Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 04/06/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
RG n. 35/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2022 promossa da:
C.F. e Parte_1
P.I. ) e , titolare dell'omonima ditta individuale P.IVA_1 Parte_2
(C.F. – P.I. ), con l'avv. Giuseppe Zangari, C.F._1 P.IVA_2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gabriele Bisinella in Belluno, via
Cavour n. 27, come da procura in atti
-attori- contro
(C.F. ), con l'avv. Paolo Aspodello, elettivamente CP_1 P.IVA_3 domiciliata presso lo studio del difensore in Feltre (BL), via Roma n. 30, come da procura in atti
-convenuta-
Avente ad oggetto: appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti
Le parti costituite hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 gennaio
2025.
Conclusioni per parte attrice: “1) IN VIA PRINCIPALE: - accertato che fra le parti è intercorso un contratto d'appalto avente ad oggetto gli infissi installati sull'immobile sito in CC RE (BL), localita Capoluogo
n. 43, e dichiarata la responsabilità colposa di in relazione ai vizi individuati dal c.t.u. ing. CP_1 [...] nell'ambito della consulenza tecnica preventiva n. 281/2021 R.G. svolta avanti l'intestato Tribunale - Per_1
1
CP_1 sostituzione dei soli infissi viziati, quantificato dal c.t.u. in euro 26.200,00 oltre I.V.A., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare a un risarcimento pari ad euro 1.140,00 in ragione dell'inutilizzabilità
CP_1 dell'immobile per il tempo necessario alla sostituzione dei soli infissi viziati, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare a un risarcimento di euro 28.240,00 in ragione del deprezzamento dell'immobile conseguente
CP_1 alla sostituzione dei soli infissi viziati, come quantificato dal c.t.u. ing. nell'integrazione di perizia disposta Per_1 nel presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare al rimborso delle somme
CP_1 sostenute dagli attori per far valere giudizialmente il proprio diritto nell'ambito della consulenza tecnica preventiva n.
281/2021 R.G., pari ad euro 6.090,24 per compenso del c.t.u. ing. ed euro 896,70 per compenso del c.t.p. Per_1
; 2) IN VIA SUBORDINATA - accertato che fra le parti è intercorso un contratto d'appalto avente Persona_2 ad oggetto gli infissi installati sull'immobile sito in CC RE (BL), localita Capoluogo n. 43, e dichiarata la responsabilità colposa di in relazione ai vizi individuati dal c.t.u. ing. nell'ambito della CP_1 Persona_1 consulenza tecnica preventiva n. 281/2021 R.G. svolta avanti l'intestato Tribunale;
- condannare a un CP_1 risarcimento commisurato all'esborso necessario all'eliminazione dei vizi tramite la sostituzione di tutti gli infissi, quantificato dal c.t.u. in euro 51.800,00 oltre I.V.A. oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare CP_1
a un risarcimento pari ad euro 2.481,18 in ragione dell'inutilizzabilità dell'immobile per il tempo necessario alla
[...] sostituzione di tutti gli infissi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare al rimborso delle CP_1 somme sostenute dagli attori per far valere giudizialmente il proprio diritto nell'ambito della consulenza tecnica preventiva n. 281/2021 R.G., pari ad euro 6.090,24 per compenso del c.t.u. ing. ed euro 896,70 per Per_1 compenso del c.t.p. ; 3) IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE - accertato che fra le parti è Persona_2 intercorso un contratto di compravendita avente ad oggetto gli infissi installati sull'immobile sito in CC RE (BL), localita Capoluogo n. 43, e dichiarata la responsabilità anche colposa di in relazione ai vizi individuati CP_1 dal c.t.u. ing. nell'ambito della consulenza tecnica preventiva n. 281/2021 R.G. svolta avanti Persona_1
l'intestato Tribunale;
- ordinare la riduzione del prezzo e condannare alla restituzione del corrispettivo CP_1 incassato fino alla concorrenza dell'esborso necessario all'eliminazione dei vizi tramite la sostituzione dei soli infissi viziati, quantificato dal c.t.u. in euro 26.200,00 oltre I.V.A. oltre interessi;
- condannare a un CP_1 risarcimento pari ad euro 1.140,00 in ragione dell'inutilizzabilità dell'immobile per il tempo necessario alla sua rimessione in pristino tramite la sostituzione dei soli infissi viziati, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare a un risarcimento pari ad euro 28.240,00 in ragione del deprezzamento dell'immobile conseguente alla CP_1 sostituzione dei soli infissi viziati, come quantificato dal c.t.u. ing. nell'integrazione di perizia disposta nel Per_1 presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare al rimborso delle somme sostenute CP_1 dagli attori per far valere giudizialmente il proprio diritto nell'ambito della consulenza tecnica preventiva n. 281/2021
R.G., pari ad euro 6.090,24 per compenso del c.t.u. ing. ed euro 896,70 per compenso del c.t.p. Per_1 [...]
; 4) IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE - accertato che fra le parti è intercorso un contratto di Per_2 compravendita avente ad oggetto gli infissi installati sull'immobile sito in CC RE (BL), localita Capoluogo n.
43, e dichiarata la responsabilità anche colposa di in relazione ai vizi individuati dal c.t.u. ing. CP_1 [...] nell'ambito della consulenza tecnica preventiva n. 281/2021 R.G. svolta avanti l'intestato Tribunale;
- Per_1
2 ordinare la riduzione del prezzo e condannare alla restituzione del corrispettivo incassato nonché al CP_1 pagamento dell'eccedenza tra detto corrispettivo e l'esborso necessario all'eliminazione dei vizi tramite la sostituzione di tutti gli infissi, quantificato dal c.t.u. in euro 51.800,00 oltre I.V.A., oltre interessi;
- condannare a un CP_1 risarcimento pari ad euro 2.481,18 in ragione dell'inutilizzabilità dell'immobile per il tempo necessario alla sostituzione di tutti gli infissi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare al rimborso delle somme sostenute CP_1 dagli attori per far valere giudizialmente il proprio diritto nell'ambito della consulenza tecnica preventiva n. 281/2021
R.G., pari ad euro 6.090,24 per compenso del c.t.u. ing. ed euro 896,70 per compenso del c.t.p. Per_1 [...]
; 5) IN VIA DI ULTIMO SUBORDINE: - accertata l'obbligazione assunta da avente ad Per_2 CP_1 oggetto l'eliminazione dei vizi relativi agli infissi installati sull'immobile sito in CC RE (BL), localita Capoluogo
n. 43, e la responsabilità anche colposa di quest'ultima, condannare la medesima a provvedervi, a propria cura e spese, in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal c.t.u. ing. nell'ambito della consulenza tecnica preventiva n. Per_1
281/2021 R.G. svolta avanti l'intestato Tribunale, fissando un termine per l'avvio e un termine per il completamento delle opere;
a norma dell'art. 614bis c.p.c., condannare a corrispondere a ciascuno degli attori l'importo CP_1 di euro 200,00, ovvero la diversa somma che sara ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati per l'avvio e/o per il completamento delle opere;
- condannare a un risarcimento pari ad euro CP_1
1.140,00 in ragione dell'inutilizzabilità dell'immobile per il tempo necessario alla sostituzione dei soli infissi viziati, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare al risarcimento pari ad euro 28.240,00 in ragione CP_1 del deprezzamento dell'immobile conseguente alla sostituzione dei soli infissi viziati, come quantificato dal c.t.u. ing. nell'integrazione di perizia disposta nel presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Per_1 condannare al rimborso delle somme sostenute dagli attori per far valere giudizialmente il proprio diritto CP_1 nell'ambito della consulenza tecnica preventiva n. 281/2021 R.G., pari ad euro 6.090,24 per compenso del c.t.u. ing. ed euro 896,70 per compenso del c.t.p. ; 7) IN OGNI CASO: - condannare Per_1 Persona_2 CP_1 all'integrale rifusione delle spese di giudizio, comprensive del compenso del c.t.u. incaricato della perizia grafologica dott.ssa del compenso del c.t.p. e del compenso del c.t.u. incaricato dell'integrazione Persona_3 Parte_3 di perizia ing. nonché delle spese di lite relative consulenza tecnica preventiva n. 281/2021 R.G., Persona_1 oltre accessori di legge;
IN VIA ISTRUTTORIA: - si chiede ammettere prova testimoniale diretta sui seguenti capitoli: 1. - “Vero che, in occasione del sopralluogo del 18.4.2019, i sigg. e Controparte_2 Controparte_3 sono stati informati delle prescrizioni contenute nel Piano Regolatore Generale del Comune di CC RE e, in particolare, della necessità che la ristrutturazione del fabbricato avvenisse nel massimo rispetto dell'esistente” 2. - “Vero che in occasione del sopralluogo del 18.4.2019 è stato concordato fra i sigg. e e i sigg. Parte_1 Parte_2
e che gli infissi avrebbero dovuto essere agganciati ai morali di legno antico Controparte_2 Controparte_3 che compongono il telaio originale del fabbricato” 3. - “Vero che ciascun infisso è stato adattato alla corrispondente apertura già esistente nella parete del fabbricato e al relativo morale del telaio originale, sia per le parti mobili (vetri e ante) che per le cornici e le imbotti interne ed esterne, come da rilievi allegati sub doc. 57 che si rammostrano”4. –
“Vero che le imbotti interne ed esterne di ciascun infisso sono state adattate alle corrispondenti aperture già esistenti nelle pareti del fabbricato con riferimento allo spessore del cappotto, così da evitare la formazione di ponti termici, come da rilievi allegati sub doc. 57 che si rammostrano” 5. - “Vero che gli infissi sono caratterizzati da dimensioni differenti
3 per adattarsi alle aperture già esistenti nelle pareti del fabbricato, come da rilievi allegati sub doc. 57 che si rammostrano”
6. - “Vero che sulle aperture poste a livello del vano scala, del bagno e della camera da letto del seminterrato CP_1 ha ricostruito gli imbotti in pannello lamellare poi ché i morali di legno antico erano mancanti, deteriorati o comunque inidonei a sopportare l'inserimento dell'infisso, come da fotografie allegate sub 58 che le si rammostrano” 7. - “Vero che le misurazioni del fabbricato utili alla realizzazione e all'inserimento degli infissi sono state prese esclusivamente da
, tra l'altro nel corso dei sopralluoghi svolti il 18.4.2019, 13.5.2019, 25.5.2019 e 31.5.2019” 8. - “Vero CP_1 che la geom. si è raccomandata più volte con i sigg. e a che le misurazioni TE Parte_1 Parte_2 del fabbricato fossero prese esclusivamente da ” 9. - “Vero che ha inviato molteplici schemi di CP_1 CP_1 progettazione degli infissi e di inserimento degli stessi nelle aperture delle pareti del fabbricato, come da documenti sub
9, 10, 11, 12 e 13 allegati all'atto di citazione che si rammostrano” 10. - “Vero che gli schemi di cui ai documenti sub 9, 10, 11, 12 e 13 allegati all'atto di citazione rappresentano dei progetti di realizzazione e inserimento degli infissi peculiari e calibrati su misura rispetto alle caratteristiche del fabbricato” 11. - “Vero che ha sbagliato CP_1 le misurazioni degli infissi rispetto alla quota che il pavimento avrebbe avuto successivamente all'installazione del sottostante impianto di riscaldamento” 12. - “Vero che la quota che il pavimento avrebbe avuto successivamente all'installazione del sottostante impianto di riscaldamento era contraddistinta da una linea colorata sulle pareti del fabbricato sin dal 18.4.2019, come da fotografie allegate sub doc. 19 citazione e sub doc. 55 prima memoria ex art. 183 c.p.c., che si rammostrano” 13. – “Vero che a causa dell'errata misurazione degli infissi rispetto alla quota del pavimento ha tagliato una parte del morale antico che faceva da supporto a due porte finestre” Si indicano a CP_1 testi la geom. , con studio in Livinallongo del Col di Lana (BL), via Salesei di Sotto n. 87, e la sig.ra TE
, con studio in Mas di Sedico (BL), via Monte Pelf n. 1/B; - a confutazione dei capitoli avversari Testimone_2 eventualmente ammessi, si chiede ammettere prova testimoniale contraria con l'escussione dei testi geom. e TE sig.ra ”. Testimone_2
Conclusioni per parte convenuta: “Respingere le domande attoree perché infondate sia in fatto che in diritto;
con integrale refusione delle spese di lite presente giudizio oltre accessori di legge” In particolare, con l'integrale refusione del compenso del CTU incaricato della perizia grafologica dott. e del compenso CTU Persona_3 incaricato dell'integrazione delle perizia ing. In via Istruttoria insiste per l'ammissione della prova Persona_1 testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) Vero che in data 18/4/2019, l'amministratore unico di (sig. CP_1
e la responsabile commerciale (sig.ra si sono recati in CC RE per eseguire Controparte_2 Controparte_4 il rilievo per la messa in produzione;
2) Vero che il rilievo è stato eseguito con l'ausilio e su specifiche indicazioni del progettista e D.L. geom. e della collaboratrice;
3) Vero che ha prodotto e TE Testimone_2 CP_1 fornito gli infissi dopo che gli stessi erano stati approvati, per struttura e composizione, dal progettista incaricato dagli odierni attori, geom. ; dica il teste se era stata informata della necessità di rispettare il PRG del TE CP_1
Comune di CC RE ed in particolare la prescrizione stabiliva che la ristrutturazione doveva eseguirsi “nel massimo rispetto dell'esistente” ed in particolare con conservazione delle strutture lignee originali e conseguente posizionamento degli infissi sui morali di legno antico dei telai dei vecchi;
4) Vero che la decisione di mantenere gli architravi con posa degli infissi su di una situazione strutturale già esistente è stata scelta esclusiva e personale dei ricorrenti e/o dei tecnici da loro incaricati;
5) Vero che i committenti hanno proposto a di sottoscrivere una dichiarazione di CP_1 4 responsabilità con la comunicazione e.mail di cui vi viene esibita copia (doc. 8 del fascicolo attoreo); dica il teste se ha proposto di rimuovere le parti originali degli infissi già presenti nella struttura ed evitare così il rifacimento CP_1 di manufatti nuovi;
6) Vero che il documento che vi viene esibito (doc.52 del fascicolo attoreo) rappresenta un semplice disegno predisposto d'intesa con la progettista ed utilizzato per chiedere, via whatsapp, conferma circa lo spessore finito per poter così dar seguito alla produzione;
7) Vero che i gocciolatoi delle finestre sono stati realizzati come richiesto dai ricorrenti e cioè con struttura tale da essere il più simile possibile al vecchio;
8) Vero che ha realizzato e fornito CP_1 gli infissi con esclusione della posa in opera eseguita da terzi artigiani;
9) Vero che il documento che vi viene esibito ( doc.13 del fascicolo di controparte) è uno “schizzo” redatto su richiesta del posatore per spiegare le modalità di posa dei manufatti;
10) Vero che i posatori sono stati saldati direttamente dalla sig.ra 11) Vero che ha Pt_1 CP_1 potuto prendere le misure dei portoni solo quando gli attori, con diversi mesi di ritardo, hanno posato i pavimenti;
12)
Vero che in occasione di uno dei sopralluoghi eseguiti nel mese di settembre del 2019 presso il cantiere di CC RE avete consegnato il contratto d'ordine del 9/9/2019 con relativi allegati (preventivo n.1900FB6283 del 9/9/2019 per “Portoni e integrazione” e preventivo n. 1900FB6203 del 21/6/2019 “riassuntivo” della fornitura); 13) Vero che confermate che il documento è quello che vi viene esibito (doc. b del fascicolo di parte convenuta); 14) Vero che nel documento che vi si rammostra (doc. b del fascicolo di parte convenuta) al momento della consegna in cantiere erano già riportate la data del 9/9/2019 e le sottoscrizioni del sig. e dalla sig.ra ; Controparte_2 Controparte_3
15) Vero che terminata la visita il contratto vi è stato restituito ed in calce, sotto la dicitura cliente, risultava apposta la firma che si evince dallo stesso (doc. b del fascicolo di parte convenuta); 16) Vero che durante il sopralluogo era presente personalmente la sig.ra 17) Vero che la dicitura “controtelai forniti abbonati quelli non utilizzati Pt_1
– concordato serramento quattro lati in legno” riportata sul documento che vi viene esibito (doc. 48 del fascicolo attoreo)
è stato vergato dalla sig.ra e dalla stessa siglato una volta rientrata in ufficio terminato il sopralluogo di cui CP_3 sopra;
18) Vero che tale dicitura aveva la funzione di informare l'ufficio amministrativo delle modifiche concordate con gli acquirenti per una successiva corretta fatturazione;
19) Vero che il documento che vi viene esibito (doc. 50-51 di controparte) è una stampa del preventivo inviata al CTU ing. su espressa richiesta di quest'ultimo Indicando Per_1
a testi: il Sig. c/o LO srl Sedico via Belluno n.10; Sig.ra c/o Controparte_5 Controparte_3 CP_1
[.. Sedico via Belluno n.10 Il procuratore della società convenuta ribadisce inoltre l'opposizione all'ammissione dei capitoli di prova attorei ed in particolare : cap.10 – in quanto generico e suggestivo nella parte in cui viene chiesto al Tes teste di confermare che la geom. “… si è raccomandata più volte…che le misurazioni del fabbricato fossero prese da “; Cap. 13 – in quanto contenente un giudizio nella parte in cui viene chiesto al teste di confermare che CP_1
“…LO ha sbagliato le misurazioni degli infissi...”; Cap 15 – in quanto contenente un giudizio nella parte in cui viene chiesto al teste di confermare che “..a causa dell'errata misurazione degli infissi...” In ogni caso, qualora il Giudice ritenesse di ammettere le prove testimoniali articolate da controparte, l'avv. Aspodello chiede che i testi indicati da parte convenuta a prova diretta ( e ) vengano sentiti a prova contraria sui capitoli Controparte_5 Controparte_3 ex adverso formulati”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
5 Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
evocavano in giudizio Parte_1 Parte_2 hiedendo che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei CP_1 danni asseritamente subiti a causa dei vizi e difetti da cui sarebbero afflitti gli infissi installati dalla convenuta in esecuzione del contratto di appalto ovvero del contratto di compravendita in essere tra le parti.
Esponevano gli attori di aver incaricato della fornitura e CP_1 installazione di tutti i serramenti dell'immobile sito in CC RE (BL), località
Capoluogo n. 43, edificio destinato a locazione turistica, e che, a installazione avvenuta, si sarebbero verificate copiose infiltrazioni d'acqua piovana. Inoltre, gli attori riferivano che l'esistenza dei vizi, l'individuazione delle soluzioni più idonee alla loro eliminazione, la quantificazione del danno conseguente all'inutilizzabilità dell'immobile nonché la quantificazione del danno derivato dai maggiori costi di riscaldamento sostenuti, sarebbero già stati accertati nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. 281/2021 instaurato avanti il Tribunale di
Belluno.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data
23 aprile 2022 hiedendo il rigetto delle domande attoree. CP_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti in data 28 aprile 2023, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, 6° c., c.p.c., e rinviava la causa all'udienza del 12 ottobre 2022 per la discussione sui mezzi istruttori.
Successivamente, all'udienza del 12 ottobre 2022, il Giudice, dopo aver sentito le parti, si riservava in merito alle rispettive istanze istruttorie e, con ordinanza resa in data 14 ottobre 2022, disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'istruzione preventiva pendente avanti il Tribunale di Belluno R.G. 281/2021, e, preso atto dell'istanza di verificazione avanzata da parte convenuta, ordinava alle parti il deposito in cancelleria degli originali dei documenti indicati in parte motivata dell'ordinanza, disponendo di procedersi a Consulenza tecnica d'ufficio grafologica, nominando ausiliario la dott.ssa e formulando il seguente quesito: “Dica il CTU, se le sottoscrizioni Persona_3 apposte a pagg. 1, 3 e 30 (numerazione di cui al file pdf agli atti) del documento b allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 aprile 2022, siano riconducibili alla mano
6 della sig.ra anche esaminate le scritture di comparazione depositate in cancelleria e Parte_1 qualunque altra sottoscrizione sicuramente riconducibile all'interessata, anche eventualmente disponendo che la medesima scriva sotto dettatura”. La causa era inoltre rinviata all'udienza del 30 novembre 2022 per il conferimento dell'incarico del CTU, ove, preso atto del giuramento in forma telematica da parte del consulente, erano assegnati termini per il deposito dell'elaborato e la causa era rinviata al 5 ottobre 2023 per la disamina della relazione scritta.
All'udienza del 5 ottobre 2023, preso atto del deposito dell'elaborato peritale, il
Giudice formulava la seguente proposta conciliativa: “Pagamento a favore dell'attore da parte del convenuto di un importo pari ad Euro 30.000,00. Rimborso a favore dell'attore delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi Euro 4.700,00 per onorari ed Euro 786,00 per anticipazioni. Spese di ATP a carico del convenuto nella misura di ½. Rinuncia a tutte le reciproche pretese” e rinviava la causa all'udienza del 16 novembre 2023.
Successivamente, all'udienza del 16 novembre 2023, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, preso atto della mancata adesione da parte della convenuta alla proposta conciliativa, ritenuto opportuno disporre un supplemento dell'accertamento peritale esperito nel procedimento di istruzione preventiva, disponeva la comparizione del CTU ing. Persona_1 ed eventualmente dei CTP nominati dalle parti all'udienza del 7 febbraio 2024.
All'udienza del 7 febbraio 2024 il Giudice disponeva che il CTU ing.
[...] rendesse i seguenti chiarimenti: “verifichi il CTU se vi sia deprezzamento Per_1 dell'immobile in conseguenza della sostituzione dei soli infissi viziati e, in caso positivo, proceda alla relativa quantificazione tenendo conto dei valori in essere al gennaio 2020” e, preso atto del giuramento del consulente, assegnava i termini per il deposito dell'elaborato rinviando la causa per il prosieguo all'udienza del 19 giugno 2024.
Successivamente, all'udienza del 19 giugno 202, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice riteneva la causa sufficientemente istruita, rigettava le istanze istruttorie in precedenza non ammesse e rinviava la causa all'udienza del 29 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
7 Infine, all'udienza del 29 gennaio 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione con concessione di termini per comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
2.
La domanda è fondata a merita accoglimento per le motivazioni di cui in appresso.
3.
È pacifico che Parte_1
nel luglio 2019 conferivano a l'incarico di
[...] Parte_2 CP_6 procedere all'istallazione degli infissi e dei serramenti sull'immobile sito in CC
RE, loc. Capoluogo 43, del quale gli attori erano comodatari, mediante sottoscrizione di due preventivi di spesa validi, l'uno per gli infissi, e l'altro per i portoncini, dietro pagamento di un corrispettivo totale di euro 42.877,49, oltre IVA di legge.
In seguito alla conclusione dei lavori nel dicembre 2019, a partire dal luglio 2020 gli attori constatavano la presenza di alcune infiltrazioni di acqua dagli infissi installati dalla convenuta. Tali problematiche erano denunciate con alcune comunicazioni a mezzo email e lettera raccomandata.
Successivamente, era radicato a cura degli odierni attori avanti l'intestato Tribunale un procedimento per accertamento tecnico preventivo, rubricato RG 281/2021, ed acquisito agli atti di questo giudizio con ordinanza del 14 ottobre 2022.
Stando alle risultanze della consulenza tecnica resa nelle more di tale procedimento,
“il 50% circa degli infissi o delle pose in opera ha trafilamenti di acqua nelle regioni di seguito elencate: 1) tra telaio fisso e anta mobile;
2) tra telaio e davanzale/muro; 3) in corrispondenza del filetto fermavetro”. Secondo l'ausiliario, tali problematiche sarebbero da addebitare, talvolta ad una non corretta realizzazione degli infissi, talaltra ad una errata installazione dei medesimi e, al fine di porre rimedio ai vizi riscontrati, secondo l'apprezzamento dell'ausiliario, la soluzione più idonea sarebbe la “sostituzione degli infissi e imbotte con manufatti nuovi, con fori di scarico allargati e/o aumentati in numero e telaio fisso di base di misura incrementata in altezza in modo che i fori di drenaggio non siano ostruiti dall'imbotte”. Quanto ai costi da sostenere per porre rimedio ai vizi, tali costi sarebbero pari ad euro 26.200, oltre IVA, in caso di sostituzione dei soli 17 infissi e imbotte
8 viziati, ovvero ad euro 51.800, in caso di sostituzione di tutti gli infissi installati.
Inoltre, il CTU rilevava che i manufatti considerati nei preventivi valutati nella consulenza avevano una misura in profondità maggiore degli infissi attualmente installati in quanto la nuova normativa nel frattempo subentrata imponeva per le nuove installazioni trasmittanze inferiori e quindi spessori maggiorati. In ragione di tale circostanza, il CTU paventava l'esigenza di sostituire tutti gli infissi già installati dalla convenuta.
È pertanto evidente, stando alle risultanze della CTU, ed in assenza, peraltro, di contestazione sul punto da parte della convenuta, che gli infissi installati da in esecuzione del contratto di appalto sottoscritto con parte attrice, CP_1 siano affetti da alcuni vizi e difetti da identificarsi in infiltrazioni di acqua.
4.
Parte convenuta, dal canto suo, nel costituirsi in giudizio, rilevava che gli attori avrebbero sottoscritto un contratto, allegato sub doc. b, nel quale, tra l'altro, è previsto che “I serramenti esterni di fabbricazione delle Venditrice, non si intendono a tenuta stagna di qualsiasi infiltrazione di aria e/o acqua. Pertanto, viene concordemente convenuto che non saranno considerati difetti le eventuali infiltrazioni di aria a e/o acqua, che potranno verificarsi in occasione di pioggia accompagnata da vento o comunque durante le perturbazioni atmosferiche di una certa rilevanza”.
In ragione di tale clausola pretenderebbe di andare esente da responsabilità.
A riguardo, si osserva che parte attrice ha tempestivamente e ritualmente disconosciuto la propria sottoscrizione in calce al documento contrattuale contenente la predetta clausola alla prima udienza successiva alla produzione dello scritto, avvenuta con la comparsa di costituzione e risposta, come risulta dal verbale dell'udienza del 28 aprile 2022, e, a fronte dell'istanza di verificazione avanzata da parte convenuta con dichiarazione contenuta nella prima memoria ex art. 183, 6° c.,
c.p.c., nella formulazione allora vigente, il Tribunale dava avvio al procedimento di verificazione.
Preliminarmente rispetto al merito della verificazione della scrittura, deve rilevarsi che, in tema di istanza di verificazione della scrittura privata in via incidentale, poiché l'art. 220 c.p.c. è norma che, in quanto compresa nella disciplina del procedimento davanti
9 al tribunale in sede collegiale, quando impone la decisione del collegio vuole solo stabilire che si applica la regola comune a quel procedimento per i poteri decisori, che
è quella della sua spettanza non all'istruttore, ma al collegio, mentre la regola di competenza sull'istanza è quella implicitamente desumibile dal comma 1 dell'art. 216
c.p.c., laddove sottende che la decisione deve farsi dallo stesso tribunale investito della causa in cui la verificazione viene chiesta. Ne deriva che, quando l'incidente di verificazione insorga davanti al tribunale in composizione monocratica, la regola di competenza resta identica, in forza dei rinvii di cui all'art. 281 bis c.p.c., e, pertanto, il tribunale in composizione monocratica non può e non deve rimettere la decisione sull'incidente al tribunale in composizione collegiale invocando l'art. 220 c.p.c., che non esprime una regola di competenza (Cass. Civ. 5929/2012).
Sempre preliminarmente rispetto al merito, sebbene parte convenuta, la quale ha proposto l'istanza, non ha rassegnato le proprie conclusioni in merito alla verificazione in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 gennaio
2025, non deve ritenersi che tale istanza sia stata abbandonata, in quanto l'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta, proposta incidentalmente (come nella specie) in un processo avente un diverso oggetto, non introduce né una questione preliminare di merito né una questione pregiudiziale di rito, bensì una questione incidentale di natura meramente probatoria.
Essa, infatti, è pur sempre una istanza di carattere istruttorio, intesa, com'è, all'acquisizione agli atti di una fonte di prova e, quindi, sostanzialmente, alla formazione della prova, ed il carattere istruttorio dell'istanza in argomento esclude altresì che il procedimento di verificazione possa essere ricondotto allo schema di un accertamento incidentale ex art. 34 c.p.c., ed il fatto che su una siffatta istanza debba, ex art. 220 c.p.c., pronunciare sempre il Collegio (nel senso visto sopra) non può spiegare alcuna rilevanza (in senso contrario) in ordine al carattere istruttorio di essa
(Cass. Civ. 12012/1992).
Quanto al merito del giudizio di verificazione, esso è stato istruito mediante consulenza tecnica d'ufficio, sulla base delle scritture di comparazione depositate dalle parti. Ebbene, l'ausiliario del giudice è giunto alle seguenti conclusioni: “Le sottoscrizioni apposte a pagg. 1, 3 e 30 (numerazione di cui al file pdf agli atti), del documento b allegato alla
10 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 aprile 2022, qui denominate Q1, Q2,
Q3, Q4, non sono riconducibili alla mano della signora . Persona_4 Pt_1
Sulla base delle risultanze del predetto accertamento tecnico, la sottoscrizione apposta in calce al documento allegato sub b, fasc. convenuta, deve pertanto essere dichiarata come non di mano di Controparte_7
Pertanto, non può essere ritenuto validamente opponibile agli attori la cui sottoscrizione non è stata giudizialmente accertata, la sopra descritta limitazione di responsabilità contenuta nelle clausole del documento contrattuale prodotto da parte convenuta.
5.
Sulla scorta delle risultanze della CTU esperita nel procedimento di istruzione preventiva, la quale ha accertato la sussistenza dei vizi e difetti rilevati da parte attrice,
e tenendo conto che tra le parti era in vigore un contratto di appalto di cui all'art. 1655
e ss. c.c., deve ritenersi che la convenuta debba prestare la garanzia il cui contenuto è delineato dall'art. 1668 c.c., che prevede che le difformità e i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, ovvero che il prezzo dell'appalto sia proporzionalmente diminuito. Il tutto nell'assenza di alcuna eccezione di decadenza e prescrizione da parte della convenuta la quale, peraltro, sarebbe stata decaduta dal proporle stante la tardività della costituzione in giudizio.
In merito al quantum debeatur, osserva il Tribunale che, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, 1° c., c.c., pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi onde, nel caso in cui le spese sostenute dal committente per il suo intervento riparatorio non abbiano consentito la suddetta eliminazione con superamento definitivo del pregiudizio lamentato, l'appaltatore è tenuto a sopportare l'intero peso economico che sia idoneo a garantire il risultato preventivamente concordato con l'esatta esecuzione del contratto di appalto (Cass. Civ. 31975/2023).
11 Sulla scorta di tali principii, pertanto, l'appaltatore deve garantire il risultato preventivamente concordato, che, nel caso sottoposto a giudizio, non può essere diverso da quello consistente nel detenere un'immobile provvisto di infissi a tenuta stagna, risultato che non si potrebbe perseguire procedendo ad una mera riparazione dei manufatti viziati, secondo l'apprezzamento del CTU dell'istruzione preventiva, il quale ha espressamente affermato che la soluzione più adeguata è la sostituzione dei medesimi.
Quanto alla sostituzione di tutti gli infissi installati dalla convenuta, soluzione paventata dal CTU in quanto non sarebbe possibile oggi procurarsi serramenti del medesimo tipo di quelli forniti all'epoca a causa del subentro di una normativa più stringente, deve ritenersi che la domanda svolta in tal senso dagli attori non sia accoglibile. A riguardo, si rileva che, secondo il disposto di cui all'art. 1225 c.c., il risarcimento deve essere limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione. Ebbene, si osserva che il fatto che la normativa sarebbe repentinamente cambiata esuli dalla normale prevedibilità che potrebbe esigersi da parte della convenuta. Pertanto, deve escludersi che costei debba farsi carico della sostituzione di tutti gli infissi, anche di quelli non viziati, ovvero rispondere della perdita di valore dell'immobile.
Pertanto, sulla scorta dei principi visti sopra, risulta equo e di giustizia che la convenuta sia chiamata a risarcire il danno derivante dalla sostituzione degli infissi viziati, per euro 26.200,00 oltre IVA (cfr. pag. 43, CTU ATP), oltre ad euro 1.140,00
a titolo di mancato guadagno della struttura turistica nei giorni in cui dovrebbero effettuarsi i lavori di sostituzione (cfr. pag. 44, CTU ATP), per un totale di euro
27.340,00, oltre IVA di legge.
6.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione.
Le spese della CTU grafologica e quelle di ATP devono essere poste a carico della convenuta, mentre le spese dell'integrazione peritale resa in questo giudizio devono essere poste a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.
PQM
12 Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE la domanda;
2. ACCERTA la presenza di vizi e difetti nell'opera compiuta dalla convenuta e, per l'effetto,
1. NN a pagare a CP_1 [...]
e a , titolare Parte_1 Parte_2 dell'omonima ditta individuale, una somma complessiva di euro 27.340,00, oltre IVA se e nella misura in cui dovuta, ed oltre interessi ex art. 1284, 4° c.,
c.c., dalla domanda fino al saldo effettivo;
3. NN a rimborsare le spese del giudizio di ATP CP_1
RG 281/2021 a Parte_1
a , spese che si liquidano in complessivi euro
[...] Parte_2
2.700,00 per compenso del CTU ed euro 3.056,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. NN rimborsare a CP_1 [...]
a le spese di Parte_1 Parte_2 questo giudizio, spese che si liquidano in euro 786,00 per anticipazioni ed euro
7.616,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge;
5. PONE a carico di le spese della CTU grafologica esperita CP_1
in questo giudizio, nonché, sempre a carico della convenuta, gli oneri di CTP sostenuti da parte attrice;
6. PONE a carico di entrambe le parti, in ragione di metà ciascuna, le spese dell'integrazione della CTU disposta con ordinanza del 7 febbraio 2024, e, in egual misura, i relativi oneri di CTP.
Così deciso in Belluno, il giorno 22 maggio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta
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