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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/11/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. IR GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1142 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021.
TRA
, (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
CA il 1 giugno 1944 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso per mandato agli atti, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv.
EN RU e dall'avv. Gianluca Di Barca, elettivamente domiciliato in
Caltanissetta, Piazza Europa n.6 presso lo studio dell'avv. Giorgio Borgetto.
OPPONENTE
E
(C.F. - P.I. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in Roma, Via Ostiense n. 131/L, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Vitale, in Salerno,
Via G.V. Quaranta n. 5, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza del 9 luglio 2025.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio avanti all'intestato Tribunale la proponendo Controparte_1
opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo N.R.G. 447/2015, emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 24/10/2015, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 8.099,06, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento.
Lo stesso, asserendo di non aver “”avuto tempestiva conoscenza di detto decreto ingiuntivo per più che verosimile irregolarità della notifica”” così concludeva:
“”- preliminarmente accogliere la preliminare eccezione di incompetenza territoriale e, quindi, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale competente di Enna per le motivazioni suesposte;
- preliminarmente, ancora, sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 650 cpc;
- adversis reiectis, nel merito, accogliere tutte le domande, richieste, deduzioni, eccezioni, anche preliminari, e conclusioni, formulate con il presente atto e quindi, accogliere la presente opposizione e dichiarare, pertanto, invalido ed inefficace e revocare il decreto ingiuntivo n. 447/2015, r.g.
n.2440/2015, emesso dal Tribunale di Caltanissetta, opposto con il presente atto, revocandone l'efficacia e gli effetti;
- condannare parte convenuta – opposta al pagamento in favore di parte attrice – opponente delle spese, competenze, diritti ed onorari di giudizio”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la che eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'avversa opposizione tardiva in mancanza dei relativi presupposti e, nel merito, ne invocava il rigetto, contestando le eccezioni e le deduzioni avversarie.
Concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo emesso in suo favore e la condanna del al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata Pt_1
ex art.96 c.p.c..
2 Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa, conclusasi la fase istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
L'opposizione è inammissibile.
Invero, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”.
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, di cui al predetto articolo, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta è da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Ed ancora, “al fine dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la forza maggiore e il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo, avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria” (cfr. ex pluribus Cass. civ. sez
III, 24.10.2008 n. 25737).
Orbene, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., essendo stata data prova della rituale notificazione del decreto ingiuntivo al in data 11 novembre 2015, presso la sua residenza in Valguarnera Pt_1
CA, via Agrigento n.13, a mani del figlio;
residenza, peraltro, confermata dallo stesso opponente nel proprio atto introduttivo.
3 Rebus sic stantibus, la presente opposizione risulta essere inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni altra questione dedotta dal essendo il Pt_1
decreto ingiuntivo de quo divenuto definitivo per mancata opposizione nel termine di quaranta giorni.
Cosi come va, d'altra parte, respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta ex art.96 c.p.c. dall' opposta.
Invero, l'affermazione della responsabilità processuale aggravata postula la deduzione e dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno di natura extra processuale (non ricompreso, quindi, nella liquidazione delle spese di lite) in conseguenza del comportamento processuale della controparte nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza dell'infondatezza della propria tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (cfr. Cass.
24645/07 - 21393/05 – 27383/05).
In mancanza di prova sia dell'elemento soggettivo che di quello oggettivo nulla può essere liquidato, neppure ricorrendo a criteri equitativi (Cass. 11 aprile 2013
n.8913).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai criteri indicati nel D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.447/2015, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 24/26 ottobre
2015.
- Rigetta la domanda di parte opposta di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c. .
4 - Condanna al rimborso in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in € 2.546,50 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge.
Così deciso in Caltanissetta in data 27 novembre 2025
Il Giudice
IR GA
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