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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/06/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 614/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 614/2025 RG, avente ad oggetto reclamo al Collegio ex art. 630, comma
3, c.p.c., vertente
TRA
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta Parte_1 P.IVA_1 dalla procuratrice in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Lorenzo Camussi, presso il cui studio – e domicilio digitale
- è elettivamente in Piacenza (PC), via Roma n. 48, in virtù di Email_1 procura generale alle liti allegata al reclamo
RECLAMANTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Angela Tonelli CP_1 C.F._1 presso il cui studio - e domicilio digitale – è elettivamente Email_2 domiciliato in Castel del Rio (BO), Via Angela Giovannini n. 16/A, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RECLAMATO
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Puntiroli n. 102, int. 8 pagina 1 di 4 RECLAMATA letti gli atti e sciolta la riserva scaduta in data 14/5/2025 a seguito della concessione alle parti del termine per il deposito di note scritte;
PREMESSO CHE con ricorso depositato il 20/3/2025 quale procuratrice di , ha Parte_2 Parte_1 proposto reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. del 4/3/2025 pronunciata nel proc. n. 1/2025 R.G. Es. - con cui il G.E. dichiarò l'inefficacia del pignoramento e, conseguentemente,
l'estinzione della procedura esecutiva, ordinò la cancellazione del pignoramento ed autorizzò il creditore procedente a ritirare il titolo esecutivo ed i documenti prodotti –, chiedendo di “dichiarare
l'illegittimità, la nullità, l'erroneità dell'ordinanza e/o comunque revocare o annullare l'ordinanza di estinzione quivi impugnata (all.to A) emessa e comunicata il 04/03/2025 per i motivi tutti descritti in narrativa, assumendo i provvedimenti ritenuti idonei per la prosecuzione della procedura”; con memoria difensiva depositata in data 12/5/2025 si è costituito che ha chiesto il CP_1 rigetto dell'avverso reclamo e la conferma del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese di lite;
sebbene ritualmente vocata in causa non si è costituita Controparte_2
CONSIDERATO CHE
- con il primo motivo di reclamo quale procuratrice di , ha dedotto Parte_2 Parte_1 la nullità dell'ordinanza che ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del procedimento esecutivo, per omessa audizione delle parti ai sensi dell'art. 172 disp. att. c.p.c.;
- con il secondo motivo di reclamo la parte reclamante ha dedotto la nullità dell'ordinanza del G.E. del
4/3/2025 per erroneo computo del dies a quo del termine per l'iscrizione a ruolo della procedura avvenuta il 7/1/2025, ai sensi dell'art. ex art. 557, comma 2, c.p.c., avendo il GE assunto quale data di consegna al creditore procedente dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario - da cui computare il termine perentorio di 15 giorni, pena l'inefficacia del pignoramento stesso, per depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo - quella di “spedizione” del plico contenente gli atti in originale dall' (avvenuta il 17/12/2024), piuttosto che la data di “consegna” del plico CP_3 stesso al difensore del creditore procedente (avvenuta in data 30/12/2024);
OSSERVA
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ritualmente vocata in causa Controparte_2
e non costituitasi.
pagina 2 di 4 2. Nel merito va premesso, in diritto, che nel caso di rilievo d'ufficio dell'inefficacia del pignoramento per mancato rispetto dei termini perentori d'iscrizione a ruolo del processo ai sensi dell'art. 557, comma 2, c.p.c., il giudice, in virtù del principio del diritto al contraddittorio delle parti (art. 101, comma 2, c.p.c.), è tenuto a consentire alle stesse di contraddire sull'avvenuto decorso dei predetti termini, prima di dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del procedimento, a pena di nullità della eventuale declaratoria d'inefficacia del pignoramento e d'estinzione del processo esecutivo.
In applicazione del diritto al contraddittorio delle parti, del resto, l'art. 172 disp. att. c.p.c. dispone appunto che il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell'articolo 562 del codice e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo.
Nel caso di specie, alla luce delle difese svolte dalle parti (cfr. reclamo e memoria difensiva depositate dalle parti), è pacifico che al rilievo da parte del Giudice “che dagli atti di causa risulta che l'atto di pignoramento sia stato consegnato al creditore procedente in data 17.12.2024 e che quest'ultimo abbia iscritto la causa a ruolo in data 07.01.2025 e, quindi, dopo il termine di 15 giorni ex art. 557
c.p.c.” non abbia fatto seguito la possibilità per le parti di contraddire rispetto a questa questione fattuale rilevata d'ufficio dal Giudice.
E deve osservarsi che tale contraddittorio deve reputarsi indispensabile, avendo l'odierna parte reclamante contestato l'avvenuta “consegna” dell'atto di pignoramento in data 17.12.2024 e dedotto che la predetta consegna fosse avvenuta in data 30/12/2024.
Trattatasi dunque di una questione fattuale rilevante ai fini del computo dell'avvenuto o meno decorso del termine perentorio di cui all'art. 557, comma 2, c.p.c. per l'iscrizione a ruolo del processo, a pena d'inefficacia del pignoramento stesso.
In questa sede, pertanto, ritenuto il carattere solo rescindente del presente procedimento, va dichiarata la nullità della declaratoria d'inefficacia del pignoramento e d'estinzione della procedura esecutiva n.
1/2025 R.G.E., con conseguente caducazione anche dell'ordine di cancellazione del pignoramento e dell'autorizzazione del creditore procedente a ritirare il titolo esecutivo ed i documenti prodotti, in conseguenza della violazione del diritto al contraddittorio delle parti.
Alla sede esecutiva e ad uno specifico atto di impulso delle parte interessata, quindi, va riservata ogni determinazione in ordine alla prosecuzione del processo esecutivo, previo accertamento, all'esito dell'esercizio del diritto al contraddittorio delle parti, del rispetto dei termini perentori di cui all'art. 557 c.p.c. da parte del creditore procedente per l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo, a decorrere
“dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena d'inefficacia del pignoramento stesso”. pagina 3 di 4 3. In ordine alle spese esse seguono la soccombenza delle parti reclamante e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri del DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 260.000,00, valori minimi, senza fase istruttoria, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività compiuta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale come indicato in epigrafe, sul reclamo proposto da quale procuratrice di , letto l'art. 630 c.p.c., così provvede: Parte_2 Parte_1
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ordinanza dichiarativa dell'inefficacia del pignoramento e dell'estinzione del processo esecutivo immobiliare n. 1/2025 R.G. Es., pronunciata dal
Giudice dell'esecuzione in data 4/3/2025, con conseguente caducazione anche dell'ordine di cancellazione del pignoramento e dell'autorizzazione del creditore procedente a ritirare il titolo esecutivo ed i documenti prodotti;
3. condanna i reclamati in solido al pagamento, in favore della parte reclamante, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 174,00 per spese vive ed € 4.217,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti e la trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 20/6/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 614/2025 RG, avente ad oggetto reclamo al Collegio ex art. 630, comma
3, c.p.c., vertente
TRA
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta Parte_1 P.IVA_1 dalla procuratrice in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Lorenzo Camussi, presso il cui studio – e domicilio digitale
- è elettivamente in Piacenza (PC), via Roma n. 48, in virtù di Email_1 procura generale alle liti allegata al reclamo
RECLAMANTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Angela Tonelli CP_1 C.F._1 presso il cui studio - e domicilio digitale – è elettivamente Email_2 domiciliato in Castel del Rio (BO), Via Angela Giovannini n. 16/A, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RECLAMATO
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Puntiroli n. 102, int. 8 pagina 1 di 4 RECLAMATA letti gli atti e sciolta la riserva scaduta in data 14/5/2025 a seguito della concessione alle parti del termine per il deposito di note scritte;
PREMESSO CHE con ricorso depositato il 20/3/2025 quale procuratrice di , ha Parte_2 Parte_1 proposto reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. del 4/3/2025 pronunciata nel proc. n. 1/2025 R.G. Es. - con cui il G.E. dichiarò l'inefficacia del pignoramento e, conseguentemente,
l'estinzione della procedura esecutiva, ordinò la cancellazione del pignoramento ed autorizzò il creditore procedente a ritirare il titolo esecutivo ed i documenti prodotti –, chiedendo di “dichiarare
l'illegittimità, la nullità, l'erroneità dell'ordinanza e/o comunque revocare o annullare l'ordinanza di estinzione quivi impugnata (all.to A) emessa e comunicata il 04/03/2025 per i motivi tutti descritti in narrativa, assumendo i provvedimenti ritenuti idonei per la prosecuzione della procedura”; con memoria difensiva depositata in data 12/5/2025 si è costituito che ha chiesto il CP_1 rigetto dell'avverso reclamo e la conferma del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese di lite;
sebbene ritualmente vocata in causa non si è costituita Controparte_2
CONSIDERATO CHE
- con il primo motivo di reclamo quale procuratrice di , ha dedotto Parte_2 Parte_1 la nullità dell'ordinanza che ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del procedimento esecutivo, per omessa audizione delle parti ai sensi dell'art. 172 disp. att. c.p.c.;
- con il secondo motivo di reclamo la parte reclamante ha dedotto la nullità dell'ordinanza del G.E. del
4/3/2025 per erroneo computo del dies a quo del termine per l'iscrizione a ruolo della procedura avvenuta il 7/1/2025, ai sensi dell'art. ex art. 557, comma 2, c.p.c., avendo il GE assunto quale data di consegna al creditore procedente dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario - da cui computare il termine perentorio di 15 giorni, pena l'inefficacia del pignoramento stesso, per depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo - quella di “spedizione” del plico contenente gli atti in originale dall' (avvenuta il 17/12/2024), piuttosto che la data di “consegna” del plico CP_3 stesso al difensore del creditore procedente (avvenuta in data 30/12/2024);
OSSERVA
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ritualmente vocata in causa Controparte_2
e non costituitasi.
pagina 2 di 4 2. Nel merito va premesso, in diritto, che nel caso di rilievo d'ufficio dell'inefficacia del pignoramento per mancato rispetto dei termini perentori d'iscrizione a ruolo del processo ai sensi dell'art. 557, comma 2, c.p.c., il giudice, in virtù del principio del diritto al contraddittorio delle parti (art. 101, comma 2, c.p.c.), è tenuto a consentire alle stesse di contraddire sull'avvenuto decorso dei predetti termini, prima di dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del procedimento, a pena di nullità della eventuale declaratoria d'inefficacia del pignoramento e d'estinzione del processo esecutivo.
In applicazione del diritto al contraddittorio delle parti, del resto, l'art. 172 disp. att. c.p.c. dispone appunto che il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell'articolo 562 del codice e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l'inefficacia del pignoramento per estinzione del processo.
Nel caso di specie, alla luce delle difese svolte dalle parti (cfr. reclamo e memoria difensiva depositate dalle parti), è pacifico che al rilievo da parte del Giudice “che dagli atti di causa risulta che l'atto di pignoramento sia stato consegnato al creditore procedente in data 17.12.2024 e che quest'ultimo abbia iscritto la causa a ruolo in data 07.01.2025 e, quindi, dopo il termine di 15 giorni ex art. 557
c.p.c.” non abbia fatto seguito la possibilità per le parti di contraddire rispetto a questa questione fattuale rilevata d'ufficio dal Giudice.
E deve osservarsi che tale contraddittorio deve reputarsi indispensabile, avendo l'odierna parte reclamante contestato l'avvenuta “consegna” dell'atto di pignoramento in data 17.12.2024 e dedotto che la predetta consegna fosse avvenuta in data 30/12/2024.
Trattatasi dunque di una questione fattuale rilevante ai fini del computo dell'avvenuto o meno decorso del termine perentorio di cui all'art. 557, comma 2, c.p.c. per l'iscrizione a ruolo del processo, a pena d'inefficacia del pignoramento stesso.
In questa sede, pertanto, ritenuto il carattere solo rescindente del presente procedimento, va dichiarata la nullità della declaratoria d'inefficacia del pignoramento e d'estinzione della procedura esecutiva n.
1/2025 R.G.E., con conseguente caducazione anche dell'ordine di cancellazione del pignoramento e dell'autorizzazione del creditore procedente a ritirare il titolo esecutivo ed i documenti prodotti, in conseguenza della violazione del diritto al contraddittorio delle parti.
Alla sede esecutiva e ad uno specifico atto di impulso delle parte interessata, quindi, va riservata ogni determinazione in ordine alla prosecuzione del processo esecutivo, previo accertamento, all'esito dell'esercizio del diritto al contraddittorio delle parti, del rispetto dei termini perentori di cui all'art. 557 c.p.c. da parte del creditore procedente per l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo, a decorrere
“dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena d'inefficacia del pignoramento stesso”. pagina 3 di 4 3. In ordine alle spese esse seguono la soccombenza delle parti reclamante e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri del DM 55/2014 (scaglione fino ad euro 260.000,00, valori minimi, senza fase istruttoria, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività compiuta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale come indicato in epigrafe, sul reclamo proposto da quale procuratrice di , letto l'art. 630 c.p.c., così provvede: Parte_2 Parte_1
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ordinanza dichiarativa dell'inefficacia del pignoramento e dell'estinzione del processo esecutivo immobiliare n. 1/2025 R.G. Es., pronunciata dal
Giudice dell'esecuzione in data 4/3/2025, con conseguente caducazione anche dell'ordine di cancellazione del pignoramento e dell'autorizzazione del creditore procedente a ritirare il titolo esecutivo ed i documenti prodotti;
3. condanna i reclamati in solido al pagamento, in favore della parte reclamante, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 174,00 per spese vive ed € 4.217,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti e la trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 20/6/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
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