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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente rel.
dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere
Avvocato Daniela Gesmundo Giudice ausiliare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3947/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 6581/2020 resa il 13 ottobre 2020 a definizione del giudizio distinto dal n.r.g.
5077/2018, notificata in data 28 ottobre 2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...], c.f. ; Parte_2 CodiceFiscale_2
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Mariano d'Ayala n. 18 presso lo studio dall'Avvocato
Cosimo Salvatore (c.f. ) che li rappresenta e difende, giusta procure rilasciate CodiceFiscale_4 su fogli separati allegati in atti, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTI
CONTRO
fall. n. 64/2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, c.f. Controparte_1
, in persona del curatore pro tempore Avvocato rappresentato e difeso, P.IVA_1 Controparte_2 in virtù di autorizzazione del giudice delegato del 7 gennaio 2021 e procura allegata alla comparsa dall'Avvocato Massimo Rubino De Ritis (c.f. ) e dall'Avvocato Luca CodiceFiscale_5
Caravella (c.f. ), con domicilio eletto in Napoli alla via Atri n. 23, indirizzi di CodiceFiscale_6
1 posta elettronica certificata e Email_2
Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI: nel nuovo termine del 25 giugno 2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter comma 4 c.p.c., nessuna delle parti ha depositato note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 28 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12,00 del detto giorno, di cui le parti sono state notiziate dal Cancelliere dopo lo scardinamento da altro ruolo, parte appellante e appellata costituite non hanno depositato nulla e, con ordinanza depositata in pari data, è stato assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter comma IV c.p.c. fino alle ore 12,00 del 25 giugno 2025 per il deposito di note scritte.
Anche l'ordinanza contenente il rinvio alla data del 25 giugno 2025 è stata comunicata sia alla parte appellante e all'appellata.
Neanche nel nuovo termine assegnato sono state depositate da alcuno le prefate note scritte.
Giova ricordare la disposizione citata a mente della quale “Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della norma applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio 2023 (in base all'art. art. 35 del d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l. 29 dicembre 2022 n.
197).
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, stante l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della decisione di primo grado, si ritiene che essa debba essere tuttora quella della sentenza che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.. 2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello notificato da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 al con cui hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli n. Controparte_1
6581/2020 resa il 13 ottobre 2020 a definizione del giudizio distinto dal n.r.g. 5077/2018, notificata in data 28 ottobre 2020, così provvede:
⎯ ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
⎯ dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Napoli, 25 giugno 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Teresa Onorato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente rel.
dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere
Avvocato Daniela Gesmundo Giudice ausiliare ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 3947/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 6581/2020 resa il 13 ottobre 2020 a definizione del giudizio distinto dal n.r.g.
5077/2018, notificata in data 28 ottobre 2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...], c.f. ; Parte_2 CodiceFiscale_2
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Mariano d'Ayala n. 18 presso lo studio dall'Avvocato
Cosimo Salvatore (c.f. ) che li rappresenta e difende, giusta procure rilasciate CodiceFiscale_4 su fogli separati allegati in atti, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
APPELLANTI
CONTRO
fall. n. 64/2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, c.f. Controparte_1
, in persona del curatore pro tempore Avvocato rappresentato e difeso, P.IVA_1 Controparte_2 in virtù di autorizzazione del giudice delegato del 7 gennaio 2021 e procura allegata alla comparsa dall'Avvocato Massimo Rubino De Ritis (c.f. ) e dall'Avvocato Luca CodiceFiscale_5
Caravella (c.f. ), con domicilio eletto in Napoli alla via Atri n. 23, indirizzi di CodiceFiscale_6
1 posta elettronica certificata e Email_2
Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI: nel nuovo termine del 25 giugno 2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter comma 4 c.p.c., nessuna delle parti ha depositato note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 28 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12,00 del detto giorno, di cui le parti sono state notiziate dal Cancelliere dopo lo scardinamento da altro ruolo, parte appellante e appellata costituite non hanno depositato nulla e, con ordinanza depositata in pari data, è stato assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter comma IV c.p.c. fino alle ore 12,00 del 25 giugno 2025 per il deposito di note scritte.
Anche l'ordinanza contenente il rinvio alla data del 25 giugno 2025 è stata comunicata sia alla parte appellante e all'appellata.
Neanche nel nuovo termine assegnato sono state depositate da alcuno le prefate note scritte.
Giova ricordare la disposizione citata a mente della quale “Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della norma applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio 2023 (in base all'art. art. 35 del d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l. 29 dicembre 2022 n.
197).
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, stante l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della decisione di primo grado, si ritiene che essa debba essere tuttora quella della sentenza che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo, ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.. 2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello notificato da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 al con cui hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli n. Controparte_1
6581/2020 resa il 13 ottobre 2020 a definizione del giudizio distinto dal n.r.g. 5077/2018, notificata in data 28 ottobre 2020, così provvede:
⎯ ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
⎯ dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Napoli, 25 giugno 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Teresa Onorato
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