Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5284 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 5591/2023 Verbale dell'udienza del 27/05/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Lo Presti. Per gli eredi del sig. è presente l'avv. Meo. Per_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 5591 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
, c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Lo Presti, presso il cui studio elett.te domici- lia in Napoli alla Via San Pietro n. 73 APPELLANTE E
, c.f.: ; , c.f.: Controparte_1 C.F._1 Parte_2
; , c.f.: ; C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, c.f.: ; , c.f.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
, quali eredi del sig. , rappresentati e difesi dagli C.F._5 Persona_2 avv. Reanto Ciaburri e Gianfranco Meo, presso il cui studio elett.te domiciliano in Napo- li, alla Via Belvedere n. 45 APPELLATI NONCHE'
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
ritenne non perfezionata la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., né di ulteriori atti interruttivi e dichiarò la prescrizione del credito, con conseguen- te annullamento della cartella impugnata, e condanna del solo concessionario al paga- mento delle spese di lite con attribuzione. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il Giudice a quo abbia errato nel ritenere sussistente l'interesse ad agire in capo all'opponente e decorso il termine di prescrizione, stante la regolare notifica della cartella di pagamento ritualmente provata. Ha, altresì, domandato la condanna dell'appellato alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. Si sono costituiti gli eredi del sig. , deceduto il 14/04/2021, chiedendo il rigetto Per_1 dell'appello, ed il che ne ha chiesto l'accoglimento. Controparte_2
L'appello è fondato. La domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo e, pertanto, va rilevata, in via assorbente, la carenza di interesse ad agire in capo al sig. e, per egli, degli attuali eredi. Per_1
Invero, premesso che la questione sull'interesse ad agire è stata a lungo dibattuta facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è intervenuto sul tema il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 di-
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 cembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscri- zione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o in- fine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Di re- cente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice del- la crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, op- pure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, ru- bricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua vol- ta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad og- getto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassa- zione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò di- scende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti con- tributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscos- sione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazio- ne delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una di- sposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministra- tive pecuniarie per violazione del C.d.S.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai pro- cedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità solleva- ti) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si as- suma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussi- stere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la da- ta di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposi- zione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presup- posto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debi- tore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ra- gione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da par- te dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere ri-
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4 chiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nella specie, gli odierni appellati non deducono, e tantomeno provano, che sia stato posto in essere un atto di riscossione del credito o che vi sia altro concreto ed attuale interesse ad agire. Pertanto, l'opposizione risulta inammissibile e la sentenza deve essere riformata. Ricor- rono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudi- zio, stante la novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 29502/2022 del giudice di pace di Napoli, dichiara inam- missibile la domanda proposta dal sig. ; Persona_2
- compensa per l'intero le spese del giudizio di appello. Così deciso in Napoli, il 27/05/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 5