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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8907 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/04/1972, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
06/09/1980, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 03/12/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di NU.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03/12/2005 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 CP_1 di NU, anno 2005, numero 8, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali di comune Per_1 accordo provvederanno alla sua educazione, istruzione e cura, mantenendo con esso rapporti equilibrati e continuativi e conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
2) Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio minore, tra cui le scelte scolastiche ed educative, le cure mediche,
Pag. 2 di 4 l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta delle attività sportive e ricreative;
mentre continueranno ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3) Quanto al diritto di visita, il minore in considerazione della sua età, starà con il padre, tenuto conto delle esigenze di vita, di salute e scolastiche, secondo le modalità e tempi che verranno concordati dagli stessi interessati di volta in volta.
4) Il Signor corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_1 figli la somma complessiva di € 300,00 (euro trecento/00) mensili, entro il giorno 07 di ogni mese;
tale somma verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT come per legge.
5) I Signori e sopporteranno nella misura del 50% CP_1 Parte_1 ciascuno le seguenti spese straordinarie relative ai figli ed in particolare:
a) Spese straordinarie da sostenersi se preventivamente concordate e documentate;
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: spese mediche documentate da prescrizione medica e codice fiscale: cure dentistiche, oculistiche e psicoterapiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari.
Inoltre: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria.
Ancora: attività sportive, ricreative, ludiche e attrezzature pertinenti;
corsi di lingua straniera e di istruzione;
viaggi e vacanze.
b) Spese straordinarie da sostenersi senza preventivo accordo e documentate;
si indicano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche documentate da prescrizione medica e codice fiscale: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
ticket sanitari.
Inoltre: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico.
Il genitore che anticiperà le spese straordinarie indicate ai superiori punti a) e b) dovrà inviare a mezzo e-mail (ad un indirizzo che verrà comunicato successivamente) formale richiesta di rimborso, previa documentazione delle medesime, da inviarsi sempre mediante e-mail.
Le spese dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario entro il mese successivo unitamente al mantenimento ordinario.
Pag. 3 di 4 Con particolare riferimento alle spese straordinarie per cui è necessario l'accordo fra i coniugi, decorsi inutilmente 10 giorni dal ricevimento della nota a mezzo della quale viene richiesta l'approvazione del coniuge non anticipatario, la spesa, e il relativo ammontare della stessa, deve intendersi tacitamente approvata.
6) Il domicilio coniugale di NU, Via Stazione n. 69, condotto in locazione, resta assegnato, con uso di mobili e arredi che ivi si trovano, alla Signora per abitarvi con i figli minori, i quali vivranno CP_1 prevalentemente con la madre e presso di Lei conserveranno la residenza ai fini anagrafici.
7) La Signora si farà carico in via esclusiva dell'adempimento del CP_1 contratto di locazione relativo alla casa coniugale di cui al punto 6) e di ogni onere annesso e correlato all'immobile stesso (imposte, tasse, utenze e tributi), anche in caso cambio di abitazione, manlevando il Signor Pt_1
8) Le parti dichiarano di essere economicamente autonome, di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento personale e si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti od altro documento per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8907 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/04/1972, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
06/09/1980, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 03/12/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di NU.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03/12/2005 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 CP_1 di NU, anno 2005, numero 8, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali di comune Per_1 accordo provvederanno alla sua educazione, istruzione e cura, mantenendo con esso rapporti equilibrati e continuativi e conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
2) Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio minore, tra cui le scelte scolastiche ed educative, le cure mediche,
Pag. 2 di 4 l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta delle attività sportive e ricreative;
mentre continueranno ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3) Quanto al diritto di visita, il minore in considerazione della sua età, starà con il padre, tenuto conto delle esigenze di vita, di salute e scolastiche, secondo le modalità e tempi che verranno concordati dagli stessi interessati di volta in volta.
4) Il Signor corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_1 figli la somma complessiva di € 300,00 (euro trecento/00) mensili, entro il giorno 07 di ogni mese;
tale somma verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT come per legge.
5) I Signori e sopporteranno nella misura del 50% CP_1 Parte_1 ciascuno le seguenti spese straordinarie relative ai figli ed in particolare:
a) Spese straordinarie da sostenersi se preventivamente concordate e documentate;
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: spese mediche documentate da prescrizione medica e codice fiscale: cure dentistiche, oculistiche e psicoterapiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari.
Inoltre: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria.
Ancora: attività sportive, ricreative, ludiche e attrezzature pertinenti;
corsi di lingua straniera e di istruzione;
viaggi e vacanze.
b) Spese straordinarie da sostenersi senza preventivo accordo e documentate;
si indicano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche documentate da prescrizione medica e codice fiscale: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
ticket sanitari.
Inoltre: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico.
Il genitore che anticiperà le spese straordinarie indicate ai superiori punti a) e b) dovrà inviare a mezzo e-mail (ad un indirizzo che verrà comunicato successivamente) formale richiesta di rimborso, previa documentazione delle medesime, da inviarsi sempre mediante e-mail.
Le spese dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario entro il mese successivo unitamente al mantenimento ordinario.
Pag. 3 di 4 Con particolare riferimento alle spese straordinarie per cui è necessario l'accordo fra i coniugi, decorsi inutilmente 10 giorni dal ricevimento della nota a mezzo della quale viene richiesta l'approvazione del coniuge non anticipatario, la spesa, e il relativo ammontare della stessa, deve intendersi tacitamente approvata.
6) Il domicilio coniugale di NU, Via Stazione n. 69, condotto in locazione, resta assegnato, con uso di mobili e arredi che ivi si trovano, alla Signora per abitarvi con i figli minori, i quali vivranno CP_1 prevalentemente con la madre e presso di Lei conserveranno la residenza ai fini anagrafici.
7) La Signora si farà carico in via esclusiva dell'adempimento del CP_1 contratto di locazione relativo alla casa coniugale di cui al punto 6) e di ogni onere annesso e correlato all'immobile stesso (imposte, tasse, utenze e tributi), anche in caso cambio di abitazione, manlevando il Signor Pt_1
8) Le parti dichiarano di essere economicamente autonome, di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento personale e si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti od altro documento per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4