TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4494/2017 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EMESSA ALL'ESITO DELL'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRIT-
TA DELL'8.1.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte;
letto l'art. 281-sexies c.p.c., decide la causa con la sentenza incorporata nel presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4494/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Tele- Parte_1 P.IVA_1
matico, presso lo studio dell'Avv. SONDEREGGER CLAUDIA (c.f.:
[...]
); dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE E
(c.f.: ), elettivamente domici- Controparte_1 C.F._2 liato in Viale Garibaldi,19 null 84013 Cava de' Tirreni, presso lo studio dell'Avv.
DELLA MONICA UGO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e di- C.F._3
feso;
CONVENUTO
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Viale Ga- CP_2 C.F._4 ribaldi,19 null 84013 Cava de' Tirreni, presso lo studio dell'Avv. DELLA MONICA
UGO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domici- Controparte_3 C.F._5 liato in VIA ANIELLO FERRIGNO, 7/C null 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. LODATO ANGELA (c.f.: ), dal quale è rap- C.F._6
presentata e difesa;
CONVENUTA
E
rapp.ta dalla mandataria rapp.ta e difesa Controparte_4 CP_5
dall'Avv. MEOLI BRUNO ( ) elettivamente domiciliata in C.F._7
PIAZZA CADUTI CIVILI DI GUERRA N.1 C/O AVV.SALVATORE SICA SA-
LERNO;
INTERVENTORE
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti agisce nei confronti dei convenuti proponendo azione revocatoria ex art. 2901 c.c. .
Essa lamenta di aver subito un pregiudizio alle sue ragioni creditorie, consistito nell'aver il debitore e la garante donato la proprietà, Controparte_1 CP_2
Pagina 2 di 7 riservandosi il diritto di abitazione, alla figlia l'immobile sito in Controparte_3
Cava De'Tirreni alla via G. Filangieri n. 80.
In particolare, tale atto di donazione, secondo la prospettazione dell'attrice, sarebbe sta- to posto in essere al solo scopo di sottrarre il bene alla generica garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. essendo la Banca creditrice del convenuto e Controparte_1
della garante dello scoperto sul c/c n. 401326337 acceso dal primo in data CP_2
22.3.2010 e garantito dalla seconda, giusta atto di fideiussione, in data 6.4.2010.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza della domanda attorea.
***
All'esito dell'istruttoria svolta ed alla stregua della documentazione acquisita in atti, ri- tiene il Tribunale che la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., formulata da parte at- trice sia fondata e vada accolta.
Attraverso l'azione revocatoria ordinaria, infatti, il creditore pregiudicato vuole ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, previo accertamento dell'eventus damni
e del consilum fraudis (se si tratta di negozio a titolo oneroso), di un contratto esistente e validamente concluso tra il debitore ed un terzo.
Attraverso l'azione revocatoria si mira, in particolare, ad una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante, senza che vengano coinvolti gli ef- fetti del contratto tra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostruzione del- la garanzia patrimoniale a favore del creditore (Cass. 9875/2005) ed a impedire che il bene oggetto dell'atto dispositivo venga sottratto all'azione esecutiva del creditore me- desimo, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni creditorie, ferma restando l'intrinseca validità ed efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente.
La società attrice ha fornito una serie di argomenti di prova, precisi e concordanti, che, anche in via presuntiva, inducono a ritenere sussistenti i presupposti dell'azione revoca- toria.
Occorre precisare, innanzitutto, quanto al presupposto della esistenza del diritto di cre- dito dell'istituto bancario, che tale circostanza è documentalmente provata (copia con- tratto di conto corrente con apertura di credito, atto di fideiussione, estratti conto).
In ogni caso, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “ Ai fini dell'esercizio dell'a- zione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è ido-
Pagina 3 di 7 neo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass. 16819/2024).
Ne consegue, che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto oggetto di azione revocatoria ordinaria va valutato in base al momento in cui il credito stesso sorge e non a quello, eventualmente successivo, in cui viene accertato con sentenza ed indipenden- temente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 5/9/2019, Rv.
654936-01; Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331-01; Sez. 3, Sentenza
n. 12678 del 17/10/2001, Rv. 549698-01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/0971996, Rv.
499434-01).
Nell'ipotesi di apertura di credito, infatti, l'insorgenza del credito va apprezzata con rife- rimento al momento dell'accreditamento e non a quello eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposi- zione (sul punto Cass., 9 aprile 2009, n. 8680 secondo cui "l'azione revocatoria ordina- ria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideius- sore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della con- sapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al so- lo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
l'insorgenza del credito va infatti ap- prezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione", ed anche Cass., 15 febbraio 2011, n. 3676).
Nel caso di specie, il credito della società attrice (poi ceduto alla terza intervenuta nel presente giudizio) nei confronti di e deriva dalle Controparte_1 CP_2
aperture di credito regolate nel conto corrente n. 401326337 che, dall'esame della do- cumentazione bancaria (estratti conto) risalgono al periodo 2010-2014.
Ne discende l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo per cui è causa.
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patri- moniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantita-
Pagina 4 di 7 tiva o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patri- moniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, pro- vare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del cre- ditore (tra le altre v. Cass., sez. 6- 3, 18.6.2019 n. 16221).
Nel caso in esame, risulta documentalmente provato, che il bene immobile in oggetto era l'unico bene intestato al debitore . In ogni caso grava sul debi- Controparte_1
tore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 19207/2018) e nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
Invero, per quanto concerne la posizione della garante , quest'ultima si è limitata CP_2
a depositare delle ispezioni ipotecarie, dall'esame delle quali emerge che la stessa è proprietaria per la quota di 2/18 di un immobile nel Comune di Minori.
Orbene, tenuto conto della suddetta quota e dell'assenza di altri elementi, il Tribunale ritiene che la garante non abbia soddisfatto l'onere su di essa gravante di dimostrare la capienza del suo patrimonio residuo.
Non rileva, infine, la circostanza che il debitore sia titolare di Controparte_1
pensione da lavoro, atteso che gli importi percepiti a tale titolo sarebbero pignorabili esclusivamente nei limiti del quinto, con conseguente inevitabile procrastinarsi dei tem- pi necessari alla soddisfazione del credito vantato dalla creditrice.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del de- bitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass., sez. 3,
17/01/2007, n. 966).
Nel caso di specie, il debitore e la garante, in quanto tali, non potevano non avere la consapevolezza che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte dell'istituto bancario.
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di donazione nei confronti della cessionaria del credito rappresentata da Controparte_6 CP_5
Invero, la S.C. ha affermato che “In materia di azione revocatoria, qualora la parte attri- ce ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel pro- cesso (art. 111 c.p.c.), quale successore nel diritto affermato in giudizio, in quanto con
Pagina 5 di 7 la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore di soddisfarsi su un de- terminato bene nel patrimonio del debitore. Si deve inoltre specificare che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la con- danna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indi- pendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (cfr. Cass. 25424/2023).
Il cessionario ha provato la propria legittimazione ad agire producendo in giudizio copia dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti da a dall'esame del quale si evince che tra le cate- Parte_1 Controparte_6
gorie di crediti ivi indicate, derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuri- diche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate, rientra anche il rapporto giuridico oggetto del presente giudizio (apertura di credito in conto corrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano in base ai parame- tri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa (del credito per il quale si agisce) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea dichiara inefficace nei confronti di
[...]
l'atto di donazione per notaio dott. del Controparte_6 Persona_1
13.7.2015 n. rep. 2616, racc. 1380, trascritto a Salerno in data 21.7.2015 ai nn.
25955 e 20914;
2) Autorizza il Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente ad effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, con esonero da responsabilità;
[... 3) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di come rapp.ta in atti, che liquida in euro 833,70 per spese Controparte_7
vive ed euro 7.052,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 13/01/2025
IL GIUDICE
Pagina 6 di 7 dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE SECONDA CIVILE
ORDINANZA EMESSA ALL'ESITO DELL'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRIT-
TA DELL'8.1.2025.
Il Giudice, dott.ssa Stefania Fontanarosa;
lette le note scritte;
letto l'art. 281-sexies c.p.c., decide la causa con la sentenza incorporata nel presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in persona del G.M., Dott.
Stefania Fontanarosa, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4494/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. , pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Tele- Parte_1 P.IVA_1
matico, presso lo studio dell'Avv. SONDEREGGER CLAUDIA (c.f.:
[...]
); dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE E
(c.f.: ), elettivamente domici- Controparte_1 C.F._2 liato in Viale Garibaldi,19 null 84013 Cava de' Tirreni, presso lo studio dell'Avv.
DELLA MONICA UGO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e di- C.F._3
feso;
CONVENUTO
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Viale Ga- CP_2 C.F._4 ribaldi,19 null 84013 Cava de' Tirreni, presso lo studio dell'Avv. DELLA MONICA
UGO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domici- Controparte_3 C.F._5 liato in VIA ANIELLO FERRIGNO, 7/C null 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. LODATO ANGELA (c.f.: ), dal quale è rap- C.F._6
presentata e difesa;
CONVENUTA
E
rapp.ta dalla mandataria rapp.ta e difesa Controparte_4 CP_5
dall'Avv. MEOLI BRUNO ( ) elettivamente domiciliata in C.F._7
PIAZZA CADUTI CIVILI DI GUERRA N.1 C/O AVV.SALVATORE SICA SA-
LERNO;
INTERVENTORE
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti agisce nei confronti dei convenuti proponendo azione revocatoria ex art. 2901 c.c. .
Essa lamenta di aver subito un pregiudizio alle sue ragioni creditorie, consistito nell'aver il debitore e la garante donato la proprietà, Controparte_1 CP_2
Pagina 2 di 7 riservandosi il diritto di abitazione, alla figlia l'immobile sito in Controparte_3
Cava De'Tirreni alla via G. Filangieri n. 80.
In particolare, tale atto di donazione, secondo la prospettazione dell'attrice, sarebbe sta- to posto in essere al solo scopo di sottrarre il bene alla generica garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. essendo la Banca creditrice del convenuto e Controparte_1
della garante dello scoperto sul c/c n. 401326337 acceso dal primo in data CP_2
22.3.2010 e garantito dalla seconda, giusta atto di fideiussione, in data 6.4.2010.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza della domanda attorea.
***
All'esito dell'istruttoria svolta ed alla stregua della documentazione acquisita in atti, ri- tiene il Tribunale che la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., formulata da parte at- trice sia fondata e vada accolta.
Attraverso l'azione revocatoria ordinaria, infatti, il creditore pregiudicato vuole ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, previo accertamento dell'eventus damni
e del consilum fraudis (se si tratta di negozio a titolo oneroso), di un contratto esistente e validamente concluso tra il debitore ed un terzo.
Attraverso l'azione revocatoria si mira, in particolare, ad una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante, senza che vengano coinvolti gli ef- fetti del contratto tra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostruzione del- la garanzia patrimoniale a favore del creditore (Cass. 9875/2005) ed a impedire che il bene oggetto dell'atto dispositivo venga sottratto all'azione esecutiva del creditore me- desimo, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni creditorie, ferma restando l'intrinseca validità ed efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente.
La società attrice ha fornito una serie di argomenti di prova, precisi e concordanti, che, anche in via presuntiva, inducono a ritenere sussistenti i presupposti dell'azione revoca- toria.
Occorre precisare, innanzitutto, quanto al presupposto della esistenza del diritto di cre- dito dell'istituto bancario, che tale circostanza è documentalmente provata (copia con- tratto di conto corrente con apertura di credito, atto di fideiussione, estratti conto).
In ogni caso, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “ Ai fini dell'esercizio dell'a- zione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è ido-
Pagina 3 di 7 neo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. Cass. 16819/2024).
Ne consegue, che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto oggetto di azione revocatoria ordinaria va valutato in base al momento in cui il credito stesso sorge e non a quello, eventualmente successivo, in cui viene accertato con sentenza ed indipenden- temente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 5/9/2019, Rv.
654936-01; Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331-01; Sez. 3, Sentenza
n. 12678 del 17/10/2001, Rv. 549698-01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/0971996, Rv.
499434-01).
Nell'ipotesi di apertura di credito, infatti, l'insorgenza del credito va apprezzata con rife- rimento al momento dell'accreditamento e non a quello eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposi- zione (sul punto Cass., 9 aprile 2009, n. 8680 secondo cui "l'azione revocatoria ordina- ria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideius- sore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della con- sapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al so- lo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
l'insorgenza del credito va infatti ap- prezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione", ed anche Cass., 15 febbraio 2011, n. 3676).
Nel caso di specie, il credito della società attrice (poi ceduto alla terza intervenuta nel presente giudizio) nei confronti di e deriva dalle Controparte_1 CP_2
aperture di credito regolate nel conto corrente n. 401326337 che, dall'esame della do- cumentazione bancaria (estratti conto) risalgono al periodo 2010-2014.
Ne discende l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo per cui è causa.
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patri- moniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantita-
Pagina 4 di 7 tiva o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patri- moniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, pro- vare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del cre- ditore (tra le altre v. Cass., sez. 6- 3, 18.6.2019 n. 16221).
Nel caso in esame, risulta documentalmente provato, che il bene immobile in oggetto era l'unico bene intestato al debitore . In ogni caso grava sul debi- Controparte_1
tore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 19207/2018) e nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
Invero, per quanto concerne la posizione della garante , quest'ultima si è limitata CP_2
a depositare delle ispezioni ipotecarie, dall'esame delle quali emerge che la stessa è proprietaria per la quota di 2/18 di un immobile nel Comune di Minori.
Orbene, tenuto conto della suddetta quota e dell'assenza di altri elementi, il Tribunale ritiene che la garante non abbia soddisfatto l'onere su di essa gravante di dimostrare la capienza del suo patrimonio residuo.
Non rileva, infine, la circostanza che il debitore sia titolare di Controparte_1
pensione da lavoro, atteso che gli importi percepiti a tale titolo sarebbero pignorabili esclusivamente nei limiti del quinto, con conseguente inevitabile procrastinarsi dei tem- pi necessari alla soddisfazione del credito vantato dalla creditrice.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del de- bitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass., sez. 3,
17/01/2007, n. 966).
Nel caso di specie, il debitore e la garante, in quanto tali, non potevano non avere la consapevolezza che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte dell'istituto bancario.
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di donazione nei confronti della cessionaria del credito rappresentata da Controparte_6 CP_5
Invero, la S.C. ha affermato che “In materia di azione revocatoria, qualora la parte attri- ce ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel pro- cesso (art. 111 c.p.c.), quale successore nel diritto affermato in giudizio, in quanto con
Pagina 5 di 7 la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore di soddisfarsi su un de- terminato bene nel patrimonio del debitore. Si deve inoltre specificare che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la con- danna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indi- pendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (cfr. Cass. 25424/2023).
Il cessionario ha provato la propria legittimazione ad agire producendo in giudizio copia dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti da a dall'esame del quale si evince che tra le cate- Parte_1 Controparte_6
gorie di crediti ivi indicate, derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuri- diche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate, rientra anche il rapporto giuridico oggetto del presente giudizio (apertura di credito in conto corrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano in base ai parame- tri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa (del credito per il quale si agisce) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea dichiara inefficace nei confronti di
[...]
l'atto di donazione per notaio dott. del Controparte_6 Persona_1
13.7.2015 n. rep. 2616, racc. 1380, trascritto a Salerno in data 21.7.2015 ai nn.
25955 e 20914;
2) Autorizza il Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente ad effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, con esonero da responsabilità;
[... 3) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di come rapp.ta in atti, che liquida in euro 833,70 per spese Controparte_7
vive ed euro 7.052,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 13/01/2025
IL GIUDICE
Pagina 6 di 7 dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematica- mente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 7 di 7