Legge 9 gennaio 1991, n. 9

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  • 1Il nuovo modello 231
    Avv. Valentina Grazia Sapuppo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Il Decreto Legislativo 231 del 2001 (successivamente anche solo il “Decreto”) predispone un impianto volto alla compliance aziendale, volto promozione della cultura dell'etica e della legalità d'impresa. Tale Decreto, infatti, disciplina i profili di responsabilità delle persone giuridiche per i c.d. reati presupposto – illeciti amministrativi dipendenti da reato – delle società e delle associazioni – anche prive di personalità giuridica – che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, ponendo le basi per la ratifica e l'esecuzione degli atti internazionali elaborati in base al TUE. [1] 1. Cosa prevede il D. Lgs. 231/2001 [2] I reati tipici e tassativi previsti dal Decreto, in …

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  • 2Pubblico, privato e collettivo: la transizione ecologica tra società e comunità
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 26 aprile 2022

  • 3Circolare del 04/04/2017 n. 7 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
    Agenzia delle Entrate · 4 aprile 2017

    Sommario Premessa Il rilascio del visto di conformit\à Redditi e ritenute certificati dai sostituti d\'imposta e indicati in dichiarazione Oneri e spese per i quali \è richiesta una detrazione dall\'imposta lorda (Quadro E - Sez. I) Spese sanitarie Spese sanitarie (Rigo E1) Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti (Rigo E2) Spese sanitarie per persone con disabilit\à (Rigo E3) Spese per l\'acquisto di veicoli per persone con disabilit\à (Rigo E4) Spese per acquisto cane guida (Rigo E5) Rateizzazione spese sanitarie (Rigo E6) Interessi passivi per mutui Interessi per mutui ipotecari per l\'acquisto dell\'abitazione principale (Rigo …

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  • 4Decreto Sviluppo 2012 - Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energeticoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 giugno 2012

  • 5Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2012
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2019, n. 18830
    Provvedimento: nunciato la seguente SENTENZA sul ricorsoricorso 185-2018 proposto da: ITALGEN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato ILARIA CONTE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ERNESTO CONTE e MARIA SIMONETTA MOLLICA STRANEO; - ricorrente - contro REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANO BOSIN, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO CEDERLE; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 178/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, …
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    • proroga concessione·
    • silenzio amministrativo·
    • diritto soggettivo·
    • abrogazione tacita·
    • d.lgs. n. 79/1999·
    • risarcimento danni·
    • concessioni di derivazione acqua pubblica·
    • art. 12 d.lgs. n. 79/1999·
    • principio di concorrenza·
    • art. 24 legge n. 9/1991

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2016, n. 22235
    Provvedimento: 122235/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Concessione di grande LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE derivazione di acque SEZIONI UNITE CIVILI pubbliche per uso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: idroelettrico; termini di Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF scadenza; legislazione Presidente Sezione Dott. SALVATORE DI PALMA - di favore per la Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO Valtellina; d.lg. n. 79 Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Rel. Pres. Sezione - del 1999 Consigliere Dott. ANIELLO NAPPI R.G.N. 25269/2014 -Cron. 22235 Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA -- Consigliere Rep. Dott. BRUNO BIANCHINI Ud. 27/09/2016 Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO PU - …
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    • fondamento·
    • estensione a tutte le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico·
    • art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999·
    • portata·
    • conseguenze·
    • derivazioni e utilizzazioni (utenze)·
    • acque·
    • acque pubbliche·
    • grandi e piccole derivazioni

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/2016, n. 1513
    Provvedimento: 1513/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Energia elettrica - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Produzione da fonti SEZIONI UNITE CIVILI rinnovabili - Connessine Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: alla rete EL - Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. - Domanda di risarcimento Dott. MASSIMO ODDO Presidente Sezione danni-> Giurisdizione Dott. RENATO RORDORF Presidente Sezione R.G.N. 9138/2013 Dott. SERGIO DI AMATO Presidente Sezione Cron.1513 Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Consigliere Rep. Dott. VITTORIO NOBILE Consigliere - Ud. 09/06/2015 Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Consigliere PU CI. Dott. PASQUALE D'ASCOLA 1 Consigliere Rel. Consigliere Dott. RAFFAELE …
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    • ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione·
    • interpretazione della domanda da parte del giudice di merito·
    • configurabilità·
    • conseguente determinazione della giurisdizione·
    • fattispecie·
    • impugnazioni civili·
    • motivi del ricorso·
    • cassazione (ricorso per)

  • 4Corte dei Conti, sez. Riunite, sentenza 29/10/2024, n. 17
    Provvedimento: Sentenza n. 17/2024/RGC R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE in speciale composizione composta dai signori magistrati: Giovanni COPPOLA Presidente Eugenio MUSUMECI Consigliere Gaetano BERRETTA Consigliere Francesco ALBO Consigliere Rossella BOCCI Consigliere (relatore) Francesco BELSANTI Consigliere Giovanni GUIDA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 832/SR/RGC proposto nell'interesse di EL MI IO in proprio e nella sua qualità di capogruppo e legale rappresentante del disciolto Gruppo consiliare “IO per il LI – Noi con l'Italia” del Consiglio …
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    • rendiconto gruppi consiliari·
    • art. 9 d.l. 113/2016·
    • verifica regolarità contabile·
    • art. 14 preleggi codice civile·
    • interpretazione analogica·
    • potere sanzionatorio·
    • discrezionalità politica·
    • divieto assunzioni·
    • autonomia finanziaria Regioni·
    • legalità·
    • obbligo restitutorio

  • 5TAR Roma, sez. 2T, sentenza 01/04/2025, n. 6492
    Provvedimento: Pubblicato il 01/04/2025 N. 06492/2025 REG.PROV.COLL. N. 16252/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 16252 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Aleanna Resources Llc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Vasques, David Turco, Benedetta Ambrosio, Federica Turco, Maria Giovanna Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona …
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    • art. 133 C.P.A.·
    • indennizzo revoca permesso·
    • cessazione della materia del contendere·
    • compensazione spese di lite·
    • revoca parziale permesso di ricerca·
    • annullamento decreto ministeriale·
    • PITESAI·
    • art. 21-quinquies Legge 241/1990
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Versioni del testo

  • Titolo I : Norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti
  • Art. 1. (Norme per gli impianti idroelettrici
    e per gli elettrodotti). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono emanate, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni o le varianti di concessione di derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica, nonche', sentito il Ministro della sanita', in materia di procedure per l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti. 2. Il regolamento di cui al comma 1, nel rispetto dei principi generali della legislazione vigente in materia, fatto salvo l'intervento nelle procedure da parte delle amministrazioni competenti in base a tale legislazione, dovra' in particolare:
    a) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizzi la costruzione dell'impianto, dopo aver verificato la necessita' di energia elettrica che l'impianto da realizzare e' destinato a soddisfare e la sua compatibilita' con le previsioni del Piano energetico nazionale e dei piani di bacino di cui all' articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , predisposti dagli appositi comitati, ai quali partecipa con un suo rappresentante redigendo apposito rapporto; b) confermare, per gli impianti idroelettrici, le dighe e gli elettrodotti di cui al presente articolo, l'efficacia delle autorizzazioni e concessioni che consentano l'inizio dei lavori, ottenute ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento; c) semplificare e coordinare le procedure, anche eliminandone le duplicazioni; d) fissare termini perentori non inferiori a novanta giorni entro i quali ciascuna autorita' dovra' adottare gli atti procedimentali di propria competenza trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole; e) prevedere che in caso di pareri negativi o discordanti la decisione possa essere rimessa a un'apposita conferenza dei servizi convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero ad un apposito accordo di programma; f) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia tenuto a redigere entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la mappa degli impianti per la produzione di energia idroelettrica e del relativo bacino di utenza e ad aggiornarla annualmente. 3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle parti incompatibili con le norme del regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso, ferma restando la loro vigenza per le concessioni relative a finalita' diverse dalla produzione di energia elettrica.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alla legge recante "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali".
    Note all'art. 1:
    - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
    "Art. 17 (Regolamenti).
    1. (Omissis).
    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
    (Omissis)".
    - Si trascrive il testo dell' art. 17 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo):
    "17 (Valore, finalita' e contenuti del piano di Bacino). - 1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed e' lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
    2. Il piano di bacino e' redatto, ai sensi dell' articolo 81, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglo dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.
    3. Il piano di bacino persegue le finalita' indicate all'articolo 3 ed in particolare, contiene:
    a) in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previsto dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunuali, nonche' dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 , ed alle legge 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 , e loro successive modificazioni ed integrazioni;
    b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonche' delle relative cause;
    c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
    d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravita' ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonche' del tempo necessario per assicurare la efficacia degli interventi;
    e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
    f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
    g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano gia' state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;
    h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
    i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
    l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
    m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
    n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualita' dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
    o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
    p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
    q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
    r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantita';
    s) le priorita' degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravita' del dissesto.
    4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorita' competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 ; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 ; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ; i piani di cui all' articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e all' articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 ; i piani di disinquinamento di cui all' articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ; i piani generali di bonifica.
    5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonche' per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.
    6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.
    Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazine del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni".
  • Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GENNAIO 2008, n. 4))