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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11298 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26579 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 34031/22,
pronunciata il 01.10.2022 e depositata in data 05.10.2022, e vertente
TRA
(C.F. e P.V.: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore Sig. , difesa e rappresentata, giusta procura in atti, Parte_2
dall'Avv. Marco Occhiuzzi, (C.F. ), ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, al Viale Gramsci n.23;
appellante
CONTRO
(C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Roma, alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione ex art. 615 c.p.c., evocò in giudizio, Parte_1
dinnanzi l' Pace di Napoli, l' Controparte_2 Controparte_1
, formulando opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alle
[...]
cartelle di pagamento n. 07120130101898484000, n. 07120140122380812000, e n.
0712012015707789000, aventi ad oggetto contravvenzioni al C.d.S. elevate tra gli anni 2009 e 2010.
Eccependo l'omessa o invalida notifica della cartella e dei verbali ad essa sottesi,
nonché il decorso del termine di prescrizione quinquennale ex articolo 28 L. 689/81,
ne domandò la dichiarazione di illegittimità e nullità, con vittoria di spese.
L'agente della riscossione rimase contumace.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 34031/22, pronunciata il 01.10.2022 e pubblicata il 05.10.2022, ha dichiarato la domanda inammissibilie, in considerazione del difetto di interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo, ai sensi dell'art. 12, comma IV bis, D.P.R. 602/73, ed ha compensato le spese di lite tra le parti.
Per quanto di interesse, propone appello avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, domandandone l'integrale riforma. Si duole dell'illegittimità
della pronuncia, atteso il proprio interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in quanto rientrante in una delle fattispecie delineate dalla citata disposizione. In
particolare, sostiene che, in virtù delle pendenze debitore contestate, sia stato pregiudicato nel rilascio di benefici economici da parte del Parte_3 , ipotesi inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 12, comma IV bis, lett. c),
[...]
D.P.R. 602/73.
Domanda, pertanto, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L' è parte contumace. Controparte_1
Al termine dell'udienza del 21.11.2025, il Giudice riserva la causa in decisione senza i termini di legge.
L'appello va dichiarato improcedibile per le seguenti motivazioni.
In via preliminare, va rilevata la violazione dell'art. 348 c.p.c., circostanza che pregiudica l'esame nel merito delle doglianze prospettate.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 348, 347 e 165 c.p.c., viene in rilievo la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, rilevabile anche d'ufficio, nell'ipotesi in cui l'appellante non si costituisca entro il termine di giorni dieci decorrenti dalla notifica dell'atto di citazione d'appello alla controparte.
Dunque, la mancata, o tardiva, costituzione in termini dell'appellante determina l'improcedibilità dell'impugnazione, a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato. La ratio di tale disposizione, che fa ricadere interamente sull'appellante l'onere di impulso processuale, va rinvenuta nella necessità di evitare impugnazioni di carattere pretestuoso e dilatorio che vadano a gravare il carico giudiziario.
I Giudici di legittimità hanno recentemente ribadito che “La costituzione in giudizio
dell'appellante con il deposito della copia dell'atto di citazione in luogo dell'originale
determina l'improcedibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ove la velina
non contenga alcuna indicazione sull'avvenuta notifica, né la stessa possa trarsi dall'atto
prodotto dall'appellato, e l'appellante abbia depositato l'originale dell'atto di citazione
notificato oltre l'udienza di comparizione, senza richiedere la rimessione in termini, atteso
che, in detta situazione, il giudice, all'udienza ex art. 350 c.p.c., è nell'impossibilità di verificare la tempestiva costituzione in causa dell'appellante.” (Cass., Sez. II civ., Ord.
3527/2017, richiamata da Cass., Sez. III civ., Sent. n. 9269/2023).
Nel caso di specie, tale profilo viene in rilievo in considerazione della circostanza che non ha fornito alcuna documentazione comprovante l'avvenuta Parte_1
rituale notifica dell'atto di citazione in appello all'agente della riscossione, sicché
non vi è possibilità di verificarne la costituzione in giudizio entro i termini di legge indicati.
Non osta a tale motivazione la circostanza che tale profilo non sia stato preventivamente sottoposto all'attenzione dell'impugnante, venendo qui in rilievo profili di carattere processuale sui quali l'ordinamento giuridico è titolare di ampio margine di controllo.
Invero, al riguardo: “Ove il giudice d'appello abbia dichiarato d'ufficio l'improcedibilità
del gravame per tardiva costituzione dell'appellante, senza sottoporre preventivamente alle
parti detta questione, non sussiste alcuna nullità della sentenza per violazione del diritto di
difesa, trattandosi di decisione fondata su questione di diritto, in relazione alla quale le parti
hanno la facoltà “ex ante” di esercitare ampiamente il contraddittorio;
e ciò vieppiù ove si
consideri che si tratta di questione processuale, in relazione alla quale l'ordinamento prevede
un ampio spettro di controllo, sino alla possibilità che l'eventuale “error in procedendo” sia
oggetto di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel qual caso la corte di
legittimità diviene giudice del fatto processuale.” (Cass., Sez. II civ., Sent. n. 24312/2017).
Orbene, per le motivazioni sin qui esposte l'appello va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese, non essendo la controparte costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 34031, Parte_1
pronunciata il 01.10.2022, depositata il 05.10.2022, così provvede:
-a) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
-b) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, il 2.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26579 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 34031/22,
pronunciata il 01.10.2022 e depositata in data 05.10.2022, e vertente
TRA
(C.F. e P.V.: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore Sig. , difesa e rappresentata, giusta procura in atti, Parte_2
dall'Avv. Marco Occhiuzzi, (C.F. ), ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, al Viale Gramsci n.23;
appellante
CONTRO
(C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Roma, alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante atto di citazione ex art. 615 c.p.c., evocò in giudizio, Parte_1
dinnanzi l' Pace di Napoli, l' Controparte_2 Controparte_1
, formulando opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alle
[...]
cartelle di pagamento n. 07120130101898484000, n. 07120140122380812000, e n.
0712012015707789000, aventi ad oggetto contravvenzioni al C.d.S. elevate tra gli anni 2009 e 2010.
Eccependo l'omessa o invalida notifica della cartella e dei verbali ad essa sottesi,
nonché il decorso del termine di prescrizione quinquennale ex articolo 28 L. 689/81,
ne domandò la dichiarazione di illegittimità e nullità, con vittoria di spese.
L'agente della riscossione rimase contumace.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 34031/22, pronunciata il 01.10.2022 e pubblicata il 05.10.2022, ha dichiarato la domanda inammissibilie, in considerazione del difetto di interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo, ai sensi dell'art. 12, comma IV bis, D.P.R. 602/73, ed ha compensato le spese di lite tra le parti.
Per quanto di interesse, propone appello avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, domandandone l'integrale riforma. Si duole dell'illegittimità
della pronuncia, atteso il proprio interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in quanto rientrante in una delle fattispecie delineate dalla citata disposizione. In
particolare, sostiene che, in virtù delle pendenze debitore contestate, sia stato pregiudicato nel rilascio di benefici economici da parte del Parte_3 , ipotesi inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 12, comma IV bis, lett. c),
[...]
D.P.R. 602/73.
Domanda, pertanto, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L' è parte contumace. Controparte_1
Al termine dell'udienza del 21.11.2025, il Giudice riserva la causa in decisione senza i termini di legge.
L'appello va dichiarato improcedibile per le seguenti motivazioni.
In via preliminare, va rilevata la violazione dell'art. 348 c.p.c., circostanza che pregiudica l'esame nel merito delle doglianze prospettate.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 348, 347 e 165 c.p.c., viene in rilievo la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, rilevabile anche d'ufficio, nell'ipotesi in cui l'appellante non si costituisca entro il termine di giorni dieci decorrenti dalla notifica dell'atto di citazione d'appello alla controparte.
Dunque, la mancata, o tardiva, costituzione in termini dell'appellante determina l'improcedibilità dell'impugnazione, a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato. La ratio di tale disposizione, che fa ricadere interamente sull'appellante l'onere di impulso processuale, va rinvenuta nella necessità di evitare impugnazioni di carattere pretestuoso e dilatorio che vadano a gravare il carico giudiziario.
I Giudici di legittimità hanno recentemente ribadito che “La costituzione in giudizio
dell'appellante con il deposito della copia dell'atto di citazione in luogo dell'originale
determina l'improcedibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ove la velina
non contenga alcuna indicazione sull'avvenuta notifica, né la stessa possa trarsi dall'atto
prodotto dall'appellato, e l'appellante abbia depositato l'originale dell'atto di citazione
notificato oltre l'udienza di comparizione, senza richiedere la rimessione in termini, atteso
che, in detta situazione, il giudice, all'udienza ex art. 350 c.p.c., è nell'impossibilità di verificare la tempestiva costituzione in causa dell'appellante.” (Cass., Sez. II civ., Ord.
3527/2017, richiamata da Cass., Sez. III civ., Sent. n. 9269/2023).
Nel caso di specie, tale profilo viene in rilievo in considerazione della circostanza che non ha fornito alcuna documentazione comprovante l'avvenuta Parte_1
rituale notifica dell'atto di citazione in appello all'agente della riscossione, sicché
non vi è possibilità di verificarne la costituzione in giudizio entro i termini di legge indicati.
Non osta a tale motivazione la circostanza che tale profilo non sia stato preventivamente sottoposto all'attenzione dell'impugnante, venendo qui in rilievo profili di carattere processuale sui quali l'ordinamento giuridico è titolare di ampio margine di controllo.
Invero, al riguardo: “Ove il giudice d'appello abbia dichiarato d'ufficio l'improcedibilità
del gravame per tardiva costituzione dell'appellante, senza sottoporre preventivamente alle
parti detta questione, non sussiste alcuna nullità della sentenza per violazione del diritto di
difesa, trattandosi di decisione fondata su questione di diritto, in relazione alla quale le parti
hanno la facoltà “ex ante” di esercitare ampiamente il contraddittorio;
e ciò vieppiù ove si
consideri che si tratta di questione processuale, in relazione alla quale l'ordinamento prevede
un ampio spettro di controllo, sino alla possibilità che l'eventuale “error in procedendo” sia
oggetto di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel qual caso la corte di
legittimità diviene giudice del fatto processuale.” (Cass., Sez. II civ., Sent. n. 24312/2017).
Orbene, per le motivazioni sin qui esposte l'appello va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese, non essendo la controparte costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 34031, Parte_1
pronunciata il 01.10.2022, depositata il 05.10.2022, così provvede:
-a) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
-b) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, il 2.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone