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Decreto 11 febbraio 2025
Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2024/360
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 360 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024 promosso da:
, nata il [...] a [...] e residente in Parte_1
Siniscola (NU), C.F. , quale socia illimitatamente C.F._1
responsabile della società in nome collettivo REOMIX DI DD
AN & C. SNC, elettivamente domiciliata in Parma in Via Giuditta
Sidoli n. 18 presso lo studio dell'avv. AR IG del Foro di Roma che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE
Con ricorso pervenuto telematicamente il 24.10.2024 Pt_1
ha chiesto la condanna del al risarcimento
[...] Controparte_2
dei danni non patrimoniali nella misura, in via principale in euro 14.080,00 ovvero in via meramente subordinata, in euro 9.100,00 o nell'altra misura maggiore o minore ritenuta più conforme a giustizia, giusti i parametri elaborati dalla CEDU e recepiti dalla Corte di Cassazione, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. ed in ogni caso con gli interessi dalla data della domanda fino al saldo, a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata del procedimento instauratosi a seguito del Fallimento della società REOMIX di AR AN & C. SNC.
La ricorrente ha in particolare esposto che: - con sentenza n. 29/05, pubblicata il 25.01.2005, il Tribunale di Oristano aveva dichiarato il fallimento della società Reomix di AR AN & C.
s.n.c.;
- all'udienza del 04.08.2005, il Giudice delegato aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo;
- ad oggi la procedura risultava ancora pendente.
L'azione è ammissibile ancorché proposta, mediante deposito del ricorso, in pendenza del procedimento presupposto (cfr. Corte Cost. sentenza n. 88/2018).
Si premette che la Suprema Corte ha affermato la legittimazione del socio illimitatamente responsabile che sia stato dichiarato fallito, come nella specie, per estensione rispetto al fallimento della Società (cfr. Cass. n.
22646/2018 che chiarisce, in motivazione: “…la disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, di cui alla
I. n. 89 del 2001, trova applicazione anche nel caso in cui il ritardo lamentato si riferisca al procedimento esecutivo concorsuale cui dà vita la dichiarazione di fallimento, ed anche in favore del fallito, il quale, in quanto parte del processo fallimentare, è titolare del diritto alla ragionevole durata di esso (Cass. n. 13605 del 2013) …”.
Per il calcolo della durata del procedimento deve essere considerata, quale dies a quo, la data della sentenza che dichiara il fallimento della società, come richiesto dalla ricorrente, quindi il 25.01.2005, mentre quale dies ad quem la data di deposito del ricorso, il 23.10.2024 e, pertanto, la durata della procedura fallimentare è di 19 anni, 9 mesi e 6 giorni.
Considerata in 6 anni la durata ragionevole per le procedure fallimentari così come stabilito all'art. 2, comma 2 bis, della l. 89/2001, nel caso di specie la durata eccedente è pari a 14 anni, dovendosi computare le frazioni temporali superiori ai sei mesi. Su tale dato concorda anche la ricorrente.
Ciò posto, per la determinazione dell'indennizzo richiesto, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge
89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre
2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo
2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
Considerati: 1) la natura del procedimento particolarmente penoso per la signora per le pesanti conseguenze sul piano personale e sociale Pt_1
derivanti dalla sua pendenza;
2) il fatto che, alla luce delle relazioni del curatore depositate a seguito della richiesta di chiarimenti di cui all'ordinanza del 3 dicembre 2024, la procedura non presentava caratteri di particolare complessità, detta misura viene individuata nella forbice prevista dall'art. 2 bis l. n.89/2001 in euro 600,00 per ogni anno.
Di conseguenza, deve essere liquidato alla ricorrente l'importo di euro 8.400,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis, sulla base della tabella n. 8, rubricata
“procedimenti monitori” (Cass. n°16512/2020), in relazione al valore parametrato alla somma riconosciuta dovuta, applicato il parametro minimo stante la semplicità delle questioni trattate, oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive.
Non è dovuta la maggiorazione richiesta per la redazione del ricorso in modalità telematica, peraltro obbligatoria, e con la tecnica informatica dei riferimenti ipertestuali, apparsa di nessuna utilità a causa del mancato funzionamento del collegamento telematico sugli allegati prodotti non ascrivibile a disfunzione dei sistemi degli uffici giudiziari, bensì alla modalità con cui questo è stato caricato dall'istante.
Si dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Ingiunge al di pagare senza dilazione alla ricorrente Controparte_1
l'importo di euro 8.400,00 a titolo di equa riparazione, Parte_1
con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente procedura, liquidate in complessivi euro 284,00 oltre euro 38,79 per spese vive, IVA, CPA e spese generali con distrazione delle spese in favore del difensore
AR IG che si è dichiarato antistatario.
Cagliari 8 febbraio 2025
Il Consigliere Delegato
Donatella Aru
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al numero 360 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024 promosso da:
, nata il [...] a [...] e residente in Parte_1
Siniscola (NU), C.F. , quale socia illimitatamente C.F._1
responsabile della società in nome collettivo REOMIX DI DD
AN & C. SNC, elettivamente domiciliata in Parma in Via Giuditta
Sidoli n. 18 presso lo studio dell'avv. AR IG del Foro di Roma che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
, Controparte_1
RESISTENTE
Con ricorso pervenuto telematicamente il 24.10.2024 Pt_1
ha chiesto la condanna del al risarcimento
[...] Controparte_2
dei danni non patrimoniali nella misura, in via principale in euro 14.080,00 ovvero in via meramente subordinata, in euro 9.100,00 o nell'altra misura maggiore o minore ritenuta più conforme a giustizia, giusti i parametri elaborati dalla CEDU e recepiti dalla Corte di Cassazione, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. ed in ogni caso con gli interessi dalla data della domanda fino al saldo, a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata del procedimento instauratosi a seguito del Fallimento della società REOMIX di AR AN & C. SNC.
La ricorrente ha in particolare esposto che: - con sentenza n. 29/05, pubblicata il 25.01.2005, il Tribunale di Oristano aveva dichiarato il fallimento della società Reomix di AR AN & C.
s.n.c.;
- all'udienza del 04.08.2005, il Giudice delegato aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo;
- ad oggi la procedura risultava ancora pendente.
L'azione è ammissibile ancorché proposta, mediante deposito del ricorso, in pendenza del procedimento presupposto (cfr. Corte Cost. sentenza n. 88/2018).
Si premette che la Suprema Corte ha affermato la legittimazione del socio illimitatamente responsabile che sia stato dichiarato fallito, come nella specie, per estensione rispetto al fallimento della Società (cfr. Cass. n.
22646/2018 che chiarisce, in motivazione: “…la disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, di cui alla
I. n. 89 del 2001, trova applicazione anche nel caso in cui il ritardo lamentato si riferisca al procedimento esecutivo concorsuale cui dà vita la dichiarazione di fallimento, ed anche in favore del fallito, il quale, in quanto parte del processo fallimentare, è titolare del diritto alla ragionevole durata di esso (Cass. n. 13605 del 2013) …”.
Per il calcolo della durata del procedimento deve essere considerata, quale dies a quo, la data della sentenza che dichiara il fallimento della società, come richiesto dalla ricorrente, quindi il 25.01.2005, mentre quale dies ad quem la data di deposito del ricorso, il 23.10.2024 e, pertanto, la durata della procedura fallimentare è di 19 anni, 9 mesi e 6 giorni.
Considerata in 6 anni la durata ragionevole per le procedure fallimentari così come stabilito all'art. 2, comma 2 bis, della l. 89/2001, nel caso di specie la durata eccedente è pari a 14 anni, dovendosi computare le frazioni temporali superiori ai sei mesi. Su tale dato concorda anche la ricorrente.
Ciò posto, per la determinazione dell'indennizzo richiesto, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art.
2-bis della legge
89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre
2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: "L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo
2; b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte”.
Considerati: 1) la natura del procedimento particolarmente penoso per la signora per le pesanti conseguenze sul piano personale e sociale Pt_1
derivanti dalla sua pendenza;
2) il fatto che, alla luce delle relazioni del curatore depositate a seguito della richiesta di chiarimenti di cui all'ordinanza del 3 dicembre 2024, la procedura non presentava caratteri di particolare complessità, detta misura viene individuata nella forbice prevista dall'art. 2 bis l. n.89/2001 in euro 600,00 per ogni anno.
Di conseguenza, deve essere liquidato alla ricorrente l'importo di euro 8.400,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Le spese della presente procedura sono liquidate ex D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis, sulla base della tabella n. 8, rubricata
“procedimenti monitori” (Cass. n°16512/2020), in relazione al valore parametrato alla somma riconosciuta dovuta, applicato il parametro minimo stante la semplicità delle questioni trattate, oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive.
Non è dovuta la maggiorazione richiesta per la redazione del ricorso in modalità telematica, peraltro obbligatoria, e con la tecnica informatica dei riferimenti ipertestuali, apparsa di nessuna utilità a causa del mancato funzionamento del collegamento telematico sugli allegati prodotti non ascrivibile a disfunzione dei sistemi degli uffici giudiziari, bensì alla modalità con cui questo è stato caricato dall'istante.
Si dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Ingiunge al di pagare senza dilazione alla ricorrente Controparte_1
l'importo di euro 8.400,00 a titolo di equa riparazione, Parte_1
con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione, nonché le spese della presente procedura, liquidate in complessivi euro 284,00 oltre euro 38,79 per spese vive, IVA, CPA e spese generali con distrazione delle spese in favore del difensore
AR IG che si è dichiarato antistatario.
Cagliari 8 febbraio 2025
Il Consigliere Delegato
Donatella Aru