Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1401-1/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIV CIVILE
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Vittorio Carlomagno Giudice rel. dott. Claudio Tedeschi Giudice ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento iscritto al n. 1401-1/24 P.U., su ricorso depositato il 3/10/24 da
CF , e CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, che si avvalgono ai sensi dell'art 269 comma 1 dell'assistenza C.F._2 diretta dell' C.F. Parte_3
P.IVA -, avente sede legale in via del Porto Fluviale P.IVA_1 P.IVA_1 Pt_3
35, in persona del Gestore nominato avvocato Isabella Maria Rinaldi, avente oggetto: liquidazione controllata del patrimonio ai sensi degli articoli 268 e seguenti del D. L.vo 12 gennaio 2019 n. 4, Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza. 1. I coniugi e con istanza depositata Parte_1 Parte_2 presso l'Organismo di Composizione Protezione Sociale Italiana – “Segretariato sociale di Roma, hanno chiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento. L'OCC, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha nominato l'avv. Isabella Maria Rinaldi, che ha accettato, per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi. Hanno quindi depositato con l'assistenza dell'OCC ricorso per l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata del patrimonio ai sensi degli articoli 66 e 268 e ss. CCII, deducendo a tal fine: di non essere soggetti a procedura concorsuali perché non aventi la qualifica di imprenditore e di trovarsi in situazione di sovraindebitamento determinata da pregresse
che la complessiva esposizione debitoria ammonta ad € 305.303,19. di non avere beneficiato in precedenza dell'esdebitazione e di non avere subito condanne relative ai reati e i delitti di cui all'articolo 280 C.C.I.I. 2. L'attivo disponibile consiste nel ricavo del prezzo di vendita/aggiudicazione dell'immobile di proprietà attualmente oggetto della procedura esecutiva RGE 302/2023 pendente innanzi al Tribunale di Velletri, nelle somme rivenienti dal reddito di lavoro dei ricorrenti, detratti gli importi destinati al sostentamento familiare determinati dal tribunale ai sensi dell'art.268 comma 4 lett. b) CCII, nella quota pari al 49% di valore nominale pari al capitale versato in Controparte_1
Il ricorso ipotizza che la somma concretamente disponibile per i creditori possa essere pari a € 105.425,00, sufficiente ad assicurare una soddisfazione non irrisoria dei loro crediti. L'OCC ha redatto la relazione particolareggiata allegata al ricorso ed ha espresso valutazione positiva circa la completezza ed attendibilità della documentazione posta a corredo della domanda e della connessa situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente. 3. Sentito il relatore ed esaminati gli atti ritiene il collegio che nel caso di specie sussistano tutti gli elementi richiesti dall'art. 270 CCII perché possa dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente: sussiste in ragione del luogo di residenza degli instanti la competenza di questo tribunale ai sensi degli articoli 27 comma 2 e 268 comma 1 CCII;
dalla disamina degli atti del procedimento unitario non risulta che i ricorrenti abbiano dato in precedenza avvio a procedura alcuna tra quelle disciplinate dal titolo IV CCII;
i ricorrenti, alla luce della pertinente asseverazione resa dall'OCC nella relazione ex art. 269 comma 3 CCII, risultano aver esaustivamente e realisticamente illustrato la propria situazione reddituale patrimoniale e finanziaria da cui emerge, inoltre, alla luce dell'importo della complessiva debitoria l'insussistenza di risorse attive utili al relativo adempimento, in tal modo appalesandone la condizione di sovraindebitamento, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII costituente presupposto per l'apertura della liquidazione controllata. La determinazione dell'importo mensile del reddito sottratto alla liquidazione perché necessario al mantenimento proprio e del nucleo familiare si deve rimettere a successiva determinazione del giudice delegato designato.
P.Q.M.
letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:
-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni dei sigg. e Parte_1 Parte_2 -nomina giudice delegato il dott. Vittorio Carlomagno;
-nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Isabella Maria Rinaldi ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;
-rimette al giudice delegato, all'esito di interlocuzione con il ricorrente e l'OCC la quota parte dell'emolumento stipendiale mensile da sottrarre alla liquidazione;
-ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;
-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
-dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.01.25.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Vittorio Carlomagno dott. Stefano Cardinali