Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00493/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2026, proposto da
SA AS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza:
- della sentenza n. 215/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 403/2024 dal Tribunale di Oristano
Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.09.2024, notificata il 26.09.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Antonio NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che la ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento n.r.g. 403/2024, con la quale il Tribunale di Oristano Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e Assistenza ha così statuito: “-1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la parte ricorrente ha diritto, in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, a percepire un beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la c.d. Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, d.P.C.M. 28 novembre 2016, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e, per l’effetto, 2) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica pro tempore, a erogare in favore della ricorrente, per i titoli e le causali di cui al capo 1) che precede e tramite accredito sulla medesima Carta, la somma di Euro 2.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo;” (sent. n. 215/2024, pubblicata l’11 settembre 2024).
Considerato che la difesa erariale, in data 4 febbraio 2026, ha depositato nel fascicolo telematico la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna di Oristano prot. n. 436 del 29 gennaio 2026, con la quale “si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha tramesso, con nota DGOSV 10303-2026, l’esecuzione della Sentenza del Tribunale di Oristano n. 215 del 11/09/2024 con effettuazione accredito in favore della ricorrente in data 16.01.2026”.
2. Ritenuto, in ragione di tale comunicazione, che debba darsi atto della cessazione della materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso.
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che debba disporsene il pagamento a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, avendo la P.A. adempiuto al comando giudiziale solo successivamente all’incardinamento della presente causa; rilevato, inoltre che, il contenzioso in materia presenta natura estremamente seriale e che, alla odierna camera di consiglio il difensore della parte ricorrente ha patrocinato otto cause aventi contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva caratterizzata da un elevato grado di ripetitività e sostanziale standardizzazione; ritenuto, pertanto, equo liquidare le spese del presente giudizio in complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 400,00 (euro quattrocento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio NT, Presidente FF, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio NT |
IL SEGRETARIO