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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/11/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 817/2025 promossa da:
(C.F.: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv. Emanuele Fusi del Foro di Lucca
e Michele Cioni del Foro di Pisa Email_1
ed elettivamente domiciliata presso il Email_2 loro studio sito a Guamo (LU), Via Sottomonte 1
RICORRENTE contro
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica
[...]
Controparte_2 (C.F. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-
[...] P.IVA_2 tempore rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Antonia Cassalia (c.f.
) in servizio presso il C.F._2 [...]
– Controparte_3 [...]
– che elegge domicilio presso la Controparte_4 CP_2 sede del predetto in C.so d'Augusto n. 231, PEC: Controparte_2 CP_2
Email_3
RESISTENTI OGGETTO
INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO IN VI 19
CONCLUSIONI DELLE PARTI
COME IN ATTI .
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente proposto ex art. 414 c.p.c , docente Parte_1 di scuola media a tempo indeterminato del in servizio Controparte_5 all'epoca dei fatti presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Giuseppe Ravegnani” facente parte dell'I.C. di Ospedaletto sito a Coriano (RN), conveniva in giudizio l'amministrazione scolastica resistente perché venisse accertata l'illegittimità del provvedimento datoriale Prot.0001035 in data 08/01/2022 con il quale era stata disposta nei suoi confronti la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per inosservanza dell'obbligo vaccinale ex art 2 DL 172/2021 in assenza di motivi di salute ostativi .
Si costituiva in giudizio l'amministrazione scolastica contestando sotto vari profili le avverse pretese e sollevando diverse eccezioni pregiudiziali .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , il ricorso appare immeritevole di accoglimento .
Risulta infatti circostanza pacifica che la ricorrente , nonostante i reiterati inviti della dirigenza scolastica in data 13/12/2021 , 21/12/2021 e 28\12\2021 , non si sia volontariamente sottoposta al trattamento vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV2 pur rientrando tra i soggetti di cui agli art. 3 ter e 4 ter d.l. 44/2021 tenuti alla vaccinazione ed in assenza di motivi di salute ostativi , essendo stata verificata l'inidoneità della certificazione prodotta dalla ricorrente a firma del dott. che si limitava a consigliare il differimento Controparte_6 della vaccinazione in attesa del completamento di non meglio precisati esami diagnostici di in ambito neurologico , rispetto al quale si sono espressi in senso negativo tanto il Responsabile del Servizio Igiene\Scuole della ASL di Rimini dott.ssa che il medico competente dott. Persona_1 Persona_2
(Poliambulatorio San Gaudenzo) i quali in quanto sanitari hanno potuto
[...] rendere il parere tecnico legittimando la formalizzazione del Decreto di inibitoria assunto dal Dirigente Scolastico .
A fronte di ciò, in esecuzione del d.l. 172/2021 (che ha introdotto i suddetti artt. 3 ter e 4 ter al d.l. 44/2021), l'Istituto scolastico, in persona del Dirigente scolastico, con missiva Prot.0013153 del 28/12/2021 ha quindi rigettato la richiesta di differimento invitando nuovamente la ricorrente all'assolvimento dell'obbligo vaccinale e successivamente provvedimento datoriale Prot.0001035 in data 08/01/2022 ha sospeso la ricorrente dal servizio e dalla retribuzione dal giorno 08/01/2022 a tutto 31/03/2022 compresi.
Sul piano normativo viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 4 ter d.l. 44/2021 (convertito dalla Legge 76/2021) che sotto il titolo “Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari” nella versione vigente a partire dal 26 gennaio 2022 prevede testualmente: “Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi VI-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. (…).
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. I direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verificano, rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento sono svolte secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata della sospensione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Il
per l'anno scolastico 2021/2022 comunica, Controparte_1 mensilmente, al le unità di personale Controparte_7 scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema informativo NoiPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.”.
Viene poi in rilievo lo ius superveniens rappresentato dal Decreto Legge n. 24 in data 24\03\2022 in vigore dal giorno successivo 25\03\2022 che all'art. 8 ( obblighi vaccinali) quarto comma ha introdotto per gli insegnanti inottemperanti all'obbligo vaccinale , in luogo della sospensione , l'obbligo di prestare attività lavorative di supporto diverse dall'insegnamento .
Si riporta di seguito il testo del l'art. 8 quarto comma del Decreto Legge n. 24 in data 24\03\2022 : “ Dopo l'articolo 4 -ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono inseriti i seguenti : - Art.
4 -ter .1 :
1. Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3 -ter , da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi VI-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzio1ne degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e forma1zione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 -ter .2…; - 4-ter. 2 (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola) .
1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS- CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi VI-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto ” .
Così chiarito il quadro normativo di riferimento , va affermata in via pregiudiziale la competenza della Autorità Giudiziaria Ordinaria a conoscere della presente vicenda processuale .
Sul punto infatti l'Ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 28429 del 29\09\2022 Rv. 665655-01 − richiamata e condivisa dalla Corte Costituzionale nella sentenze n. 15 e 16 del 2023 che per tale motivo ha rilevato la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo rimettente e la conseguente inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dallo stesso sollevate in tema di sospensione dall'esercizio della professione per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale − ha chiarito che la relativa controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario venendo in rilievo un diritto soggettivo - ossia continuare ad esercitare la professione nonostante l'inadempimento all'obbligo vaccinale - non intermediato dall'esercizio del potere amministrativo . Va pertanto ribadita la giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, proprio perché la domanda giudiziale, alla luce del criterio della causa petendi, riguarda gli effetti diretti dell'accertamento datoriale dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale sul rapporto di lavoro.
Passando ora ad esaminare le argomentazioni della ricorrente relative alla dedotta violazione di normative di matrice comunitaria , va ritenuto che la materia concernente gli obblighi vaccinali non rientri tra quelle di competenza dell'Unione Europea.
Sul punto va qui richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 7045 in data 20 ottobre 2021 ( conformi Consiglio di Stato n.1381 del 28/02/2022 e n. 416 del 28/01/2022; n. 6401 del 2 dicembre 2021 e n. 6790 dell'11 ottobre 2021) che ha ravvisato la piena compatibilità della disciplina in materia di obbligo vaccinale con i principi dell'Unione Europea essendo “…incontestabile , alla luce del diritto vivente, che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e quella delle Corti supreme in altri Stati non ha affatto escluso la legittimità delle vaccinazioni obbligatorie a tutela della salute pubblica e, in particolare, dei soggetti più vulnerabili, a cominciare dai minori…” .
Del pari infondate devono ritenersi tutte le questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente .
Infatti la Corte Costituzionale in data 9\02\2023 ha pubblicato le sentenze nn. 14\2023 , 15\2023 e 16\2023 in data 1\12\2022 con le quali ha tra l'altro dichiarato :
1) inammissibili per difetto di giurisdizione le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice amministrativo;
2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la RE AN;
3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione della sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la RE AN;
4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, e dell'art. 4, commi 1, 4 e 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito – come modificati dal d.l. n. 172 del 2021, come convertito, e dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da VI-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52 – sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost., dal Tribunale ordinario di Padova;
5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito – come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, nonché come richiamato dall'art.
4-ter, comma 2, del medesimo d.l. n. 44 del 2021 – sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia e dal Tribunale ordinario di Padova, entrambi in funzione di giudici del lavoro;
6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
4-ter, comma 4, e 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, il secondo come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 172 del 2021, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia e dal Tribunale ordinario di Catania, entrambi in funzione di giudici del lavoro.
In estrema sintesi la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità della normativa in materia di trattamento vaccinale apparendo evidente “…in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio
…” .
Obbligo vaccinale che risponde sia al preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro a contatto con il pubblico (già desumibile dall'applicazione dell'art. 2087 c.c. e delle disposizioni specifiche del d. lgs. n. 81 del 2008) sia al principio, altrettanto fondamentale, di sicurezza delle cure rispondente ad un interesse della collettività (art. 32 Cost.) che deve ritenersi prevalente sul diritto al lavoro ex art. 36 Cost. “…l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico…il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza…la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto…” avendo in ogni caso “ …il legislatore introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito…trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione…”.
Del resto, anche e soprattutto ai sensi del d.lgs. 81/2008, occorre tenere presente le caratteristiche del luogo ove la ricorrente prestava la propria attività lavorativa : nella sede di lavoro della ricorrente, ogni giorno avevano accesso decine, se non centinaia, di studenti, prevalentemente minorenni, i quali sono esclusi – per espressa scelta legislativa al fine di garantire il fondamentale diritto allo studio – sia dall'obbligo vaccinale sia dall'effettuazione del tampone.
I docenti ed il personale ATA sono a contatto stretto con soggetti legittimamente non vaccinati e non sottoposti a tampone, nei confronti dei quali la campagna vaccinale è peraltro iniziata più tardi e la fase attuale della pandemia mostra effetti più recrudescenti.
In ultimo, va considerato anche il fatto che contrastare la diffusione del virus in ambito scolastico significa contrastare la diffusione del virus anche nei contesti di provenienza (familiare e sociale) di ciascuno degli studenti.
In definitiva, come nel contesto sanitario relativamente ai pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere, anche nel contesto scolastico - relativamente agli alunni che frequentano il servizio pubblico scolastico – vi sono elementi di “fragilità” che legittimano l'intervento - selettivo - del legislatore, impositivo del trattamento vaccinale.
Non è quindi irragionevole la decisione adottata con i d.l. n. 44/2021 e n. 172/2021 di introdurre l'obbligo di vaccinazione a carico di categorie di lavoratori – quali operatori sanitari, insegnanti, forze dell'ordine, vigili del fuoco, etc. – la cui attività integra servizi pubblici essenziali o comunque di interesse generale ed è, peraltro, caratterizzata da una dimensione di cura e tutela dei consociati oltreché da una generale e frequente condizione di stretto contatto all'interno della collettività di riferimento (colleghi, persone assistite, etc.).
Né può ritenersi che i provvedimenti di sospensione dal lavoro adottati dalle amministrazioni scolastiche contrastino con l'art. 94 CCNL dal momento che i provvedimenti in questione non hanno certamente alcun rilievo disciplinare.
Il provvedimento impugnato si fonda sul mero dato oggettivo della mancata esibizione della documentazione vaccinale, a prescindere sia da una valutazione circa la gravità della condotta sia dall'elemento soggettivo della condotta stessa .
Inoltre la durata della sospensione viene commisurata non in base alla gravità della condotta ma fino a quando perdura l'inadempimento vaccinale .
Del resto il fatto che non si tratti di una sanzione disciplinare si desume dallo stesso tenore letterale dell'art. 4 ter d.l. 44/2021, il quale al comma 3 prevede che
“L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Dunque, la sospensione quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale non è una sanzione, ma è semplicemente l'inevitabile effetto dell'impossibilità temporanea all'esecuzione della prestazione lavorativa, derivante dal verificarsi di un'ipotesi di inidoneità lavorativa parimenti temporanea.
La sospensione, infatti, mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.
A fronte di ciò, negando natura disciplinare al provvedimento di sospensione, perde rilevanza anche la tesi della ricorrente che vorrebbe individuare la competenza ad adottarlo in capo all'Ufficio scolastico provinciale e non in capo al Dirigente scolastico.
Del resto, anche in tal caso, è la stessa norma che prevede espressamente che “i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1.”
Del tutto inconsistente infine la tesi della ricorrente circa la pretesa pericolosità per la salute dei vaccini .
L'autorizzazione del vaccino è stata infatti preceduta da una procedura di sperimentazione clinica idonea a verificarne la efficacia e sicurezza, le quali sono state peraltro confermate dai dati statistici ad oggi disponibili, come più ampiamente argomentato sia dal Consiglio di Stato ( sent. 7045/2021) che dalla Corte Costituzionale con le recenti sentenze pubblicate in data 9\02\2023.
Dunque la scelta del legislatore, fondata sulla obiettiva sussistenza di uno stato di pandemia e sule relative evidenze scientifiche , non può dirsi irragionevole .
L'intervento legislativo ha infatti bilanciato in modo ragionevole e proporzionato la libertà di autodeterminazione individuale con il diritto al lavoro , il diritto alla salute ( individuale e collettivo ) e il diritto all'istruzione.
Del resto, la disciplina in materia di trattamento vaccinale è stata strettamente ancorata all'evolversi della pandemia, come si desume dal termine della sospensione dal lavoro fissato al 15 giugno 2022 .
Restano assorbiti , in quanto ininfluenti e non pertinenti , tutti i restanti rilievi formulati dalla parte ricorrente che non ha mai prodotto la documentazione attestante il regolare assolvimento dell'obbligo vaccinale.
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 11\07\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con il Controparte_8
e le sue articolazioni periferiche:
[...]
1) Rigetta il ricorso .
2) Condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore delle Amministrazioni Scolastiche convenute delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 in complessivi euro 2.694,00 (di cui euro 351,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ) , oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge . Così deciso a Rimini alla udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'