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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3417/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RAFFAELE BAGNULO, elettivamente domiciliato in VIA GRAFFIGNANA, 4
22074 LOMAZZO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO SCOTTI GALLETTA, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI, 18 80121 NAPOLI presso il difensore
APPELLATA
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE n. r.g. 3417/2023
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“Previa sospensione della immediata esecutività della sentenza appellata, si insiste per l'accoglimento dei seguenti motivi di appello:
1) Inapplicabilità nel caso di specie della procedura di esecuzione esattoriale in quanto applicabile solo qualora l'obbligo di restituzione sia conseguenza della revoca disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria (v. D.Lgs. 31 marzo 1998 n.123 Art. 9 Revoca dei benefici e sanzioni)
2) Nullità parziale (rilevabile anche d'ufficio) della fideiussione che riproduca lo schema fideiussorio dell'ABI per la clausola di deroga all'art.1957 c.c. riproduttiva di quello schema.
3) Estinzione per intervenuta decadenza ex art.1957 c.c. della garanzia fideiussoria prestata Cont dall'odierno appellante in favore di stante la mancata tempestiva proposizione da parte di quest'ultima di iniziative - necessariamente giudiziali – contro il debitore principale (la semplice diffida non risulta idonea a scongiurare la decadenza di cui all' art. 1957 c.c.).
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge per il primo (T. Busto Arsizio nrg. 1928/2022) ed il secondo presente grado di giudizio”.
Per l'Appellato Controparte_1
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte
1) Dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello;
2) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 861/2023 emessa in data 9.6.2023, il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. proposta da Parte_1 fideiussore di in relazione al contratto di mutuo di € 100.000,00 da Parte_2 quest'ultima stipulato con Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago in data
10.10.2016, avverso la cartella di pagamento n. 0682020 0 0439306 37 002 notificatagli da per il credito di € 68.717,20 iscritto a ruolo il Controparte_2
29.1.2022 da quale gestore del Controparte_4
Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, co. 10, lett. a) L. n.
662/1996, con la motivazione “Recupero agevolaz. L. 662/96 comunicazione di surroga Parte_ a seguito di escussione di garanzia sulla pos. n. 635787”.
pagina 2 di 10 n. r.g. 3417/2023
Sono state infatti ritenute prive di fondamento le doglianze svolte dall'opponente, nella sua qualità di garante, con riferimento sia alla pretesa violazione dell'art. 1956 c.c., per avere l'Istituto di credito ricompreso tra le garanzie del mutuo contratto da nel Parte_2
2016 la fideiussione omnibus rilasciata nel 2014 in relazione alla stipula del contratto di c/c n. 004/184243, della quale era stata anche eccepita l'inoperatività ex art.
4.4 D.M.
23.9.2005 del Ministro delle attività produttive, sia alla dedotta carenza nei propri confronti di titolo esecutivo.
Avverso tale sentenza, ha interposto tempestivo appello, affidato Parte_1
a due motivi, il secondo dei quali articolato in più punti, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Rimasta contumace (come già nel giudizio di primo Controparte_5 grado), ritualmente costituitasi, ha Controparte_4 eccepito l'inammissibilità del gravame ed insistito per il relativo rigetto.
Alla prima udienza del 16.1.2024, il Consigliere Istruttore, preso atto della rinuncia dell'appellante all'istanza ex art. 283 c.p.c., ha rinviato per la rimessione al Collegio al
14.1.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352
c.p.c.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dalla difesa dell'appellata ai sensi dell'art. Controparte_4
342 c.p.c.
È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ha seguito il principio elaborato da Cass. SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c. (nel più restrittivo testo introdotto dal D.L.
22.6.2012 n. 83 art. 54, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012 n. 134), la sostanza dell'atto debba comunque prevalere, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a se stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con pagina 3 di 10 n. r.g. 3417/2023
l'impugnazione, senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel presente atto d'appello, le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della causa petendi ed il petitum consentono indubbiamente di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, e così di preservare l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità.
Del resto, la Suprema Corte ha ritenuto che l'atto di appello “supera la soglia della specificità”, quando l'appellante abbia individuato i punti della decisione ritenuti ingiusti ed abbia precisato “il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica” dei motivi svolti
(Cass. Ord. n. 7675/2019).
Pur ammissibile, nel caso in esame l'appello è privo di fondamento e dev'essere respinto.
Va ricordato, in punto di fatto, che la presente causa di opposizione trae origine dall'erogazione in favore di in data 10.10.2016, di un mutuo Parte_4 chirografario di € 100.000,00 da parte di Banca di Credito Cooperativo di Carugate e
Inzago, garantito all'80% dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla
L. n. 662/1996 gestito da nonché Controparte_4 dalla fideiussione omnibus, già acquisita il 7.5.2014, dei soci e Parte_5 [...] fino a concorrenza di € 90.000,00 e dalla fideiussione specifica del socio Parte_1 fino a concorrenza di € 30.000,00. Parte_1
Verificatosi l'inadempimento di per l'ammontare di € 83.379,08, risulta Parte_4 che abbia escusso la garanzia presso Controparte_6 [...]
e che quest'ultima, avendo deliberato il Controparte_4 pagamento in data 1.12.2019 per l'importo di € 66.703,26, pari al 80% del capitale garantito (calcolato sul totale dell'insolvenza), si sia surrogata ex lege nei diritti spettanti all'Istituto finanziatore nei confronti del garante azionando per il Parte_1 recupero del credito la procedura esattoriale di cui all'art. 17 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46.
A sostegno della conseguente opposizione, ha dedotto che Parte_1 non sarebbe munita di alcun titolo Controparte_4 idoneo a legittimare l'esecuzione promossa nei suoi confronti nelle forme anzidette, non potendosi annoverare il credito oggetto della surroga di Controparte_4 tra quelli di cui all'art. 17 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 cit., secondo
[...] il quale “salvo quanto previsto dal comma 2 (NB riscossione coattiva affidata ai concessionari), si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato,
pagina 4 di 10 n. r.g. 3417/2023
anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”.
Ritenuta dal primo Giudice l'infondatezza di tali assunti, ha Parte_1 insistito nella propria tesi con la proposizione del primo motivo di appello, criticando in particolare il passaggio della sentenza di primo grado in cui si afferma che “nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46”.
Assume al riguardo che il richiamo operato dal citato comma 5 dell'art. 9 D.Lgs. 31 marzo
1988 n. 123 al precedente comma 4 dovrebbe indurre a considerare applicabile “il recupero coattivo mediante la riscossione coattiva di cui all'art. 67 DPR 28 gennaio 1988 n. 43 … alle ipotesi di restituzione dell'intervento finanziario in conseguenza di revoca o comunque di azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria …”.
Essendo inoltre stabilito dall'art. 17 D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 che si effettui
“mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi e di quelle degli enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”, l'appellante sostiene che la procedura in questione non troverebbe applicazione nel caso in cui il credito azionato tragga origine non da un rapporto pubblicistico, ma da un rapporto di natura privatistica, quale quello di specie, originato dal negozio di mutuo del 10.10.2016 tra e Banca di Credito Cooperativo di Parte_4
Carugate e Inzago, con la conseguenza che Controparte_4
subentrata in tale rapporto nella medesima posizione della Banca
[...] erogatrice del finanziamento, per poter procedere alla riscossione mediante iscrizione al ruolo esattoriale del credito avrebbe dovuto munirsi di un titolo esecutivo giudiziale autonomo.
Preso atto delle menzionate censure, merita rammentare che la possibilità di ricorrere alla procedura esattoriale nei confronti del soggetto finanziato resosi inadempiente è espressamente riconosciuta al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dall'art. 2 co. 4 D.M. 20 giugno 2005 in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica.
Prevede tale norma che – nel caso appunto di inadempimento delle piccole e medie imprese – i soggetti che abbiano erogato i finanziamenti possano rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale.
pagina 5 di 10 n. r.g. 3417/2023
Nell'effettuare il pagamento, ai sensi dell'art. 1203 c.c., il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme versate, con applicazione, per il recupero del credito, della disciplina dettata dall'art. 9 comma 5 D.Lgs. n. 123/1988, il quale, riconoscendo natura privilegiata ai crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del D.Lgs. n. 123/1998, in quanto crediti di natura pubblicistica connessi, come tutti gli altri interventi di finanziamento agevolato di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 123/1998, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, stabilisce che al relativo recupero si provveda nelle forme della procedura esattoriale ex art. 67 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17
D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
La possibilità di avvalersi di tale procedura speciale, in deroga alla disciplina contenuta nell'art. 21 del D.Lgs. n. 46/1999 (a norma del quale le entrate, la cui causa risieda in un rapporto di diritto privato, necessitano della formazione di un titolo esecutivo ai fini dell'iscrizione a ruolo), si giustifica dunque in quanto, una volta soddisfatto l'Istituto finanziatore, sorge in capo al Fondo di
Garanzia un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire alla disponibilità del Fondo risorse pubbliche erogate a sostegno dello sviluppo di attività economiche
(ex plurimis Cass., sez. 3, n. 9657 del 10/04/2024; Cass., sez. 3, n. 1005 del 16/01/2023).
Infatti l'azione spettante al Fondo di garanzia, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, cioè alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, presenta tratti distintivi peculiari, in quanto “non [costituisce] esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (così,
Cass. n. 1453 del 18/01/2022).
Nel caso in esame, l'escussione della garanzia ad opera della Banca di Credito Cooperativo di ha dunque comportato la sostituzione di CP_6 Controparte_4 nella posizione del creditore garantito, legittimando l'attivazione dei rimedi legali
[...] predisposti a tutela dell'interesse pubblico, senza che le vicende relative al diverso rapporto privatistico potessero in alcun modo incidere sulla procedura esattoriale.
Il ricorso alla procedura di cui all'art. 67 co. 2 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni anche nei confronti del fideiussore del soggetto finanziato per il recupero dei crediti del Fondo, al quale il disposto dell'art. 1204 c.c. estende notoriamente la surrogazione di cui al precedente art. 1203, costituisce oggetto di espressa previsione da parte dell'art. 8bis della L. n.
33/2015, di conversione del D.L. n. 3/2015, disciplinante il “Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese”.
pagina 6 di 10 n. r.g. 3417/2023
Stabilisce tale norma che "il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi (…) al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni".
Ne consegue che, escussa la garanzia da parte della creditrice originaria,
[...]
quale gestore del Fondo di garanzia, era legittimata ad agire in Controparte_4 surroga senza necessità di acquisire alcun titolo ad hoc per il recupero delle somme erogate, data la natura pubblica di tali risorse economiche, mediante iscrizione a ruolo sia nei confronti della debitrice principale (ex art. 2 co. 4 D.M. 20.6.2005), sia nei confronti del terzo fideiussore, applicandosi la procedura di riscossione coattiva dei crediti cd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi del citato art. 8bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015.
Soluzione coerente, del resto, con la necessità di non frustrare la finalità propria degli interventi di sostegno pubblico e per consentire un'adeguata protezione dell'interesse pubblico al reimpiego delle risorse messe a disposizione delle imprese (Cass. Ordinanza n. 21841 del 20.9.2017).
Con il secondo, articolato motivo, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che “l'eccezione dell'opponente, per cui non potrebbe aggiungersi alla garanzia del Fondo Pubblico anche la fideiussione omnibus … è infondata alla luce di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D.M. 20.06.2005 secondo cui ”.
Deduce al riguardo che dovrebbe invece ritenersi la nullità della fideiussione omnibus prestata il
23.4.2014 e, conseguentemente, l'impossibilità di acquisizione della stessa a favore anche di in quanto l'attuale testo delle Disposizioni Controparte_4
Operative del Fondo di Garanzia, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico il 3 ottobre 2022, in vigore dal 14 ottobre 2022, consentirebbe di acquisire ulteriori garanzie di tipo personale, reale, assicurativo o bancario “esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia” e tale disposizione opererebbe anche nel caso in esame, in cui la fideiussione omnibus prestata in favore di “su modello bancario … a favore di una Banca ed Parte_4
a garanzia di un contratto bancario”, è appunto tecnicamente qualificabile come “bancaria”.
Sotto altro profilo, si duole del fatto che l'art. 11 del contratto di mutuo Parte_1 chirografario, nel quale, tra le garanzie a favore della creditrice, si indicano, oltre a quella di
(fino a concorrenza di € 80.000,00), anche Controparte_4 la fideiussione omnibus prestata il 23 aprile 2014 e la fideiussione specifica rilasciata il 6 ottobre
2016, sarebbe stato unilateralmente predisposto dalla mutuante Banca di Credito Cooperativo di pagina 7 di 10 n. r.g. 3417/2023
Carugate e Inzago, ora , senza che l'unico firmatario, Controparte_6
IG , ed esso appellante ne avessero avuto contezza. Parte_5
Aggiunge di non avere avuto conoscenza neppure della clausola n. 5 del contratto di fideiussione omnibus, a sua volta asseritamente predisposta in modo unilaterale dalla Banca mutuante in deroga all'art. 1957 comma 1 c.c. (e quindi nulla), ed eccepisce l'estinzione della propria obbligazione fideiussoria in quanto Banca di Credito Cooperativo di non avrebbe proposto alcuna CP_6 istanza contro la debitrice entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, computato a decorrere “dalla raccomandata del 3 agosto 2018 con cui sono Pt_6 stati revocati tutti gli affidamenti e le linee di credito suo tempo concesse a ”. Parte_7
Si tratta di rilievi ai quali non è possibile prestare adesione.
Per quanto concerne il richiamo al disposto dell'art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005, il quale prevede che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”, si osserva che, nel caso di specie, la fideiussione prestata dal IG costituiva una garanzia personale, mentre Pt_1 la norma fa riferimento esplicito all'impossibilità di acquisire altre garanzie “reali, assicurative o bancarie” sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo, senza nulla aggiungere in ordine alla possibilità di fideiussione, avente natura personale e come tale contrapposta alle garanzie reali.
Ad essa non è con evidenza possibile estendere ad essa il divieto normativo sulla base di una interpretazione estensiva o analogica, data l'estrema chiarezza con la quale risultano individuate dal legislatore le categorie di garanzie soggette a limitazione.
Del resto, a conferma della portata della disposizione, e dell'impossibilità di darne un'interpretazione estensiva, si pone il disposto del già citato art. 8bis co. 3 L. 33/2015 (di conversione del D.L. n. 3/2015), che stabilisce la natura privilegiata del diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia nei confronti sia del beneficiario finale che dei “terzi prestatori di garanzie”, contemplando dunque espressamente la legittimità dell'obbligazione di detti terzi.
Ne risulta così salvaguardata la possibilità per le istituzioni bancarie di valutare discrezionalmente l'opportunità di richiedere garanzie ulteriori, di carattere personale, nonostante la significativa protezione offerta dal Fondo, nell'ottica di una prudente valutazione del rischio connesso alla concessione e amministrazione del finanziamento.
Alla luce di tali rilievi, le garanzie prestate dall'odierno appellante devono indubbiamente considerarsi valide e operanti, non essendo tali garanzie inquadrabili in alcuna delle categorie (reali, assicurative e bancarie) per le quali opera il divieto di cui al citato art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005, ma trattandosi appunto di garanzie personali, volontariamente pagina 8 di 10 n. r.g. 3417/2023
prestate, che quale gestore del Controparte_4
Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, era dunque legittimata ad escutere in virtù della surroga ex lege.
Riguardo poi alla pretesa predisposizione unilaterale, da parte di Banca di Credito
Cooperativo di Carugate e Inzago, ora , dell'art. 11 Controparte_6 del contratto di mutuo chirografario, con inserimento tra le garanzie, oltre a quella prestata da anche della fideiussione Controparte_4 omnibus e della fideiussione specifica rilasciata da fino a Parte_1 concorrenza di € 30.000,00, si tratta di questioni non solo sollevate per la prima volta in sede di gravame, con evidente violazione del divieto dei cd. nova in appello imposto dall'art. 345 c.p.c., ma anche riferite al rapporto negoziale intercorso con la Banca mutuante: dunque non suscettibili di essere fatte valere nei confronti dell'odierna appellata, che di quel contratto non è stata parte.
Analoghe considerazioni devono ripetesi per quanto concerne le doglianze relative all'inserimento nel contratto di fideiussione omnibus della clausola n. 5, in deroga all'art. 1957 comma 1 c.c., senza che il signor ne avesse asseritamente conoscenza. Pt_1
Neppure tali rilievi risultano aver formato oggetto di contraddittorio tra le parti nel giudizio innanzi al Tribunale e non possono quindi trovare ingresso nel presente grado.
Consegue alle considerazioni svolte che l'appello – siccome anticipato – dev'essere in definitiva respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 861/2023 del
Tribunale di Busto Arsizio oggetto dello stesso.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante, e, avuto riguardo al valore della causa (scaglione compreso da € 52.001 a € 260.000), si liquidano a favore di come da dispositivo in Controparte_4 applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per le fasi introduttiva, di studio e decisionale e dei parametri minimi per la fase di trattazione/istruttoria, dato il modesto impegno difensivo in essa profuso, limitato alla partecipazione ad un'unica udienza.
Nessun importo deve liquidarsi in favore di , che, Controparte_5 rimasta contumace, non ha svolto alcuna attività difensiva.
Va infine dato atto che a carico di poiché soccombente, grava ex Parte_1 art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
pagina 9 di 10 n. r.g. 3417/2023
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, integralmente conferma la sentenza n. 861/2023 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 9.6.2023;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio, liquidate Controparte_4 in complessivi € 12.154,00 per compensi (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per fase di trattazione/istruttoria ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte il
28 Gennaio 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Laura Sara Tragni
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Antonio Corte Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3417/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. RAFFAELE BAGNULO, elettivamente domiciliato in VIA GRAFFIGNANA, 4
22074 LOMAZZO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO SCOTTI GALLETTA, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI, 18 80121 NAPOLI presso il difensore
APPELLATA
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE n. r.g. 3417/2023
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“Previa sospensione della immediata esecutività della sentenza appellata, si insiste per l'accoglimento dei seguenti motivi di appello:
1) Inapplicabilità nel caso di specie della procedura di esecuzione esattoriale in quanto applicabile solo qualora l'obbligo di restituzione sia conseguenza della revoca disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria (v. D.Lgs. 31 marzo 1998 n.123 Art. 9 Revoca dei benefici e sanzioni)
2) Nullità parziale (rilevabile anche d'ufficio) della fideiussione che riproduca lo schema fideiussorio dell'ABI per la clausola di deroga all'art.1957 c.c. riproduttiva di quello schema.
3) Estinzione per intervenuta decadenza ex art.1957 c.c. della garanzia fideiussoria prestata Cont dall'odierno appellante in favore di stante la mancata tempestiva proposizione da parte di quest'ultima di iniziative - necessariamente giudiziali – contro il debitore principale (la semplice diffida non risulta idonea a scongiurare la decadenza di cui all' art. 1957 c.c.).
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge per il primo (T. Busto Arsizio nrg. 1928/2022) ed il secondo presente grado di giudizio”.
Per l'Appellato Controparte_1
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte
1) Dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello;
2) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 861/2023 emessa in data 9.6.2023, il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. proposta da Parte_1 fideiussore di in relazione al contratto di mutuo di € 100.000,00 da Parte_2 quest'ultima stipulato con Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago in data
10.10.2016, avverso la cartella di pagamento n. 0682020 0 0439306 37 002 notificatagli da per il credito di € 68.717,20 iscritto a ruolo il Controparte_2
29.1.2022 da quale gestore del Controparte_4
Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, co. 10, lett. a) L. n.
662/1996, con la motivazione “Recupero agevolaz. L. 662/96 comunicazione di surroga Parte_ a seguito di escussione di garanzia sulla pos. n. 635787”.
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Sono state infatti ritenute prive di fondamento le doglianze svolte dall'opponente, nella sua qualità di garante, con riferimento sia alla pretesa violazione dell'art. 1956 c.c., per avere l'Istituto di credito ricompreso tra le garanzie del mutuo contratto da nel Parte_2
2016 la fideiussione omnibus rilasciata nel 2014 in relazione alla stipula del contratto di c/c n. 004/184243, della quale era stata anche eccepita l'inoperatività ex art.
4.4 D.M.
23.9.2005 del Ministro delle attività produttive, sia alla dedotta carenza nei propri confronti di titolo esecutivo.
Avverso tale sentenza, ha interposto tempestivo appello, affidato Parte_1
a due motivi, il secondo dei quali articolato in più punti, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Rimasta contumace (come già nel giudizio di primo Controparte_5 grado), ritualmente costituitasi, ha Controparte_4 eccepito l'inammissibilità del gravame ed insistito per il relativo rigetto.
Alla prima udienza del 16.1.2024, il Consigliere Istruttore, preso atto della rinuncia dell'appellante all'istanza ex art. 283 c.p.c., ha rinviato per la rimessione al Collegio al
14.1.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352
c.p.c.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dalla difesa dell'appellata ai sensi dell'art. Controparte_4
342 c.p.c.
È infatti consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ha seguito il principio elaborato da Cass. SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c. (nel più restrittivo testo introdotto dal D.L.
22.6.2012 n. 83 art. 54, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012 n. 134), la sostanza dell'atto debba comunque prevalere, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a se stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con pagina 3 di 10 n. r.g. 3417/2023
l'impugnazione, senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel presente atto d'appello, le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della causa petendi ed il petitum consentono indubbiamente di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, e così di preservare l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità.
Del resto, la Suprema Corte ha ritenuto che l'atto di appello “supera la soglia della specificità”, quando l'appellante abbia individuato i punti della decisione ritenuti ingiusti ed abbia precisato “il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica” dei motivi svolti
(Cass. Ord. n. 7675/2019).
Pur ammissibile, nel caso in esame l'appello è privo di fondamento e dev'essere respinto.
Va ricordato, in punto di fatto, che la presente causa di opposizione trae origine dall'erogazione in favore di in data 10.10.2016, di un mutuo Parte_4 chirografario di € 100.000,00 da parte di Banca di Credito Cooperativo di Carugate e
Inzago, garantito all'80% dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla
L. n. 662/1996 gestito da nonché Controparte_4 dalla fideiussione omnibus, già acquisita il 7.5.2014, dei soci e Parte_5 [...] fino a concorrenza di € 90.000,00 e dalla fideiussione specifica del socio Parte_1 fino a concorrenza di € 30.000,00. Parte_1
Verificatosi l'inadempimento di per l'ammontare di € 83.379,08, risulta Parte_4 che abbia escusso la garanzia presso Controparte_6 [...]
e che quest'ultima, avendo deliberato il Controparte_4 pagamento in data 1.12.2019 per l'importo di € 66.703,26, pari al 80% del capitale garantito (calcolato sul totale dell'insolvenza), si sia surrogata ex lege nei diritti spettanti all'Istituto finanziatore nei confronti del garante azionando per il Parte_1 recupero del credito la procedura esattoriale di cui all'art. 17 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46.
A sostegno della conseguente opposizione, ha dedotto che Parte_1 non sarebbe munita di alcun titolo Controparte_4 idoneo a legittimare l'esecuzione promossa nei suoi confronti nelle forme anzidette, non potendosi annoverare il credito oggetto della surroga di Controparte_4 tra quelli di cui all'art. 17 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 cit., secondo
[...] il quale “salvo quanto previsto dal comma 2 (NB riscossione coattiva affidata ai concessionari), si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato,
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anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”.
Ritenuta dal primo Giudice l'infondatezza di tali assunti, ha Parte_1 insistito nella propria tesi con la proposizione del primo motivo di appello, criticando in particolare il passaggio della sentenza di primo grado in cui si afferma che “nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46”.
Assume al riguardo che il richiamo operato dal citato comma 5 dell'art. 9 D.Lgs. 31 marzo
1988 n. 123 al precedente comma 4 dovrebbe indurre a considerare applicabile “il recupero coattivo mediante la riscossione coattiva di cui all'art. 67 DPR 28 gennaio 1988 n. 43 … alle ipotesi di restituzione dell'intervento finanziario in conseguenza di revoca o comunque di azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria …”.
Essendo inoltre stabilito dall'art. 17 D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 che si effettui
“mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi e di quelle degli enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”, l'appellante sostiene che la procedura in questione non troverebbe applicazione nel caso in cui il credito azionato tragga origine non da un rapporto pubblicistico, ma da un rapporto di natura privatistica, quale quello di specie, originato dal negozio di mutuo del 10.10.2016 tra e Banca di Credito Cooperativo di Parte_4
Carugate e Inzago, con la conseguenza che Controparte_4
subentrata in tale rapporto nella medesima posizione della Banca
[...] erogatrice del finanziamento, per poter procedere alla riscossione mediante iscrizione al ruolo esattoriale del credito avrebbe dovuto munirsi di un titolo esecutivo giudiziale autonomo.
Preso atto delle menzionate censure, merita rammentare che la possibilità di ricorrere alla procedura esattoriale nei confronti del soggetto finanziato resosi inadempiente è espressamente riconosciuta al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dall'art. 2 co. 4 D.M. 20 giugno 2005 in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica.
Prevede tale norma che – nel caso appunto di inadempimento delle piccole e medie imprese – i soggetti che abbiano erogato i finanziamenti possano rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale.
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Nell'effettuare il pagamento, ai sensi dell'art. 1203 c.c., il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme versate, con applicazione, per il recupero del credito, della disciplina dettata dall'art. 9 comma 5 D.Lgs. n. 123/1988, il quale, riconoscendo natura privilegiata ai crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del D.Lgs. n. 123/1998, in quanto crediti di natura pubblicistica connessi, come tutti gli altri interventi di finanziamento agevolato di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 123/1998, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, stabilisce che al relativo recupero si provveda nelle forme della procedura esattoriale ex art. 67 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17
D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
La possibilità di avvalersi di tale procedura speciale, in deroga alla disciplina contenuta nell'art. 21 del D.Lgs. n. 46/1999 (a norma del quale le entrate, la cui causa risieda in un rapporto di diritto privato, necessitano della formazione di un titolo esecutivo ai fini dell'iscrizione a ruolo), si giustifica dunque in quanto, una volta soddisfatto l'Istituto finanziatore, sorge in capo al Fondo di
Garanzia un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire alla disponibilità del Fondo risorse pubbliche erogate a sostegno dello sviluppo di attività economiche
(ex plurimis Cass., sez. 3, n. 9657 del 10/04/2024; Cass., sez. 3, n. 1005 del 16/01/2023).
Infatti l'azione spettante al Fondo di garanzia, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, cioè alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, presenta tratti distintivi peculiari, in quanto “non [costituisce] esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (così,
Cass. n. 1453 del 18/01/2022).
Nel caso in esame, l'escussione della garanzia ad opera della Banca di Credito Cooperativo di ha dunque comportato la sostituzione di CP_6 Controparte_4 nella posizione del creditore garantito, legittimando l'attivazione dei rimedi legali
[...] predisposti a tutela dell'interesse pubblico, senza che le vicende relative al diverso rapporto privatistico potessero in alcun modo incidere sulla procedura esattoriale.
Il ricorso alla procedura di cui all'art. 67 co. 2 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni anche nei confronti del fideiussore del soggetto finanziato per il recupero dei crediti del Fondo, al quale il disposto dell'art. 1204 c.c. estende notoriamente la surrogazione di cui al precedente art. 1203, costituisce oggetto di espressa previsione da parte dell'art. 8bis della L. n.
33/2015, di conversione del D.L. n. 3/2015, disciplinante il “Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese”.
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Stabilisce tale norma che "il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi (…) al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni".
Ne consegue che, escussa la garanzia da parte della creditrice originaria,
[...]
quale gestore del Fondo di garanzia, era legittimata ad agire in Controparte_4 surroga senza necessità di acquisire alcun titolo ad hoc per il recupero delle somme erogate, data la natura pubblica di tali risorse economiche, mediante iscrizione a ruolo sia nei confronti della debitrice principale (ex art. 2 co. 4 D.M. 20.6.2005), sia nei confronti del terzo fideiussore, applicandosi la procedura di riscossione coattiva dei crediti cd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi del citato art. 8bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del 2015.
Soluzione coerente, del resto, con la necessità di non frustrare la finalità propria degli interventi di sostegno pubblico e per consentire un'adeguata protezione dell'interesse pubblico al reimpiego delle risorse messe a disposizione delle imprese (Cass. Ordinanza n. 21841 del 20.9.2017).
Con il secondo, articolato motivo, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che “l'eccezione dell'opponente, per cui non potrebbe aggiungersi alla garanzia del Fondo Pubblico anche la fideiussione omnibus … è infondata alla luce di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D.M. 20.06.2005 secondo cui ”.
Deduce al riguardo che dovrebbe invece ritenersi la nullità della fideiussione omnibus prestata il
23.4.2014 e, conseguentemente, l'impossibilità di acquisizione della stessa a favore anche di in quanto l'attuale testo delle Disposizioni Controparte_4
Operative del Fondo di Garanzia, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico il 3 ottobre 2022, in vigore dal 14 ottobre 2022, consentirebbe di acquisire ulteriori garanzie di tipo personale, reale, assicurativo o bancario “esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia” e tale disposizione opererebbe anche nel caso in esame, in cui la fideiussione omnibus prestata in favore di “su modello bancario … a favore di una Banca ed Parte_4
a garanzia di un contratto bancario”, è appunto tecnicamente qualificabile come “bancaria”.
Sotto altro profilo, si duole del fatto che l'art. 11 del contratto di mutuo Parte_1 chirografario, nel quale, tra le garanzie a favore della creditrice, si indicano, oltre a quella di
(fino a concorrenza di € 80.000,00), anche Controparte_4 la fideiussione omnibus prestata il 23 aprile 2014 e la fideiussione specifica rilasciata il 6 ottobre
2016, sarebbe stato unilateralmente predisposto dalla mutuante Banca di Credito Cooperativo di pagina 7 di 10 n. r.g. 3417/2023
Carugate e Inzago, ora , senza che l'unico firmatario, Controparte_6
IG , ed esso appellante ne avessero avuto contezza. Parte_5
Aggiunge di non avere avuto conoscenza neppure della clausola n. 5 del contratto di fideiussione omnibus, a sua volta asseritamente predisposta in modo unilaterale dalla Banca mutuante in deroga all'art. 1957 comma 1 c.c. (e quindi nulla), ed eccepisce l'estinzione della propria obbligazione fideiussoria in quanto Banca di Credito Cooperativo di non avrebbe proposto alcuna CP_6 istanza contro la debitrice entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, computato a decorrere “dalla raccomandata del 3 agosto 2018 con cui sono Pt_6 stati revocati tutti gli affidamenti e le linee di credito suo tempo concesse a ”. Parte_7
Si tratta di rilievi ai quali non è possibile prestare adesione.
Per quanto concerne il richiamo al disposto dell'art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005, il quale prevede che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”, si osserva che, nel caso di specie, la fideiussione prestata dal IG costituiva una garanzia personale, mentre Pt_1 la norma fa riferimento esplicito all'impossibilità di acquisire altre garanzie “reali, assicurative o bancarie” sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo, senza nulla aggiungere in ordine alla possibilità di fideiussione, avente natura personale e come tale contrapposta alle garanzie reali.
Ad essa non è con evidenza possibile estendere ad essa il divieto normativo sulla base di una interpretazione estensiva o analogica, data l'estrema chiarezza con la quale risultano individuate dal legislatore le categorie di garanzie soggette a limitazione.
Del resto, a conferma della portata della disposizione, e dell'impossibilità di darne un'interpretazione estensiva, si pone il disposto del già citato art. 8bis co. 3 L. 33/2015 (di conversione del D.L. n. 3/2015), che stabilisce la natura privilegiata del diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia nei confronti sia del beneficiario finale che dei “terzi prestatori di garanzie”, contemplando dunque espressamente la legittimità dell'obbligazione di detti terzi.
Ne risulta così salvaguardata la possibilità per le istituzioni bancarie di valutare discrezionalmente l'opportunità di richiedere garanzie ulteriori, di carattere personale, nonostante la significativa protezione offerta dal Fondo, nell'ottica di una prudente valutazione del rischio connesso alla concessione e amministrazione del finanziamento.
Alla luce di tali rilievi, le garanzie prestate dall'odierno appellante devono indubbiamente considerarsi valide e operanti, non essendo tali garanzie inquadrabili in alcuna delle categorie (reali, assicurative e bancarie) per le quali opera il divieto di cui al citato art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005, ma trattandosi appunto di garanzie personali, volontariamente pagina 8 di 10 n. r.g. 3417/2023
prestate, che quale gestore del Controparte_4
Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, era dunque legittimata ad escutere in virtù della surroga ex lege.
Riguardo poi alla pretesa predisposizione unilaterale, da parte di Banca di Credito
Cooperativo di Carugate e Inzago, ora , dell'art. 11 Controparte_6 del contratto di mutuo chirografario, con inserimento tra le garanzie, oltre a quella prestata da anche della fideiussione Controparte_4 omnibus e della fideiussione specifica rilasciata da fino a Parte_1 concorrenza di € 30.000,00, si tratta di questioni non solo sollevate per la prima volta in sede di gravame, con evidente violazione del divieto dei cd. nova in appello imposto dall'art. 345 c.p.c., ma anche riferite al rapporto negoziale intercorso con la Banca mutuante: dunque non suscettibili di essere fatte valere nei confronti dell'odierna appellata, che di quel contratto non è stata parte.
Analoghe considerazioni devono ripetesi per quanto concerne le doglianze relative all'inserimento nel contratto di fideiussione omnibus della clausola n. 5, in deroga all'art. 1957 comma 1 c.c., senza che il signor ne avesse asseritamente conoscenza. Pt_1
Neppure tali rilievi risultano aver formato oggetto di contraddittorio tra le parti nel giudizio innanzi al Tribunale e non possono quindi trovare ingresso nel presente grado.
Consegue alle considerazioni svolte che l'appello – siccome anticipato – dev'essere in definitiva respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 861/2023 del
Tribunale di Busto Arsizio oggetto dello stesso.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante, e, avuto riguardo al valore della causa (scaglione compreso da € 52.001 a € 260.000), si liquidano a favore di come da dispositivo in Controparte_4 applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 per le fasi introduttiva, di studio e decisionale e dei parametri minimi per la fase di trattazione/istruttoria, dato il modesto impegno difensivo in essa profuso, limitato alla partecipazione ad un'unica udienza.
Nessun importo deve liquidarsi in favore di , che, Controparte_5 rimasta contumace, non ha svolto alcuna attività difensiva.
Va infine dato atto che a carico di poiché soccombente, grava ex Parte_1 art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, integralmente conferma la sentenza n. 861/2023 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 9.6.2023;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 [...] le spese del presente grado di giudizio, liquidate Controparte_4 in complessivi € 12.154,00 per compensi (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per fase di trattazione/istruttoria ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte il
28 Gennaio 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Laura Sara Tragni
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