Ordinanza cautelare 31 maggio 2023
Sentenza 10 novembre 2023
Ordinanza cautelare 22 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/05/2025, n. 4024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4024 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04024/2025REG.PROV.COLL.
N. 09277/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9277 del 2023, proposto da
GE Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
GI RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Oronzo Panebianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00716/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di GI RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Silvana Meliambro in sostituzione dell'avv. Oronzo Panebianco.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame l’Agenzia odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 716 del 2023 del Tar Puglia, recante accoglimento dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla società, odierna appellata, per l’annullamento del provvedimento recante la restituzione delle agevolazioni erogate da GE al signor GI RO con riferimento alle annualità 2011, 2012 e 2013.
1.1 Il provvedimento impugnato si basava sulla contestazione di aver artatamente creato le condizioni necessarie per l’apprensione di tali contributi; ciò all’esito delle verifiche condotte dalla Guardia di finanza, sfociate nelle contestazioni sollevate nel presupposto verbale n.9/2021, secondo cui l’odierno ricorrente avrebbe, in particolare, utilizzato i fondi agricoli del Consorzio murgiano di cui era Presidente per acquisire 27 titoli comunitari generatisi dai fondi stessi, avrebbe indicato per i pagamenti le coordinate iban dell’ente consortile stesso e rivenduto i titoli ad altro soggetto nel 2014
2. All’esito del giudizio di primo grado il Tar accoglieva il ricorso in quanto, premessa la ritenuta buona fede del percettore, “ i crediti in questione si sono prescritti… GE ha contestato per la prima volta il carattere indebito delle somme percepite con il provvedimento di accertamento notificato il 7 marzo 2022 laddove il primo dei pagamenti contestati, riferiti all’anno 2011, di euro 9.300,71 è stato disposto l’8 febbraio 2012 e l’ultimo pagamento di euro 4.200,84, riferito all’anno 2013, è stato disposto il 20 gennaio 2014 ”.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- erroneità della sentenza per non aver rilevato e dichiarato l’inammissibilità del ricorso, essendo i motivi proposti assolutamente e radicalmente aspecifici;
- erroneità e ingiustizia della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., erronea individuazione del dies a quo del termine di prescrizione;
- in via subordinata erroneità e ingiustizia della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ., erronea individuazione del dies a quo del termine di prescrizione.
Veniva altresì formulata istanza di ammissione di prove documentali nuove indispensabili ai fini della decisione della causa ex art. 104 c.p.a. a fronte del provvedimento di sospensione prot. AGEA 70919 del 25/10/2021 ricevuto dalla controparte il 07/12/2021 come da documentazione allegata solo in appello.
4. La parte originaria ricorrente ed odierna appellata, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Con ordinanza n. 5131 del 2023 veniva respinta la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, “a fronte della specificità degli originari motivi di ricorso e della pluralità di argomenti posti a base della sentenza impugnata, per un verso, nonché all’esito del bilanciamento dei contrapposti interessi”.
6. Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2025 la causa passava in decisione.
6. L’appello è infondato.
7. In relazione al primo motivo di appello, concernente la presunta aspecificità dei motivi originari di ricorso, l’esame degli atti ne evidenzia l’infondatezza sulla scorta dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.
7.1 In linea generale, va ribadito che nel ricorso, i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, devono essere però esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale, come altresì chiarito dal vigente articolo 40 d.lgs. n. 104 del 2010, formulato sulla base della normativa e dell'esperienza giurisdizionale pregresse, nel quale si richiede l'esposizione dei motivi specifici su cui si fonda il ricorso (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 09/07/2012 , n. 4006).
7.2 Peraltro, se è vero che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 40 comma 2 cit., il difetto di specificità dei motivi è motivo d’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, è altrettanto vero che i requisiti di forma-contenuto degli atti processuali devono essere letti ed interpretati avendo sempre a mente il principio generale, dettato dall'art. 156 c.p.c., di strumentalità delle forme rispetto allo scopo a mezzo di esse perseguito (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. V , 15/02/2013 , n. 936 e sez. V , 02/02/2024 , n. 1076).
In proposito, la norma processuale ex art. 40 cit., nello stabilire al comma 1 che il ricorso deve contenere distintamente l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici su cui si fonda il ricorso e, al comma 2, che i motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili, ha lo scopo di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine alla prassi dei gravami non strutturati secondo una esatta suddivisione tra fatto e motivi, con il conseguente rischio che trovino ingresso i c.d. 'motivi intrusi', ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al fatto, che ingenerano a loro volta il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminino tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano in un vizio revocatorio.
7.3 Nel caso di specie, il ricorso di prime appare di contenuto chiaro, formulato con vizi ben individuabili, articolati in quattro motivi formali ed esplicati in termini di violazioni di norme e di profili di eccesso di potere, condivisi dalla sentenza impugnata sotto i profili della violazione dell’art. 73, comma 5 del Regolamento CE n. 796/2004, della prescrizione e della buona fede del ricorrente.
7.4 Piuttosto, in prime cure è stata la difesa di parte resistente a risultare carente, basata su di una mera costituzione formale (cfr. atto di costituzione di prime cure depositato in data 7 giugno 2022).
8. In relazione ai motivi di appello concernenti la prescrizione, se in via preliminare assume rilievo assorbente la pluralità di motivi di accoglimento di prime cure, nel merito è indubitabile la ricostruzione posta a base della sentenza impugnata, nel senso che la contestazione è avvenuta con l’atto notificato in data 7 marzo 2022, a fronte di pagamenti iniziati l’8 febbraio 2012 (per l’anno 2011), l’ultimo dei quali datato 8 febbraio 2012 (per l’anno 2013).
8.1 Di conseguenza, a fronte del chiaro tenore letterale della norma unionale (e quindi prevalente) di riferimento (art. 73 comma 5 cit.), se da un canto i primi pagamenti sono avvenuti oltre la scadenza del termine di dieci anni, da un altro canto quelli successivi risultano coperti dalla accertata buona fede di parte ricorrente.
8.2 Al riguardo, in termini normativi la disposizione unionale riportata dalla sentenza impugnata prende a riferimento temporale i pagamenti, in termini di chiarezza letterale tale da escludere una diversa opzione ermeneutica forzata, rispetto ad una norma speciale di riferimento, sulla scorta di regole generali interne.
8.3 In termini di merito, la buona fede appare correttamente rilevata dal Tar sulla scorta di elementi circostanziali, da cui risulta che lo stesso odierno appellato comunicava al Centro di assistenza agricola (delegato da GE allo svolgimento dell’istruttoria) che le coordinate bancarie in questione andassero riferite al Consorzio, di cui peraltro lo stesso soggetto era Presidente.
8.4 Piuttosto, nessun elemento specifico e concreto, in ordine alla cattiva fede ed ai presupposti di criticità paventati, risulta essere stato compiutamente posto a base di un provvedimento così incisivo quale quello impugnato in prime cure.
8.5 Inoltre, anche a voler prescindere da tale dirimente elemento, nessuno dei vizi di appello censura la parte della sentenza impugnata in cui si accerta la sussistenza della buona fede, con la conseguenza che su tale preliminare e fondamentale elemento si è formato il giudicato.
9. A fronte della accertata applicabilità del termine quadriennale, nessuna utilità potrebbe trarsi dalla tardiva produzione (in quanto datata 2021) richiesta in appello, peraltro resa indispensabile dalle carenze difensive del primo grado imputabili alla stessa parte odierna appellante.
10. In ragione di quanto esposto il ricorso in appello deve essere respinto. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
11. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese de presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO