TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/07/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 30/2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv.BARONI GUIDO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha convenuto in giudizio al fine di far accertare l'illegittimità CP_1
del preteso indebito contestato dall'Ente con provvedimenti del 6.9.2023 e del
29.2.2024 sulla pensione n. 001-490810427986 categoria VO della TE.
La domanda non può essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
La TE , è titolare della pensione categoria VO n. 001-490810427986 erogata dall' a far data dal 1.1.1987. CP_1 All'atto della domanda amministrativa la TE aveva dichiarato all'Ente il proprio stato civile di coniugata (doc. 1 e 11); la TE è stata sposata col
Sig. dall'anno 1958 all'anno 2024, quando il coniuge Persona_1
è deceduto.
La TE, nel periodo compreso tra l'anno 2013 e l'anno 2023, ha percepito unicamente la pensione erogata dall' l'Istituto, nel corso dell'anno 2010, CP_1
invitava la TE a voler comunicare i redditi prodotti nell'anno 2009, precisando che: “se la sua situazione reddituale (e/o quella dei componenti il suo nucleo familiare) sarà integralmente dichiarata al CO (attraverso il modello
730 o il modello UNICO), non sarà necessario inviare nessuna ulteriore dichiarazione all' (doc. 2). CP_1
Con comunicazione del 27.9.2014, l'Ente invitava la TE a voler comunicare, a mezzo modello “RED”, i redditi prodotti nel corso dell'anno
2011 “…da lei e dai suoi familiari indicati nella tabella “soggetti con redditi rilevanti”; nella tabella allegata a detta comunicazione figurava solo la persona della TE stessa (doc. 3).
Con comunicazione del 29.5.2015, l'Ente attribuiva d'Ufficio una somma aggiuntiva sulla pensione sopra indicata altresì precisando che “Il suo diritto alla somma aggiuntiva sarà riconosciuto in via definitiva all'esito degli accertamenti reddituali anche per il tramite della competente amministrazione finanziaria” (doc. 4).
Il Sig. nel periodo compreso tra l'anno 2013 e l'anno Persona_1
2023, ha sempre dichiarato (quando aveva spese detraibili) i propri redditi prodotti all'Agenzia delle Entrate e ciò a mezzo modelli “730”, ivi indicando il codice fiscale della TE, in qualità di coniuge (doc. 9). Con provvedimento del 6.9.2023 (senza procedere alla previa sospensione dell'emolumento de quo ed alla revoca dello stesso, così come viceversa previsto dall'art. 37, comma 8 della L. n. 448), l' notiziava la TE CP_1
della riliquidazione della citata provvidenza e del conseguente generato indebito di € 15.852,39.
E' pacifico, in quanto documentale il fatto che la ricorrente ha omesso di dichiarare i redditi del coniuge, indicando nel mod. Red unicamente i propri redditi. Proprio per tale motivo le veniva concessa la maggiorazione sociale, in via non definitiva, come specificato (doc.4 ric.)
L'indebito consegue alla revoca della maggiorazione sociale del trattamento minimo ai sensi dell'art. 38 della Legge 448/2001 con cui il Legislatore ha previsto un particolare incremento delle maggiorazioni (il c.d. incremento al milione) in favore dei c.d. ultra 70 enni.
La Corte di , con ordinanza n. 847 del 9 gennaio 2024, ha chiarito: “In tema di indebito previdenziale, la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura giuridica - assistenziale o previdenziale - del trattamento pensionistico cui accede. Pertanto, quando la maggiorazione sociale è corrisposta su un assegno ordinario di invalidità, rientrante nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, invalidità e superstiti ex art. 1 l. n. 222/84, l'eventuale indebito ha natura previdenziale e non assistenziale.
Nel caso in esame la prestazione principale è una ordinaria pensione di vecchiaia, ne consegue la natura previdenziale dell'indebito.
L'indebito è pertanto ripetibile trattandosi di un'ipotesi di “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta” avendo, l'interessata, omesso di dichiarare i redditi del coniuge, indicando nel mod. Red unicamente i propri redditi (e per tale motivo le veniva concessa la maggiorazione sociale).
Nelle comunicazioni di richiesta dell'invio del mod. dal 2007 al 2013,
l'interessata veniva informata della necessità di indicare in sede di compilazione del modello anche i redditi prodotti dal coniuge.
La ricorrente non ha mai effettuato una dichiarazione dei redditi (modello
730/unico) da cui l' avrebbe potuto rilevare la presenza dei redditi del CP_1
coniuge. L' è venuto a conoscenza dell'esistenza dei redditi del coniuge CP_1
nel 2023 tramite ricostituzione batch segnalata dalla DC pensioni e ha provveduto alla notifica della comunicazione dell'indebito nel settembre 2023.
Deve condividersi quanto deciso dal il Tribunale di Roma con la sentenza del
03/10/2017, n. 7959: “In tema di indebito previdenziale, l'attore che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo
l'inosservanza da parte dell'istituto, dell'obbligo ex art. 13, comma 2, L. 412/91, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del soggetto incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionato alla preventiva segnalazione dei relativi fatti da parte dell'interessato”.
La complessità delle questioni affrontate e la qualità delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite fra le stesse.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese di lite compensate.
Così deciso in data 22/07/2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 30/2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv.BARONI GUIDO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha convenuto in giudizio al fine di far accertare l'illegittimità CP_1
del preteso indebito contestato dall'Ente con provvedimenti del 6.9.2023 e del
29.2.2024 sulla pensione n. 001-490810427986 categoria VO della TE.
La domanda non può essere accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
La TE , è titolare della pensione categoria VO n. 001-490810427986 erogata dall' a far data dal 1.1.1987. CP_1 All'atto della domanda amministrativa la TE aveva dichiarato all'Ente il proprio stato civile di coniugata (doc. 1 e 11); la TE è stata sposata col
Sig. dall'anno 1958 all'anno 2024, quando il coniuge Persona_1
è deceduto.
La TE, nel periodo compreso tra l'anno 2013 e l'anno 2023, ha percepito unicamente la pensione erogata dall' l'Istituto, nel corso dell'anno 2010, CP_1
invitava la TE a voler comunicare i redditi prodotti nell'anno 2009, precisando che: “se la sua situazione reddituale (e/o quella dei componenti il suo nucleo familiare) sarà integralmente dichiarata al CO (attraverso il modello
730 o il modello UNICO), non sarà necessario inviare nessuna ulteriore dichiarazione all' (doc. 2). CP_1
Con comunicazione del 27.9.2014, l'Ente invitava la TE a voler comunicare, a mezzo modello “RED”, i redditi prodotti nel corso dell'anno
2011 “…da lei e dai suoi familiari indicati nella tabella “soggetti con redditi rilevanti”; nella tabella allegata a detta comunicazione figurava solo la persona della TE stessa (doc. 3).
Con comunicazione del 29.5.2015, l'Ente attribuiva d'Ufficio una somma aggiuntiva sulla pensione sopra indicata altresì precisando che “Il suo diritto alla somma aggiuntiva sarà riconosciuto in via definitiva all'esito degli accertamenti reddituali anche per il tramite della competente amministrazione finanziaria” (doc. 4).
Il Sig. nel periodo compreso tra l'anno 2013 e l'anno Persona_1
2023, ha sempre dichiarato (quando aveva spese detraibili) i propri redditi prodotti all'Agenzia delle Entrate e ciò a mezzo modelli “730”, ivi indicando il codice fiscale della TE, in qualità di coniuge (doc. 9). Con provvedimento del 6.9.2023 (senza procedere alla previa sospensione dell'emolumento de quo ed alla revoca dello stesso, così come viceversa previsto dall'art. 37, comma 8 della L. n. 448), l' notiziava la TE CP_1
della riliquidazione della citata provvidenza e del conseguente generato indebito di € 15.852,39.
E' pacifico, in quanto documentale il fatto che la ricorrente ha omesso di dichiarare i redditi del coniuge, indicando nel mod. Red unicamente i propri redditi. Proprio per tale motivo le veniva concessa la maggiorazione sociale, in via non definitiva, come specificato (doc.4 ric.)
L'indebito consegue alla revoca della maggiorazione sociale del trattamento minimo ai sensi dell'art. 38 della Legge 448/2001 con cui il Legislatore ha previsto un particolare incremento delle maggiorazioni (il c.d. incremento al milione) in favore dei c.d. ultra 70 enni.
La Corte di , con ordinanza n. 847 del 9 gennaio 2024, ha chiarito: “In tema di indebito previdenziale, la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura giuridica - assistenziale o previdenziale - del trattamento pensionistico cui accede. Pertanto, quando la maggiorazione sociale è corrisposta su un assegno ordinario di invalidità, rientrante nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, invalidità e superstiti ex art. 1 l. n. 222/84, l'eventuale indebito ha natura previdenziale e non assistenziale.
Nel caso in esame la prestazione principale è una ordinaria pensione di vecchiaia, ne consegue la natura previdenziale dell'indebito.
L'indebito è pertanto ripetibile trattandosi di un'ipotesi di “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta” avendo, l'interessata, omesso di dichiarare i redditi del coniuge, indicando nel mod. Red unicamente i propri redditi (e per tale motivo le veniva concessa la maggiorazione sociale).
Nelle comunicazioni di richiesta dell'invio del mod. dal 2007 al 2013,
l'interessata veniva informata della necessità di indicare in sede di compilazione del modello anche i redditi prodotti dal coniuge.
La ricorrente non ha mai effettuato una dichiarazione dei redditi (modello
730/unico) da cui l' avrebbe potuto rilevare la presenza dei redditi del CP_1
coniuge. L' è venuto a conoscenza dell'esistenza dei redditi del coniuge CP_1
nel 2023 tramite ricostituzione batch segnalata dalla DC pensioni e ha provveduto alla notifica della comunicazione dell'indebito nel settembre 2023.
Deve condividersi quanto deciso dal il Tribunale di Roma con la sentenza del
03/10/2017, n. 7959: “In tema di indebito previdenziale, l'attore che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo
l'inosservanza da parte dell'istituto, dell'obbligo ex art. 13, comma 2, L. 412/91, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del soggetto incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionato alla preventiva segnalazione dei relativi fatti da parte dell'interessato”.
La complessità delle questioni affrontate e la qualità delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite fra le stesse.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese di lite compensate.
Così deciso in data 22/07/2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari