;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso e spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 531/2021, emesso dal Tribunale di Verbania, chiedendo la revoca dello stesso. In particolare ha esposto:
- che aveva stipulato in data 23.3.2009 contratto di conto corrente n. 1506 con la Credito Parte_1
Piemontese S.p.a. e, altresì, in data 20.05.2009 contratto di finanziamento finalizzato al prestito personale n. 60265 per l'importo totale di euro 9.000,00;
- che la Credito Valtellinese S.p.a. aveva ceduto il credito vantato nei confronti di alla Parte_1
società cessionaria la quale aveva depositato ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento dell'importo di euro 5.920,51 oltre interessi legali nei limiti disposti dalla legge n. 108/1996 a decorrere dalla data della domanda fino al soddisfo, oltre spese della presente procedura monitoria, alle successive spese di registrazione, ai diritti, onorari, spese generali ed accessori, come per legge;
- che con decreto n. 531/2021 emesso dal Tribunale di Verbania era stata ingiunto a il Parte_1
pagamento della somma di € 5920,51, oltre gli interessi come da domanda e le spese di procedura di ingiunzione;
pagina 3 di 8 - che la ricorrente aveva prodotto unicamente l'estratto conto certificati ex art. 50 TUB, inidoneo a dimostrare la sussistenza del credito, in mancanza della produzione dei relativi estratti conto;
- che il contratto di conto corrente in oggetto era stato stipulato in epoca successiva alla Delibera CICR del 9.02.2000 e per il periodo successivo al 2014 era stata operata un'illegittima capitalizzazione degli interessi, produttiva d'effetti anatocistici;
- che, difatti, la modifica del 2013 dell'art. 120 TUB non poteva eliminare la "deroga" al divieto generale di anatocismo ex art. 1283 c.c. che era stata stabilita dall'art. 25 co. 2, D.Lgs 4 agosto 1999, n.
342 e dalla delibera del 2000;
- che, inoltre, la commissione di massimo scoperto non era conforme a quanto statuito dalla L. 2/2009
e, pertanto, era indeterminata;
- che la CMS era stata pattuita nella sola percentuale (pari all'0,251%), omettendo qualsiasi riferimento alla base di calcolo e alla sua periodicità;
- che erano stati pattuiti interessi usurari e erano inapplicabili i principi sull'irrilevanza dell'usura sopravvenuta stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in quanto quest'ultimi non riguardavano i rapporti diversi dai contratti di mutuo;
- che nei conti correnti il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto imponeva la loro riconduzione nei limiti di legge, con espunzione del supero, in quanto la corresponsione di interessi usurari era illegittima ai sensi della l. n. 108/1996;
- che la commissione per estinzione anticipata doveva essere ricompresa ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto di mutuo, indipendentemente dalla effettiva corresponsione del costo, in quando nella valutazione dell'usurarietà doveva essere ricompreso ogni costo connesso al credito;
- che la violazione della normativa antiusura comportava la ripetizione delle somme corrisposte in eccesso, ex art. 2033 c.c., in esecuzione del contratto nullo.
Si è costituita in giudizio chiedendo la concessione della provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione. In particolare ha esposto:
- che con contratto del 23/03/2009 la Credito Piemontese S.p.A. - Gruppo Bancario Credito
Valtellinese - aveva aperto il conto corrente n. 1506 intestato a;
Parte_1
pagina 4 di 8 - che con contratto n. 60265 la Credito Piemontese S.p.A. – Gruppo Bancario Credito Valtellinese -, a seguito di richiesta formulata in data 20/05/2009 di concessione di credito, inquadrabile nelle operazioni finalizzate al prestito personale, aveva erogato in favore di un prestito Parte_1 personale da rifondere in n. 60 rate mensili per un importo totale di € 9.000,00;
- che la debitrice nel corso del rapporto si era resa morosa nel pagamento di quanto concordato e la
Credito Valtellinese S.p.a. aveva, quindi, provveduto, con propria diffida, datata 20/03/2018, a revocare gli affidamenti ed a chiudere i rapporti in essere, con contestuale richiesta dell'integrale adempimento;
- che Credito Valtellinese S.p.a. aveva ceduto, con effetto dal 01/04/2018 alla Controparte_1
il credito vantato nei confronti di , provvedendo alla comunicazione al debitore
[...] Parte_1 dell'avvenuta cessione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1264 e 1265 cc.;
- che, pertanto, la (già ) era creditrice nei confronti Controparte_1 CP_3 dell'opponente dell'importo complessivo di € 5.920,51 così come risultante dagli estratti conto riassuntivo;
- che aveva sottoscritto il contratto di apertura di conto corrente n. 1506 in data Parte_1
23/03/2009, nonché il contratto di concessione di credito n. 60265 in data 20/05/2009, mai disconosciuti;
- che, in ragione dei suddetti contratti, la società finanziaria aveva adempiuto correttamente al proprio obbligo contrattuale, erogando i servizi richiesti, mentre la sig.ra si era resa morosa nel Pt_1 pagamento delle rate mensili di rimborso così come si evince dall'estratto conto già allegato al ricorso monitorio;
- che il contratto sottoscritto in data 23/03/2009 prevedeva un TAEG convenzionalmente pattuito al
5,560%, il quale era, quindi, nei limiti del tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del finanziamento e pari 14,670%;
- che la controparte non aveva dimostrato l'asserita entità del superamento del tasso soglia;
- che la genericità delle contestazioni giustificava la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96
c.3 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 23.11.2022 è stato concesso alle parti il termine di quindici giorni per l'instaurazione della procedura di mediazione ed è stata fissata ai sensi dell'art. 183
pagina 5 di 8 c.p.c. l'udienza del 5.4.2023. A seguito della stessa, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ed è stata fissata l'udienza dell'8.11.2023 per la decisione sulle istanze istruttorie. All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 10.7.2024, poi differita a seguito dell'assegnazione della causa alla scrivente. Con ordinanza del 6.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
In via preliminare occorre esaminare l'eccezione formulata da di difetto di Parte_1 legittimazione di er non aver dimostrato l'intervenuta cessione del Controparte_1
contratto.
È noto che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116 del 02/03/2016).
Ai fini del perfezionamento della cosiddetta “cessione in blocco” la prova della cessione non deve essere necessariamente fornita con la produzione del contratto di cessione, che non necessita di forma scritta ad substantiam, ma anche attraverso altra documentazione idonea a comprovare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB. In giurisprudenza è stato, infatti, affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. Civ. 28.06.2022 n. 20739; Cass. Civ. 2020/4334; Cass. Civ.
2019/15884; Cass. Civ. 2019/17110).
pagina 6 di 8 Nella specie, non può ritenersi che sia stata provata la cessione del diritto di credito e, quindi, la titolarità dello stesso in capo alla parte opposta. Difatti, quest'ultima non ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e non ha neanche indicato alcun riferimento per individuare l'operazione di cartolarizzazione in cui era stato ricompreso il credito ceduto. Inoltre, non è stato neanche prodotto il contratto di cessione del credito, sicché il solo deposito della comunicazione del cessionario al debitore è insufficiente a dimostrare l'asserita cessione.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che, “ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto” (Cass. n. 17944/2023).
Pertanto, mentre la dichiarazione del cedente dell'avvenuta cessione può costituire una prova idonea a dimostrare l'esistenza della cessione del credito (cfr. Corte Appello Venezia sez. II, 02/01/2023, n.3;
Trib. Spoleto sez. I, 06/07/2023, n.529, Trib. Napoli Nord sez. III, 19/05/2023, n.2075) non può ritenersi prova sufficiente la sola comunicazione della cessione al debitore da parte della cessionaria.
La parte opposta, quindi, non avendo fornito la prova dell'intervenuta cessione del credito, non può considerarsi titolare del credito di cui ha richiesto il pagamento in via monitoria.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva dell'opposta rende irrilevanti gli ulteriori motivi d'opposizione che devono ritenersi assorbiti.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere accolta e, conseguentemente, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 531/2021memesso dal Tribunale di Verbania.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere Controparte_1
condannata alla refusione delle spese processuali sostenute da , liquidate sulla base dei Parte_1
parametri ministeriali minimi, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia e della natura meramente documentale della stessa, in euro 145,50 per spese vive e in pagina 7 di 8 euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
531/2022 emesso dal Tribunale di Verbania;
- condanna a rifondere a favore di le spese di Controparte_1 Parte_1
lite liquidate in euro 145,50 per spese vive e in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Verbania, 23.4.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 269/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GNOCATO Parte_1 C.F._1
ELIO MICHELE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FORZATI Controparte_1 P.IVA_1
FABRIZIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE: 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla in relazione ai rapporti di finanziamento e di conto Controparte_1 corrente sottesi al decreto ingiuntivo n. 531/2021, RG 1689/2021 Tribunale di Verbania;
2) accertare come siano insussistenti le condizioni per la concessione del provvedimento monitorio, per le ragioni di cui in premessa ovvero in quanto l'istanza avversa è stata corredata da una semplice rendicontazione autenticata nella sola sottoscrizione, ma non con la produzione degli estratti conto relativi alla intera relazione. Reputare come, sic stantibus, le parti opponenti non possano esercitare
pagina 1 di 8 compiutamente il loro diritto alla difesa, essendo a loro precluso verificare, in mancanza degli estratti conto, la legittimità delle operazioni contabili e matematiche in virtù delle quali la banca si asserisce creditrice;
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 531/2021, R.G. 1689/2021, emesso e depositato dal Tribunale di Verbania nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Cristina Persico in data 26.12.2021, per le ragioni esposte e comunque in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto. PER L'EFFETTO: A) quanto al contratto di conto corrente bancario n. 1506 e le linee di credito in esso poggianti, ritenuto che presentano considerevoli profili di usura, atteso che nel seno dei medesimi sono stati rinvenuti interessi computati contra legem, ovvero condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c.) oltre a spese, ed altri addendi illegittimi, pronunciarsi: a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.;
b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.);
c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione delle CMS, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto
f) procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto
(dare ed avere tra le parti) alla data di recesso e/o di citazione.
B) IN RELAZIONE AL FINANZIAMENTO N. 602565:
A) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della nel contratto oggetto CP_2 di causa;
accertare che l'istituto di credito abbia pattuito in contratto l'applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il pagamento di tali interessi;
B) accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo comprensivo degli oneri e spese, risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
per l'effetto: dichiarare il contratto de quo gratuito ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c., per la pattuizione di tassi usurari e pertanto accertare ed ordinare alla banca convenuta, alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, la ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
All'esito delle suddette statuizioni, IN VIA RICONVENZIONALE, accogliere la domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte proposta dalla parte attrice. PER L'EFFETTO: Previa compensazione tra quanto pagato in eccesso dalla parte attrice e quanto asseritamente chiesto in pagamento dalla convenuta, condannare quest'ultima al pagamento delle somme indebitamente corrisposte, per le argomentazioni dedotte in narrativa, rinvenute nel contratto di conto corrente e di finanziamento in oggetto e pertanto accertare ed ordinare alla banca convenuta,
pagina 2 di 8 alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, la ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito. Con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
Col favore delle spese e degli emolumenti di causa con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.”
Per parte opposta:
“In via principale rigettare l'avversa opposizione perché inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto, per tutte le causali di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta, confermando integralmente il contenuto del decreto ingiuntivo n. 531/2021 emesso dal Tribunale di Verbania, e per l'effetto, dichiarare tenute le opponenti a versare in favore della Controparte_1 complessiva somma di € 5.920,51 oltre interessi come richiesti dalla data delle scadenze e fino al saldo ed oltre alle spese della procedura monitoria, così come liquidate;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso e spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 531/2021, emesso dal Tribunale di Verbania, chiedendo la revoca dello stesso. In particolare ha esposto:
- che aveva stipulato in data 23.3.2009 contratto di conto corrente n. 1506 con la Credito Parte_1
Piemontese S.p.a. e, altresì, in data 20.05.2009 contratto di finanziamento finalizzato al prestito personale n. 60265 per l'importo totale di euro 9.000,00;
- che la Credito Valtellinese S.p.a. aveva ceduto il credito vantato nei confronti di alla Parte_1
società cessionaria la quale aveva depositato ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento dell'importo di euro 5.920,51 oltre interessi legali nei limiti disposti dalla legge n. 108/1996 a decorrere dalla data della domanda fino al soddisfo, oltre spese della presente procedura monitoria, alle successive spese di registrazione, ai diritti, onorari, spese generali ed accessori, come per legge;
- che con decreto n. 531/2021 emesso dal Tribunale di Verbania era stata ingiunto a il Parte_1
pagamento della somma di € 5920,51, oltre gli interessi come da domanda e le spese di procedura di ingiunzione;
pagina 3 di 8 - che la ricorrente aveva prodotto unicamente l'estratto conto certificati ex art. 50 TUB, inidoneo a dimostrare la sussistenza del credito, in mancanza della produzione dei relativi estratti conto;
- che il contratto di conto corrente in oggetto era stato stipulato in epoca successiva alla Delibera CICR del 9.02.2000 e per il periodo successivo al 2014 era stata operata un'illegittima capitalizzazione degli interessi, produttiva d'effetti anatocistici;
- che, difatti, la modifica del 2013 dell'art. 120 TUB non poteva eliminare la "deroga" al divieto generale di anatocismo ex art. 1283 c.c. che era stata stabilita dall'art. 25 co. 2, D.Lgs 4 agosto 1999, n.
342 e dalla delibera del 2000;
- che, inoltre, la commissione di massimo scoperto non era conforme a quanto statuito dalla L. 2/2009
e, pertanto, era indeterminata;
- che la CMS era stata pattuita nella sola percentuale (pari all'0,251%), omettendo qualsiasi riferimento alla base di calcolo e alla sua periodicità;
- che erano stati pattuiti interessi usurari e erano inapplicabili i principi sull'irrilevanza dell'usura sopravvenuta stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in quanto quest'ultimi non riguardavano i rapporti diversi dai contratti di mutuo;
- che nei conti correnti il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto imponeva la loro riconduzione nei limiti di legge, con espunzione del supero, in quanto la corresponsione di interessi usurari era illegittima ai sensi della l. n. 108/1996;
- che la commissione per estinzione anticipata doveva essere ricompresa ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto di mutuo, indipendentemente dalla effettiva corresponsione del costo, in quando nella valutazione dell'usurarietà doveva essere ricompreso ogni costo connesso al credito;
- che la violazione della normativa antiusura comportava la ripetizione delle somme corrisposte in eccesso, ex art. 2033 c.c., in esecuzione del contratto nullo.
Si è costituita in giudizio chiedendo la concessione della provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione. In particolare ha esposto:
- che con contratto del 23/03/2009 la Credito Piemontese S.p.A. - Gruppo Bancario Credito
Valtellinese - aveva aperto il conto corrente n. 1506 intestato a;
Parte_1
pagina 4 di 8 - che con contratto n. 60265 la Credito Piemontese S.p.A. – Gruppo Bancario Credito Valtellinese -, a seguito di richiesta formulata in data 20/05/2009 di concessione di credito, inquadrabile nelle operazioni finalizzate al prestito personale, aveva erogato in favore di un prestito Parte_1 personale da rifondere in n. 60 rate mensili per un importo totale di € 9.000,00;
- che la debitrice nel corso del rapporto si era resa morosa nel pagamento di quanto concordato e la
Credito Valtellinese S.p.a. aveva, quindi, provveduto, con propria diffida, datata 20/03/2018, a revocare gli affidamenti ed a chiudere i rapporti in essere, con contestuale richiesta dell'integrale adempimento;
- che Credito Valtellinese S.p.a. aveva ceduto, con effetto dal 01/04/2018 alla Controparte_1
il credito vantato nei confronti di , provvedendo alla comunicazione al debitore
[...] Parte_1 dell'avvenuta cessione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1264 e 1265 cc.;
- che, pertanto, la (già ) era creditrice nei confronti Controparte_1 CP_3 dell'opponente dell'importo complessivo di € 5.920,51 così come risultante dagli estratti conto riassuntivo;
- che aveva sottoscritto il contratto di apertura di conto corrente n. 1506 in data Parte_1
23/03/2009, nonché il contratto di concessione di credito n. 60265 in data 20/05/2009, mai disconosciuti;
- che, in ragione dei suddetti contratti, la società finanziaria aveva adempiuto correttamente al proprio obbligo contrattuale, erogando i servizi richiesti, mentre la sig.ra si era resa morosa nel Pt_1 pagamento delle rate mensili di rimborso così come si evince dall'estratto conto già allegato al ricorso monitorio;
- che il contratto sottoscritto in data 23/03/2009 prevedeva un TAEG convenzionalmente pattuito al
5,560%, il quale era, quindi, nei limiti del tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del finanziamento e pari 14,670%;
- che la controparte non aveva dimostrato l'asserita entità del superamento del tasso soglia;
- che la genericità delle contestazioni giustificava la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96
c.3 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 23.11.2022 è stato concesso alle parti il termine di quindici giorni per l'instaurazione della procedura di mediazione ed è stata fissata ai sensi dell'art. 183
pagina 5 di 8 c.p.c. l'udienza del 5.4.2023. A seguito della stessa, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ed è stata fissata l'udienza dell'8.11.2023 per la decisione sulle istanze istruttorie. All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 10.7.2024, poi differita a seguito dell'assegnazione della causa alla scrivente. Con ordinanza del 6.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
In via preliminare occorre esaminare l'eccezione formulata da di difetto di Parte_1 legittimazione di er non aver dimostrato l'intervenuta cessione del Controparte_1
contratto.
È noto che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116 del 02/03/2016).
Ai fini del perfezionamento della cosiddetta “cessione in blocco” la prova della cessione non deve essere necessariamente fornita con la produzione del contratto di cessione, che non necessita di forma scritta ad substantiam, ma anche attraverso altra documentazione idonea a comprovare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB. In giurisprudenza è stato, infatti, affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. Civ. 28.06.2022 n. 20739; Cass. Civ. 2020/4334; Cass. Civ.
2019/15884; Cass. Civ. 2019/17110).
pagina 6 di 8 Nella specie, non può ritenersi che sia stata provata la cessione del diritto di credito e, quindi, la titolarità dello stesso in capo alla parte opposta. Difatti, quest'ultima non ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e non ha neanche indicato alcun riferimento per individuare l'operazione di cartolarizzazione in cui era stato ricompreso il credito ceduto. Inoltre, non è stato neanche prodotto il contratto di cessione del credito, sicché il solo deposito della comunicazione del cessionario al debitore è insufficiente a dimostrare l'asserita cessione.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che, “ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto” (Cass. n. 17944/2023).
Pertanto, mentre la dichiarazione del cedente dell'avvenuta cessione può costituire una prova idonea a dimostrare l'esistenza della cessione del credito (cfr. Corte Appello Venezia sez. II, 02/01/2023, n.3;
Trib. Spoleto sez. I, 06/07/2023, n.529, Trib. Napoli Nord sez. III, 19/05/2023, n.2075) non può ritenersi prova sufficiente la sola comunicazione della cessione al debitore da parte della cessionaria.
La parte opposta, quindi, non avendo fornito la prova dell'intervenuta cessione del credito, non può considerarsi titolare del credito di cui ha richiesto il pagamento in via monitoria.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva dell'opposta rende irrilevanti gli ulteriori motivi d'opposizione che devono ritenersi assorbiti.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere accolta e, conseguentemente, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 531/2021memesso dal Tribunale di Verbania.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere Controparte_1
condannata alla refusione delle spese processuali sostenute da , liquidate sulla base dei Parte_1
parametri ministeriali minimi, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia e della natura meramente documentale della stessa, in euro 145,50 per spese vive e in pagina 7 di 8 euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
531/2022 emesso dal Tribunale di Verbania;
- condanna a rifondere a favore di le spese di Controparte_1 Parte_1
lite liquidate in euro 145,50 per spese vive e in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Verbania, 23.4.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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