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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile, avente ad oggetto querela di falso in via incidentale, iscritta al numero
5359 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 03.04.2025,
TRA nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: rappresentato e difeso, giusta procura in margine all'atto C.F._1 di citazione, dall'avv. Enzo Biasillo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Fondi (LT) Via Antoniazzo Romano n. 9,
ATTORE
E
(C.F. e nr. di Iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale P.IVA_1
dello Stato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma Via dei
Portoghesi n. 12,
PARTE CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA
RAGIONI INFATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore proponeva querela di Parte_1
falso adducendo la falsità della sua firma apposta sulle cartoline relative alle notifiche dell'avviso di accertamento n.TKF011202642/2012 per l'anno 2007.
La parte assumeva che da un recente accesso agli atti presso gli uffici dell' CP_1 [...]
, Direzione Provinciale di Latina, prendeva visione dell'avviso di accertamento CP_1 n.TKF011202642/2012 per l'anno 2007, con in calce relazione di notificazione (ai sensi dell'art. 60 D.P.R.n. 600 del 1973) redatta dal messo comunale del Comune di Monte San
Biagio (Sig. ), recante la data del 27.12.2012, ore 11:00, riportante come Persona_1
luogo di notifica la Via San Vito, 45/C, nel comune di Monte San Biagio, nonchè la consegna a mani proprie.
A fondamento della domanda assumeva che la relata di notificazione era atto falso in quanto, contrariamente a quanto ivi riportato, non era mai stata eseguita nei suoi confronti la notifica dell'avviso di accertamento al quale essa si riferiva e la firma apposta in calce alla relata, indicata come firma del destinatario della notifica, era del tutto falsa.
Concludeva chiedendo: “Voglia il Tribunale adìto dichiarare l'inesistenza o, in subordine, la nullità, in quanto falsa, per non essere mai stata eseguita, della relazione di notificazione redatta dal Messo del Comune di Monte San Biagio (Sig. ) Persona_1
in data 27.12.2012 ore 11:00 nei confronti del Sig. in Via San Vito, 45/C Parte_1 nel Comune di Monte San Biagio, relativa alla notifica dell'avviso di accertamento
n.TKF011202642/2012 per l'anno 2007 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Latina, nonché la nullità in quanto apocrifa, della firma del destinatario della notificazione, apposta in calce al suddetto atto, in quanto non vergata dal sig.
condannando la parte convenuta al pagamento delle spese e dei Parte_1
compensi di lite, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% come per legge, oltre IVA e CPA”.
Si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c., a proporre la sollevata querela, stante la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento notificati e l'infondatezza della querela di falso, vista la mancata dimostrazione della sussistenza di una reale falsità, concludendo nel senso di “accogliere gli argomenti qui esposti e, per
l'effetto, dichiarare preliminarmente l'inammissibilità della domanda proposta da parte attrice per carenza di interesse ad agire ovvero in subordine, nel merito, rigettare la domanda in quanto inammissibile o comunque infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite”.
Ciò detto deve premettersi che dell'introduzione e della pendenza del presente giudizio, come da provvedimento del GI, è stata data comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, anche se il Pubblico Ministero in sede non è intervenuto in giudizio. Va, quindi, evidenziato che al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento per querela di falso, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, essendo sufficiente che il P.M. sia informato del giudizio e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna
(Cass. n. 22567 del 02/10/2013).
Va, poi, aggiunto che la querela di falso si propone in via principale con atto di citazione al giudice competente, ossia al tribunale che ha, in materia competenza funzionale ed inderogabile, in composizione monocratica a seguito della riforma di cui alla c.d. “riforma
Cartabia” di cui al D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 che ma modificato l'art. 225 cpc.
Ciò premesso, legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è il soggetto che intenda avvalersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione.
Nel caso di specie, dal momento che solo l'ente impositore può avvalersi del documento impugnato e non chi sia reputato autore materiale, il quale effettua la notifica nel suo esclusivo interesse, la parte evocata in giudizio è legittimata passivamente.
Ciò premesso, oggetto querela di falso sono le firme apposte dall'attore sull'avviso di accertamento n.TKF011202642/2012 per l'anno 2007.
Ciò detto, acquisite le scritture di comparazione, il CTU nominato in corso di giudizio, ha ritenuto non corrispondente all'attore le firme apposte sulle cartoline di ricevimento.
Ne deriva che l'accertamento tecnico in oggetto, immune da vizi e censure, deve essere utilizzato ai fini della decisione.
Quanto all'interesse ad agire deve rilevarsi come l'attore abbia controdedotto che avrebbe interesse a far valere la nullità della notifica ai fini dell'accertamento della prescrizione decennale del credito tributario, non avendo l'avviso di accertamento, nel caso di specie,
i requisiti dell'atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione.
Nel caso di specie, infatti, la prescrizione decennale del credito tributario risalente all'anno 2007, sarebbe stata interrotta, solo dalla notifica (nulla) dell'avviso di accertamento oggetto di querela di falso, essendo stata notificata la successiva cartella solo nel 2021 quando il termine prescrizionale era già spirato.
Inoltre, la parte deduce che ha interesse a far valere la nullità della notifica in questione ai fini della remissione in termini da parte della competente commissione tributaria per la proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento mai venuto a conoscenza.
Al di là o meno della possibilità di ottenere il vittorioso esperimento di uno di tali giudizi, deve ritenersi astrattamente sussistente l'interesse ad agire della parte. Alla luce delle conclusioni espresse dal CTU, deve, quindi, in accoglimento della querela di falso proposta da dichiararsi la falsità delle sottoscrizioni apposte dallo Parte_1
stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta, così come quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento della querela di falso proposta da dichiara la falsità Parte_1
della sottoscrizione apparentemente apposta dallo stesso sulla cartolina di ricezione della raccomandata dell'avviso di accertamento n.TKF011202642/2012 per l'anno 2007 accertando che essa non appartiene al sig. Parte_1
- pone le spese di lite a carico della parte convenuta e, per l'effetto condanna la stessa, in persona dei l.r.p.t., al pagamento di essa in favore dell'attore, liquidandole in € 800,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase istruttoria e
€ 1.500,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e cpa,
- pone le spese di CTU a carico della parte convenuta.
Manda alla cancelleria.
Latina, 03.04.2025
IL GIUDICE