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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/06/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4323/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4323/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Imparato Luciano, CP_1 C.F._1
domiciliato in AP al Viale A. Gramsci n. 17b;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Intorcia Stefano, domiciliata in Benevento alla via Erik Mutarelli n. 20;
CONVENUTA
(C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_2 il patrocinio dell'Avv. Esposito Stefano, domiciliata in AP alla Via Andrea d'Isernia n. 24;
CONVENUTA
C.F. ) – rappresentata da (C.F. ) - Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4 con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Nocilla, domiciliata in Salerno alla via G. V. Quaranta n. 3;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.3.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. proposta il 07.09.2021 da nei confronti dell' (d'ora in poi e della CP_1 Controparte_2 CP_6 [...]
[...
[...] [
Contr (d'ora in poi , con riferimento alla cartella di Controparte_7 pagamento n. 071 2019 00181386 35001 dell'importo di euro 688.955,11 ad egli notificata in data
13.03.2019, la quale richiama il ruolo n. 2018/010821 reso esecutivo il 29.10.2018.
L'importo di cui alla citata cartella costituisce la metà della maggior perdita di euro Contr 1.336.429,07 deliberata il 14.03.2018 da con riferimento alla garanzia pubblica escussa da Contr (oggi nei confronti di Controparte_9 Controparte_10
Tale garanzia pubblica accedeva (nei limiti del 80% della sorta capitale) ex legge n. 662/1996 al contratto di finanziamento per euro 2.000.000,00 concluso il 29.03.2010 da Controparte_9
con Expom s.r.l. società unipersonale (poi ), il quale era assistito Parte_1
anche da una fideiussione in pari data prestata (nei limiti del 50% del capitale progressivamente residuato all'esito dei pagamenti: art. 4 del contratto) da CP_1 ha chiesto sospendersi in via cautelare l'efficacia esecutiva della cartella nonché, CP_1 nel merito, la declaratoria di nullità della stessa e di inesistenza del diritto dell' di agire in CP_6
executivis nei suoi confronti, sul presupposto che il credito di cui alla cartella sarebbe stato transatto:
a) una prima volta con per l'importo di euro 230.000,00 in data 28.11.2017 Controparte_10
(data in cui la aveva accettato anche la proposta della CP_10 Controparte_11
– altra società riconducibile a – di accollarsi la posizione debitoria della
[...] CP_1 [...]
(già Expom s.r.l.) nei confronti di;
Parte_1 Controparte_12
b) in ragione del mancato adempimento dell'accordo, una seconda volta in data 06.11.2018 per Con l'importo di euro 150.000,00 accettato da ed adempiuto dalla Controparte_9
mediante bonifici per complessivi euro 130.000,00, oltre ad ulteriori euro 56.466,03 versati dalla (anch'essa riconducibile a in esecuzione Controparte_13 CP_1 dell'istanza di rateizzazione presentata all' dopo la ricezione della cartella. CP_6
Pertanto, “essendo sopravvenuto un accordo transattivo sugli importi mutuati, non avrebbe potuto attivare la garanzia prevista nei confronti del sig. , Controparte_14 CP_1 con conseguente illegittimità della cartella esattoriale emessa” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione). Contr Con comparse ritualmente depositate si sono costituite l' ed contestando le CP_6
deduzioni di parte attrice per le seguenti ragioni:
a) previa richiesta di escussione della garanzia da parte di trasmessa il Controparte_9
Contr 29.08.2016, in data 28.02.2018 era stata deliberata da la perdita di euro 1.336.429,07 da
Contr parte di Contr b) in data 14.03.2018 aveva erogato euro 1.336.429,07 in favore di Controparte_9
surrogandosi per il recupero del suindicato importo nei diritti vantati dalla banca nei
[...]
2 confronti della e (limitatamente all'importo di euro 668.882,75) dei garanti Parte_1
personali, tra i quali CP_1
Contr c) inopponibilità nei confronti di dell'eventuale transazione intervenuta tra la società debitrice e , giacché il pagamento in favore di della Controparte_9 Controparte_9 somma assistita dalla garanzia pubblica era avvenuto il 14.03.2018, mentre l'eventuale transazione era stata conclusa soltanto il 06.11.2018 e ciò senza considerare che tale transazione avrebbe potuto riguardare, al più, la sola parte residua di debito nei confronti della banca non coperta dalla garanzia pubblica;
Contr A seguito di chiamata in causa richiesta da si è costituita anche Controparte_4
(rappresentata da quale cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_5
in forza del contratto di finanziamento concluso il 29.03.2010. Controparte_10
ha insistito per il rigetto delle doglianze di parte attrice in forza delle seguenti Controparte_4
ragioni: Con a) l'accollo del 2017 da parte di della debitoria della non è mai stato Parte_1
formalizzato, essendovi state soltanto trattative;
b) in relazione al solo debito della nei confronti di derivante dal Pt_1 Controparte_9
Contr finanziamento del 2010 e residuato dopo l'escussione della garanzia di (cioè quello non coperto dalla garanzia pubblica), in data 06.11.2018 vi era stata la conclusione di un accordo transattivo con per l'importo di euro 150.000,00, il quale non ebbe alcun Controparte_9
seguito in ragione del mancato pagamento del relativo importo da parte della società debitrice;
c) rimasto inadempiuto l'accordo del 06.11.2018 e sempre in relazione al solo debito del finanziamento del 2010 non coperto da garanzia pubblica, in data 08.02.2019 era stato raggiunto un secondo accordo transattivo tra la società debitrice ed (medio Controparte_5 tempore succeduta a ) per l'importo di euro 75.000,00, dei quali in data Controparte_9
25.02.2019 la aveva provveduto a versare soltanto la prima rata di euro Parte_1
50.000,00, omettendo il versamento della seconda rata di euro 25.000,00;
d) le rimesse richiamate dall'attore (di euro 130.000,00 da parte di e Controparte_11
Co di euro 56.466,03 da parte di afferiscono ad un ulteriore accordo Controparte_13
concluso il 17.03.2017 tra Il AN di AP (oggi ) e con CP_10 Parte_1
riferimento non già al contratto di finanziamento agevolato del 29.03.2010, bensì al contratto di c/c. n. 04999/1000/00000201 in titolarità di e rispetto al quale, al Parte_1
tempo, vi era una esposizione debitoria di euro 769.765,13.
Con ordinanza del 27.05.2022 è stata rigettata l'istanza di sospensione in quanto, “in disparte
3 l'indagine dei rapporti bancari a quali fanno riferimento e della natura giuridica, la transazione
(rectius, mail: cfr. doc. in atti) del 28.11.2017 non ha avuto seguito, mentre gli ulteriori accordi transattivi richiamati dall'attore sono stati conclusi successivamente all'escussione della garanzia pubblica e al pagamento in favore di (oggi ) della quota di Controparte_9 CP_4
finanziamento assistita dalla garanzia pubblica sicché, oltre a poter riguardare soltanto la quota di Contr debito non coperta da garanzia pubblica, tali accordi sono inopponibili ad (cfr. l'ordinanza in atti).
Riservata la causa in decisione all'esito dell'udienza del 27.03.2025, le parti hanno depositato i rispettivi atti conclusivi.
Contr
Tanto premesso, occorre preliminarmente osservare che il credito di origina da una garanzia pubblica prestata ai sensi della legge n. 662/1996.
Al riguardo, vengono in rilievo le seguenti disposizione:
- l'art. 9 comma 5 del d.lgs. n. 123/1998 dispone che “per le restituzioni di cui al comma 4 [ossia nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca del beneficio disposta per azioni o per fatti addebitati all'impresa beneficiaria, quali l'inadempimento] al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione”;
- l'art. 2 co. 4 del D.M. 20.06.2005 prevede che “la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria. Nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese. La garanzia è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione. In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43”
- l'art. 8 bis co. 3 del D.L. n. 3/2015, inserito dalla legge di conversione n. 33/2015 dispone che
“il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di
4 garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e successive modificazioni”.
Nel fornire la corretta esegesi delle citate previsioni, la Corte di Cassazione ha chiarito che:
- nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge
662/1996 devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento, da quello riguardante – in qualità di gestore del fondo di Controparte_14
garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla legge n. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, trovando ogni segmento di tale rapporto la propria regolamentazione nella legge e ciò anche alla luce della funzione (anch'essa pubblica) svolta dalla garanzia;
- “le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione” (tra le altre, Cass. civ. n. 2664/2019);
- “in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma dell'art. 9, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (cfr. Cass., n. 21841/2017); in tutti i casi si tratta, in pari tempo, di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2 […] tale normativa «si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione» e perciò di esecuzione del relativo rapporto negoziale: inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate previste per la restituzione del mutuo ricompreso” (Cass. civ. n. 2664/2019);
5 - “la deviazione dallo scopo, nei casi suindicati, così come l'inadempienza a tale rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento o di garanzia e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame - presupposto alla revoca del beneficio erogato (cfr. Cass., 20/09/2017, n. 21841). In altri termini, anche la patologia inerente alla successiva fase - sebbene di carattere negoziale - concernente la gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, può incidere su quest'ultima e comportare la revoca del beneficio e la conseguente insorgenza del diritto dell'amministrazione alla restituzione” (Cass. civ. n. 9926/2018);
- “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo
l'insegnamento di Sez. U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento”
(cfr. Cass. civ. n. 6508/2020, n. 1005/2023, n. 36513/2023, n. 9657/2024, n. 15845/2024, etc.);
- “l'avvenuta escussione della garanzia pubblica nei confronti di Controparte_7
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (cfr. Cass. civ. n. 1005/2023, n.
36513/2023, n. 9657/2024, n. 15845/2024, etc.).
Alla luce della normativa e la giurisprudenza di riferimento sopra richiamata, emerge con l'infondatezza dell'opposizione di CP_1
Quest'ultima si fonda sulla circostanza che l'odierno opponente – anche attraverso società ad egli collegate – avrebbe transatto l'intera esposizione debitoria con l'istituto di credito finanziatore, con conseguente estinzione anche di qualsivoglia obbligazione di pagamento nei confronti del “creditore Contr pubblico”
La ricostruzione non è meritevole di accoglimento.
Invero, dalla documentazione in atti si evince che la mail del 28.11.2017 non integrava una transazione accettata dalla bensì della mera esistenza di una trattativa, ove si consideri che nella CP_3 stessa mail si fa riferimento alla necessità di una successiva delibera da parte dell'istituto di credito.
6 Peraltro, lo scritto non ha avuto alcun seguito, posto che non vi è stata la delibera di accettazione da parte della banca, né il versamento di euro 230.000,00 da parte della società debitrice.
Inconferente agli odierni fini è anche la mail del 06.11.2018, ove si fa riferimento alla circostanza che la banca aveva autorizzato la transazione con dietro versamento di Parte_1
euro 150.00,00. Contr In primo luogo, dalla documentazione in atti si evince che in data 14.03.2018 aveva erogato euro 1.336.429,07 in favore di surrogandosi per il recupero del Controparte_9
suindicato importo nei diritti vantati dalla banca nei confronti della e (limitatamente Parte_1 all'importo di euro 668.882,75) dei garanti personali, tra i quali CP_1
Da tanto consegue che l'eventuale transazione dell'intera debitoria in data 06.11.2018 sarebbe
Contr comunque inopponibile ad in quanto avente ad oggetto una quota di credito che, lo si ripete, a quella data era ormai in titolarità del “creditore pubblico”.
Sotto un diverso ma convergente profilo, dalla lettura delle scritture datate 06.11.2018 (avente ad oggetto la transazione per euro 150.000,00) e del 06.02.2019 (avente ad oggetto la transazione per euro 75.000,00) ben si comprende che oggetto dell'accordo era il “residuo vigente sospeso”, ossia la sola quota di debito non coperta da garanzia pubblica.
Contr
Peraltro, ha prodotto le comunicazioni del 16.07.2018 e del 03.09.2018 trasmesse alla società debitrice ed al garante contenenti l'informativa circa l'escussione della garanzia CP_1 da parte di e l'intimazione al pagamento di euro 668.882,75. CP_10
Contr
Pur non avendo depositato gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, l'opponente non ne ha specificamente contestato la ricezione, sicché può ritenersi provata la conoscenza, da parte del
Contr garante, della intervenuta surrogazione di per la parte di debito coperta dalla garanzia pubblica.
Del resto, è lo stesso opponente ad ammettere che nel 2018 aveva già ricevuto una cartella
Contr dall' contenente la richiesta di pagamento di euro 668.882,75 spettanti ad e di aver CP_6
ottenuto una rateizzazione della debitoria poi non integralmente adempiuta;
ne deriva che anche per Contr tale ragione può inferirsi come a fosse noto che avesse già corrisposto alla banca CP_1
l'importo coperto dalla garanzia pubblica e che, di conseguenza, l'accordo concluso con la banca non Contr potesse riguardasse anche il credito vantato da
Invero, anche se – diversamente da quanto dedotto da - la citata cartella n. CP_1
07120190018138635000 è stata notificata il 22.01.2019 e non nel 2018 (cfr. la relata di notificazione prodotta dall' , la soluzione sopra indicata resta la medesima, atteso che l'accordo per euro CP_6
75.000,00 risale all'08.02.2019 e che, parimenti, la società debitrice ha effettuato i bonifici in favore
7 della banca successivamente al 22.1.2019 (cfr. le contabili allegate all'atto di citazione), ossia quando Contr era pienamente a conoscenza dell'intervenuta escussione della garanzia e della surrogazione di
Quanto osservato è sufficiente al rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento alle tabelle di cui al d.m. n. 55/2018 relative ai giudizi di valore superiore ad euro 520.000,00.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1 Controparte_2
, della e di
[...] Controparte_7 Controparte_4
(rappresentata da , che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi in favore di Controparte_5
ciascuna parte convenuta, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 24/06/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4323/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Imparato Luciano, CP_1 C.F._1
domiciliato in AP al Viale A. Gramsci n. 17b;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Intorcia Stefano, domiciliata in Benevento alla via Erik Mutarelli n. 20;
CONVENUTA
(C.F. ), con Controparte_3 P.IVA_2 il patrocinio dell'Avv. Esposito Stefano, domiciliata in AP alla Via Andrea d'Isernia n. 24;
CONVENUTA
C.F. ) – rappresentata da (C.F. ) - Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4 con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Nocilla, domiciliata in Salerno alla via G. V. Quaranta n. 3;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.3.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. proposta il 07.09.2021 da nei confronti dell' (d'ora in poi e della CP_1 Controparte_2 CP_6 [...]
[...
[...] [
Contr (d'ora in poi , con riferimento alla cartella di Controparte_7 pagamento n. 071 2019 00181386 35001 dell'importo di euro 688.955,11 ad egli notificata in data
13.03.2019, la quale richiama il ruolo n. 2018/010821 reso esecutivo il 29.10.2018.
L'importo di cui alla citata cartella costituisce la metà della maggior perdita di euro Contr 1.336.429,07 deliberata il 14.03.2018 da con riferimento alla garanzia pubblica escussa da Contr (oggi nei confronti di Controparte_9 Controparte_10
Tale garanzia pubblica accedeva (nei limiti del 80% della sorta capitale) ex legge n. 662/1996 al contratto di finanziamento per euro 2.000.000,00 concluso il 29.03.2010 da Controparte_9
con Expom s.r.l. società unipersonale (poi ), il quale era assistito Parte_1
anche da una fideiussione in pari data prestata (nei limiti del 50% del capitale progressivamente residuato all'esito dei pagamenti: art. 4 del contratto) da CP_1 ha chiesto sospendersi in via cautelare l'efficacia esecutiva della cartella nonché, CP_1 nel merito, la declaratoria di nullità della stessa e di inesistenza del diritto dell' di agire in CP_6
executivis nei suoi confronti, sul presupposto che il credito di cui alla cartella sarebbe stato transatto:
a) una prima volta con per l'importo di euro 230.000,00 in data 28.11.2017 Controparte_10
(data in cui la aveva accettato anche la proposta della CP_10 Controparte_11
– altra società riconducibile a – di accollarsi la posizione debitoria della
[...] CP_1 [...]
(già Expom s.r.l.) nei confronti di;
Parte_1 Controparte_12
b) in ragione del mancato adempimento dell'accordo, una seconda volta in data 06.11.2018 per Con l'importo di euro 150.000,00 accettato da ed adempiuto dalla Controparte_9
mediante bonifici per complessivi euro 130.000,00, oltre ad ulteriori euro 56.466,03 versati dalla (anch'essa riconducibile a in esecuzione Controparte_13 CP_1 dell'istanza di rateizzazione presentata all' dopo la ricezione della cartella. CP_6
Pertanto, “essendo sopravvenuto un accordo transattivo sugli importi mutuati, non avrebbe potuto attivare la garanzia prevista nei confronti del sig. , Controparte_14 CP_1 con conseguente illegittimità della cartella esattoriale emessa” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione). Contr Con comparse ritualmente depositate si sono costituite l' ed contestando le CP_6
deduzioni di parte attrice per le seguenti ragioni:
a) previa richiesta di escussione della garanzia da parte di trasmessa il Controparte_9
Contr 29.08.2016, in data 28.02.2018 era stata deliberata da la perdita di euro 1.336.429,07 da
Contr parte di Contr b) in data 14.03.2018 aveva erogato euro 1.336.429,07 in favore di Controparte_9
surrogandosi per il recupero del suindicato importo nei diritti vantati dalla banca nei
[...]
2 confronti della e (limitatamente all'importo di euro 668.882,75) dei garanti Parte_1
personali, tra i quali CP_1
Contr c) inopponibilità nei confronti di dell'eventuale transazione intervenuta tra la società debitrice e , giacché il pagamento in favore di della Controparte_9 Controparte_9 somma assistita dalla garanzia pubblica era avvenuto il 14.03.2018, mentre l'eventuale transazione era stata conclusa soltanto il 06.11.2018 e ciò senza considerare che tale transazione avrebbe potuto riguardare, al più, la sola parte residua di debito nei confronti della banca non coperta dalla garanzia pubblica;
Contr A seguito di chiamata in causa richiesta da si è costituita anche Controparte_4
(rappresentata da quale cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_5
in forza del contratto di finanziamento concluso il 29.03.2010. Controparte_10
ha insistito per il rigetto delle doglianze di parte attrice in forza delle seguenti Controparte_4
ragioni: Con a) l'accollo del 2017 da parte di della debitoria della non è mai stato Parte_1
formalizzato, essendovi state soltanto trattative;
b) in relazione al solo debito della nei confronti di derivante dal Pt_1 Controparte_9
Contr finanziamento del 2010 e residuato dopo l'escussione della garanzia di (cioè quello non coperto dalla garanzia pubblica), in data 06.11.2018 vi era stata la conclusione di un accordo transattivo con per l'importo di euro 150.000,00, il quale non ebbe alcun Controparte_9
seguito in ragione del mancato pagamento del relativo importo da parte della società debitrice;
c) rimasto inadempiuto l'accordo del 06.11.2018 e sempre in relazione al solo debito del finanziamento del 2010 non coperto da garanzia pubblica, in data 08.02.2019 era stato raggiunto un secondo accordo transattivo tra la società debitrice ed (medio Controparte_5 tempore succeduta a ) per l'importo di euro 75.000,00, dei quali in data Controparte_9
25.02.2019 la aveva provveduto a versare soltanto la prima rata di euro Parte_1
50.000,00, omettendo il versamento della seconda rata di euro 25.000,00;
d) le rimesse richiamate dall'attore (di euro 130.000,00 da parte di e Controparte_11
Co di euro 56.466,03 da parte di afferiscono ad un ulteriore accordo Controparte_13
concluso il 17.03.2017 tra Il AN di AP (oggi ) e con CP_10 Parte_1
riferimento non già al contratto di finanziamento agevolato del 29.03.2010, bensì al contratto di c/c. n. 04999/1000/00000201 in titolarità di e rispetto al quale, al Parte_1
tempo, vi era una esposizione debitoria di euro 769.765,13.
Con ordinanza del 27.05.2022 è stata rigettata l'istanza di sospensione in quanto, “in disparte
3 l'indagine dei rapporti bancari a quali fanno riferimento e della natura giuridica, la transazione
(rectius, mail: cfr. doc. in atti) del 28.11.2017 non ha avuto seguito, mentre gli ulteriori accordi transattivi richiamati dall'attore sono stati conclusi successivamente all'escussione della garanzia pubblica e al pagamento in favore di (oggi ) della quota di Controparte_9 CP_4
finanziamento assistita dalla garanzia pubblica sicché, oltre a poter riguardare soltanto la quota di Contr debito non coperta da garanzia pubblica, tali accordi sono inopponibili ad (cfr. l'ordinanza in atti).
Riservata la causa in decisione all'esito dell'udienza del 27.03.2025, le parti hanno depositato i rispettivi atti conclusivi.
Contr
Tanto premesso, occorre preliminarmente osservare che il credito di origina da una garanzia pubblica prestata ai sensi della legge n. 662/1996.
Al riguardo, vengono in rilievo le seguenti disposizione:
- l'art. 9 comma 5 del d.lgs. n. 123/1998 dispone che “per le restituzioni di cui al comma 4 [ossia nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca del beneficio disposta per azioni o per fatti addebitati all'impresa beneficiaria, quali l'inadempimento] al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione”;
- l'art. 2 co. 4 del D.M. 20.06.2005 prevede che “la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria. Nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese. La garanzia è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione. In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43”
- l'art. 8 bis co. 3 del D.L. n. 3/2015, inserito dalla legge di conversione n. 33/2015 dispone che
“il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di
4 garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e successive modificazioni”.
Nel fornire la corretta esegesi delle citate previsioni, la Corte di Cassazione ha chiarito che:
- nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge
662/1996 devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento, da quello riguardante – in qualità di gestore del fondo di Controparte_14
garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla legge n. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, trovando ogni segmento di tale rapporto la propria regolamentazione nella legge e ciò anche alla luce della funzione (anch'essa pubblica) svolta dalla garanzia;
- “le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione” (tra le altre, Cass. civ. n. 2664/2019);
- “in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma dell'art. 9, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (cfr. Cass., n. 21841/2017); in tutti i casi si tratta, in pari tempo, di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2 […] tale normativa «si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione» e perciò di esecuzione del relativo rapporto negoziale: inadempimento all'obbligo di pagamento delle rate previste per la restituzione del mutuo ricompreso” (Cass. civ. n. 2664/2019);
5 - “la deviazione dallo scopo, nei casi suindicati, così come l'inadempienza a tale rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento o di garanzia e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame - presupposto alla revoca del beneficio erogato (cfr. Cass., 20/09/2017, n. 21841). In altri termini, anche la patologia inerente alla successiva fase - sebbene di carattere negoziale - concernente la gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, può incidere su quest'ultima e comportare la revoca del beneficio e la conseguente insorgenza del diritto dell'amministrazione alla restituzione” (Cass. civ. n. 9926/2018);
- “il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo
l'insegnamento di Sez. U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento”
(cfr. Cass. civ. n. 6508/2020, n. 1005/2023, n. 36513/2023, n. 9657/2024, n. 15845/2024, etc.);
- “l'avvenuta escussione della garanzia pubblica nei confronti di Controparte_7
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (cfr. Cass. civ. n. 1005/2023, n.
36513/2023, n. 9657/2024, n. 15845/2024, etc.).
Alla luce della normativa e la giurisprudenza di riferimento sopra richiamata, emerge con l'infondatezza dell'opposizione di CP_1
Quest'ultima si fonda sulla circostanza che l'odierno opponente – anche attraverso società ad egli collegate – avrebbe transatto l'intera esposizione debitoria con l'istituto di credito finanziatore, con conseguente estinzione anche di qualsivoglia obbligazione di pagamento nei confronti del “creditore Contr pubblico”
La ricostruzione non è meritevole di accoglimento.
Invero, dalla documentazione in atti si evince che la mail del 28.11.2017 non integrava una transazione accettata dalla bensì della mera esistenza di una trattativa, ove si consideri che nella CP_3 stessa mail si fa riferimento alla necessità di una successiva delibera da parte dell'istituto di credito.
6 Peraltro, lo scritto non ha avuto alcun seguito, posto che non vi è stata la delibera di accettazione da parte della banca, né il versamento di euro 230.000,00 da parte della società debitrice.
Inconferente agli odierni fini è anche la mail del 06.11.2018, ove si fa riferimento alla circostanza che la banca aveva autorizzato la transazione con dietro versamento di Parte_1
euro 150.00,00. Contr In primo luogo, dalla documentazione in atti si evince che in data 14.03.2018 aveva erogato euro 1.336.429,07 in favore di surrogandosi per il recupero del Controparte_9
suindicato importo nei diritti vantati dalla banca nei confronti della e (limitatamente Parte_1 all'importo di euro 668.882,75) dei garanti personali, tra i quali CP_1
Da tanto consegue che l'eventuale transazione dell'intera debitoria in data 06.11.2018 sarebbe
Contr comunque inopponibile ad in quanto avente ad oggetto una quota di credito che, lo si ripete, a quella data era ormai in titolarità del “creditore pubblico”.
Sotto un diverso ma convergente profilo, dalla lettura delle scritture datate 06.11.2018 (avente ad oggetto la transazione per euro 150.000,00) e del 06.02.2019 (avente ad oggetto la transazione per euro 75.000,00) ben si comprende che oggetto dell'accordo era il “residuo vigente sospeso”, ossia la sola quota di debito non coperta da garanzia pubblica.
Contr
Peraltro, ha prodotto le comunicazioni del 16.07.2018 e del 03.09.2018 trasmesse alla società debitrice ed al garante contenenti l'informativa circa l'escussione della garanzia CP_1 da parte di e l'intimazione al pagamento di euro 668.882,75. CP_10
Contr
Pur non avendo depositato gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, l'opponente non ne ha specificamente contestato la ricezione, sicché può ritenersi provata la conoscenza, da parte del
Contr garante, della intervenuta surrogazione di per la parte di debito coperta dalla garanzia pubblica.
Del resto, è lo stesso opponente ad ammettere che nel 2018 aveva già ricevuto una cartella
Contr dall' contenente la richiesta di pagamento di euro 668.882,75 spettanti ad e di aver CP_6
ottenuto una rateizzazione della debitoria poi non integralmente adempiuta;
ne deriva che anche per Contr tale ragione può inferirsi come a fosse noto che avesse già corrisposto alla banca CP_1
l'importo coperto dalla garanzia pubblica e che, di conseguenza, l'accordo concluso con la banca non Contr potesse riguardasse anche il credito vantato da
Invero, anche se – diversamente da quanto dedotto da - la citata cartella n. CP_1
07120190018138635000 è stata notificata il 22.01.2019 e non nel 2018 (cfr. la relata di notificazione prodotta dall' , la soluzione sopra indicata resta la medesima, atteso che l'accordo per euro CP_6
75.000,00 risale all'08.02.2019 e che, parimenti, la società debitrice ha effettuato i bonifici in favore
7 della banca successivamente al 22.1.2019 (cfr. le contabili allegate all'atto di citazione), ossia quando Contr era pienamente a conoscenza dell'intervenuta escussione della garanzia e della surrogazione di
Quanto osservato è sufficiente al rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento alle tabelle di cui al d.m. n. 55/2018 relative ai giudizi di valore superiore ad euro 520.000,00.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1 Controparte_2
, della e di
[...] Controparte_7 Controparte_4
(rappresentata da , che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi in favore di Controparte_5
ciascuna parte convenuta, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 24/06/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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