Sentenza 10 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 10/08/2022, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/08/2022
N. 01357/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00595/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 595 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e Sabato Gaetano, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Sabato e Roberto Santarcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2547/2021, pubblicata il 05.11.2021, resa dal Tribunale Civile di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott. G. De Palma, all’esito del procedimento di cui al r.g. n. 7455/2020 non appellata, munita di formula esecutiva in data 19.11.2021, notificata in forma esecutiva in data 29.11.2021/24.12.2021;
NONCHÉ PER LA NOMINA, OVE NECESSARIO, DI UN COMMISSARIO AD ACTA che eventualmente provveda in luogo dell’Amministrazione intimata, ove questa non ottemperi a quanto sopra nel termine che Codesto Ecc.mo T.A.R. vorrà disporre per l’ottemperanza della sentenza citata.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I due ricorrenti, con ricorso di ottemperanza notificato il 14/05/2021 e depositato in giudizio il 19/05/2021, chiedono l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2547/2021, pubblicata il 05.11.2021, resa dal Tribunale Civile di Taranto - Sezione Lavoro, recante condanna del Ministero della Salute “ a pagare alla parte ricorrente l'indennizzo di cui alla L. n. 210/1992 in relazione ad un'infermità ascrivibile alla ottava categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 30.12.1981, con la decorrenza e nella misura di legge, oltre agli interessi o alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, 1. 30 dicembre 1991 n. 412 ” e “ al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida ai sensi del DM. n. 55/14 in complessivi euro 3.200,00, oltre a rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge ”, chiedendo in toto la somma di “ € 52.068,42 di cui: - € 48.368,11 a titolo di indennizzo dovuto dall’01.04.2017 al 30.04.2022; - € 391,46 a titolo di interessi legali dall’01.04.2017 al 31.03.2022; - € 3.308,85 a titolo di rivalutazione monetaria dall’01.04.2017 al 31/03/2022. Il tutto, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dell’Avv. Gaetano Sabato, dichiaratosi anticipatario, liquidate in sentenza complessivi euro 3.200, oltre al rimborso del C.U. (pari ad € 259.00) e spese forfettarie al 15%, iva e cpa. ”
Chiedono, altresì, di nominare, ove occorra, un Commissario “ad acta” affinché questi, in sostituzione dell’Amministrazione coinvolta, provveda a dare ottemperanza, a tutti gli effetti, alla suddetta sentenza e di fissare la somma di denaro dovuta dal Ministero intimato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, con atto di costituzione depositato in data 24 maggio 2022, con la difesa dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, per resistere al ricorso di ottemperanza.
Il 14/07/2022, la difesa dei ricorrenti ha depositato in giudizio un’istanza per il passaggio in decisione della causa.
All’udienza in Camera di Consiglio del 19 luglio 2022, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso di ottemperanza è, in parte, fondato e deve, quindi, essere accolto parzialmente, nei sensi, nei limiti e nei termini di seguito indicati.
1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del Giudice Ordinario.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza del Tribunale Civile di Taranto - Sezione Lavoro n. 2547/2021, di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, in quanto non più appellabile per decorrenza dei termini di impugnazione, come risulta dalla attestazione rilasciata dal Tribunale di Taranto il 17/02/2022.
Inoltre, la predetta sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro n. 2547/2021è stata notificata, munita di formula esecutiva (apposta il 19/11/2021), in data 24/12/2021 al Ministero della Salute presso la sede reale, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
2. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto in parte, non risultando l’adempimento, da parte del Ministero resistente, al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. di cui in epigrafe, ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Salute di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento delle somme di denaro liquidate nella predetta sentenza del Tribunale Civile di Taranto - Sezione Lavoro n. 2547/2021 in favore di -OMISSIS-, nei limiti, però, delle statuizioni del titolo esecutivo, ossia escludendosi l’invocato cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali (“ oltre agli interessi o alla rivalutazione monetaria ” recita la sentenza dell’A.G.O. di che trattasi), nonché delle spese processuali ivi liquidate, con distrazione in favore dell’Avvocato G. Sabato odierno ricorrente.
3. - Deve essere disattesa la domanda di astreinte , così come proposta dai ricorrenti, sia perché ciò appare manifestamente iniquo, sia in ragione del disposto dell’art. 114, lett. e) del c.p.a., secondo periodo, come aggiunto dall’art. 1, comma 781, lett. a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“ Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ”).
4. - Le spese del presente giudizio di ottemperanza, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero resistente e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei due difensori nel giudizio di ottemperanza dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare completa esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Taranto - Sezione Lavoro n. 2547/2021, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
Condanna il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore dei due difensori antistatari Avvocato Roberto Santarcangelo e Avvocato Gaetano Sabato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.