Ordinanza collegiale 24 ottobre 2024
Sentenza 4 marzo 2025
Decreto cautelare 15 marzo 2025
Rigetto
Dispositivo di sentenza 7 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, decreto cautelare 15/03/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01010/2025 REG.PROV.CAU.
N. 02165/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2165 del 2025, proposto da
RI OT, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich, Domenico Iaria e Silvia Santinelli, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32
contro
EP Casella, non costituita in giudizio
nei confronti
C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 4661/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che le numerose e complesse questioni di cui l’istanza cautelare impone l’esame richiedono l’approfondimento proprio della sede collegiale.
In tale sede potranno essere adeguatamente esaminate – sia pure ai soli fini cautelari –, inter alia , le questioni relative all’applicazione degli indicatori valutativi di cui all’articolo 22, lettere b) e c) del T.U. sulla Dirigenza Giudiziaria (Circolare P-14858-2015 del 28 luglio 2015), nonché le questioni relative alla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 12 del d.lgs. n. 160 del 2006, nonché degli articoli 7, 26 e 36 del richiamato T.U.;
Considerato che, nel bilanciamento fra i diversi interessi che nel caso in esame vengono in rilievo, la soluzione interinale più adeguata appare quella che consenta di pervenire alla delibazione in sede collegiale re adhuc integra ( i.e. : senza che si determinino, nelle more, soluzioni di continuità nell’espletamento delle funzioni di Avvocato generale presso la Corte di Cassazione da parte dell’appellante – che tali funzioni espleta ormai dal settembre del 2024 -)
P.Q.M.
accoglie l’istanza di misure interinali presidenziali e, per l'effetto, dispone la sospensione della sentenza appellata.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 15 marzo 2025.
| Il Presidente |
| Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO