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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/08/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
Sezione prima
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mirco Lombardi Presidente
dott. Dario Colasanti Giudice rel.
dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1636/2022, avente per oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio", promossa
DA
"nato a [...] in data [...] e Parte_1 (c.f. C.F. 1
residente in [...]4, rappresentato e difeso dall'Avv. Catia
Cattaneo
ricorrente
CONTRO
(), nata a Oggiono (LC) in [...]_1 (c.f. C.F._2
30.6.1976 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Corbetta,
resistente con l'intervento del
MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_2
Lecco
CONCLUSIONI CONGIUNTE
"IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: 1) DICHIARARE, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 09.06.2004 nel Comune di Castello Brianza (LC), contratto tra il Sig. [...]
Pt_1 la Sig.ra Controparte_1 in regime di separazione dei beni e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Castello Brianza (LC), Atto Orig. N.
3-P. 2-S.A- anno 2004,
ER ER 2) Disporre, ai sensi e per gli effetti della L. 54/2006, l'affidamento dei figli minori e Per 3 in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della prole presso la madre (anche ai fini anagrafici e previdenziali) alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in AG (LC), alla Via Strada del Peslago, 13 di proprietà esclusiva della sig.ra Controparte_1 La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto dei bisogni e delle inclinazioni naturali dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità
separatamente.
3) Il padre continuerà a godere del diritto di visita nei confronti dei figli, con i quali potrà stare ogniqualvolta i figli lo vorranno, previo accordi con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche, sportive e religiose dei minori. Il signor Parte_1 in ogni caso, avrà diritto di tenere presso di sé i figli con le seguenti modalità:
-il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i minori tutti i martedì a cena dalle 18,00 alle 20,30 durante il periodo scolastico (e sino alle 21,30 durante le vacanze estive);
- il padre potrà stare con i figli a week end alternati dalle 13,30 del sabato ovvero dal termine dell'orario scolastico fino alla domenica sera alle 20,30 dopo cena, nel periodo scolastico (e fino alle 21,30 nel periodo estivo).- I trasferimenti saranno a cura del padre, salvo diverso accordo fra i genitori. Vacanze estive: il padre potrà trascorrere con i figli una settimana anche non consecutiva da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura entrambi i genitori di comunicarsi reciprocamente entro e non tale data anche il luogo di vacanza prescelto, facendo reciprocamente in modo che, durante le vacanze in villeggiatura, dalle 18 alle 19 il genitore rimasto a casa possa sentire telefonicamente i figli;
Vacanze natalizie: i ragazzi staranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano e così ad anni alterni;
quanto al resto delle festività natalizie, lo stesso verrà concordato di anno in anno tra i genitori, fermo restando che il padre avrà diritto di stare con i ragazzi almeno 3 giorni (oltre al giorno di Natale) anche non consecutivi, da concordare con la madre;
considerato che
nel giorno di Natale 2024, i ragazzi sono stati con la madre, per le prossime festività natalizie 2025, la parti concordano i figli staranno con il padre il giorno di Natale e con l'altro genitore quello di Santo Stefano, salvo accordarsi anche sul resto della vacanza nei termini ut supra indicati. Vacanze pasquali: i ragazzi staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Lunedi dell'Angelo, ad anni alterni;
poiché nel giorno di Pasqua 2025 i ragazzi sono stati con la madre, le parti concordano che il giorno di Pasqua 2026 i figli staranno con il padre;
il resto delle vacanze pasquali verrà di volta in volta concordato. Altre festività: in via alternata anche le altre festività da intendersi, a titolo esemplificativo, il 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc.. quindi se un genitore avrà trascorso con i figli il 1° maggio, durante la festività successiva (es. 2 giugno) i figli staranno con l'altro genitore;
il tutto ad anni alterni, salvo diverso accordo. Compleanni: se desiderato dai figli, gli stessi avranno la possibilità di trascorrere con ciascun genitore 2 ore nei giorni del compleanno dei figli stessi e dei loro genitori.
4) Disporre che il sig. Parte_1 versi a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli la somma fissa omnicomprensiva di € 750,00 mensili (€ 250,00 mensili a figlio), da corrispondere entro il 16 (sedici) di ogni mese a mezzo bonifico c/o Iban [...], con espressa rinuncia da parte della sig.ra
Controparte_1 ad indicizzazione pregressa e futura (istat) e quota parte di spese straordinarie pregresse e future occorrenti per i figli, spese che resteranno interamente a carico della madre e per tale motivo con rinuncia del ricorrente alla propria quota di assegno unico a favore di parte resistente, quota che quindi andrà a colmare la parte di spese straordinarie occorrenti per la prole di competenza del padre;
5) Essendo i coniugi economicamente autonomi, disporsi che nulla viene riconosciuto a titolo di assegno divorzile;
6) Con espressa rinuncia da parte di entrambe le Parti alle restanti rispettive domande;
7) I coniugi, dato atto di quanto sopra, si dichiarano integralmente soddisfatti e rinunciano reciprocamente alle ulteriori domande in corso formulate anche a titolo di mantenimento l'uno dell'altra e dichiarano di avere interamente regolato i propri rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o causa connessa al matrimonio ed a qualsivoglia reciproco rapporto di natura economica anteriore alla presente scrittura.
8) Spese compensate” (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni congiunte del 17.6.2025).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Oggetto del giudizio. Parte_1 e Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 9.6.2004 a Castello Brianza (LC), atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al N.
3 - P. 2 - S. A - anno 2004, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (v. doc. 3 ricorrente). Dall'unione coniugale
ERso sono nati, a Lecco, i figli ER3 in data 14.7.2007, in data 8.4.2010 e ER1 in data
21.3.2012, oggi rispettivamente di anni 18, 15 e 13. La residenza coniugale è stata stabilita in
AG (LC), Via Strada del Peslago n. 13, in un immobile acquistato dalle parti dopo il matrimonio ed intestato alla moglie.
Con decreto n. 4909/2021 del 23.6.2021 (proc. R.G. n. 961/2021), il Tribunale di Lecco ha omologato la separazione personale dei coniugi -già separati di fatto dal 2018- alle condizioni concordate dagli stessi e precisamente: vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
"1. I Sigg.ri Controparte_1 e Parte_1
ER ER 2. I figli ER3 resteranno affidati ad entrambi i genitori, i quali avranno l'esercizio e congiunto della responsabilità genitoriale;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale nei rispettivi periodi di convivenza;
3. I tre figli minori avranno collocazione prevalente e residenza presso la madre, in AG (LC), Via
Strada del Peslago, n. 13 anche ai fini anagrafici e fiscali;
4. La casa coniugale sita in AG (LC) Via Strada del Peslago. 13, identificata al catasto Fabbricati del predetto comune al Foglio 4, con i mappali: 2472 subalterno 5 - via bettolino snc - Piano S1 – T categoria A2-classe 3-consistenza vani 6,5-superficie catastale mq 138-rendita euro 537,12; 2472 subalterno 9-via Bettolino snc - piano S1 - categoria C- classe 2 - consistenza mq 32 - superficie catastale mq 36-rendita € 112,38 - di proprietà della sig.ra Controparte_1 resterà alla stessa assegnata in via esclusiva dandosi atto che il marito ha già trasferito altrove la propria residenza.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori:
-alternativamente la domenica dalle ore 14,00 alle ore 17,00, oppure il sabato dalle ore 18,30 sino alle
20,30, fatta eccezione per i weekend che i minori trascorrono fuori casa con la madre;
in tal caso il padre potrà recuperare la giornata nella settimana successiva cumulando il sabato e la domenica.
- a partire da gennaio 2022 la domenica, dalle 11,30 fino alle 19,00 (anticipate alle ore 17,00 durante il periodo scolastico) oppure il sabato dalle 18,30 alle 20,30; durante il mese di agosto gli orari e le giornate di visita potranno essere modulati in funzione delle ferie estive che i ragazzi trascorreranno al mare o in montagna.
-durante le festività natalizie e pasquali i genitori regolamenteranno di volta in volta le visite del padre coi figli prevedendo sin d'ora la possibilità per il padre di tenere con sé i figli la Vigilia di Natale e per almeno tre giorni, anche consecutivi, durante le vacanze natalizie da concordarsi di volta in volta,
nonché il sabato antecedente la Pasqua;
-durante le vacanze estive il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli per una settimana, anche consecutiva, secondo un calendario che verrà di volta in volta concordato tra le parti entro il 15 luglio di ogni anno tenendo conto anche del fatto che i minori trascorrono parte delle vacanze in montagna dall'abitazione dei nonni materni;
-ad anni alterni per le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre).
Nel concordare i giorni effettivi che i minori trascorreranno con il padre nei termini sopra indicati le parti terranno conto anche del fatto che i minori trascorrono parte delle loro vacanze in montagna presso l'abitazione dei nonni materni.
6. (modalità provvisorie e riavvicinamento padre-figli). L'esercizio del diritto di visita avverrà in modo graduale e tenendo conto prioritariamente della volontà dei minori. ERtanto i genitori si impegnano sin d'ora a valutare, a dicembre 2022, la possibilità di un ulteriore ampliamento del diritto di visita in funzione dei progressi nelle more eventualmente compiuti nel rapporto padre/figli e della situazione abitativa del padre.
Attese le difficoltà che attualmente i figli minori frappongono all'esercizio del diritto di visita da parte del padre e l'inutilità dei tentativi finora effettuati anche a mezzo di uno psicoterapeuta, le parti convengono che il diritto di visita verrà inizialmente esercitato per il tramite e con l'assistenza dei servizi sociali ricorrendo anche ad uno spazio protetto;
in questa prima fase gli orari degli incontri tra padre e figli seguiranno la calendarizzazione proposta dai servizi sociali che prenderanno in carico il nucleo famigliare.
Nel caso in cui servisse ancora l'intervento di un professionista (psicologo o psicoterapeuta) per supportare l'avvicinamento dei figli ER3 al padre, tutte le spese per l'interventoPer Per_ e psicoterapeutico saranno a carico del sig. Pt_1
Nell'estate 2021 il numero di giorni spettanti al padre verrà ridotto a tre.
In ogni caso, il pernottamento dei ragazzi presso l'abitazione del padre, per qualunque occasione, potrà aver corso dal momento in cui il Pt 1 si sarà organizzato con una soluzione abitativa idonea per ospitarli a dormire e terrà comunque conto della volontà dei minori.
7.I sigg.ri CP_1 e Pt_1 i impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ER ER ciascuno di essi in modo che ER3 possano ricevere cura, educazione e istruzione da e entrambi i genitori e conservare rapporti significativi con i medesimi.
8. Il padre si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori ER3 ER ER
'in via anticipata e per 12 mensilità, la somma di € 750,00 (settecentocinquanta) da e rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, mediante versamento sul conto corrente bancario della moglie da effettuarsi entro il primo di ogni mese.
Ciò a far data dal 1 maggio 2021.
Le parti si danno reciprocamente atto che l'assegno unico famigliare e le detrazioni per i figli a carico spettano per intero alla moglie e il sig. Pt_1 i asterrà da ogni richiesta in tal senso;
nell'ipotesi in cui l'assegno famigliare fosse superiore alla somma di € 150,00 mensili (per ogni figlio) l'eccedenza verrà imputata al pagamento delle spese straordinarie che sono da dividersi al 50%.
9. Il padre e la madre contribuiranno congiuntamente nella misura del 50%ciascuno al pagamento di tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, secondo il seguente protocollo adottato dal Tribunale di Lecco e così: (...). 10. Il sig. Parte_1 si impegna inoltre a rimborsare alla Sig.ra Controparte_1 la somma di €
2.400,00 (duemilaquattrocento - in aggiunta agli acconti già versati), a saldo di quanto dovuto a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori fino ad aprile 2021 compreso;
detta somma verrà versata mediante 12 rate mensili dell'importo di € 200,00 (Duecento) cadauna, decorrenti dal 1 maggio
2021; 11.Isigg.ri CP_1 e Pt_1 restano sin da ora il consenso per il rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
12. Il sig. Pt_1 autorizza la sig.ra CP_1 a sottoscrivere, anche in nome e per conto di sé medesimo, autorizzazioni, certificati e/o dichiarazioni richieste dagli istituti scolastici frequentanti dai minori o comunque predisposti ad uso scolastico. La sig.ra CP_1 informerà sempre il sig. Pt_1 della documentazione sottoscritta, anche a mezzo messaggio di WhatsApp.
13. I sigg.ri CP_1 dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento nonché di aver definito ogni ulteriore questione patrimoniale tra loro esistente, ad eccezione di quanto indicato nel presente accordo” (cfr. doc. 5
ricorrente).
Nel medesimo decreto è stata data delega ai Servizi Sociali del Comune di AG (LC) di assistere le parti nell'esercizio del diritto di visita della prole da parte del padre, predisponendo un eventuale spazio protetto e curando la calendarizzazione degli orari degli incontri padre-figli in conformità alla condizione n. 6 sopra riportata.
Allegando che dal giorno della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi, né ripresa della loro convivenza, sicché la comunione spirituale e materiale tra gli stessi è definitivamente venuta meno, con ricorso depositato in data 5.9.2022 Parte_1 ha promosso l'odierno giudizio per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, in via principale, l'affidamento esclusivo dei minori con collocazione presso di sé e assegnazione a sé della casa coniugale sita in AG, oltre ad un contributo al mantenimento dei figli, da porsi a carico della moglie, nell'importo complessivo di € 750,00 mensili, con ripartizione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie ed percepimento dell'A.U. da parte del padre. In subordine, il marito ha chiesto l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento paritario degli stessi presso la casa familiare sita in AG ed assegnazione della stessa ad entrambi i genitori, a settimane alterne, per abitarci con i figli e contribuzione diretta da parte di ciascun genitore al mantenimento dei minori, in considerazione della gestione paritaria della prole. In ogni caso, il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subìti a causa delle condotte poste in essere dalla moglie nei suoi confronti.
A suffragio di siffatte pretese, il sig. Pt_1 a sostenuto che, a seguito della separazione, la moglie avrebbe perseverato nel mettere in atto comportamenti ostativi alla ricostruzione del rapporto padre-figli, in spregio a quanto stabilito in sede di separazione ed alle indicazioni fornite dagli specialisti, impedendo ai Servizi Sociali di operare con proficuità. A detta del marito, la sig.ra avrebbe altresì violato le condizioni di accordo della CP_1
separazione in punto di reciproco rispetto dei coniugi, impegno a garantire una serena comunicazione ed un rapporto equilibrato e continuativo con i minori e affidamento condiviso, di fatto completamente escludendo il padre dalla vita dei figli e rivolgendosi al coniuge solo per questioni di natura economica.
In data 16.11.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1 la quale, pur aderendo alla richiesta attorea di pronuncia sullo status, ha contestato la rappresentazione dei fatti fornita dal marito, in particolare rispetto alle condotte ostruzionistiche che la stessa avrebbe posto in essere per allontanare i figli da lui ed agli atteggiamenti denigratori nei confronti del marito.
ERtanto, la resistente ha chiesto il rigetto delle domande attoree e la sostanziale conferma di quanto disposto in sede di separazione.
A seguito dell'udienza presidenziale dell'1.2.2023, appurata l'iniziale impossibilità di una consensualizzazione, sono stati disposti i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e la causa è stata rimessa innanzi al Giudice Relatore.
Esaurita l'istruttoria mediante espletamento di CTU, con nomina della dott.ssa
[...]
per indagare sulle dinamiche relazionali all'interno della famiglia, ERsona_4
rispetto a tutti i componenti della stessa, al fine di fornire elementi per individuare le soluzioni relative all'affidamento ed all'esercizio del diritto di visita che potessero meglio salvaguardare l'interesse materiale e morale dei tre figli e pervenuta l'ultima relazione dei Servizi Sociali del
Comune di AG in data 21.5.2025, all'udienza dell'11.6.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, formalizzato nelle conclusioni congiunte depositate in data
17.6.2025. ERtanto, attesa la consensualizzazione del ricorso, la causa è stata rimessa in decisione del Collegio sulle conclusioni concordate dai coniugi. 2) Pronuncia sullo status. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai coniugi è fondata, pertanto deve essere accolta. Essendo stata dedotta la mancata riconciliazione tra le parti e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra le stesse non può più essere mantenuta o ricostituita, circostanze comprovate dalle richieste avanzate in questa sede da entrambi i coniugi, dal periodo trascorso dalla separazione e dell'aver intrapreso entrambe le parti separati progetti di vita, ricorre nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), Legge n. 898/70. ERtanto, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
3) Accoglimento delle conclusioni congiunte. Anzitutto, bisogna dare atto che nelle more del presente giudizio il figlio Per_3 è divenuto maggiorenne, in data 14.7.2025, ragion per cui non vi è motivo di provvedere in ordine al suo affidamento, collocamento e tempi di
ERso permanenza con i genitori. Allo stato, invece, e ER 1 hanno rispettivamente 15 e 13
anni.
Tanto premesso, le condizioni pattuite tra le parti nel corso dell'odierno giudizio, oggetto delle conclusioni congiunte sopra trascritte e sostanzialmente coincidenti con le modalità consigliate dalla CTU, che hanno avuto un effetto positivo sul nucleo familiare, possono essere integralmente recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli.
Tale decisione si fonda prevalentemente sulle conclusioni esposte nella approfondita relazione depositata dalla CTU, dott.ssa in data 1.3.2024, nonché ERsona_4
sull'ultima relazione riguardante il nucleo familiare depositata in data 21.5.2025 dai Servizi
Sociali del Comune di AG, che hanno in carico il nucleo familiare da giugno 2021.
Rispondendo al quesito, dopo aver ripercorso la storia sia personale delle parti che del nucleo familiare, la dott.ssa a evidenziato che, nonostante la tensione ancoraPersona_4
esistente tra i genitori, la difficoltà di comunicazione e le rispettive fragilità, circostanze che rendono necessario un lavoro lungo e graduale, "Non si ritiene, in ogni caso, nessuno dei due genitori di pregiudizio per i figli pur nella convinzione che entrambi i genitori debbano lavorare sul sé e sulle loro capacità genitoriali in modo critico e responsabile” e che “entrambi i genitori debbano favorire la relazione dei figli con l'altro genitore" non solo a parole ma con atteggiamenti concreti, avendo la stessa Consulente accertato in ogni caso il "sincero affetto e cura dei genitori nei confronti dei figli, nonostante alcune disillusioni di un rapporto complesso". I figli "evidenziano tutto il peso della lunga conflittualità in cui si dibattono i genitori”, che ha messo in discussione le loro certezze affettive determinanti. La CTU ha affermato quindi di non avere dubbi “che i ragazzi vivano, concretamente, in un ambiente fisico protettivo e adeguato ma come spesso accade ai figli che vivono in un clima familiare complesso, questi ultimi hanno sviluppato un eccessivo senso di responsabilità, di ipercoinvolgimento ma anche di fallimento per non poter efficacemente realizzare il compito impossibile di salvare chi è in difficoltà, che attiva un forte senso di colpa dove intervengono emozioni quali il risentimento e il dolore. Si evince una rischiosa dinamica di inversione dei ruoli genitore-figli, dove i ragazzi, si assumono l'onere non solo di proteggere le figure significative percepite come deboli, ma anche di dover provvedere a loro, soddisfacendo i loro bisogni e sacrificando i propri". ER tali ragioni, la CTU ha proposto un progetto educativo e di intervento sulla situazione familiare che, con pazienza e gradualità, nel rispetto delle esigenze di tutti, in particolare di quelle evolutive dei ragazzi, potessero dare un po' di sollievo alle ansie e paure che “aleggiavano” e “risanificare" una relazione percepita come disturbata.
Effettivamente, il calendario degli incontri padre-figli -modificato nel corso della CTU- e gli interventi proposti dalla dott.ssa anno sortito esiti positivi, come emerge ERsona_4
dall'ultima relazione depositata dai Servizi Sociali di AG in data 21.5.2025, dirimente ai fini della presente decisione. Secondo gli operatori incaricati, “il rapporto padre e figli ha conosciuto una graduale evoluzione positiva, sia a seguito dell'attivazione dell'intervento educativo sia successivamente alle valutazioni e indicazioni emerse in corso di CTU da parte della Dott.ssa Persona_4 che, in più momenti, ha potuto incontrare sia i genitori che i ragazzi, lavorare per il ripristino della relazione padre-figli e favorire il processo bigenitoriale". A detta del Servizio, i ragazzi oggi appaiono sereni e ben inseriti nei rispettivi contesti scolastici e sociali, potendosi osservare altresì come all'iniziale chiusura nei confronti del padre è subentrata negli stessi una maggiore disponibilità allo scambio ed il riconoscimento dell'impegno della figura paterna nel recuperare il legame con loro. Anche la sig.ra CP_1 sembra più serena e meno rancorosa o rivendicativa rispetto al tempo passato e descrive i figli come disponibili nei confronti del padre ed a una frequentazione regolare con lui. Rispetto al padre, il Servizio ha osservato che egli “nonostante le evoluzioni raggiunte, continua a portare molta frustrazione in merito al rapporto con i figli e fatica a vedere nella relazione con gli stessi un pezzo di responsabilità individuale e ad accogliere il dato di realtà che va a discostarsi con la proiezione idealizzata che aveva fatto di sé come padre e del rapporto che avrebbe voluto avere con i ragazzi. (...); riporta a colloquio con le scriventi il desiderio di organizzare momenti di incontri tra i figli e i propri genitori, aspetto di recente raggiunto, anche se non ancora stabilizzatosi in visite regolari e costanti”.
In riferimento ai percorsi psicologici e di sostegno a favore del nucleo, il Servizio ha comunicato che la madre ha avviato un percorso psicologico presso il Consultorio di Lecco in data 25.2.2023, terminato il 14.7.2023, per poi ripresentarsi in data 24.1.2024 con la richiesta di completare il percorso genitoriale ma, di fatto, non portando a colloquio un reale bisogno di lavorare sul ruolo genitoriale. La stessa ha riferito di sentirsi maggiormente serena, non riportando alcuna fatica rispetto al suo essere madre, ragion per cui gli operatori del Consultorio non hanno reputato necessario l'avvio di una nuova presa in carico. ER quanto riguarda i minori, il Servizio ha mandato richiesta formale di avvio di un percorso famigliare presso il
Consultorio Celaf di Erba in data 9.2.2023. Ad un primo colloquio con lo psicologo assegnato,
i ragazzi si sono dichiarati non disponibili ad intraprendere il percorso riferendo di una situazione migliorata con la figura paterna e per loro soddisfacente. I figli hanno riconosciuto il valore del lavoro svolto dall'educatore e in corso di CTU, per maturare una disponibilità al rapporto con il padre che ora incontrano senza problemi. Il Servizio ha proposto al padre di utilizzare, per sé, lo spazio in Consultorio, al fine di potersi confrontare e discutere di alcune fatiche e vissuti frustranti legati al ruolo genitoriale, ma lo stesso non ha ritenuto di considerare questa una buona possibilità per sé o per la relazione con i figli. Il Servizio ha così concluso la propria relazione: "si ritiene che l'attuale diritto di visita strutturatosi sulla base delle indicazioni date in corso di CTU e poi formalizzate nel Provvedimento di codesta Spettabile
A.G. e delle esigenze segnalate dai minori, anche in tempi recenti, sia oggi corrispondente ai loro bisogni, seppur lontano dal desiderato del signor Pt_1 Il Servizio ritiene utile continuare nel monitoraggio della situazione, per intervenire prontamente in caso di necessità e per riavviare interventi di supporto al nucleo, qualora venisse dagli stessi fatta esplicita richiesta e mostrato autentica motivazione in merito" (cfr. relazione Servizio del 21.5.2025).
Alla luce di quanto emerso nel corso dell'odierno giudizio, si ritiene che le condizioni di affido,
ERso collocamento e tempi di permanenza dei minori e ER1 con i genitori richieste dalle parti -strutturate sulle indicazioni della CTU e rispetto a cui i Servizi Sociali hanno formulato parere positivo- siano adeguate alla situazione familiare esaminata, al fine di tutelare quanto più possibile la serenità e la quotidianità dei figli, all'interno di un percorso sia loro che dei genitori che si prospetta graduale ed impegnativo. Non sono emerse infatti problematicità, rispetto ai genitori e ai figli, di gravità tale da ritenere di non accogliere quanto richiesto dalle parti. Data la situazione, non appare necessaria la prosecuzione del giudizio al fine di mantenere il monitoraggio dei Servizi sui minori, nonostante l'ipotesi auspicata nell'ultima relazione, salva la possibilità di una riattivazione, eventualmente in via meramente amministrativa, qualora il progresso nei rapporti si interrompa o regredisca.
Nulla quaestio nemmeno in ordine alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si ritiene di confermare l'obbligo del sig. Pt_1 i concorrere al mantenimento dei figli nella misura concordata dalle parti. La quantificazione dell'importo complessivo mensile di €
750,00 (€ 250,00/mese per figlio), a titolo di contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli, appare congruo infatti in relazione alle condizioni economico-reddituali dei genitori, così come emerse dalle allegazioni degli stessi e comprovate dalla documentazione rispettivamente prodotta, dovendosi tenere in considerazione altresì la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
La rinuncia da parte della sig.ra CP_1 all'indicizzazione di tale importo e alla quota parte di spese straordinarie occorrenti per i figli, in precedenza di competenza paterna, appare adeguatamente compensata dalla rinuncia da parte del ricorrente alla propria quota di Assegno
Unico a favore della moglie.
In conclusione, tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'odierno giudizio e dell'accordo raggiunto tra i genitori, non si rinvengono elementi o motivi tali da giustificare un assetto dei rapporti -sia personali che patrimoniali- diverso da quello richiesto dalle parti, auspicando un ERso fattivo e proficuo prosieguo della collaborazione dei genitori nell'interesse di Per_3
e ER1
4) Spese di lite. Le spese del presente procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura del giudizio e della comune richiesta delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto con ricorso da Parte 1 nei confronti di Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 9.6.2004 nel
Comune di Castello Brianza (LC) tra Parte_1 e Controparte_1 atto
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castello Brianza (LC), Atto
Orig. N.
3-P. 2- S. A – anno 2004;
ORDINA
all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
dato atto che il figlio Per_3 è divenuto maggiorenne in data 14.7.2025;
DISPONE
ERso 1) l'affidamento dei figli minori e ER1 in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della prole presso la madre (anche ai fini anagrafici e previdenziali), alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in AG (LC), alla Via Strada del Peslago
n. 13 di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1 La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto dei bisogni e delle inclinazioni naturali dei figli.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
2) che il padre continuerà a godere del diritto di visita nei confronti dei figli, con i quali potrà stare ogniqualvolta i figli lo vorranno, previ accordi con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche, sportive e religiose dei minori. Il padre, in ogni caso, avrà diritto di tenere presso di sé i figli con le seguenti modalità: tutti i martedì a cena dalle 18,00 alle 20,30 durante il periodo scolastico (e sino alle 21,30
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durante le vacanze estive);
a week end alternati dalle 13,30 del sabato ovvero dal termine dell'orario scolastico fino alla domenica sera alle 20,30 dopo cena, nel periodo scolastico (e fino alle 21,30 nel periodo estivo). I trasferimenti saranno a cura del padre, salvo diverso accordo fra i genitori;
vacanze estive: il padre potrà trascorrere con i figli una settimana anche non consecutiva
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da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura entrambi i genitori di comunicarsi reciprocamente entro e non tale data anche il luogo di vacanza prescelto, facendo reciprocamente in modo che, durante le vacanze in villeggiatura, dalle 18 alle
19 il genitore rimasto a casa possa sentire telefonicamente i figli;
vacanze natalizie: i ragazzi staranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano e così ad anni alterni;
quanto al resto delle festività natalizie, lo stesso verrà concordato di anno in anno tra i genitori, fermo restando che il padre avrà diritto di stare con i ragazzi almeno 3 giorni (oltre al giorno di Natale) anche non consecutivi, da concordare con la madre;
considerato che
nel giorno di Natale 2024, i ragazzi sono stati con la madre, per le prossime festività natalizie 2025, la parti concordano i figli staranno con il padre il giorno di Natale e con l'altro genitore quello di Santo Stefano, salvo accordarsi anche sul resto della vacanza nei termini ut supra indicati;
vacanze pasquali: i ragazzi staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
poiché nel giorno di Pasqua 2025 i ragazzi sono stati con la madre, le parti concordano che il giorno di Pasqua 2026 i figli staranno con il padre;
il resto delle vacanze pasquali verrà di volta in volta concordato;
• altre festività: in via alternata anche le altre festività, da intendersi, a titolo esemplificativo, il 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc... quindi se un genitore avrà trascorso con i figli il 1° maggio, durante la festività successiva (es. 2 giugno) i figli staranno con l'altro genitore, il tutto ad anni alterni, salvo diverso accordo;
• compleanni: se desiderato dai figli, gli stessi avranno la possibilità di trascorrere con ciascun genitore 2 ore nei giorni del compleanno dei figli stessi e dei loro genitori;
3) che Parte_1 versi alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli,
la somma fissa omnicomprensiva di € 750,00 mensili (€ 250,00 mensili a figlio), da corrispondere entro il 16 (sedici) di ogni mese a mezzo bonifico c/o Iban
[...], con espressa rinuncia da parte della sig.ra CP_1 ad indicizzazione pregressa e futura (istat) e quota parte di spese straordinarie pregresse e future occorrenti per i figli, spese che resteranno interamente a carico della madre e per tale motivo con rinuncia del ricorrente alla propria quota di Assegno Unico a favore di parte resistente, quota che quindi andrà a colmare la parte di spese straordinarie occorrenti per la prole di competenza del padre;
4) che nulla viene reciprocamente riconosciuto a titolo di assegno divorzile, essendo i coniugi economicamente autonomi;
DA' ATTO
5) che le parti espressamente rinunciano alle restanti rispettive domande;
6) che le parti si dichiarano integralmente soddisfatte e rinunciano reciprocamente alle ulteriori domande in corso formulate anche a titolo di mantenimento l'uno dell'altra e dichiarano di avere interamente regolato i propri rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o causa connessa al matrimonio ed a qualsivoglia reciproco rapporto di natura economica anteriore alla presente scrittura;
COMPENSA
integralmente le spese di lite tra le parti;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 28.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dario Colasanti Mirco Lombardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
Sezione prima
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mirco Lombardi Presidente
dott. Dario Colasanti Giudice rel.
dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1636/2022, avente per oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio", promossa
DA
"nato a [...] in data [...] e Parte_1 (c.f. C.F. 1
residente in [...]4, rappresentato e difeso dall'Avv. Catia
Cattaneo
ricorrente
CONTRO
(), nata a Oggiono (LC) in [...]_1 (c.f. C.F._2
30.6.1976 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Corbetta,
resistente con l'intervento del
MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_2
Lecco
CONCLUSIONI CONGIUNTE
"IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: 1) DICHIARARE, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 09.06.2004 nel Comune di Castello Brianza (LC), contratto tra il Sig. [...]
Pt_1 la Sig.ra Controparte_1 in regime di separazione dei beni e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Castello Brianza (LC), Atto Orig. N.
3-P. 2-S.A- anno 2004,
ER ER 2) Disporre, ai sensi e per gli effetti della L. 54/2006, l'affidamento dei figli minori e Per 3 in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della prole presso la madre (anche ai fini anagrafici e previdenziali) alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in AG (LC), alla Via Strada del Peslago, 13 di proprietà esclusiva della sig.ra Controparte_1 La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto dei bisogni e delle inclinazioni naturali dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità
separatamente.
3) Il padre continuerà a godere del diritto di visita nei confronti dei figli, con i quali potrà stare ogniqualvolta i figli lo vorranno, previo accordi con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche, sportive e religiose dei minori. Il signor Parte_1 in ogni caso, avrà diritto di tenere presso di sé i figli con le seguenti modalità:
-il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i minori tutti i martedì a cena dalle 18,00 alle 20,30 durante il periodo scolastico (e sino alle 21,30 durante le vacanze estive);
- il padre potrà stare con i figli a week end alternati dalle 13,30 del sabato ovvero dal termine dell'orario scolastico fino alla domenica sera alle 20,30 dopo cena, nel periodo scolastico (e fino alle 21,30 nel periodo estivo).- I trasferimenti saranno a cura del padre, salvo diverso accordo fra i genitori. Vacanze estive: il padre potrà trascorrere con i figli una settimana anche non consecutiva da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura entrambi i genitori di comunicarsi reciprocamente entro e non tale data anche il luogo di vacanza prescelto, facendo reciprocamente in modo che, durante le vacanze in villeggiatura, dalle 18 alle 19 il genitore rimasto a casa possa sentire telefonicamente i figli;
Vacanze natalizie: i ragazzi staranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano e così ad anni alterni;
quanto al resto delle festività natalizie, lo stesso verrà concordato di anno in anno tra i genitori, fermo restando che il padre avrà diritto di stare con i ragazzi almeno 3 giorni (oltre al giorno di Natale) anche non consecutivi, da concordare con la madre;
considerato che
nel giorno di Natale 2024, i ragazzi sono stati con la madre, per le prossime festività natalizie 2025, la parti concordano i figli staranno con il padre il giorno di Natale e con l'altro genitore quello di Santo Stefano, salvo accordarsi anche sul resto della vacanza nei termini ut supra indicati. Vacanze pasquali: i ragazzi staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Lunedi dell'Angelo, ad anni alterni;
poiché nel giorno di Pasqua 2025 i ragazzi sono stati con la madre, le parti concordano che il giorno di Pasqua 2026 i figli staranno con il padre;
il resto delle vacanze pasquali verrà di volta in volta concordato. Altre festività: in via alternata anche le altre festività da intendersi, a titolo esemplificativo, il 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc.. quindi se un genitore avrà trascorso con i figli il 1° maggio, durante la festività successiva (es. 2 giugno) i figli staranno con l'altro genitore;
il tutto ad anni alterni, salvo diverso accordo. Compleanni: se desiderato dai figli, gli stessi avranno la possibilità di trascorrere con ciascun genitore 2 ore nei giorni del compleanno dei figli stessi e dei loro genitori.
4) Disporre che il sig. Parte_1 versi a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli la somma fissa omnicomprensiva di € 750,00 mensili (€ 250,00 mensili a figlio), da corrispondere entro il 16 (sedici) di ogni mese a mezzo bonifico c/o Iban [...], con espressa rinuncia da parte della sig.ra
Controparte_1 ad indicizzazione pregressa e futura (istat) e quota parte di spese straordinarie pregresse e future occorrenti per i figli, spese che resteranno interamente a carico della madre e per tale motivo con rinuncia del ricorrente alla propria quota di assegno unico a favore di parte resistente, quota che quindi andrà a colmare la parte di spese straordinarie occorrenti per la prole di competenza del padre;
5) Essendo i coniugi economicamente autonomi, disporsi che nulla viene riconosciuto a titolo di assegno divorzile;
6) Con espressa rinuncia da parte di entrambe le Parti alle restanti rispettive domande;
7) I coniugi, dato atto di quanto sopra, si dichiarano integralmente soddisfatti e rinunciano reciprocamente alle ulteriori domande in corso formulate anche a titolo di mantenimento l'uno dell'altra e dichiarano di avere interamente regolato i propri rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o causa connessa al matrimonio ed a qualsivoglia reciproco rapporto di natura economica anteriore alla presente scrittura.
8) Spese compensate” (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni congiunte del 17.6.2025).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Oggetto del giudizio. Parte_1 e Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 9.6.2004 a Castello Brianza (LC), atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al N.
3 - P. 2 - S. A - anno 2004, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (v. doc. 3 ricorrente). Dall'unione coniugale
ERso sono nati, a Lecco, i figli ER3 in data 14.7.2007, in data 8.4.2010 e ER1 in data
21.3.2012, oggi rispettivamente di anni 18, 15 e 13. La residenza coniugale è stata stabilita in
AG (LC), Via Strada del Peslago n. 13, in un immobile acquistato dalle parti dopo il matrimonio ed intestato alla moglie.
Con decreto n. 4909/2021 del 23.6.2021 (proc. R.G. n. 961/2021), il Tribunale di Lecco ha omologato la separazione personale dei coniugi -già separati di fatto dal 2018- alle condizioni concordate dagli stessi e precisamente: vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
"1. I Sigg.ri Controparte_1 e Parte_1
ER ER 2. I figli ER3 resteranno affidati ad entrambi i genitori, i quali avranno l'esercizio e congiunto della responsabilità genitoriale;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale nei rispettivi periodi di convivenza;
3. I tre figli minori avranno collocazione prevalente e residenza presso la madre, in AG (LC), Via
Strada del Peslago, n. 13 anche ai fini anagrafici e fiscali;
4. La casa coniugale sita in AG (LC) Via Strada del Peslago. 13, identificata al catasto Fabbricati del predetto comune al Foglio 4, con i mappali: 2472 subalterno 5 - via bettolino snc - Piano S1 – T categoria A2-classe 3-consistenza vani 6,5-superficie catastale mq 138-rendita euro 537,12; 2472 subalterno 9-via Bettolino snc - piano S1 - categoria C- classe 2 - consistenza mq 32 - superficie catastale mq 36-rendita € 112,38 - di proprietà della sig.ra Controparte_1 resterà alla stessa assegnata in via esclusiva dandosi atto che il marito ha già trasferito altrove la propria residenza.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori:
-alternativamente la domenica dalle ore 14,00 alle ore 17,00, oppure il sabato dalle ore 18,30 sino alle
20,30, fatta eccezione per i weekend che i minori trascorrono fuori casa con la madre;
in tal caso il padre potrà recuperare la giornata nella settimana successiva cumulando il sabato e la domenica.
- a partire da gennaio 2022 la domenica, dalle 11,30 fino alle 19,00 (anticipate alle ore 17,00 durante il periodo scolastico) oppure il sabato dalle 18,30 alle 20,30; durante il mese di agosto gli orari e le giornate di visita potranno essere modulati in funzione delle ferie estive che i ragazzi trascorreranno al mare o in montagna.
-durante le festività natalizie e pasquali i genitori regolamenteranno di volta in volta le visite del padre coi figli prevedendo sin d'ora la possibilità per il padre di tenere con sé i figli la Vigilia di Natale e per almeno tre giorni, anche consecutivi, durante le vacanze natalizie da concordarsi di volta in volta,
nonché il sabato antecedente la Pasqua;
-durante le vacanze estive il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli per una settimana, anche consecutiva, secondo un calendario che verrà di volta in volta concordato tra le parti entro il 15 luglio di ogni anno tenendo conto anche del fatto che i minori trascorrono parte delle vacanze in montagna dall'abitazione dei nonni materni;
-ad anni alterni per le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre).
Nel concordare i giorni effettivi che i minori trascorreranno con il padre nei termini sopra indicati le parti terranno conto anche del fatto che i minori trascorrono parte delle loro vacanze in montagna presso l'abitazione dei nonni materni.
6. (modalità provvisorie e riavvicinamento padre-figli). L'esercizio del diritto di visita avverrà in modo graduale e tenendo conto prioritariamente della volontà dei minori. ERtanto i genitori si impegnano sin d'ora a valutare, a dicembre 2022, la possibilità di un ulteriore ampliamento del diritto di visita in funzione dei progressi nelle more eventualmente compiuti nel rapporto padre/figli e della situazione abitativa del padre.
Attese le difficoltà che attualmente i figli minori frappongono all'esercizio del diritto di visita da parte del padre e l'inutilità dei tentativi finora effettuati anche a mezzo di uno psicoterapeuta, le parti convengono che il diritto di visita verrà inizialmente esercitato per il tramite e con l'assistenza dei servizi sociali ricorrendo anche ad uno spazio protetto;
in questa prima fase gli orari degli incontri tra padre e figli seguiranno la calendarizzazione proposta dai servizi sociali che prenderanno in carico il nucleo famigliare.
Nel caso in cui servisse ancora l'intervento di un professionista (psicologo o psicoterapeuta) per supportare l'avvicinamento dei figli ER3 al padre, tutte le spese per l'interventoPer Per_ e psicoterapeutico saranno a carico del sig. Pt_1
Nell'estate 2021 il numero di giorni spettanti al padre verrà ridotto a tre.
In ogni caso, il pernottamento dei ragazzi presso l'abitazione del padre, per qualunque occasione, potrà aver corso dal momento in cui il Pt 1 si sarà organizzato con una soluzione abitativa idonea per ospitarli a dormire e terrà comunque conto della volontà dei minori.
7.I sigg.ri CP_1 e Pt_1 i impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ER ER ciascuno di essi in modo che ER3 possano ricevere cura, educazione e istruzione da e entrambi i genitori e conservare rapporti significativi con i medesimi.
8. Il padre si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori ER3 ER ER
'in via anticipata e per 12 mensilità, la somma di € 750,00 (settecentocinquanta) da e rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, mediante versamento sul conto corrente bancario della moglie da effettuarsi entro il primo di ogni mese.
Ciò a far data dal 1 maggio 2021.
Le parti si danno reciprocamente atto che l'assegno unico famigliare e le detrazioni per i figli a carico spettano per intero alla moglie e il sig. Pt_1 i asterrà da ogni richiesta in tal senso;
nell'ipotesi in cui l'assegno famigliare fosse superiore alla somma di € 150,00 mensili (per ogni figlio) l'eccedenza verrà imputata al pagamento delle spese straordinarie che sono da dividersi al 50%.
9. Il padre e la madre contribuiranno congiuntamente nella misura del 50%ciascuno al pagamento di tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, secondo il seguente protocollo adottato dal Tribunale di Lecco e così: (...). 10. Il sig. Parte_1 si impegna inoltre a rimborsare alla Sig.ra Controparte_1 la somma di €
2.400,00 (duemilaquattrocento - in aggiunta agli acconti già versati), a saldo di quanto dovuto a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori fino ad aprile 2021 compreso;
detta somma verrà versata mediante 12 rate mensili dell'importo di € 200,00 (Duecento) cadauna, decorrenti dal 1 maggio
2021; 11.Isigg.ri CP_1 e Pt_1 restano sin da ora il consenso per il rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
12. Il sig. Pt_1 autorizza la sig.ra CP_1 a sottoscrivere, anche in nome e per conto di sé medesimo, autorizzazioni, certificati e/o dichiarazioni richieste dagli istituti scolastici frequentanti dai minori o comunque predisposti ad uso scolastico. La sig.ra CP_1 informerà sempre il sig. Pt_1 della documentazione sottoscritta, anche a mezzo messaggio di WhatsApp.
13. I sigg.ri CP_1 dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento nonché di aver definito ogni ulteriore questione patrimoniale tra loro esistente, ad eccezione di quanto indicato nel presente accordo” (cfr. doc. 5
ricorrente).
Nel medesimo decreto è stata data delega ai Servizi Sociali del Comune di AG (LC) di assistere le parti nell'esercizio del diritto di visita della prole da parte del padre, predisponendo un eventuale spazio protetto e curando la calendarizzazione degli orari degli incontri padre-figli in conformità alla condizione n. 6 sopra riportata.
Allegando che dal giorno della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi, né ripresa della loro convivenza, sicché la comunione spirituale e materiale tra gli stessi è definitivamente venuta meno, con ricorso depositato in data 5.9.2022 Parte_1 ha promosso l'odierno giudizio per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, in via principale, l'affidamento esclusivo dei minori con collocazione presso di sé e assegnazione a sé della casa coniugale sita in AG, oltre ad un contributo al mantenimento dei figli, da porsi a carico della moglie, nell'importo complessivo di € 750,00 mensili, con ripartizione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie ed percepimento dell'A.U. da parte del padre. In subordine, il marito ha chiesto l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento paritario degli stessi presso la casa familiare sita in AG ed assegnazione della stessa ad entrambi i genitori, a settimane alterne, per abitarci con i figli e contribuzione diretta da parte di ciascun genitore al mantenimento dei minori, in considerazione della gestione paritaria della prole. In ogni caso, il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subìti a causa delle condotte poste in essere dalla moglie nei suoi confronti.
A suffragio di siffatte pretese, il sig. Pt_1 a sostenuto che, a seguito della separazione, la moglie avrebbe perseverato nel mettere in atto comportamenti ostativi alla ricostruzione del rapporto padre-figli, in spregio a quanto stabilito in sede di separazione ed alle indicazioni fornite dagli specialisti, impedendo ai Servizi Sociali di operare con proficuità. A detta del marito, la sig.ra avrebbe altresì violato le condizioni di accordo della CP_1
separazione in punto di reciproco rispetto dei coniugi, impegno a garantire una serena comunicazione ed un rapporto equilibrato e continuativo con i minori e affidamento condiviso, di fatto completamente escludendo il padre dalla vita dei figli e rivolgendosi al coniuge solo per questioni di natura economica.
In data 16.11.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1 la quale, pur aderendo alla richiesta attorea di pronuncia sullo status, ha contestato la rappresentazione dei fatti fornita dal marito, in particolare rispetto alle condotte ostruzionistiche che la stessa avrebbe posto in essere per allontanare i figli da lui ed agli atteggiamenti denigratori nei confronti del marito.
ERtanto, la resistente ha chiesto il rigetto delle domande attoree e la sostanziale conferma di quanto disposto in sede di separazione.
A seguito dell'udienza presidenziale dell'1.2.2023, appurata l'iniziale impossibilità di una consensualizzazione, sono stati disposti i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e la causa è stata rimessa innanzi al Giudice Relatore.
Esaurita l'istruttoria mediante espletamento di CTU, con nomina della dott.ssa
[...]
per indagare sulle dinamiche relazionali all'interno della famiglia, ERsona_4
rispetto a tutti i componenti della stessa, al fine di fornire elementi per individuare le soluzioni relative all'affidamento ed all'esercizio del diritto di visita che potessero meglio salvaguardare l'interesse materiale e morale dei tre figli e pervenuta l'ultima relazione dei Servizi Sociali del
Comune di AG in data 21.5.2025, all'udienza dell'11.6.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, formalizzato nelle conclusioni congiunte depositate in data
17.6.2025. ERtanto, attesa la consensualizzazione del ricorso, la causa è stata rimessa in decisione del Collegio sulle conclusioni concordate dai coniugi. 2) Pronuncia sullo status. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai coniugi è fondata, pertanto deve essere accolta. Essendo stata dedotta la mancata riconciliazione tra le parti e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra le stesse non può più essere mantenuta o ricostituita, circostanze comprovate dalle richieste avanzate in questa sede da entrambi i coniugi, dal periodo trascorso dalla separazione e dell'aver intrapreso entrambe le parti separati progetti di vita, ricorre nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), Legge n. 898/70. ERtanto, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
3) Accoglimento delle conclusioni congiunte. Anzitutto, bisogna dare atto che nelle more del presente giudizio il figlio Per_3 è divenuto maggiorenne, in data 14.7.2025, ragion per cui non vi è motivo di provvedere in ordine al suo affidamento, collocamento e tempi di
ERso permanenza con i genitori. Allo stato, invece, e ER 1 hanno rispettivamente 15 e 13
anni.
Tanto premesso, le condizioni pattuite tra le parti nel corso dell'odierno giudizio, oggetto delle conclusioni congiunte sopra trascritte e sostanzialmente coincidenti con le modalità consigliate dalla CTU, che hanno avuto un effetto positivo sul nucleo familiare, possono essere integralmente recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli.
Tale decisione si fonda prevalentemente sulle conclusioni esposte nella approfondita relazione depositata dalla CTU, dott.ssa in data 1.3.2024, nonché ERsona_4
sull'ultima relazione riguardante il nucleo familiare depositata in data 21.5.2025 dai Servizi
Sociali del Comune di AG, che hanno in carico il nucleo familiare da giugno 2021.
Rispondendo al quesito, dopo aver ripercorso la storia sia personale delle parti che del nucleo familiare, la dott.ssa a evidenziato che, nonostante la tensione ancoraPersona_4
esistente tra i genitori, la difficoltà di comunicazione e le rispettive fragilità, circostanze che rendono necessario un lavoro lungo e graduale, "Non si ritiene, in ogni caso, nessuno dei due genitori di pregiudizio per i figli pur nella convinzione che entrambi i genitori debbano lavorare sul sé e sulle loro capacità genitoriali in modo critico e responsabile” e che “entrambi i genitori debbano favorire la relazione dei figli con l'altro genitore" non solo a parole ma con atteggiamenti concreti, avendo la stessa Consulente accertato in ogni caso il "sincero affetto e cura dei genitori nei confronti dei figli, nonostante alcune disillusioni di un rapporto complesso". I figli "evidenziano tutto il peso della lunga conflittualità in cui si dibattono i genitori”, che ha messo in discussione le loro certezze affettive determinanti. La CTU ha affermato quindi di non avere dubbi “che i ragazzi vivano, concretamente, in un ambiente fisico protettivo e adeguato ma come spesso accade ai figli che vivono in un clima familiare complesso, questi ultimi hanno sviluppato un eccessivo senso di responsabilità, di ipercoinvolgimento ma anche di fallimento per non poter efficacemente realizzare il compito impossibile di salvare chi è in difficoltà, che attiva un forte senso di colpa dove intervengono emozioni quali il risentimento e il dolore. Si evince una rischiosa dinamica di inversione dei ruoli genitore-figli, dove i ragazzi, si assumono l'onere non solo di proteggere le figure significative percepite come deboli, ma anche di dover provvedere a loro, soddisfacendo i loro bisogni e sacrificando i propri". ER tali ragioni, la CTU ha proposto un progetto educativo e di intervento sulla situazione familiare che, con pazienza e gradualità, nel rispetto delle esigenze di tutti, in particolare di quelle evolutive dei ragazzi, potessero dare un po' di sollievo alle ansie e paure che “aleggiavano” e “risanificare" una relazione percepita come disturbata.
Effettivamente, il calendario degli incontri padre-figli -modificato nel corso della CTU- e gli interventi proposti dalla dott.ssa anno sortito esiti positivi, come emerge ERsona_4
dall'ultima relazione depositata dai Servizi Sociali di AG in data 21.5.2025, dirimente ai fini della presente decisione. Secondo gli operatori incaricati, “il rapporto padre e figli ha conosciuto una graduale evoluzione positiva, sia a seguito dell'attivazione dell'intervento educativo sia successivamente alle valutazioni e indicazioni emerse in corso di CTU da parte della Dott.ssa Persona_4 che, in più momenti, ha potuto incontrare sia i genitori che i ragazzi, lavorare per il ripristino della relazione padre-figli e favorire il processo bigenitoriale". A detta del Servizio, i ragazzi oggi appaiono sereni e ben inseriti nei rispettivi contesti scolastici e sociali, potendosi osservare altresì come all'iniziale chiusura nei confronti del padre è subentrata negli stessi una maggiore disponibilità allo scambio ed il riconoscimento dell'impegno della figura paterna nel recuperare il legame con loro. Anche la sig.ra CP_1 sembra più serena e meno rancorosa o rivendicativa rispetto al tempo passato e descrive i figli come disponibili nei confronti del padre ed a una frequentazione regolare con lui. Rispetto al padre, il Servizio ha osservato che egli “nonostante le evoluzioni raggiunte, continua a portare molta frustrazione in merito al rapporto con i figli e fatica a vedere nella relazione con gli stessi un pezzo di responsabilità individuale e ad accogliere il dato di realtà che va a discostarsi con la proiezione idealizzata che aveva fatto di sé come padre e del rapporto che avrebbe voluto avere con i ragazzi. (...); riporta a colloquio con le scriventi il desiderio di organizzare momenti di incontri tra i figli e i propri genitori, aspetto di recente raggiunto, anche se non ancora stabilizzatosi in visite regolari e costanti”.
In riferimento ai percorsi psicologici e di sostegno a favore del nucleo, il Servizio ha comunicato che la madre ha avviato un percorso psicologico presso il Consultorio di Lecco in data 25.2.2023, terminato il 14.7.2023, per poi ripresentarsi in data 24.1.2024 con la richiesta di completare il percorso genitoriale ma, di fatto, non portando a colloquio un reale bisogno di lavorare sul ruolo genitoriale. La stessa ha riferito di sentirsi maggiormente serena, non riportando alcuna fatica rispetto al suo essere madre, ragion per cui gli operatori del Consultorio non hanno reputato necessario l'avvio di una nuova presa in carico. ER quanto riguarda i minori, il Servizio ha mandato richiesta formale di avvio di un percorso famigliare presso il
Consultorio Celaf di Erba in data 9.2.2023. Ad un primo colloquio con lo psicologo assegnato,
i ragazzi si sono dichiarati non disponibili ad intraprendere il percorso riferendo di una situazione migliorata con la figura paterna e per loro soddisfacente. I figli hanno riconosciuto il valore del lavoro svolto dall'educatore e in corso di CTU, per maturare una disponibilità al rapporto con il padre che ora incontrano senza problemi. Il Servizio ha proposto al padre di utilizzare, per sé, lo spazio in Consultorio, al fine di potersi confrontare e discutere di alcune fatiche e vissuti frustranti legati al ruolo genitoriale, ma lo stesso non ha ritenuto di considerare questa una buona possibilità per sé o per la relazione con i figli. Il Servizio ha così concluso la propria relazione: "si ritiene che l'attuale diritto di visita strutturatosi sulla base delle indicazioni date in corso di CTU e poi formalizzate nel Provvedimento di codesta Spettabile
A.G. e delle esigenze segnalate dai minori, anche in tempi recenti, sia oggi corrispondente ai loro bisogni, seppur lontano dal desiderato del signor Pt_1 Il Servizio ritiene utile continuare nel monitoraggio della situazione, per intervenire prontamente in caso di necessità e per riavviare interventi di supporto al nucleo, qualora venisse dagli stessi fatta esplicita richiesta e mostrato autentica motivazione in merito" (cfr. relazione Servizio del 21.5.2025).
Alla luce di quanto emerso nel corso dell'odierno giudizio, si ritiene che le condizioni di affido,
ERso collocamento e tempi di permanenza dei minori e ER1 con i genitori richieste dalle parti -strutturate sulle indicazioni della CTU e rispetto a cui i Servizi Sociali hanno formulato parere positivo- siano adeguate alla situazione familiare esaminata, al fine di tutelare quanto più possibile la serenità e la quotidianità dei figli, all'interno di un percorso sia loro che dei genitori che si prospetta graduale ed impegnativo. Non sono emerse infatti problematicità, rispetto ai genitori e ai figli, di gravità tale da ritenere di non accogliere quanto richiesto dalle parti. Data la situazione, non appare necessaria la prosecuzione del giudizio al fine di mantenere il monitoraggio dei Servizi sui minori, nonostante l'ipotesi auspicata nell'ultima relazione, salva la possibilità di una riattivazione, eventualmente in via meramente amministrativa, qualora il progresso nei rapporti si interrompa o regredisca.
Nulla quaestio nemmeno in ordine alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si ritiene di confermare l'obbligo del sig. Pt_1 i concorrere al mantenimento dei figli nella misura concordata dalle parti. La quantificazione dell'importo complessivo mensile di €
750,00 (€ 250,00/mese per figlio), a titolo di contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli, appare congruo infatti in relazione alle condizioni economico-reddituali dei genitori, così come emerse dalle allegazioni degli stessi e comprovate dalla documentazione rispettivamente prodotta, dovendosi tenere in considerazione altresì la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
La rinuncia da parte della sig.ra CP_1 all'indicizzazione di tale importo e alla quota parte di spese straordinarie occorrenti per i figli, in precedenza di competenza paterna, appare adeguatamente compensata dalla rinuncia da parte del ricorrente alla propria quota di Assegno
Unico a favore della moglie.
In conclusione, tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'odierno giudizio e dell'accordo raggiunto tra i genitori, non si rinvengono elementi o motivi tali da giustificare un assetto dei rapporti -sia personali che patrimoniali- diverso da quello richiesto dalle parti, auspicando un ERso fattivo e proficuo prosieguo della collaborazione dei genitori nell'interesse di Per_3
e ER1
4) Spese di lite. Le spese del presente procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura del giudizio e della comune richiesta delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto con ricorso da Parte 1 nei confronti di Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 9.6.2004 nel
Comune di Castello Brianza (LC) tra Parte_1 e Controparte_1 atto
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Castello Brianza (LC), Atto
Orig. N.
3-P. 2- S. A – anno 2004;
ORDINA
all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
dato atto che il figlio Per_3 è divenuto maggiorenne in data 14.7.2025;
DISPONE
ERso 1) l'affidamento dei figli minori e ER1 in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della prole presso la madre (anche ai fini anagrafici e previdenziali), alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in AG (LC), alla Via Strada del Peslago
n. 13 di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1 La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, tenendo conto dei bisogni e delle inclinazioni naturali dei figli.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
2) che il padre continuerà a godere del diritto di visita nei confronti dei figli, con i quali potrà stare ogniqualvolta i figli lo vorranno, previ accordi con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche, ludiche, sportive e religiose dei minori. Il padre, in ogni caso, avrà diritto di tenere presso di sé i figli con le seguenti modalità: tutti i martedì a cena dalle 18,00 alle 20,30 durante il periodo scolastico (e sino alle 21,30
•
durante le vacanze estive);
a week end alternati dalle 13,30 del sabato ovvero dal termine dell'orario scolastico fino alla domenica sera alle 20,30 dopo cena, nel periodo scolastico (e fino alle 21,30 nel periodo estivo). I trasferimenti saranno a cura del padre, salvo diverso accordo fra i genitori;
vacanze estive: il padre potrà trascorrere con i figli una settimana anche non consecutiva
•
da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura entrambi i genitori di comunicarsi reciprocamente entro e non tale data anche il luogo di vacanza prescelto, facendo reciprocamente in modo che, durante le vacanze in villeggiatura, dalle 18 alle
19 il genitore rimasto a casa possa sentire telefonicamente i figli;
vacanze natalizie: i ragazzi staranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano e così ad anni alterni;
quanto al resto delle festività natalizie, lo stesso verrà concordato di anno in anno tra i genitori, fermo restando che il padre avrà diritto di stare con i ragazzi almeno 3 giorni (oltre al giorno di Natale) anche non consecutivi, da concordare con la madre;
considerato che
nel giorno di Natale 2024, i ragazzi sono stati con la madre, per le prossime festività natalizie 2025, la parti concordano i figli staranno con il padre il giorno di Natale e con l'altro genitore quello di Santo Stefano, salvo accordarsi anche sul resto della vacanza nei termini ut supra indicati;
vacanze pasquali: i ragazzi staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
poiché nel giorno di Pasqua 2025 i ragazzi sono stati con la madre, le parti concordano che il giorno di Pasqua 2026 i figli staranno con il padre;
il resto delle vacanze pasquali verrà di volta in volta concordato;
• altre festività: in via alternata anche le altre festività, da intendersi, a titolo esemplificativo, il 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc... quindi se un genitore avrà trascorso con i figli il 1° maggio, durante la festività successiva (es. 2 giugno) i figli staranno con l'altro genitore, il tutto ad anni alterni, salvo diverso accordo;
• compleanni: se desiderato dai figli, gli stessi avranno la possibilità di trascorrere con ciascun genitore 2 ore nei giorni del compleanno dei figli stessi e dei loro genitori;
3) che Parte_1 versi alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli,
la somma fissa omnicomprensiva di € 750,00 mensili (€ 250,00 mensili a figlio), da corrispondere entro il 16 (sedici) di ogni mese a mezzo bonifico c/o Iban
[...], con espressa rinuncia da parte della sig.ra CP_1 ad indicizzazione pregressa e futura (istat) e quota parte di spese straordinarie pregresse e future occorrenti per i figli, spese che resteranno interamente a carico della madre e per tale motivo con rinuncia del ricorrente alla propria quota di Assegno Unico a favore di parte resistente, quota che quindi andrà a colmare la parte di spese straordinarie occorrenti per la prole di competenza del padre;
4) che nulla viene reciprocamente riconosciuto a titolo di assegno divorzile, essendo i coniugi economicamente autonomi;
DA' ATTO
5) che le parti espressamente rinunciano alle restanti rispettive domande;
6) che le parti si dichiarano integralmente soddisfatte e rinunciano reciprocamente alle ulteriori domande in corso formulate anche a titolo di mantenimento l'uno dell'altra e dichiarano di avere interamente regolato i propri rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o causa connessa al matrimonio ed a qualsivoglia reciproco rapporto di natura economica anteriore alla presente scrittura;
COMPENSA
integralmente le spese di lite tra le parti;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 28.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dario Colasanti Mirco Lombardi