Art. 1. Art. 14-bis. - La misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prevista dalla legge 30 giugno 1971, n. 509 , per ciascun figlio e persone equiparate a carico e' elevata a lire 79.000 annue a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Il concorso dello Stato di cui all'articolo 2 della stessa legge 30 giugno 1971, n. 509 , e' fissato in lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975; in lire 60 miliardi per l'anno 1976 ed in lire 72 miliardi annui a partire dall'anno 1977.
All'articolo 16:
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
Qualora sussista per lo stesso familiare il diritto a trattamenti diversi, ferma restando l'erogazione della maggiorazione della pensione, spetta anche l'assegno familiare o il diverso trattamento di famiglia limitatamente alla differenza risultante tra la precedente prestazione e l'importo dell'assegno familiare.
Dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:
Art. 16-bis. - (Prescrizione degli assegni familiari). - L'articolo 23 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.
Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.
La prescrizione e' interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione e' interrotta altresi' dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro.
Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e' elevato a cinque anni.
La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 23 del testo unico sugli assegni familiari, nel testo modificato dal presente articolo, nonche' la disposizione di cui al quarto capoverso del presente articolo, si applicano anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16-ter. - (Valutazione dei periodi di aspettativa ai fini degli assegni familiari). - I periodi di aspettativa previsti dall' articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797 , o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati.
All'articolo 17 il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore agricolo e' fissato nella misura del 7,10 per cento delle retribuzioni, determinate con le modalita' di cui all' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .
La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all' articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , nonche' ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 , sempreche' non godano dei benefici di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 .
Tale contributo e' ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento.
Dopo l'articolo 17 e' aggiunto il seguente:
Art. 17-bis. - (Lavoratori dello spettacolo). - Per far fronte agli oneri riguardanti i trattamenti minimi di pensione previsti dal presente decreto, i contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , sono rispettivamente elevati a 15,70 per cento e 14,95 per cento.
L'assegno provvisorio integrativo non spetta ai lavoratori dello spettacolo che optino per la pensione liquidata in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 .
All'articolo 18:
le parole: nella misura di lire 2.400 mensili, sono sostituite dalle seguenti: nella misura di lire 2.500 mensili.
All'articolo 19:
al primo comma le parole: nella misura di lire 82 per ogni giornata, sono sostituite dalle seguenti: nella misura di lire 94 per ogni giornata.
All'articolo 20:
al primo comma i punti 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:
3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 , e successive modifiche e integrazioni. Tale aliquota si applica altresi' alle cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale - sezione agricola - ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ivi compresi quelli che provvedono alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci. La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all' articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , nonche' ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 ;
4) 5 per cento per le rimanenti cooperative e loro consorzi, qualunque sia l'attivita' esercitata, allorche' le stesse risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modifiche ed integrazioni.
All'articolo 21 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria della assicurazione generale obbligatoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1432 .
All'articolo 22:
al secondo alinea le parole: relativamente agli articoli 1, 2, 3 e 13, sono sostituite dalle seguenti: relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4-bis e 13;
e al terzo alinea, dopo le parole: dell'articolo 20 del presente decreto, sono aggiunte le seguenti: e col contributo dello Stato previsto dallo stesso articolo 14.
All'articolo 25:
al primo comma, dopo le parole: articoli 5, 7 e 9, sono aggiunte le seguenti: nonche' a quello di lire 85 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 14, ultimo comma, e 14-bis.
Il concorso dello Stato di cui all'articolo 2 della stessa legge 30 giugno 1971, n. 509 , e' fissato in lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975; in lire 60 miliardi per l'anno 1976 ed in lire 72 miliardi annui a partire dall'anno 1977.
All'articolo 16:
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
Qualora sussista per lo stesso familiare il diritto a trattamenti diversi, ferma restando l'erogazione della maggiorazione della pensione, spetta anche l'assegno familiare o il diverso trattamento di famiglia limitatamente alla differenza risultante tra la precedente prestazione e l'importo dell'assegno familiare.
Dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:
Art. 16-bis. - (Prescrizione degli assegni familiari). - L'articolo 23 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.
Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.
La prescrizione e' interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione e' interrotta altresi' dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro.
Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e' elevato a cinque anni.
La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 23 del testo unico sugli assegni familiari, nel testo modificato dal presente articolo, nonche' la disposizione di cui al quarto capoverso del presente articolo, si applicano anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16-ter. - (Valutazione dei periodi di aspettativa ai fini degli assegni familiari). - I periodi di aspettativa previsti dall' articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797 , o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati.
All'articolo 17 il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore agricolo e' fissato nella misura del 7,10 per cento delle retribuzioni, determinate con le modalita' di cui all' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .
La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all' articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , nonche' ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 , sempreche' non godano dei benefici di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 .
Tale contributo e' ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento.
Dopo l'articolo 17 e' aggiunto il seguente:
Art. 17-bis. - (Lavoratori dello spettacolo). - Per far fronte agli oneri riguardanti i trattamenti minimi di pensione previsti dal presente decreto, i contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , sono rispettivamente elevati a 15,70 per cento e 14,95 per cento.
L'assegno provvisorio integrativo non spetta ai lavoratori dello spettacolo che optino per la pensione liquidata in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 .
All'articolo 18:
le parole: nella misura di lire 2.400 mensili, sono sostituite dalle seguenti: nella misura di lire 2.500 mensili.
All'articolo 19:
al primo comma le parole: nella misura di lire 82 per ogni giornata, sono sostituite dalle seguenti: nella misura di lire 94 per ogni giornata.
All'articolo 20:
al primo comma i punti 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:
3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 , e successive modifiche e integrazioni. Tale aliquota si applica altresi' alle cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale - sezione agricola - ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ivi compresi quelli che provvedono alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci. La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui all' articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , munite del permesso della pesca costiera locale o ravvicinata di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , nonche' ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 ;
4) 5 per cento per le rimanenti cooperative e loro consorzi, qualunque sia l'attivita' esercitata, allorche' le stesse risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modifiche ed integrazioni.
All'articolo 21 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria della assicurazione generale obbligatoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1432 .
All'articolo 22:
al secondo alinea le parole: relativamente agli articoli 1, 2, 3 e 13, sono sostituite dalle seguenti: relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4-bis e 13;
e al terzo alinea, dopo le parole: dell'articolo 20 del presente decreto, sono aggiunte le seguenti: e col contributo dello Stato previsto dallo stesso articolo 14.
All'articolo 25:
al primo comma, dopo le parole: articoli 5, 7 e 9, sono aggiunte le seguenti: nonche' a quello di lire 85 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 14, ultimo comma, e 14-bis.