TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/11/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. VA Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 913/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 24.10.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, in proprio e nella sua qualità di Amministratore Delegato e Parte_1 legale rappresentante pro tempore della rapp. e dif. da Avv. Controparte_1
M. UC e G. AN
LI IO rapp. e dif. da Avv. S. Serrini e G. Sargenti;
ricorrenti opponenti
E
rapp. e dif. dai funzionari Controparte_2
LI Di DO, MA RE, UC IN e CA RI;
resistente opposto
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.6.2024, , in proprio e Parte_1 qale l.r. della proponeva opposizione avverso l'ordinanza CP_1 ingiunzione n. 77/2024 con cui era stato ingiunto di pagare la somma di €
13.384,94 ed avverso l'ordinanza ingiunzione n. 78/2024 per la somma di €
32.884,94 a titolo di sanzione amministrativa per asserite violazione di legge in materia di lavoro.
L'opponente innanzitutto eccepiva la violazione di legge in relazione all'art. 14 Legge n. 689/81 attesa l'essenza di contestazione di addebito da parte dell'organo amministrativo e la violazione del principio di ragionevolezza circa i tempi dell'ispezione.
Nel merito l'opponente contestava i presupposti sui quali erano state emesse le ordinanze ingiunzione, asserendo che l'azienda applicava il CCNL
Pulizie (40 ore settimanali), mentre gli ispettori erroneamente Parte_2 avevano ritenuto applicabile il CCNL Igiene Ambientale (38 ore).
Le 2 ore in erano quindi state considerate straordinari non dichiarati e di conseguenza era stato contestato il superamento del limite annuo di straordinari (superamento del tetto di 250 ore annue).
Osservava la CP_1
che l'azienda era libera di scegliere il CCNL da applicare, purché fosse rispettato il principio di equa retribuzione (art. 36 Cost.) e che non vi era alcun obbligo di applicazione del CCNL Igiene Ambientale, non essendo l'opponente iscritta all'associazione che aveva sottoscritto quel contratto;
che l'attività principale era la pulizia e selezione dei rifiuti tramite impianti industriali, non il trattamento o smaltimento, e tale attività rientrava rientra nel campo di applicazione del CCNL Pulizie Multiservizi;
Con separato ricorso LI VA, Amministratore delegato della sino al 21.12.2021, proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 78/2024, svolgendo eccependo a sua volta la violazione dell'art. 14 Legge n. 689/81, la violazione del principio di
2 ragionevolezza circa i tempi dell'ispezione e contestando nel merito l'applicabilità del CCNL Igiene Ambientale con analoghe argomentazioni.
C
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
I due ricorsi venivano riuniti e nel corso del processo venivano sentiti testimoni.
a) l'eccezione di violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81
Gli opponenti si dolgono della violazione da parte dell'Ente resistente del principio di ragionevolezza circa i tempi dell'ispezione.
Va innanzitutto premesso in diritto che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione,
l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete, poi, al giudice di merito - cui è consentito di esaminare tutti gli atti relativi all'accertamento e di richiedere che l'autorità specifichi quali accertamenti, indispensabili ai fini delle indagini sopra indicate, abbia eseguito e quale ne sia stata la durata - determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, in modo da individuare il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità, comunque, che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo;
il relativo giudizio, conseguendo a un apprezzamento di fatto, è sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
(Cass. Sez. 1, 04/02/2005, n. 2363, Rv. 579474 - 01).
3 C Orbene, nel caso che ci occupa, l' ha ricostruito l'iter del procedimento nei seguenti termini:
inizio delle operazioni con verbale di primo accesso ispettivo del
24.05.2022 (in tale data venivano acquisite altresì le dichiarazioni di Tes_1
);
[...] CP
del 27.06.2022 è l'e-mail dell' Lav. Alessandro Cicconi Massi di fissazione del 05.07.2022 per acquisizione di documentazione presso la sede aziendale;
il 28.06.2022 la ha confermato detta disponibilità; in data CP_1
05.07.2022 è stato redatto il verbale interlocutorio e sono state acquisite le dichiarazioni di Testimone_2 il 27-28.09.2022 vi è subentro nell'accertamento dell'Ispettore dell'INAIL come da email di pari data;
in data 12.10.2022 è Persona_1 stato redatto verbale interlocutorio;
il 02-03.11.2022 la trasmetteva la documentazione richiesta CP_1
a mezzo e-mail che veniva quindi esaminata dagli Ispettori;
all'esito dell'esame si rendeva necessario chiedere al Consulente
Dott. a disponibilità per un incontro;
Persona_2 il 20.02.2023 lo hiedeva un rinvio (al 07 marzo 2023) Parte_3 C della data di presentazione presso l' ; il 07.03.2023 veniva redatto verbale interlocutorio;
il 30.03.2023 il Dott. criveva all'Ispettore dell'INAIL Per_2 Per_1
[...] il 31.03.2023 venivano acquisite le dichiarazioni di Testimone_1
e vi era redazione di verbale interlocutorio;
altro verbale interlocutorio del 18.05.2023; il 08.06.2023 venivano acquisite le dichiarazioni di e Testimone_3 veniva redatto verbale interlocutorio;
il 09.06.2023 venivano acquisite le dichiarazioni di;
Testimone_4 il 15.06.2023 quelle di ed il 22.06.2023 quelle di Parte_4
ed un verbale di conciliazione sindacale del Persona_3
31.05.2023; il 21.08.2023 veniva estratta documentazione quale il verbale di riunione del CdA del 22.04.2020 con specifica dei poteri all'interno della
4 il verbale del CdA del 28.06.2016 circa i poteri del Sig. LI CP_1
VA;
L'accertamento veniva quindi definito con il Verbale Unico del
22.08.2023.
Tale scansione temporale non è stata in alcun modo contestata dai ricorrenti.
Ora, considerato il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte
e sopra riportato e considerato che l'ultima elemento, oggetto di C acquisizione da parte dell' , entrava nella sfera di conoscibilità della stessa in data 21.8.2023 e che, nei mesi precedenti, il procedimento veniva scandito da numerose attività di acquisizione, audizione e verbalizzazione, che la redazione del verbale di contestazione avvenuta in data 22.8.2023 è senz'altro tempestiva e rispettosa dei termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/81.
b) Il CCNL applicabile
Passando al merito della questione, la stessa società ricorrente, a pag. 13 del ricorso, nel richiamare le dichiarazioni rese dal Responsabile Unità
Operative, afferma che “la società svolge attività di “selezione, cernita e trattamento dei rifiuti (cat. R3 del formulario rifiuti), relativamente all'ambito della plastica, carta, legno, ingombranti (divani, poltrone, materassi, tutti provenienti dal centro ambiente o centri raccolta comunali), imballaggi misti, rifiuti derivanti da attività da demolizione e ricostruzione edile” con modalità meglio esplicitate nella dichiarazione trascritta nel verbale di accertamento”.
L'ampia istruttoria espletata ha pienamente confermato quanto sopra riportato.
Solo per citare alcuni dei testi sentiti in istruttoria:
Il teste ha dichiarato: “Sul cap. 6 ricorso: è vero, Testimone_1 gli addetti alla pulizia del materiale tolgono le impurità dal rifiuto rendendolo omogeneo e adatto alle altre aziende per il recupero” … “noi puliamo solo il rifiuto per renderlo conforme allo standard qualitativo richiesto dal cliente che poi ritira con propri mezzi il rifiuto dal nostro stabilimento”
5 Testi
gli addetti al rifiuto si trovano sul nastro trasportatore dove passano i rifiuti e tolgono a mano tutto ciò che non è conforme alla qualità richiesta dal cliente finale”.
(…)
“Sul cap. 5 memoria: è vero, l'attività consiste nella pulizia del rifiuto come ho descritto nelle dichiarazioni. È l'attività dove è impiegata la maggior parte di personale e che fa più fatturato”.
La teste riferiva: “Posso dire che nella non viene Tes_6 CP_1 creato altro prodotto dai rifiuti, ci sono operatori che stanno sul nastro e ripuliscono il rifiuto togliendo quel che non è plastica ossia materiale estraneo
a quello da riciclare.”
La teste pecificava: “noi riceviamo il materiale dalle aziende Tes_7
o dai Comuni. In caso di il materiale viene conferito da altri impianti, Pt_5 il materiale viene poi selezionato per tipologia e colore e poi lo vendiamo a
per la plastica o ad altri clienti finali per altri materiali. Noi curiamo Pt_5 la pulizia di materiale e lo dividiamo per tipologia”.
Il teste ra addetto alla c.d. “macchina ICA”. Il suo lavoro Tes_8 era “gestire la macchina che trasformava la plastica normale in coriandoli”.
La difesa della società è incentrata sulla circostanza che il rifiuto non viene trattato, ma semplicemente pulito per estrarre la frazione che viene inviata alle società che si occupano di riciclare tale frazione.
Per stabilire se l'attività svolta dalla società opponente sia o meno inquadrabile all'interno del concetto di trattamento dei rifiuti, è utile richiamare il dettato normativo dell'art. 183 del d.lgs n. 152/2006.
Tale norma chiarisce che per "gestione dei rifiuti" si intende “la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari”.
6 Per "trattamento" la norma individua tutte le “operazioni di recupero
o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”.
Alla luce di tali elementi, si ritiene che il CCNL applicato concretamente dalla non sia applicabile al caso di specie. CP_1
Innanzitutto perché in nessuna parte dello stesso è dato rinvenire specifici riferimenti alla gestione dei rifiuti sotto qualsiasi forma.
Inoltre non è ravvisabile la riconduzione dell'attività svolta ai servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, ecc.), come invocato dal ricorrente medesimo, atteso che la stessa disposizione normativa specifica che sono escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici cc.cc.nn.l. corrispondenti.
Considerato che l'attività sociale si concentra su uno specifico segmento, costituito appunto dall'attività di gestione dei rifiuti, non compresa tra le attività cui risulta applicabile il CCNL Multiservizi (v. in tal senso anche Tribunale Ancona, sent. n. 720/2024 del 14.12.2024) si ritiene che C correttamente l' abbia individuato come contratto collettivo applicabile il CCNL Servizi ambientali, il cui ambito di applicazione specificamente ricomprende gli “impianti per il trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti”.
c) La fondatezza delle sanzioni
Si rileva innanzitutto che le circostanze fattuali poste alla base delle sanzioni, in parte sono state pacificamente accertate nel presente processo
(applicazione di erroneo CCNL – contestazione n. 2) ed in parte non sono contestate dai ricorrenti nella loro materialità (contestazioni nn. 1 e 3).
I ricorrenti, infatti, non contestano in fatto la mancata qualificazione delle due ore eccedenti le 38 quali ore di lavoro straordinario, né il superamento del limiti di 250 ore;
osservano che le violazioni sono considerate tali solo per ché basate sull'asserita forzata vincolatività della parte precettiva del CCNL che si ritiene corretto da parte dell'Ente.
7 Tali doglianze sono tuttavia infondate e l'infondatezza delle stesse si desume da recente pronuncia della Suprema Corte, per la quale le disposizioni contenute negli artt. 4 bis del d.l. 161/2000 e 9 bis del d.l. 510/1996
“presuppongono la comunicazione dell'effettivo rapporto di lavoro instaurato, quale condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell'ambito del mercato del lavoro, e tutelare l'interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro (v.
Cass. n. 20727 del 2015; n. 14960 del 2009).
9. Tale statuizione è la sola coerente con il principio di effettività, che permea il diritto del lavoro e che non può ovviamente subire deroghe neppure in relazione agli adempimenti di carattere amministrativo”. (Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 20184 del 2022).
Il ricorso non può quindi che essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) pone a carico dei ricorrenti in solido le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
Ancona, il 03/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. VA Iannielli
8
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. VA Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 913/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 24.10.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, in proprio e nella sua qualità di Amministratore Delegato e Parte_1 legale rappresentante pro tempore della rapp. e dif. da Avv. Controparte_1
M. UC e G. AN
LI IO rapp. e dif. da Avv. S. Serrini e G. Sargenti;
ricorrenti opponenti
E
rapp. e dif. dai funzionari Controparte_2
LI Di DO, MA RE, UC IN e CA RI;
resistente opposto
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.6.2024, , in proprio e Parte_1 qale l.r. della proponeva opposizione avverso l'ordinanza CP_1 ingiunzione n. 77/2024 con cui era stato ingiunto di pagare la somma di €
13.384,94 ed avverso l'ordinanza ingiunzione n. 78/2024 per la somma di €
32.884,94 a titolo di sanzione amministrativa per asserite violazione di legge in materia di lavoro.
L'opponente innanzitutto eccepiva la violazione di legge in relazione all'art. 14 Legge n. 689/81 attesa l'essenza di contestazione di addebito da parte dell'organo amministrativo e la violazione del principio di ragionevolezza circa i tempi dell'ispezione.
Nel merito l'opponente contestava i presupposti sui quali erano state emesse le ordinanze ingiunzione, asserendo che l'azienda applicava il CCNL
Pulizie (40 ore settimanali), mentre gli ispettori erroneamente Parte_2 avevano ritenuto applicabile il CCNL Igiene Ambientale (38 ore).
Le 2 ore in erano quindi state considerate straordinari non dichiarati e di conseguenza era stato contestato il superamento del limite annuo di straordinari (superamento del tetto di 250 ore annue).
Osservava la CP_1
che l'azienda era libera di scegliere il CCNL da applicare, purché fosse rispettato il principio di equa retribuzione (art. 36 Cost.) e che non vi era alcun obbligo di applicazione del CCNL Igiene Ambientale, non essendo l'opponente iscritta all'associazione che aveva sottoscritto quel contratto;
che l'attività principale era la pulizia e selezione dei rifiuti tramite impianti industriali, non il trattamento o smaltimento, e tale attività rientrava rientra nel campo di applicazione del CCNL Pulizie Multiservizi;
Con separato ricorso LI VA, Amministratore delegato della sino al 21.12.2021, proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 78/2024, svolgendo eccependo a sua volta la violazione dell'art. 14 Legge n. 689/81, la violazione del principio di
2 ragionevolezza circa i tempi dell'ispezione e contestando nel merito l'applicabilità del CCNL Igiene Ambientale con analoghe argomentazioni.
C
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
I due ricorsi venivano riuniti e nel corso del processo venivano sentiti testimoni.
a) l'eccezione di violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81
Gli opponenti si dolgono della violazione da parte dell'Ente resistente del principio di ragionevolezza circa i tempi dell'ispezione.
Va innanzitutto premesso in diritto che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione,
l'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità, nella fattispecie, delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione;
compete, poi, al giudice di merito - cui è consentito di esaminare tutti gli atti relativi all'accertamento e di richiedere che l'autorità specifichi quali accertamenti, indispensabili ai fini delle indagini sopra indicate, abbia eseguito e quale ne sia stata la durata - determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, in modo da individuare il dies a quo di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità, comunque, che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo;
il relativo giudizio, conseguendo a un apprezzamento di fatto, è sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
(Cass. Sez. 1, 04/02/2005, n. 2363, Rv. 579474 - 01).
3 C Orbene, nel caso che ci occupa, l' ha ricostruito l'iter del procedimento nei seguenti termini:
inizio delle operazioni con verbale di primo accesso ispettivo del
24.05.2022 (in tale data venivano acquisite altresì le dichiarazioni di Tes_1
);
[...] CP
del 27.06.2022 è l'e-mail dell' Lav. Alessandro Cicconi Massi di fissazione del 05.07.2022 per acquisizione di documentazione presso la sede aziendale;
il 28.06.2022 la ha confermato detta disponibilità; in data CP_1
05.07.2022 è stato redatto il verbale interlocutorio e sono state acquisite le dichiarazioni di Testimone_2 il 27-28.09.2022 vi è subentro nell'accertamento dell'Ispettore dell'INAIL come da email di pari data;
in data 12.10.2022 è Persona_1 stato redatto verbale interlocutorio;
il 02-03.11.2022 la trasmetteva la documentazione richiesta CP_1
a mezzo e-mail che veniva quindi esaminata dagli Ispettori;
all'esito dell'esame si rendeva necessario chiedere al Consulente
Dott. a disponibilità per un incontro;
Persona_2 il 20.02.2023 lo hiedeva un rinvio (al 07 marzo 2023) Parte_3 C della data di presentazione presso l' ; il 07.03.2023 veniva redatto verbale interlocutorio;
il 30.03.2023 il Dott. criveva all'Ispettore dell'INAIL Per_2 Per_1
[...] il 31.03.2023 venivano acquisite le dichiarazioni di Testimone_1
e vi era redazione di verbale interlocutorio;
altro verbale interlocutorio del 18.05.2023; il 08.06.2023 venivano acquisite le dichiarazioni di e Testimone_3 veniva redatto verbale interlocutorio;
il 09.06.2023 venivano acquisite le dichiarazioni di;
Testimone_4 il 15.06.2023 quelle di ed il 22.06.2023 quelle di Parte_4
ed un verbale di conciliazione sindacale del Persona_3
31.05.2023; il 21.08.2023 veniva estratta documentazione quale il verbale di riunione del CdA del 22.04.2020 con specifica dei poteri all'interno della
4 il verbale del CdA del 28.06.2016 circa i poteri del Sig. LI CP_1
VA;
L'accertamento veniva quindi definito con il Verbale Unico del
22.08.2023.
Tale scansione temporale non è stata in alcun modo contestata dai ricorrenti.
Ora, considerato il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte
e sopra riportato e considerato che l'ultima elemento, oggetto di C acquisizione da parte dell' , entrava nella sfera di conoscibilità della stessa in data 21.8.2023 e che, nei mesi precedenti, il procedimento veniva scandito da numerose attività di acquisizione, audizione e verbalizzazione, che la redazione del verbale di contestazione avvenuta in data 22.8.2023 è senz'altro tempestiva e rispettosa dei termini indicati dall'art. 14 della legge n. 689/81.
b) Il CCNL applicabile
Passando al merito della questione, la stessa società ricorrente, a pag. 13 del ricorso, nel richiamare le dichiarazioni rese dal Responsabile Unità
Operative, afferma che “la società svolge attività di “selezione, cernita e trattamento dei rifiuti (cat. R3 del formulario rifiuti), relativamente all'ambito della plastica, carta, legno, ingombranti (divani, poltrone, materassi, tutti provenienti dal centro ambiente o centri raccolta comunali), imballaggi misti, rifiuti derivanti da attività da demolizione e ricostruzione edile” con modalità meglio esplicitate nella dichiarazione trascritta nel verbale di accertamento”.
L'ampia istruttoria espletata ha pienamente confermato quanto sopra riportato.
Solo per citare alcuni dei testi sentiti in istruttoria:
Il teste ha dichiarato: “Sul cap. 6 ricorso: è vero, Testimone_1 gli addetti alla pulizia del materiale tolgono le impurità dal rifiuto rendendolo omogeneo e adatto alle altre aziende per il recupero” … “noi puliamo solo il rifiuto per renderlo conforme allo standard qualitativo richiesto dal cliente che poi ritira con propri mezzi il rifiuto dal nostro stabilimento”
5 Testi
gli addetti al rifiuto si trovano sul nastro trasportatore dove passano i rifiuti e tolgono a mano tutto ciò che non è conforme alla qualità richiesta dal cliente finale”.
(…)
“Sul cap. 5 memoria: è vero, l'attività consiste nella pulizia del rifiuto come ho descritto nelle dichiarazioni. È l'attività dove è impiegata la maggior parte di personale e che fa più fatturato”.
La teste riferiva: “Posso dire che nella non viene Tes_6 CP_1 creato altro prodotto dai rifiuti, ci sono operatori che stanno sul nastro e ripuliscono il rifiuto togliendo quel che non è plastica ossia materiale estraneo
a quello da riciclare.”
La teste pecificava: “noi riceviamo il materiale dalle aziende Tes_7
o dai Comuni. In caso di il materiale viene conferito da altri impianti, Pt_5 il materiale viene poi selezionato per tipologia e colore e poi lo vendiamo a
per la plastica o ad altri clienti finali per altri materiali. Noi curiamo Pt_5 la pulizia di materiale e lo dividiamo per tipologia”.
Il teste ra addetto alla c.d. “macchina ICA”. Il suo lavoro Tes_8 era “gestire la macchina che trasformava la plastica normale in coriandoli”.
La difesa della società è incentrata sulla circostanza che il rifiuto non viene trattato, ma semplicemente pulito per estrarre la frazione che viene inviata alle società che si occupano di riciclare tale frazione.
Per stabilire se l'attività svolta dalla società opponente sia o meno inquadrabile all'interno del concetto di trattamento dei rifiuti, è utile richiamare il dettato normativo dell'art. 183 del d.lgs n. 152/2006.
Tale norma chiarisce che per "gestione dei rifiuti" si intende “la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari”.
6 Per "trattamento" la norma individua tutte le “operazioni di recupero
o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”.
Alla luce di tali elementi, si ritiene che il CCNL applicato concretamente dalla non sia applicabile al caso di specie. CP_1
Innanzitutto perché in nessuna parte dello stesso è dato rinvenire specifici riferimenti alla gestione dei rifiuti sotto qualsiasi forma.
Inoltre non è ravvisabile la riconduzione dell'attività svolta ai servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, ecc.), come invocato dal ricorrente medesimo, atteso che la stessa disposizione normativa specifica che sono escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici cc.cc.nn.l. corrispondenti.
Considerato che l'attività sociale si concentra su uno specifico segmento, costituito appunto dall'attività di gestione dei rifiuti, non compresa tra le attività cui risulta applicabile il CCNL Multiservizi (v. in tal senso anche Tribunale Ancona, sent. n. 720/2024 del 14.12.2024) si ritiene che C correttamente l' abbia individuato come contratto collettivo applicabile il CCNL Servizi ambientali, il cui ambito di applicazione specificamente ricomprende gli “impianti per il trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti”.
c) La fondatezza delle sanzioni
Si rileva innanzitutto che le circostanze fattuali poste alla base delle sanzioni, in parte sono state pacificamente accertate nel presente processo
(applicazione di erroneo CCNL – contestazione n. 2) ed in parte non sono contestate dai ricorrenti nella loro materialità (contestazioni nn. 1 e 3).
I ricorrenti, infatti, non contestano in fatto la mancata qualificazione delle due ore eccedenti le 38 quali ore di lavoro straordinario, né il superamento del limiti di 250 ore;
osservano che le violazioni sono considerate tali solo per ché basate sull'asserita forzata vincolatività della parte precettiva del CCNL che si ritiene corretto da parte dell'Ente.
7 Tali doglianze sono tuttavia infondate e l'infondatezza delle stesse si desume da recente pronuncia della Suprema Corte, per la quale le disposizioni contenute negli artt. 4 bis del d.l. 161/2000 e 9 bis del d.l. 510/1996
“presuppongono la comunicazione dell'effettivo rapporto di lavoro instaurato, quale condizione indispensabile affinché gli adempimenti imposti possano assolvere alla funzione di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell'ambito del mercato del lavoro, e tutelare l'interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro (v.
Cass. n. 20727 del 2015; n. 14960 del 2009).
9. Tale statuizione è la sola coerente con il principio di effettività, che permea il diritto del lavoro e che non può ovviamente subire deroghe neppure in relazione agli adempimenti di carattere amministrativo”. (Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 20184 del 2022).
Il ricorso non può quindi che essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) pone a carico dei ricorrenti in solido le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
Ancona, il 03/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. VA Iannielli
8