CASS
Ordinanza 7 novembre 2024
Ordinanza 7 novembre 2024
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, il deposito ad opera del ricorrente della copia autentica della sentenza impugnata in forma incompleta, tale cioè da non consentire la conoscenza della motivazione posta a base della decisione, viola il disposto dell'art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. e determina l'improcedibilità del ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 07/11/2024, n. 28713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28713 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15341/2023 R.G., proposto da Hotel ER s.a.s. di ER UC & C., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, sig. UC ER;
rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Vittor (pec dichiarata: massimo.vittor@avvocatiudine.it), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di EL ME, UR TI, BI ME;
-intimati- per la cassazione della sentenza n. 528/2022 della CORTE d’APPELLO di TRIESTE, depositata il 30 dicembre 2022; Civile Ord. Sez. 3 Num. 28713 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 07/11/2024 2 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2024 dal Consigliere Paolo Spaziani. Rilevato che: 1. per quanto è dato comprendere dalla non chiara esposizione dei fatti della causa compiuta nel ricorso e dalla copia incompleta della sentenza impugnata depositata dalla società ricorrente (la quale risulta priva di ben venti delle quarantuno pagine che la compongono, essendo mancante di tutte le pagine pari, dalla pag.2 alla pag.40), a seguito di un negozio misto di vendita e permuta, la società Hotel ER s.a.s. cedette il fabbricato di cui era proprietaria alla società BI Servizi s.r.l. verso un corrispettivo di 150.000 Euro e il trasferimento di una parte del più grande complesso immobiliare che l’acquirente avrebbe realizzato all’esito della demolizione, ristrutturazione e ampliamento di quello preesistente;
2. eseguita la ristrutturazione, EL ME, UR TI e BI ME, proprietari del fabbricato adiacente a quello oggetto di demolizione e ampliamento, sul presupposto che i lavori avevano cagionato lesioni e cedimenti alla loro proprietà, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Gorizia, sia BI Servizi s.r.l. che ER s.a.s., oltre ad altri soggetti, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento del danno in forma specifica (mediante l’esecuzione di opere di ripristino dello status quo ante) o, in subordine, per equivalente;
la responsabilità di Hotel ER s.a.s., esclusa dal Tribunale, è stata invece reputata sussistente dalla Corte d’appello di Trieste che, con sentenza 30 dicembre 2022, n. 528, ha ritenuto integrata a carico della società alberghiera la speciale ipotesi di responsabilità di cui all’art. 2050 cod. civ.; 3 3. avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione Hotel ER s.a.s. sulla base di due motivi;
non svolgono difese gli intimati;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte;
la ricorrente ha depositato breve memoria. Considerato che: 1. non è necessario procedere all’illustrazione dei motivi di ricorso, il quale andrebbe dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 366 n. 3 cod. proc. civ.; l’esposizione dei fatti della causa essenziali all’illustrazione delle doglianze, oltre a non essere chiara, è gravemente lacunosa e non consente alla Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (v., da ultimo, Cass. 12/01/2024, n. 1352); si consideri, al riguardo, che nel ricorso non solo non si dice nulla circa l’esito delle domande risarcitorie proposte
contro
BI Servizi s.r.l. e gli altri convenuti (che non sono neppure identificati), ma, inoltre, neppure si dà atto dell’esito della domanda proposta nei confronti della stessa ricorrente, dicendosi soltanto che la Corte d’appello, al contrario del Tribunale, ne avrebbe accertato la responsabilità ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., senza però indicare l’oggetto della condanna (se sia stata accolta la domanda principale di risarcimento in forma specifica o quella subordinata per equivalente) e senza nulla dire sulla natura e l’entità delle conseguenze dannose 4 reputate risarcibili e, eventualmente, sull’entità della somma liquidata a titolo di risarcimento;
2. prima ancora che inammissibile, però, il ricorso è addirittura improcedibile, per violazione del disposto di cui all’art. 369, secondo comma, n.2, cod. proc. civ.; questa Corte ha infatti affermato – e più volte ribadito, anche nel suo massimo consesso – che il deposito della sentenza impugnata in forma incompleta, tale da non consentire la conoscenza della motivazione posta a base della decisione, determina l’improcedibilità del ricorso (Cass.16/05/2001, n. 6749; Cass., Sez. Un., 20/06/2006, n. 14110; Cass. 19/01/2007, n. 1240; Cass.21/01/2015, n. 1012; Cass. 12/12/2016, n. 25407); nel caso in esame, come si è già anticipato, la copia della sentenza impugnata, depositata insieme con il ricorso, risulta priva di ben venti delle quarantuno pagine che la compongono;
inoltre, poiché l’incompletezza non riguarda la prima o la seconda metà dell’atto (circostanza che avrebbe forse potuto consentirne la lettura e l’intellegibilità almeno parziale), ma riguarda tutte le pagine pari, l’atto risulta incomprensibile nella sua totalità; in definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile;
3. non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’indefensio degli intimati;
4. a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. 5
Per Questi Motivi
la Corte dichiara improcedibile il ricorso;
a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione
rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Vittor (pec dichiarata: massimo.vittor@avvocatiudine.it), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di EL ME, UR TI, BI ME;
-intimati- per la cassazione della sentenza n. 528/2022 della CORTE d’APPELLO di TRIESTE, depositata il 30 dicembre 2022; Civile Ord. Sez. 3 Num. 28713 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 07/11/2024 2 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2024 dal Consigliere Paolo Spaziani. Rilevato che: 1. per quanto è dato comprendere dalla non chiara esposizione dei fatti della causa compiuta nel ricorso e dalla copia incompleta della sentenza impugnata depositata dalla società ricorrente (la quale risulta priva di ben venti delle quarantuno pagine che la compongono, essendo mancante di tutte le pagine pari, dalla pag.2 alla pag.40), a seguito di un negozio misto di vendita e permuta, la società Hotel ER s.a.s. cedette il fabbricato di cui era proprietaria alla società BI Servizi s.r.l. verso un corrispettivo di 150.000 Euro e il trasferimento di una parte del più grande complesso immobiliare che l’acquirente avrebbe realizzato all’esito della demolizione, ristrutturazione e ampliamento di quello preesistente;
2. eseguita la ristrutturazione, EL ME, UR TI e BI ME, proprietari del fabbricato adiacente a quello oggetto di demolizione e ampliamento, sul presupposto che i lavori avevano cagionato lesioni e cedimenti alla loro proprietà, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Gorizia, sia BI Servizi s.r.l. che ER s.a.s., oltre ad altri soggetti, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento del danno in forma specifica (mediante l’esecuzione di opere di ripristino dello status quo ante) o, in subordine, per equivalente;
la responsabilità di Hotel ER s.a.s., esclusa dal Tribunale, è stata invece reputata sussistente dalla Corte d’appello di Trieste che, con sentenza 30 dicembre 2022, n. 528, ha ritenuto integrata a carico della società alberghiera la speciale ipotesi di responsabilità di cui all’art. 2050 cod. civ.; 3 3. avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione Hotel ER s.a.s. sulla base di due motivi;
non svolgono difese gli intimati;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte;
la ricorrente ha depositato breve memoria. Considerato che: 1. non è necessario procedere all’illustrazione dei motivi di ricorso, il quale andrebbe dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 366 n. 3 cod. proc. civ.; l’esposizione dei fatti della causa essenziali all’illustrazione delle doglianze, oltre a non essere chiara, è gravemente lacunosa e non consente alla Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (v., da ultimo, Cass. 12/01/2024, n. 1352); si consideri, al riguardo, che nel ricorso non solo non si dice nulla circa l’esito delle domande risarcitorie proposte
contro
BI Servizi s.r.l. e gli altri convenuti (che non sono neppure identificati), ma, inoltre, neppure si dà atto dell’esito della domanda proposta nei confronti della stessa ricorrente, dicendosi soltanto che la Corte d’appello, al contrario del Tribunale, ne avrebbe accertato la responsabilità ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., senza però indicare l’oggetto della condanna (se sia stata accolta la domanda principale di risarcimento in forma specifica o quella subordinata per equivalente) e senza nulla dire sulla natura e l’entità delle conseguenze dannose 4 reputate risarcibili e, eventualmente, sull’entità della somma liquidata a titolo di risarcimento;
2. prima ancora che inammissibile, però, il ricorso è addirittura improcedibile, per violazione del disposto di cui all’art. 369, secondo comma, n.2, cod. proc. civ.; questa Corte ha infatti affermato – e più volte ribadito, anche nel suo massimo consesso – che il deposito della sentenza impugnata in forma incompleta, tale da non consentire la conoscenza della motivazione posta a base della decisione, determina l’improcedibilità del ricorso (Cass.16/05/2001, n. 6749; Cass., Sez. Un., 20/06/2006, n. 14110; Cass. 19/01/2007, n. 1240; Cass.21/01/2015, n. 1012; Cass. 12/12/2016, n. 25407); nel caso in esame, come si è già anticipato, la copia della sentenza impugnata, depositata insieme con il ricorso, risulta priva di ben venti delle quarantuno pagine che la compongono;
inoltre, poiché l’incompletezza non riguarda la prima o la seconda metà dell’atto (circostanza che avrebbe forse potuto consentirne la lettura e l’intellegibilità almeno parziale), ma riguarda tutte le pagine pari, l’atto risulta incomprensibile nella sua totalità; in definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile;
3. non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’indefensio degli intimati;
4. a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. 5
Per Questi Motivi
la Corte dichiara improcedibile il ricorso;
a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione