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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/09/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 491/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 491/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente a [...]
Trasacco in Via Svizzera n° 17, elettivamente domiciliata in Luco dei Marsi, Via Umbria n° 3, presso lo studio dell'avvocato Domenico PANELLA (C.F. ); CodiceFiscale_2
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente a [...]
Luco dei Marsi in Via dei Pozzi n° 28, elettivamente domiciliato in Luco dei Marsi, Via Umbria n°
3, presso lo studio dell'avvocato Edmondo PANELLA (C.F. ); CodiceFiscale_4
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi n. 83/2024 pubblicata da questo Tribunale in data 18.10.2024 nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 562/2024 RG, ad oggi passata in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI
1) “i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza e con reciproco assenso al rilascio dei passaporti per l'estero, con annotazione dei figli minori sul passaporto;
2) di comune accordo le parti convengono che i figli vengano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente così individuato: i figli più grandi, ed R_1
presso l'abitazione di Via dei Pozzi n° 28 a Luco dei Marsi ove vive il padre, e le figlie R_2
R_ più piccole, le gemelle e , presso l'abitazione sita a Trasacco in Via Svizzera n° 17 R_3 ove vive la madre. Entrambi i ricorrenti hanno la facoltà di vedere i figli (conviventi con l'altra parte) ogni giorno, garantendo loro di stare insieme il più possibile durante l'esercizio del diritto di visita, previo avviso all'altro genitore e nel rispetto della volontà e delle esigenze dei ragazzi, e comunque dal lunedì al venerdì almeno per due ore al giorno dalle ore 18 alle ore
20, e nei fine settimana dalle 15 del sabato alle ore 20 della domenica a settimane alterne;
per quanto riguarda le festività, le vacanze ed i pernottamenti settimanali, i ragazzi li trascorreranno con il singolo genitore secondo il principio dell'alternanza; ogni genitore potrà portare con sé i figli in vacanza comunicando preventivamente la località e le modalità degli spostamenti;
3) i genitori si impegnano a far mantenere ai figli assidue frequentazioni tra di loro in modo da tenere saldo il loro rapporto di fratellanza;
4) le decisioni di maggior interesse per i figli saranno adottate da entrambi i genitori;
5) considerato che ciascun genitore vivrà con due figli, e si occuperà delle loro spese ordinarie, i ricorrenti convengono che non vi è necessità di stabilire un assegno di mantenimento in favore dei figli;
6) riguardo alle spese straordinarie, entrambi i genitori provvederanno al pagamento del 50 % di tutti gli esborsi sostenuti per tutti i figli, come da protocollo del Tribunale di NO (a titolo esemplificativo: visite specialistiche ed esami diagnostici, cure dentistiche ed ortodontiche, trattamenti sanitari, medicinali non da banco, occhiali, tasse scolastiche ed universitarie, libri scolastici, dotazione informatica imposta dalla scuola, gite di istruzione e di svago, soggiorni all'estero, abbonamenti per trasporto pubblico, corsi di recupero, iscrizione e pratica di attività sportiva (piscina, scuola calcio, ecc.), spese per conseguimento patente di guida, spese per acquisto di ciclomotori od autovetture e relativi oneri per bollo ed assicurazione, spese per l'organizzazione di celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli);
7) considerato che entrambi i ricorrenti espletano attività lavorativa e percepiscono redditi sufficienti per sé e per i figli, le parti convengono che non viene previsto alcun assegno divorzile in favore dei genitori;
8) la casa coniugale sita a Luco dei Marsi in Via dei Pozzi n° 28 resterà nella piena disponibilità del sig. che ne è proprietario e che l'abita insieme ai figli ed ed in CP_1 R_1 R_2 tale abitazione resteranno i mobili e le suppellettili attualmente presenti (avendo la
[...] già prelevato i suoi beni personali); la sig.ra ha traferito la propria Pt_1 Parte_1 residenza a Trasacco, nell'abitazione sita in Via Svizzera n° 17 ed ubicata nei pressi R_ dell'abitazione dei nonni materni, ove vive con le figlie e;
R_3
9) gli assegni per il nucleo familiare previsti dalla vigente normativa continueranno ad essere riconosciuti in favore di entrambi i coniugi secondo le modalità attualmente vigenti, in quanto entrambi genitori collocatari, ciascuno di due figli (facendo salvi eventuali conguagli in caso di differenze nei rispettivi importi);
10) i coniugi dichiarano di non avere in comune beni immobili o mobili, né conti correnti o rapporti finanziari;
11) in caso di trasferimento dei genitori per esigenze di lavoro, le parti continueranno comunque a garantire la frequentazione tra tutti i figli tra di loro, e del genitore con i due figli non conviventi con lo stesso;
12) il finanziamento “Prestito personale Smart” di euro 7.397,05 acceso presso la CP_2 verrà estinto esclusivamente da Controparte_1
13) i coniugi manterranno ciascuno l'utilizzo dell'autovettura a lui intestata, sostenendone le relative spese (la OPEL Mokka tg. FC096DE alla la FIAT Panda tg. GD099YK Parte_1 al .” CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.06.2025, E Parte_1 Controparte_1
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 4/9/2010 a Trasacco dal quale sono nati quattro figli: il Parte_2
2/6/2010 (C.F. , il 5/4/2013 (C.F. CodiceFiscale_5 Parte_3 C.F._6
), il 5/4/2019 (C.F. ) e il
[...] Parte_4 CodiceFiscale_7 Parte_5
5/4/2019 (C.F. ). CodiceFiscale_8 Il Tribunale di NO ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 83/2024 pubblicata da questo Tribunale in data 18.10.2024, ad oggi passata in giudicato.
All'udienza del 17 settembre 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data
18.10.2024, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse dei figli, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in data 4/9/2010 a Trasacco, trascritto presso il detto comune
[...] Controparte_1
al n° 9, parte II, serie A, anno 2010;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e collocamento dei figli:
2) di comune accordo le parti convengono che i figli vengano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente così individuato: i figli più grandi, ed presso R_1 R_2
l'abitazione di Via dei Pozzi n° 28 a Luco dei Marsi ove vive il padre, e le figlie più piccole, le gemelle R_ e , presso l'abitazione sita a Trasacco in Via Svizzera n° 17 ove vive la madre. R_3
-all'assegnazione della casa coniugale:
8) la casa coniugale sita a Luco dei Marsi in Via dei Pozzi n° 28 resterà nella piena disponibilità del sig. che ne è proprietario e che l'abita insieme ai figli ed ed in tale abitazione CP_1 R_1 R_2 resteranno i mobili e le suppellettili attualmente presenti (avendo la già prelevato i suoi Parte_1 beni personali); la sig.ra ha traferito la propria residenza a Trasacco, nell'abitazione sita Parte_1 in Via Svizzera n° 17 ed ubicata nei pressi dell'abitazione dei nonni materni, ove vive con le figlie R_ e;
R_3
-al diritto di visita paterno:
Entrambi i ricorrenti hanno la facoltà di vedere i figli (conviventi con l'altra parte) ogni giorno, garantendo loro di stare insieme il più possibile durante l'esercizio del diritto di visita, previo avviso all'altro genitore e nel rispetto della volontà e delle esigenze dei ragazzi, e comunque dal lunedì al venerdì almeno per due ore al giorno dalle ore 18 alle ore 20, e nei fine settimana dalle 15 del sabato alle ore 20 della domenica a settimane alterne;
per quanto riguarda le festività, le vacanze ed i pernottamenti settimanali, i ragazzi li trascorreranno con il singolo genitore secondo il principio dell'alternanza; ogni genitore potrà portare con sé i figli in vacanza comunicando preventivamente la località e le modalità degli spostamenti;
-all'assegno di mantenimento a favore dei figli:
“5) considerato che ciascun genitore vivrà con due figli, e si occuperà delle loro spese ordinarie, i ricorrenti convengono che non vi è necessità di stabilire un assegno di mantenimento in favore dei figli;
6) riguardo alle spese straordinarie, entrambi i genitori provvederanno al pagamento del 50 % di tutti gli esborsi sostenuti per tutti i figli, come da protocollo del Tribunale di NO (a titolo esemplificativo: visite specialistiche ed esami diagnostici, cure dentistiche ed ortodontiche, trattamenti sanitari, medicinali non da banco, occhiali, tasse scolastiche ed universitarie, libri scolastici, dotazione informatica imposta dalla scuola, gite di istruzione e di svago, soggiorni all'estero, abbonamenti per trasporto pubblico, corsi di recupero, iscrizione e pratica di attività sportiva (piscina, scuola calcio, ecc.), spese per conseguimento patente di guida, spese per acquisto di ciclomotori od autovetture e relativi oneri per bollo ed assicurazione, spese per l'organizzazione di celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli);
9) gli assegni per il nucleo familiare previsti dalla vigente normativa continueranno ad essere riconosciuti in favore di entrambi i coniugi secondo le modalità attualmente vigenti, in quanto entrambi genitori collocatari, ciascuno di due figli (facendo salvi eventuali conguagli in caso di differenze nei rispettivi importi);
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi:
7) considerato che entrambi i ricorrenti espletano attività lavorativa e percepiscono redditi sufficienti per sé e per i figli, le parti convengono che non viene previsto alcun assegno divorzile in favore dei genitori;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trasacco (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in NO il 17 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 491/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente a [...]
Trasacco in Via Svizzera n° 17, elettivamente domiciliata in Luco dei Marsi, Via Umbria n° 3, presso lo studio dell'avvocato Domenico PANELLA (C.F. ); CodiceFiscale_2
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente a [...]
Luco dei Marsi in Via dei Pozzi n° 28, elettivamente domiciliato in Luco dei Marsi, Via Umbria n°
3, presso lo studio dell'avvocato Edmondo PANELLA (C.F. ); CodiceFiscale_4
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi n. 83/2024 pubblicata da questo Tribunale in data 18.10.2024 nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 562/2024 RG, ad oggi passata in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI
1) “i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza e con reciproco assenso al rilascio dei passaporti per l'estero, con annotazione dei figli minori sul passaporto;
2) di comune accordo le parti convengono che i figli vengano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente così individuato: i figli più grandi, ed R_1
presso l'abitazione di Via dei Pozzi n° 28 a Luco dei Marsi ove vive il padre, e le figlie R_2
R_ più piccole, le gemelle e , presso l'abitazione sita a Trasacco in Via Svizzera n° 17 R_3 ove vive la madre. Entrambi i ricorrenti hanno la facoltà di vedere i figli (conviventi con l'altra parte) ogni giorno, garantendo loro di stare insieme il più possibile durante l'esercizio del diritto di visita, previo avviso all'altro genitore e nel rispetto della volontà e delle esigenze dei ragazzi, e comunque dal lunedì al venerdì almeno per due ore al giorno dalle ore 18 alle ore
20, e nei fine settimana dalle 15 del sabato alle ore 20 della domenica a settimane alterne;
per quanto riguarda le festività, le vacanze ed i pernottamenti settimanali, i ragazzi li trascorreranno con il singolo genitore secondo il principio dell'alternanza; ogni genitore potrà portare con sé i figli in vacanza comunicando preventivamente la località e le modalità degli spostamenti;
3) i genitori si impegnano a far mantenere ai figli assidue frequentazioni tra di loro in modo da tenere saldo il loro rapporto di fratellanza;
4) le decisioni di maggior interesse per i figli saranno adottate da entrambi i genitori;
5) considerato che ciascun genitore vivrà con due figli, e si occuperà delle loro spese ordinarie, i ricorrenti convengono che non vi è necessità di stabilire un assegno di mantenimento in favore dei figli;
6) riguardo alle spese straordinarie, entrambi i genitori provvederanno al pagamento del 50 % di tutti gli esborsi sostenuti per tutti i figli, come da protocollo del Tribunale di NO (a titolo esemplificativo: visite specialistiche ed esami diagnostici, cure dentistiche ed ortodontiche, trattamenti sanitari, medicinali non da banco, occhiali, tasse scolastiche ed universitarie, libri scolastici, dotazione informatica imposta dalla scuola, gite di istruzione e di svago, soggiorni all'estero, abbonamenti per trasporto pubblico, corsi di recupero, iscrizione e pratica di attività sportiva (piscina, scuola calcio, ecc.), spese per conseguimento patente di guida, spese per acquisto di ciclomotori od autovetture e relativi oneri per bollo ed assicurazione, spese per l'organizzazione di celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli);
7) considerato che entrambi i ricorrenti espletano attività lavorativa e percepiscono redditi sufficienti per sé e per i figli, le parti convengono che non viene previsto alcun assegno divorzile in favore dei genitori;
8) la casa coniugale sita a Luco dei Marsi in Via dei Pozzi n° 28 resterà nella piena disponibilità del sig. che ne è proprietario e che l'abita insieme ai figli ed ed in CP_1 R_1 R_2 tale abitazione resteranno i mobili e le suppellettili attualmente presenti (avendo la
[...] già prelevato i suoi beni personali); la sig.ra ha traferito la propria Pt_1 Parte_1 residenza a Trasacco, nell'abitazione sita in Via Svizzera n° 17 ed ubicata nei pressi R_ dell'abitazione dei nonni materni, ove vive con le figlie e;
R_3
9) gli assegni per il nucleo familiare previsti dalla vigente normativa continueranno ad essere riconosciuti in favore di entrambi i coniugi secondo le modalità attualmente vigenti, in quanto entrambi genitori collocatari, ciascuno di due figli (facendo salvi eventuali conguagli in caso di differenze nei rispettivi importi);
10) i coniugi dichiarano di non avere in comune beni immobili o mobili, né conti correnti o rapporti finanziari;
11) in caso di trasferimento dei genitori per esigenze di lavoro, le parti continueranno comunque a garantire la frequentazione tra tutti i figli tra di loro, e del genitore con i due figli non conviventi con lo stesso;
12) il finanziamento “Prestito personale Smart” di euro 7.397,05 acceso presso la CP_2 verrà estinto esclusivamente da Controparte_1
13) i coniugi manterranno ciascuno l'utilizzo dell'autovettura a lui intestata, sostenendone le relative spese (la OPEL Mokka tg. FC096DE alla la FIAT Panda tg. GD099YK Parte_1 al .” CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.06.2025, E Parte_1 Controparte_1
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 4/9/2010 a Trasacco dal quale sono nati quattro figli: il Parte_2
2/6/2010 (C.F. , il 5/4/2013 (C.F. CodiceFiscale_5 Parte_3 C.F._6
), il 5/4/2019 (C.F. ) e il
[...] Parte_4 CodiceFiscale_7 Parte_5
5/4/2019 (C.F. ). CodiceFiscale_8 Il Tribunale di NO ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 83/2024 pubblicata da questo Tribunale in data 18.10.2024, ad oggi passata in giudicato.
All'udienza del 17 settembre 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data
18.10.2024, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse dei figli, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in data 4/9/2010 a Trasacco, trascritto presso il detto comune
[...] Controparte_1
al n° 9, parte II, serie A, anno 2010;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e collocamento dei figli:
2) di comune accordo le parti convengono che i figli vengano affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente così individuato: i figli più grandi, ed presso R_1 R_2
l'abitazione di Via dei Pozzi n° 28 a Luco dei Marsi ove vive il padre, e le figlie più piccole, le gemelle R_ e , presso l'abitazione sita a Trasacco in Via Svizzera n° 17 ove vive la madre. R_3
-all'assegnazione della casa coniugale:
8) la casa coniugale sita a Luco dei Marsi in Via dei Pozzi n° 28 resterà nella piena disponibilità del sig. che ne è proprietario e che l'abita insieme ai figli ed ed in tale abitazione CP_1 R_1 R_2 resteranno i mobili e le suppellettili attualmente presenti (avendo la già prelevato i suoi Parte_1 beni personali); la sig.ra ha traferito la propria residenza a Trasacco, nell'abitazione sita Parte_1 in Via Svizzera n° 17 ed ubicata nei pressi dell'abitazione dei nonni materni, ove vive con le figlie R_ e;
R_3
-al diritto di visita paterno:
Entrambi i ricorrenti hanno la facoltà di vedere i figli (conviventi con l'altra parte) ogni giorno, garantendo loro di stare insieme il più possibile durante l'esercizio del diritto di visita, previo avviso all'altro genitore e nel rispetto della volontà e delle esigenze dei ragazzi, e comunque dal lunedì al venerdì almeno per due ore al giorno dalle ore 18 alle ore 20, e nei fine settimana dalle 15 del sabato alle ore 20 della domenica a settimane alterne;
per quanto riguarda le festività, le vacanze ed i pernottamenti settimanali, i ragazzi li trascorreranno con il singolo genitore secondo il principio dell'alternanza; ogni genitore potrà portare con sé i figli in vacanza comunicando preventivamente la località e le modalità degli spostamenti;
-all'assegno di mantenimento a favore dei figli:
“5) considerato che ciascun genitore vivrà con due figli, e si occuperà delle loro spese ordinarie, i ricorrenti convengono che non vi è necessità di stabilire un assegno di mantenimento in favore dei figli;
6) riguardo alle spese straordinarie, entrambi i genitori provvederanno al pagamento del 50 % di tutti gli esborsi sostenuti per tutti i figli, come da protocollo del Tribunale di NO (a titolo esemplificativo: visite specialistiche ed esami diagnostici, cure dentistiche ed ortodontiche, trattamenti sanitari, medicinali non da banco, occhiali, tasse scolastiche ed universitarie, libri scolastici, dotazione informatica imposta dalla scuola, gite di istruzione e di svago, soggiorni all'estero, abbonamenti per trasporto pubblico, corsi di recupero, iscrizione e pratica di attività sportiva (piscina, scuola calcio, ecc.), spese per conseguimento patente di guida, spese per acquisto di ciclomotori od autovetture e relativi oneri per bollo ed assicurazione, spese per l'organizzazione di celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli);
9) gli assegni per il nucleo familiare previsti dalla vigente normativa continueranno ad essere riconosciuti in favore di entrambi i coniugi secondo le modalità attualmente vigenti, in quanto entrambi genitori collocatari, ciascuno di due figli (facendo salvi eventuali conguagli in caso di differenze nei rispettivi importi);
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi:
7) considerato che entrambi i ricorrenti espletano attività lavorativa e percepiscono redditi sufficienti per sé e per i figli, le parti convengono che non viene previsto alcun assegno divorzile in favore dei genitori;
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trasacco (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in NO il 17 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo