TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/09/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Causa n. 337 /2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Stranieri
Riunito in Camera di consiglio del 26/9/25 in composizione collegiale, nelle persone di:
Enrico Ravera Presidente
Laura Cresta Giudice
Paola Bozzo Costa Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa avente ad oggetto: l'impugnazione avverso il diniego del Questore di LA
SPEZIA dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”
promossa da:
- in atti generalizzato - Avv. DONATELLA SICA Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in data 11.12.2023 dal Questore di La Spezia a seguito di istanza di riconoscimento della protezione speciale formalizzata dal ricorrente in questura in data 11.09.2023,
Pagina 1 di 15 precedentemente manifestata con la richiesta prenotazione di appuntamento on-line in data 25.01.23 (ndr., secondo quanto scrive lo stesso questore nel provvedimento).
Il Questore ha rifiutato la domanda di protezione speciale sul presupposto che:
1. la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino/Genova in data 23.10.23 ha espresso parere -
ritenuto obbligatorio e vincolante come da circolare della C. Nazionale
prot.7335 del 19.7.21 e successivamente del prot. 373/21 Controparte_1
del 3.1.22 - “non favorevole” al rilascio del permesso per protezione speciale
2. in data 25.10.23 i motivi ostativi sono stati notificati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis legge 241/90, al richiedente senza riscontro
3. il ricorrente, nel 2022, aveva presentato istanza di protezione internazionale presso la Questura di Caserta ed il procedimento si era concluso con un provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale di Caserta del
1.12.2022.
La Commissione - con il parere del 23.10.23 – risulta aver basato la propria valutazione negativa su documentazione sommariamente descritta (“copia prima pagina
passaporto, memoria, comunicazione di ospitalità, numero 7 buste paga anno 2023, numero 2
buste paga anno 2022, carta d'identità, tessera sanitaria, contratto di lavoro a tempo
determinato del 3.11.22, comunicazione obbligatoria, unilav del novembre 2022) e su quanto emerso - con riguardo all'aver fatto ingresso nel 2021, al fatto che sta lavorando in Italia
dove non ha figli o relazioni stabili in Italia, avendo la famiglia di origine in
Bangladesh dove teme di avere problemi politici - ed aver ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art.19 comma 1.1 TUI non avendo ritenuto presenti elementi da cui potesse dedursi che il richiedente in caso di rimpatrio possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinione politica, condizioni personali o sociali ovvero rischiasse di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti, avendo infine ritenuto l'assenza di documentate forme di radicamento sociale e lavorativo sul territorio nazionale non potendo
Pagina 2 di 15 considerarsi sufficiente un contratto di lavoro a tempo determinato con la presenza dell'intera famiglia nel paese di origine e la breve permanenza sul territorio italiano.
Il ricorso, richiamate le vicende che lo hanno indotto a partire il 14.4.2021 (sulle quali
è sceso il giudicato essendo intervenuta decisione della C.T. che non risulta essere stata impugnata), si fonda - in fatto - sull'essere il ricorrente arrivato in Italia il 13 settembre
Co 2021, dove ha presentato richiesta di protezione internazionale che la di Caserta ha rigettato;
sull'essere stato assunto, il 3.11.22 con contratto a tempo determinato con qualifica di carpentiere-verniciatore di bordo dalla C.M.R. UP s.r.l. con sede a
Massa (galleria Raffaello Sanzio 5) che all'epoca aveva lavori in appalto presso un cantiere in CA (MS); sul essergli stato comunicato - il 15.11.2022 – dalla CM,
considerato “il buon lavoro svolto”, che a far data dal 16.11.2022 il contratto si trasformava da determinato a indeterminato come da missiva del 15.11.2022 e da modello Unilav;
sul aver percepito retribuzioni risultanti dalle buste paga da novembre 2022 a luglio 2023; sullo svolgere - dal 1.8.23 - in forza del medesimo contratto e con le medesime mansioni, in La Spezia la propria attività lavorativa a favore della con sede in CA ( via Alexander Fleming 2) cessionaria Controparte_3
dell'azienda del precedente datore di lavoro C.M.R. UP Srl, come da comunicazione al centro per l'impiego e da buste paga dei mesi da agosto 2023 a ottobre 2023; sul vivere a La Spezia, dove svolge la propria attività lavorativa e condivide la casa di abitazione con suoi connazionali.
A riscontro della domanda, oltre agli atti della fase amministrativa, il ricorrente risulta aver prodotto la seguente documentazione: verbale audizione del 21.9.22
davanti alla CT di Caserta;
contratto di lavoro a tempo determinato del 3.11.2022 fino al 4.2.2023 con CM UP SR;
Comunicazione di CM UP SR del 15.11.2022 di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato;
Unilav di CM UP
SR del 15.11.22 di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato dal 15.11.2022; 2 Buste paga 2022 da di CM UP SR (netto in busta di oltre 1.500 euro in media); 7 Buste paga 2023 da di CM UP SR (gennaio-
luglio, imp.fiscale parz. euro 12.879); Comunicazione 1.8.2023 al Centro per l'impiego
Pagina 3 di 15 di cessione del contratto da CM UP SR a 3 Buste paga del 2023 da CP
(agosto-ottobre, imp.parz.irpef in euro 16.859); C 2 Storico alla data del Controparte_3
20.12.23 (da dove risulta che il ricorrente lavora nel settore della cantieristica navale dal
4.11.22 con CM UP SR poi con con contratti a tempo indeterminato); CP
comunicazione di ospitalità vidimata l' 8 gennaio 2024 in La Spezia via Scalinata
Cernaia 42 (fino al 29.8.24) con copia documenti dichiarante;
Permesso di soggiorno da domanda per protezione speciale;
Copia del documento d'identità e del codice fiscale del ricorrente.
Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera parte
del 16.01.2024, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata udienza che è stata poi rinviata per omessa notifica del ricorso e del decreto alla controparte.
Nelle more del giudizio (il 20.08.24), si è costituita parte convenuta contestando il merito della domanda, aderendo alle considerazioni della Commissione e richiamando la normativa di riferimento.
Il ha censurato la condotta del ricorrente per non aver impugnato la CP_1
decisione della Commissione territoriale davanti al tribunale competente e per non aver riscontrato il parere negativo della Commissione pur allegando un preteso radicamento per rapporti di lavoro senza averli documentati ed avendo tutta la sua famiglia in Bangladesh.
Ha richiamato precedente del 2024 della Cassazione, a proposito di una richiesta di estradizione verso un paese considerato sicuro al pari del Bangladesh, con il quale ha chiarito che grava sul ricorrente spiegare perché un Paese indicato come sicuro nel caso oggetto del giudizio possa non esserlo, toccando al migrante dimostrare che, per motivi oggettivi o soggettivi, non lo è, ed eventualmente è demandato al giudicante motivare perché non intende allinearsi alle indicazioni fornite dall'elenco perché
l'inserimento del paese d'origine nell'elenco dei paesi sicuri - riprendendo un principio affermato dalle Sezioni unite civili della Cassazione e della Corte Europea - produce
Pagina 4 di 15 l'effetto di far gravare sul ricorrente l'onere di allegazione rinforzata in ordine alle ragioni soggettive e oggettive per le quali invece il paese non può considerarsi sicuro.
Ha ricordato la recente riforma e che anche la Corte EDU (richiamati precedenti di
Jeunesse v. Paesi Bassi e Alleleh e altri v. Norvegia n. 569/2020) ha sempre valutato con sfavore percorsi di integrazione avviati e consolidati in un periodo in cui la permanenza è irregolare o precaria, perché, in linea di principio, tali legami non ricevono tutela in quanto non integrano il concetto di “vita privata e familiare”
sviluppata nel paese ospite ai sensi dell'art. 8 CEDU, tranne nel caso in cui ricorrano
“circostanze eccezionali”, che ha escluso vi fossero nel caso in esame.
Nelle more del giudizio (il 16.09.24), il ricorrente ha depositato la seguente ulteriore documentazione: 2 Buste paga del 2023 da (novembre e dicembre, Controparte_3
imp.parz. in euro 21.994); 8 Buste paga del 2024 da (gennaio- CP_4 Controparte_3
agosto, imp.parz. in euro 14.234); CU 2024 Navi Paint S.r.l. (redditi del 2023 in CP_4
euro 21.994, rapporto dal 4.11.22); CU 2024 C.M.R GROUP S.r.l. (redditi del 2023 in euro 12.879, rapporto dal 4.11.22-31.7.23); Estratto contributivo INPS al 5.4.24 (dal quale si evince un precedente rapporto in ambito agricolo di oltre un mese – euro
2.336; C 2 storico aggiornato al 26.8.2024 che conferma quanto nel precedente.
Alla prima udienza di comparizione in data 18.09.2024, sentite le parti e confermata la sospensione, la giudice ha fissato udienza per sentire il ricorrente personalmente.
Nelle more si è costituito un nuovo difensore del ricorrente che, con successiva nota
autorizzata del 28.2.25, ha ribadito la costante attività lavorativa svolta da diversi anni con contratto di lavoro a tempo che gli consente di avere una vita dignitosa, lontana da contesti assistenzialistici e procedere nel positivo percorso di integrazione, oltre ad aiutare i famigliari che si trovano in Bangladesh (madre, moglie e i figli) potendo garantire a questi la sussistenza, gli studi e le cure. Il Sig. ha anche reperito Pt_1
abitazione a Villafranca in Lunigiana (MS), in Via Borgo 58, dove risiedono altri connazionali con i quali ha uno stretto legame di solidarietà e amicizia ed chiesto e preso la residenza ed è in attesa di poter ricevere la carta di identità dal comune oltre ad essersi iscritto al corso di italiano per stranieri presso il CPIA.
Pagina 5 di 15 Contestualmente sono pervenuti i seguenti ulteriori atti: 4 Buste paga 2024 da CM
UP SR (settembre-dicembre, imp.fiscale parz. euro 22.553); 1 Busta paga 2025 da
CM UP SR (gennaio, netto in busta di euro 1890, rapporto dal 4.11.22); Ricevute
invio denaro in Bangladesh con Taptap Send;
Certificato residenza in Villafranca in
Lunigiana del 4.1.25; domanda di iscrizione a.s. 24/25 liv.A2.
Sentito all'udienza del 12.03.2025 – senza ausilio di interprete, tuttavia parlando e comprendendo l'italiano con difficoltà- il ricorrente ha esibito passaporto rilasciato dall'Ambasciata del Bangladesh a Roma il 7.11.22 ed ha quindi riferito:
➢ di aver avuto un PDS provvisorio fino al 28.5.23, non conoscendo le ragioni per le quali non ha impugnato il rigetto della sua precedente domanda di protezione internazionale
➢ di essere in contatto con moglie e figli (vivono tutti dalla madre, stanno bene ed i figli ancora non vanno a scuola) rimasti in Bangladesh da dove è partito da circa 3 anni (ndr., in realtà, sono 4 anni risultando essere partito in aprile 2021)
e dove non vuole più tornare perché nel suo paese ha molti problemi che non è
in grado di spiegare per la difficoltà con l'italiano, così come non riesce a spiegare le ragioni per le quali ha deciso di arrivare proprio in Italia
➢ di non aver mai fatto scuola di italiano, per problemi con il lavoro, essendosi iscritto solo adesso
➢ di vivere a La Spezia in scale Cernaia 42, risultando ancora formalmente a
Trebisacce (CS) perché non ha ancora fatto la pratica per la residenza, e dove ha amici connazionali
➢ di lavorare da molti anni per la CM SR a CA facendo il verniciatore dalle
8:00 alle 18:00/19:00 e guadagnando circa 2 mila euro al mese.
All'esito, su istanza della difesa del ricorrente la causa è stata rinviata in prosecuzione istruttoria per consentire il deposito del passaporto e dell'attestato linguistico.
Con note del 15.9.25 sono infine pervenuti i seguenti atti: copia del passaporto rilasciato in Italia il 7.11.22 e scadente il 6.11.27; esito negativo esame liv. A2 (il 16.7.25,
Pagina 6 di 15 esame non superato); 5 Buste paga 2025 da CM UP SR (marzo-giugno ed agosto,
imp.fiscale parz. euro 14.105).
La causa è stata quindi posta in discussione all'udienza del 23.09.2025, sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente: “ Nel merito, in accoglimento del ricorso annullare e/o revocare e/o
dichiarare illegittimo l'impugnato provvedimento e, in riforma dello stesso, riconoscere al
ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ovvero, in via
subordinata, la misura di protezione ritenuta più idonea al caso di specie. In ogni caso, con
vittoria di spese e compensi di lite, per le quali il difensore si dichiara antistatario, ritenendo che
già al momento della proposizione del ricorso sussistessero le condizioni per il suo accoglimento
e soprattutto per l'illegittimità del provvedimento impugnato.”
per il : “ opposta ogni contraria deduzione, domanda, eccezione e istanza, richiama CP_1
integralmente tutte le difese ed eccezioni in atti, evidenziando che, anche alla luce delle
dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione svolta all'udienza del 12.03.2025, non
risultano sussistenti i requisiti necessari al fine del favorevole accoglimento dell'istanza. Si
insiste, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni in atti;
in subordine, nella denegata
ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse emerge dall'istruttoria un vero radicamento in
Italia, si chiede di affermare comunque la legittimità dell'azione amministrativa sulla base della
documentazione prodotta nella sede amministrativa, che, ex se, all'epoca di presentazione della
domanda, non dimostrava alcun radicamento, ciò anche ai fini della compensazione delle spese
di lite”.
Discussa la causa, la giudice, provvedendo ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c., ha rimesso gli atti al Collegio con riserva di riferire.
Tutto ciò premesso
OSSERVA
La situazione del ricorrente consente il riconoscimento del diritto richiesto.
Il ricorrente ha pacificamente formalizzato la domanda di protezione speciale in data
Pagina 7 di 15 Risulta inoltre, incontestatamente, essersi stabilito in Italia da settembre 2021, dopo aver lasciato il proprio paese in aprile dello stesso anno (cfr., parere negativo della CT e
Co decisione di rigetto della PI della di Caserta), ed aver presentato al più presto domanda di protezione internazionale, vista l'epoca di arrivo e la successiva data dell'audizione amministrativa del 21.9.22.
Il ricorrente non ha tempestivamente impugnato il rigetto della CT di Caserta per ragioni che non ha saputo illustrare.
Non si riscontra tuttavia alcun periodo di permanenza irregolare sul T.N., essendo stato sul T.N., in quanto titolare di PDS quale richiedente asilo, certamente fino al momento del rinnovo del PDS successivo al rigetto del 1.12.22 della domanda di P.I.,
verosimilmente come indicato in udienza in maggio del 2023, essendo comunque
“coperto” dall'aver presentato la domanda in esame già da gennaio 2023.
Ciò chiarito, sulla protezione speciale, ratione temporis (non rilevando la novella di cui al D.L. 20/23, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, applicabile solo alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore ovvero dall'11.03.2023), si osserva, innanzitutto, che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130
(convertito nella legge 173/2020), ha modificato la disciplina delle protezioni “minori”
e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o
la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in
grassetto le parti aggiunte): “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa
rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora
ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si
Pagina 8 di 15 tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio
nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di
ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,
resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione
di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli
familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata
del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari,
culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il D.L. n. 130/20 ha ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18)
permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità,
convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, il Collegio reputa sussistenti con evidenza i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale,
tenuto conto del considerevole tempo di permanenza in Italia (oltre 4 anni) e soprattutto del buon percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico,
sociale e culturale italiano avviato dal suo arrivo in Italia, dove il ricorrente ha iniziato a lavorare regolarmente dal 2022 nella cantieristica navale di Massa C. con contratti,
pressoché da subito, a tempo indeterminato, con le due società indicate in premessa per una delle quali lavora ancora oggi, a conferma della competenza, affidabilità e serietà professionale, con mansioni di verniciatore di bordo e con buste paga nette da subito superiori ad euro 14000 euro/mese, tanto da non aver avuto bisogno di fare domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e neppure del circuito dell'accoglienza governativa.
Pagina 9 di 15 Il reddito mediamente percepito gli consente anche di garantire una vita dignitosa ai familiari rimasti in Bangladesh dove ha dimostrato di inviare periodicamente somme di denaro.
Dal punto di vista dell'apprendimento della lingua italiana, la difesa attesta che il ricorrente ha buone competenze linguistiche, che sono state verificate in udienza ad un livello sufficiente, come del resto è verosimile ritenere considerato che vive in autonomia e lavora per una azienda italiana dal 2022. Infatti, il ricorrente risulta vivere in un appartamento, con dichiarazione di ospitalità.
Un percorso significativo, questo, che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in
Bangladesh. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe pertanto di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza (si veda anche quanto riferito dal richiedente alla Commissione) ed integrerebbe quindi una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8
CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano già da sole una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in
Italia (nessun precedente penale e neppure sono indicate segnalazioni di polizia dallo stesso ) - dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione CP_1
speciale.
Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non è
necessaria (seppur utile quale ulteriore elemento di valutazione) la comparazione con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla
Pagina 10 di 15 giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria,
nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1.
Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n.
18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda
parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020,
convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e
familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività
dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra
procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle
forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023).
Le condizioni del Paese di origine -come accennato- assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma
6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost.
Da questo punto di vista, occorre tenere conto, sotto il profilo oggettivo, delle condizioni di invivibilità dell'area di provenienza per quanto riguarda la nota situazione di violazione dei diritti e l'inefficienza e carenza di mezzi e strutture statali,
causata anche dal generalizzato e altissimo livello di corruzione delle forze di polizia2.
A ciò si aggiunga che il Paese è da tempo esposto a vari rischi climatologici (ad esempio, siccità), idrometeorologici (ad esempio, cicloni, mareggiate, inondazioni) e
geofisici (ad esempio, frane ed erosione). La sua costa meridionale a forma di imbuto la rende suscettibile ai cicloni e alle mareggiate, ai livelli medio-alti di salinità del suolo
Pagina 11 di 15 e all'innalzamento del livello del mare. Essendo il più grande delta del mondo, con i sistemi fluviali Brahmaputra, Gange e che scorrono verso la Baia del Bengala, Per_1
un'enorme porzione della superficie del Bangladesh è soggetta a frequenti inondazioni,
soprattutto improvvise, e all'erosione fluviale. Inoltre, le zone orientali del Bangladesh,
che comprendono le divisioni di Sylhet e Chattogram, sono soggette a terremoti, frane e inondazioni improvvise.
Inoltre, il Bangladesh per sostenere il suo sviluppo potenziale deve affrontare sfide significative poste dal cambiamento del clima, con rischi per la vita, le infrastrutture e l'economia. A causa del cambiamento climatico, il Bangladesh sta già sperimentando l'aumento delle temperature, l'erraticità delle precipitazioni irregolari, l'innalzamento del livello del mare e l'intrusione di salinità ad un ritmo accelerato, causando disastri più intensi3.
La maggior parte della popolazione del Bangladesh si basa su attività agricole per il proprio sostentamento e dipende in larga misura dalle risorse idriche. Questi stessi settori sono altamente esposti ai rischi climatici e geofisici e dispongono di misure di resilienza limitate e infrastrutture deboli.
Molte persone sono senza terra e costrette a vivere e coltivare terreni soggetti a inondazioni e, dal punto di vista ambientale, si segnalano: l'inquinamento delle acque,
in particolare delle zone di pesca, derivante dall'uso di pesticidi commerciali;
acque sotterranee contaminate da arsenico presente in natura;
scarsità d'acqua intermittenti a causa della caduta delle falde acquifere nelle parti settentrionali e centrali del paese;
degrado ed erosione del suolo;
deforestazione; distruzione delle zone umide;
grave sovrappopolazione con inquinamento acustico.
Infine, si segnala una grave insicurezza alimentare localizzata a causa dei vincoli economici e dei prezzi elevati di importanti prodotti alimentari. Si prevede che l'insicurezza alimentare rimanga precaria, dati i persistenti vincoli economici;
nonché i
Pagina 12 di 15 prezzi interni della farina di frumento e dell'olio di palma, importanti prodotti alimentari, che rimangono a livelli elevati nel gennaio 2023, risultato di elevati prezzi internazionali di energia, carburante e cibo, trasmessi ai mercati nazionali (2023)4.
Infine, venendo al futuro politico del Paese ed alle persistenti incertezze, gli osservatori internazionali ritengono che, senza chiare basi costituzionali, la legittimità
del governo ad interim possa fare affidamento solo sul forte sostegno popolare.
ha promesso che nuove elezioni saranno convocate quest'anno o Persona_2
nella prima metà del 2026, ma il premio Nobel pensa che prima di tornare alle urne sia essenziale realizzare riforme della giustizia, dell'amministrazione pubblica, del sistema elettorale e degli apparati della sicurezza. L'obiettivo è quello di costruire l'architettura istituzionale del “nuovo Bangladesh” necessaria per scongiurare il ritorno dell'autoritarismo5.
Infatti, con Lega Awami in difficoltà, la minaccia più grande per il governo ad interim è
rappresentata dal Bangladesh Nationalist Party e dagli islamisti della Jamaat-e-Islami.
Attraverso un'ampia base di sostenitori, queste due forze politiche potrebbero far crescere la pressione sull'amministrazione per andare rapidamente al voto così da capitalizzare del vuoto politico e dell'immagine di principali vittime del governo di
Contr
. Un trionfo elettorale del ritengono gli osservatori internazionali, Persona_3
rischierebbe di riproporre il vecchio scenario in cui le élite al potere occupano le istituzioni, l'economia e i media. Inoltre, la crescente popolarità delle forze islamiste preoccupa la parte più laica e secolare della società bangladese 6.
Del resto la cronaca degli scontri a Gopalganj dell'estate del 2025, con quattro morti e decine di feriti, sono il segnale di un paese in difficoltà, dove la caduta di Per_3
ha innescato una spirale di violenze che minaccia la fragile transizione
[...]
promessa dal governo ad interim ed le immagini dei sostenitori dell'Awami League che attaccano la polizia e incendiano veicoli mentre il National Citizens Party, nuova
Pagina 13 di 15 formazione guidata da studenti, marcia per “ricostruire la Nazione” mostrano un
Paese lacerato. storica leader e simbolo di una delle due dinastie che hanno Per_3
dominato per decenni la politica bengalese, è oggi rifugiata in India e processata in contumacia per crimini contro l'umanità per le violenze dell'estate del 2024 mentre il suo avversario politico, premio Nobel e leader di un governo di Persona_2
transizione, promette riforme e nuove elezioni con accuse di repressione e polarizzazione che minano la credibilità di questa promessa7.
Tali elementi, uniti all'integrazione del richiedente in Italia, porterebbero comunque al riconoscimento della protezione speciale ai sensi della prima parte del comma 1.1
cit., sussistendo in caso di rimpatrio la violazione dell'art. 10 Cost. e dell'art. 8 CEDU.
Da ultimo va ancora ricordato che - come già chiarito - , a norma dell'art. 7 commi 2 e 3,
D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11/3/2023), continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sussistevano già al momento della domanda amministrativa e del parere formulato dalla Commissione territoriale. Le stesse sono liquidate come da dispositivo, forfetariamente in assenza di nota spese (considerata la partecipazione in presenza a tre udienze: per la trattazione della domanda cautelare e di merito, per l'audizione e per la discussione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
• Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. d.lgs.
286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al
Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai
Pagina 14 di 15 sensi dell'art.19 comma 1.2., primo periodo TUI - convertibile alla scadenza in permesso per lavoro - in favore del ricorrente nato in Parte_1
Bangladesh il 20.07.19.
• Pone a carico del convenuto le spese del presente giudizio, che CP_1
liquida in euro 125,00 per esborsi documentati ed in euro 2.300,00 per onorari di difesa (€ 600 fase di studio, € 600 fase introduttiva, € 700 fase di trattazione e istruttoria, € 400 fase decisoria), oltre accessori di legge se dovuti.
Inviata per la controfirma il 28 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Paola Bozzo Costa) (Enrico Ravera)
Pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 settembre 2023, manifestata con la richiesta di appuntamento il 25 gennaio 2023.
1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. tra le varie, Cass. SS.UU.
24413/21, cit. 2 Si legga altresì https://www.ecoi.net/en/document/2088488.html; autore Freedom House 3 Asian e Government of Bangladesh, Bangladesh Climate and Disaster Risk Atlas: Controparte_5 Harzards, Volume I, ReliefWeb, dicembre 2021, https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-climate-and- disaster-risk-atlas-hazards-sussitevano 4 CIA, The World Factbook, Bangladesh, 11 aprile 2023, https://www.cia.gov/the-world- factbook/countries/bangladesh/; 5 https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/election-likely-mid-2026-3777971; 6 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-bangladesh-alla-prova-del-cambio-di-regime-200222; 7 https://www.notiziegeopolitiche.net/bangladesh-scontri-e-violenze-a-seguito-della-caduta-di-sheikh- hasina/; https://www.agenzianova.com/news/bangladesh-un-anno-fa-la-caduta-di-hasina-un-paese- ancora-in-difficolta-si-prepara-alle-elezioni/;
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Stranieri
Riunito in Camera di consiglio del 26/9/25 in composizione collegiale, nelle persone di:
Enrico Ravera Presidente
Laura Cresta Giudice
Paola Bozzo Costa Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa avente ad oggetto: l'impugnazione avverso il diniego del Questore di LA
SPEZIA dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”
promossa da:
- in atti generalizzato - Avv. DONATELLA SICA Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di diniego emesso in data 11.12.2023 dal Questore di La Spezia a seguito di istanza di riconoscimento della protezione speciale formalizzata dal ricorrente in questura in data 11.09.2023,
Pagina 1 di 15 precedentemente manifestata con la richiesta prenotazione di appuntamento on-line in data 25.01.23 (ndr., secondo quanto scrive lo stesso questore nel provvedimento).
Il Questore ha rifiutato la domanda di protezione speciale sul presupposto che:
1. la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino/Genova in data 23.10.23 ha espresso parere -
ritenuto obbligatorio e vincolante come da circolare della C. Nazionale
prot.7335 del 19.7.21 e successivamente del prot. 373/21 Controparte_1
del 3.1.22 - “non favorevole” al rilascio del permesso per protezione speciale
2. in data 25.10.23 i motivi ostativi sono stati notificati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis legge 241/90, al richiedente senza riscontro
3. il ricorrente, nel 2022, aveva presentato istanza di protezione internazionale presso la Questura di Caserta ed il procedimento si era concluso con un provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale di Caserta del
1.12.2022.
La Commissione - con il parere del 23.10.23 – risulta aver basato la propria valutazione negativa su documentazione sommariamente descritta (“copia prima pagina
passaporto, memoria, comunicazione di ospitalità, numero 7 buste paga anno 2023, numero 2
buste paga anno 2022, carta d'identità, tessera sanitaria, contratto di lavoro a tempo
determinato del 3.11.22, comunicazione obbligatoria, unilav del novembre 2022) e su quanto emerso - con riguardo all'aver fatto ingresso nel 2021, al fatto che sta lavorando in Italia
dove non ha figli o relazioni stabili in Italia, avendo la famiglia di origine in
Bangladesh dove teme di avere problemi politici - ed aver ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art.19 comma 1.1 TUI non avendo ritenuto presenti elementi da cui potesse dedursi che il richiedente in caso di rimpatrio possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinione politica, condizioni personali o sociali ovvero rischiasse di essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani o degradanti, avendo infine ritenuto l'assenza di documentate forme di radicamento sociale e lavorativo sul territorio nazionale non potendo
Pagina 2 di 15 considerarsi sufficiente un contratto di lavoro a tempo determinato con la presenza dell'intera famiglia nel paese di origine e la breve permanenza sul territorio italiano.
Il ricorso, richiamate le vicende che lo hanno indotto a partire il 14.4.2021 (sulle quali
è sceso il giudicato essendo intervenuta decisione della C.T. che non risulta essere stata impugnata), si fonda - in fatto - sull'essere il ricorrente arrivato in Italia il 13 settembre
Co 2021, dove ha presentato richiesta di protezione internazionale che la di Caserta ha rigettato;
sull'essere stato assunto, il 3.11.22 con contratto a tempo determinato con qualifica di carpentiere-verniciatore di bordo dalla C.M.R. UP s.r.l. con sede a
Massa (galleria Raffaello Sanzio 5) che all'epoca aveva lavori in appalto presso un cantiere in CA (MS); sul essergli stato comunicato - il 15.11.2022 – dalla CM,
considerato “il buon lavoro svolto”, che a far data dal 16.11.2022 il contratto si trasformava da determinato a indeterminato come da missiva del 15.11.2022 e da modello Unilav;
sul aver percepito retribuzioni risultanti dalle buste paga da novembre 2022 a luglio 2023; sullo svolgere - dal 1.8.23 - in forza del medesimo contratto e con le medesime mansioni, in La Spezia la propria attività lavorativa a favore della con sede in CA ( via Alexander Fleming 2) cessionaria Controparte_3
dell'azienda del precedente datore di lavoro C.M.R. UP Srl, come da comunicazione al centro per l'impiego e da buste paga dei mesi da agosto 2023 a ottobre 2023; sul vivere a La Spezia, dove svolge la propria attività lavorativa e condivide la casa di abitazione con suoi connazionali.
A riscontro della domanda, oltre agli atti della fase amministrativa, il ricorrente risulta aver prodotto la seguente documentazione: verbale audizione del 21.9.22
davanti alla CT di Caserta;
contratto di lavoro a tempo determinato del 3.11.2022 fino al 4.2.2023 con CM UP SR;
Comunicazione di CM UP SR del 15.11.2022 di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato;
Unilav di CM UP
SR del 15.11.22 di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato in tempo indeterminato dal 15.11.2022; 2 Buste paga 2022 da di CM UP SR (netto in busta di oltre 1.500 euro in media); 7 Buste paga 2023 da di CM UP SR (gennaio-
luglio, imp.fiscale parz. euro 12.879); Comunicazione 1.8.2023 al Centro per l'impiego
Pagina 3 di 15 di cessione del contratto da CM UP SR a 3 Buste paga del 2023 da CP
(agosto-ottobre, imp.parz.irpef in euro 16.859); C 2 Storico alla data del Controparte_3
20.12.23 (da dove risulta che il ricorrente lavora nel settore della cantieristica navale dal
4.11.22 con CM UP SR poi con con contratti a tempo indeterminato); CP
comunicazione di ospitalità vidimata l' 8 gennaio 2024 in La Spezia via Scalinata
Cernaia 42 (fino al 29.8.24) con copia documenti dichiarante;
Permesso di soggiorno da domanda per protezione speciale;
Copia del documento d'identità e del codice fiscale del ricorrente.
Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera parte
del 16.01.2024, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata udienza che è stata poi rinviata per omessa notifica del ricorso e del decreto alla controparte.
Nelle more del giudizio (il 20.08.24), si è costituita parte convenuta contestando il merito della domanda, aderendo alle considerazioni della Commissione e richiamando la normativa di riferimento.
Il ha censurato la condotta del ricorrente per non aver impugnato la CP_1
decisione della Commissione territoriale davanti al tribunale competente e per non aver riscontrato il parere negativo della Commissione pur allegando un preteso radicamento per rapporti di lavoro senza averli documentati ed avendo tutta la sua famiglia in Bangladesh.
Ha richiamato precedente del 2024 della Cassazione, a proposito di una richiesta di estradizione verso un paese considerato sicuro al pari del Bangladesh, con il quale ha chiarito che grava sul ricorrente spiegare perché un Paese indicato come sicuro nel caso oggetto del giudizio possa non esserlo, toccando al migrante dimostrare che, per motivi oggettivi o soggettivi, non lo è, ed eventualmente è demandato al giudicante motivare perché non intende allinearsi alle indicazioni fornite dall'elenco perché
l'inserimento del paese d'origine nell'elenco dei paesi sicuri - riprendendo un principio affermato dalle Sezioni unite civili della Cassazione e della Corte Europea - produce
Pagina 4 di 15 l'effetto di far gravare sul ricorrente l'onere di allegazione rinforzata in ordine alle ragioni soggettive e oggettive per le quali invece il paese non può considerarsi sicuro.
Ha ricordato la recente riforma e che anche la Corte EDU (richiamati precedenti di
Jeunesse v. Paesi Bassi e Alleleh e altri v. Norvegia n. 569/2020) ha sempre valutato con sfavore percorsi di integrazione avviati e consolidati in un periodo in cui la permanenza è irregolare o precaria, perché, in linea di principio, tali legami non ricevono tutela in quanto non integrano il concetto di “vita privata e familiare”
sviluppata nel paese ospite ai sensi dell'art. 8 CEDU, tranne nel caso in cui ricorrano
“circostanze eccezionali”, che ha escluso vi fossero nel caso in esame.
Nelle more del giudizio (il 16.09.24), il ricorrente ha depositato la seguente ulteriore documentazione: 2 Buste paga del 2023 da (novembre e dicembre, Controparte_3
imp.parz. in euro 21.994); 8 Buste paga del 2024 da (gennaio- CP_4 Controparte_3
agosto, imp.parz. in euro 14.234); CU 2024 Navi Paint S.r.l. (redditi del 2023 in CP_4
euro 21.994, rapporto dal 4.11.22); CU 2024 C.M.R GROUP S.r.l. (redditi del 2023 in euro 12.879, rapporto dal 4.11.22-31.7.23); Estratto contributivo INPS al 5.4.24 (dal quale si evince un precedente rapporto in ambito agricolo di oltre un mese – euro
2.336; C 2 storico aggiornato al 26.8.2024 che conferma quanto nel precedente.
Alla prima udienza di comparizione in data 18.09.2024, sentite le parti e confermata la sospensione, la giudice ha fissato udienza per sentire il ricorrente personalmente.
Nelle more si è costituito un nuovo difensore del ricorrente che, con successiva nota
autorizzata del 28.2.25, ha ribadito la costante attività lavorativa svolta da diversi anni con contratto di lavoro a tempo che gli consente di avere una vita dignitosa, lontana da contesti assistenzialistici e procedere nel positivo percorso di integrazione, oltre ad aiutare i famigliari che si trovano in Bangladesh (madre, moglie e i figli) potendo garantire a questi la sussistenza, gli studi e le cure. Il Sig. ha anche reperito Pt_1
abitazione a Villafranca in Lunigiana (MS), in Via Borgo 58, dove risiedono altri connazionali con i quali ha uno stretto legame di solidarietà e amicizia ed chiesto e preso la residenza ed è in attesa di poter ricevere la carta di identità dal comune oltre ad essersi iscritto al corso di italiano per stranieri presso il CPIA.
Pagina 5 di 15 Contestualmente sono pervenuti i seguenti ulteriori atti: 4 Buste paga 2024 da CM
UP SR (settembre-dicembre, imp.fiscale parz. euro 22.553); 1 Busta paga 2025 da
CM UP SR (gennaio, netto in busta di euro 1890, rapporto dal 4.11.22); Ricevute
invio denaro in Bangladesh con Taptap Send;
Certificato residenza in Villafranca in
Lunigiana del 4.1.25; domanda di iscrizione a.s. 24/25 liv.A2.
Sentito all'udienza del 12.03.2025 – senza ausilio di interprete, tuttavia parlando e comprendendo l'italiano con difficoltà- il ricorrente ha esibito passaporto rilasciato dall'Ambasciata del Bangladesh a Roma il 7.11.22 ed ha quindi riferito:
➢ di aver avuto un PDS provvisorio fino al 28.5.23, non conoscendo le ragioni per le quali non ha impugnato il rigetto della sua precedente domanda di protezione internazionale
➢ di essere in contatto con moglie e figli (vivono tutti dalla madre, stanno bene ed i figli ancora non vanno a scuola) rimasti in Bangladesh da dove è partito da circa 3 anni (ndr., in realtà, sono 4 anni risultando essere partito in aprile 2021)
e dove non vuole più tornare perché nel suo paese ha molti problemi che non è
in grado di spiegare per la difficoltà con l'italiano, così come non riesce a spiegare le ragioni per le quali ha deciso di arrivare proprio in Italia
➢ di non aver mai fatto scuola di italiano, per problemi con il lavoro, essendosi iscritto solo adesso
➢ di vivere a La Spezia in scale Cernaia 42, risultando ancora formalmente a
Trebisacce (CS) perché non ha ancora fatto la pratica per la residenza, e dove ha amici connazionali
➢ di lavorare da molti anni per la CM SR a CA facendo il verniciatore dalle
8:00 alle 18:00/19:00 e guadagnando circa 2 mila euro al mese.
All'esito, su istanza della difesa del ricorrente la causa è stata rinviata in prosecuzione istruttoria per consentire il deposito del passaporto e dell'attestato linguistico.
Con note del 15.9.25 sono infine pervenuti i seguenti atti: copia del passaporto rilasciato in Italia il 7.11.22 e scadente il 6.11.27; esito negativo esame liv. A2 (il 16.7.25,
Pagina 6 di 15 esame non superato); 5 Buste paga 2025 da CM UP SR (marzo-giugno ed agosto,
imp.fiscale parz. euro 14.105).
La causa è stata quindi posta in discussione all'udienza del 23.09.2025, sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente: “ Nel merito, in accoglimento del ricorso annullare e/o revocare e/o
dichiarare illegittimo l'impugnato provvedimento e, in riforma dello stesso, riconoscere al
ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ovvero, in via
subordinata, la misura di protezione ritenuta più idonea al caso di specie. In ogni caso, con
vittoria di spese e compensi di lite, per le quali il difensore si dichiara antistatario, ritenendo che
già al momento della proposizione del ricorso sussistessero le condizioni per il suo accoglimento
e soprattutto per l'illegittimità del provvedimento impugnato.”
per il : “ opposta ogni contraria deduzione, domanda, eccezione e istanza, richiama CP_1
integralmente tutte le difese ed eccezioni in atti, evidenziando che, anche alla luce delle
dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione svolta all'udienza del 12.03.2025, non
risultano sussistenti i requisiti necessari al fine del favorevole accoglimento dell'istanza. Si
insiste, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni in atti;
in subordine, nella denegata
ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse emerge dall'istruttoria un vero radicamento in
Italia, si chiede di affermare comunque la legittimità dell'azione amministrativa sulla base della
documentazione prodotta nella sede amministrativa, che, ex se, all'epoca di presentazione della
domanda, non dimostrava alcun radicamento, ciò anche ai fini della compensazione delle spese
di lite”.
Discussa la causa, la giudice, provvedendo ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c., ha rimesso gli atti al Collegio con riserva di riferire.
Tutto ciò premesso
OSSERVA
La situazione del ricorrente consente il riconoscimento del diritto richiesto.
Il ricorrente ha pacificamente formalizzato la domanda di protezione speciale in data
Pagina 7 di 15 Risulta inoltre, incontestatamente, essersi stabilito in Italia da settembre 2021, dopo aver lasciato il proprio paese in aprile dello stesso anno (cfr., parere negativo della CT e
Co decisione di rigetto della PI della di Caserta), ed aver presentato al più presto domanda di protezione internazionale, vista l'epoca di arrivo e la successiva data dell'audizione amministrativa del 21.9.22.
Il ricorrente non ha tempestivamente impugnato il rigetto della CT di Caserta per ragioni che non ha saputo illustrare.
Non si riscontra tuttavia alcun periodo di permanenza irregolare sul T.N., essendo stato sul T.N., in quanto titolare di PDS quale richiedente asilo, certamente fino al momento del rinnovo del PDS successivo al rigetto del 1.12.22 della domanda di P.I.,
verosimilmente come indicato in udienza in maggio del 2023, essendo comunque
“coperto” dall'aver presentato la domanda in esame già da gennaio 2023.
Ciò chiarito, sulla protezione speciale, ratione temporis (non rilevando la novella di cui al D.L. 20/23, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, applicabile solo alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore ovvero dall'11.03.2023), si osserva, innanzitutto, che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130
(convertito nella legge 173/2020), ha modificato la disciplina delle protezioni “minori”
e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o
la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o
accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in
grassetto le parti aggiunte): “
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa
rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora
ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si
Pagina 8 di 15 tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio
nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di
ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,
resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione
di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli
familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata
del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari,
culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Il D.L. n. 130/20 ha ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18)
permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità,
convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).
Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, il Collegio reputa sussistenti con evidenza i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale,
tenuto conto del considerevole tempo di permanenza in Italia (oltre 4 anni) e soprattutto del buon percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico,
sociale e culturale italiano avviato dal suo arrivo in Italia, dove il ricorrente ha iniziato a lavorare regolarmente dal 2022 nella cantieristica navale di Massa C. con contratti,
pressoché da subito, a tempo indeterminato, con le due società indicate in premessa per una delle quali lavora ancora oggi, a conferma della competenza, affidabilità e serietà professionale, con mansioni di verniciatore di bordo e con buste paga nette da subito superiori ad euro 14000 euro/mese, tanto da non aver avuto bisogno di fare domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e neppure del circuito dell'accoglienza governativa.
Pagina 9 di 15 Il reddito mediamente percepito gli consente anche di garantire una vita dignitosa ai familiari rimasti in Bangladesh dove ha dimostrato di inviare periodicamente somme di denaro.
Dal punto di vista dell'apprendimento della lingua italiana, la difesa attesta che il ricorrente ha buone competenze linguistiche, che sono state verificate in udienza ad un livello sufficiente, come del resto è verosimile ritenere considerato che vive in autonomia e lavora per una azienda italiana dal 2022. Infatti, il ricorrente risulta vivere in un appartamento, con dichiarazione di ospitalità.
Un percorso significativo, questo, che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in
Bangladesh. In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe pertanto di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza (si veda anche quanto riferito dal richiedente alla Commissione) ed integrerebbe quindi una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8
CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano già da sole una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in
Italia (nessun precedente penale e neppure sono indicate segnalazioni di polizia dallo stesso ) - dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione CP_1
speciale.
Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della -oggi abrogata- seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, non è
necessaria (seppur utile quale ulteriore elemento di valutazione) la comparazione con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla
Pagina 10 di 15 giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria,
nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1.
Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n.
18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda
parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020,
convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e
familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività
dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra
procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle
forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023).
Le condizioni del Paese di origine -come accennato- assumono peraltro rilevanza, sia quale elemento ulteriore per ritenere violato, in caso di rimpatrio, il diritto alla vita privata del richiedente, sia ai sensi della prima parte dell'art. 19 comma 1.1 cit., che impone il rilascio del permesso qualora “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma
6”. Tra questi, il rispetto degli obblighi costituzionali (previsione, per la verità, inutile e implicita) e pertanto anche del diritto di asilo di cui all'art. 10 comma 3 Cost.
Da questo punto di vista, occorre tenere conto, sotto il profilo oggettivo, delle condizioni di invivibilità dell'area di provenienza per quanto riguarda la nota situazione di violazione dei diritti e l'inefficienza e carenza di mezzi e strutture statali,
causata anche dal generalizzato e altissimo livello di corruzione delle forze di polizia2.
A ciò si aggiunga che il Paese è da tempo esposto a vari rischi climatologici (ad esempio, siccità), idrometeorologici (ad esempio, cicloni, mareggiate, inondazioni) e
geofisici (ad esempio, frane ed erosione). La sua costa meridionale a forma di imbuto la rende suscettibile ai cicloni e alle mareggiate, ai livelli medio-alti di salinità del suolo
Pagina 11 di 15 e all'innalzamento del livello del mare. Essendo il più grande delta del mondo, con i sistemi fluviali Brahmaputra, Gange e che scorrono verso la Baia del Bengala, Per_1
un'enorme porzione della superficie del Bangladesh è soggetta a frequenti inondazioni,
soprattutto improvvise, e all'erosione fluviale. Inoltre, le zone orientali del Bangladesh,
che comprendono le divisioni di Sylhet e Chattogram, sono soggette a terremoti, frane e inondazioni improvvise.
Inoltre, il Bangladesh per sostenere il suo sviluppo potenziale deve affrontare sfide significative poste dal cambiamento del clima, con rischi per la vita, le infrastrutture e l'economia. A causa del cambiamento climatico, il Bangladesh sta già sperimentando l'aumento delle temperature, l'erraticità delle precipitazioni irregolari, l'innalzamento del livello del mare e l'intrusione di salinità ad un ritmo accelerato, causando disastri più intensi3.
La maggior parte della popolazione del Bangladesh si basa su attività agricole per il proprio sostentamento e dipende in larga misura dalle risorse idriche. Questi stessi settori sono altamente esposti ai rischi climatici e geofisici e dispongono di misure di resilienza limitate e infrastrutture deboli.
Molte persone sono senza terra e costrette a vivere e coltivare terreni soggetti a inondazioni e, dal punto di vista ambientale, si segnalano: l'inquinamento delle acque,
in particolare delle zone di pesca, derivante dall'uso di pesticidi commerciali;
acque sotterranee contaminate da arsenico presente in natura;
scarsità d'acqua intermittenti a causa della caduta delle falde acquifere nelle parti settentrionali e centrali del paese;
degrado ed erosione del suolo;
deforestazione; distruzione delle zone umide;
grave sovrappopolazione con inquinamento acustico.
Infine, si segnala una grave insicurezza alimentare localizzata a causa dei vincoli economici e dei prezzi elevati di importanti prodotti alimentari. Si prevede che l'insicurezza alimentare rimanga precaria, dati i persistenti vincoli economici;
nonché i
Pagina 12 di 15 prezzi interni della farina di frumento e dell'olio di palma, importanti prodotti alimentari, che rimangono a livelli elevati nel gennaio 2023, risultato di elevati prezzi internazionali di energia, carburante e cibo, trasmessi ai mercati nazionali (2023)4.
Infine, venendo al futuro politico del Paese ed alle persistenti incertezze, gli osservatori internazionali ritengono che, senza chiare basi costituzionali, la legittimità
del governo ad interim possa fare affidamento solo sul forte sostegno popolare.
ha promesso che nuove elezioni saranno convocate quest'anno o Persona_2
nella prima metà del 2026, ma il premio Nobel pensa che prima di tornare alle urne sia essenziale realizzare riforme della giustizia, dell'amministrazione pubblica, del sistema elettorale e degli apparati della sicurezza. L'obiettivo è quello di costruire l'architettura istituzionale del “nuovo Bangladesh” necessaria per scongiurare il ritorno dell'autoritarismo5.
Infatti, con Lega Awami in difficoltà, la minaccia più grande per il governo ad interim è
rappresentata dal Bangladesh Nationalist Party e dagli islamisti della Jamaat-e-Islami.
Attraverso un'ampia base di sostenitori, queste due forze politiche potrebbero far crescere la pressione sull'amministrazione per andare rapidamente al voto così da capitalizzare del vuoto politico e dell'immagine di principali vittime del governo di
Contr
. Un trionfo elettorale del ritengono gli osservatori internazionali, Persona_3
rischierebbe di riproporre il vecchio scenario in cui le élite al potere occupano le istituzioni, l'economia e i media. Inoltre, la crescente popolarità delle forze islamiste preoccupa la parte più laica e secolare della società bangladese 6.
Del resto la cronaca degli scontri a Gopalganj dell'estate del 2025, con quattro morti e decine di feriti, sono il segnale di un paese in difficoltà, dove la caduta di Per_3
ha innescato una spirale di violenze che minaccia la fragile transizione
[...]
promessa dal governo ad interim ed le immagini dei sostenitori dell'Awami League che attaccano la polizia e incendiano veicoli mentre il National Citizens Party, nuova
Pagina 13 di 15 formazione guidata da studenti, marcia per “ricostruire la Nazione” mostrano un
Paese lacerato. storica leader e simbolo di una delle due dinastie che hanno Per_3
dominato per decenni la politica bengalese, è oggi rifugiata in India e processata in contumacia per crimini contro l'umanità per le violenze dell'estate del 2024 mentre il suo avversario politico, premio Nobel e leader di un governo di Persona_2
transizione, promette riforme e nuove elezioni con accuse di repressione e polarizzazione che minano la credibilità di questa promessa7.
Tali elementi, uniti all'integrazione del richiedente in Italia, porterebbero comunque al riconoscimento della protezione speciale ai sensi della prima parte del comma 1.1
cit., sussistendo in caso di rimpatrio la violazione dell'art. 10 Cost. e dell'art. 8 CEDU.
Da ultimo va ancora ricordato che - come già chiarito - , a norma dell'art. 7 commi 2 e 3,
D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11/3/2023), continuerà ad applicarsi la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sussistevano già al momento della domanda amministrativa e del parere formulato dalla Commissione territoriale. Le stesse sono liquidate come da dispositivo, forfetariamente in assenza di nota spese (considerata la partecipazione in presenza a tre udienze: per la trattazione della domanda cautelare e di merito, per l'audizione e per la discussione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
• Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1. d.lgs.
286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al
Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai
Pagina 14 di 15 sensi dell'art.19 comma 1.2., primo periodo TUI - convertibile alla scadenza in permesso per lavoro - in favore del ricorrente nato in Parte_1
Bangladesh il 20.07.19.
• Pone a carico del convenuto le spese del presente giudizio, che CP_1
liquida in euro 125,00 per esborsi documentati ed in euro 2.300,00 per onorari di difesa (€ 600 fase di studio, € 600 fase introduttiva, € 700 fase di trattazione e istruttoria, € 400 fase decisoria), oltre accessori di legge se dovuti.
Inviata per la controfirma il 28 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Paola Bozzo Costa) (Enrico Ravera)
Pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 settembre 2023, manifestata con la richiesta di appuntamento il 25 gennaio 2023.
1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. tra le varie, Cass. SS.UU.
24413/21, cit. 2 Si legga altresì https://www.ecoi.net/en/document/2088488.html; autore Freedom House 3 Asian e Government of Bangladesh, Bangladesh Climate and Disaster Risk Atlas: Controparte_5 Harzards, Volume I, ReliefWeb, dicembre 2021, https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-climate-and- disaster-risk-atlas-hazards-sussitevano 4 CIA, The World Factbook, Bangladesh, 11 aprile 2023, https://www.cia.gov/the-world- factbook/countries/bangladesh/; 5 https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/election-likely-mid-2026-3777971; 6 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-bangladesh-alla-prova-del-cambio-di-regime-200222; 7 https://www.notiziegeopolitiche.net/bangladesh-scontri-e-violenze-a-seguito-della-caduta-di-sheikh- hasina/; https://www.agenzianova.com/news/bangladesh-un-anno-fa-la-caduta-di-hasina-un-paese- ancora-in-difficolta-si-prepara-alle-elezioni/;