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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2024, n. 5451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5451 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA AM AN nato il [...] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'. udito il difensore L'avvocato BISCIONE DOMENICO si riporta ai motivi di ricorso, ne chiede l'accoglimento, chiede che la sentenza impugnata venga cassata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 5451 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 09/11/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza, pronunciata all'udienza del 28 ottobre 2022, la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del tribunale che il 16/09/2020 in udienza pubblica ha condannato Ba OU ID per ricettazione dì merce contraffatta e ha dichiarato l'estinzione del reato di cui all'articolo 474 cod.pen. per intervenuta prescrizione 2. Deduce il ricorrente: 2.1. omessa motivazione in ordine alla censura avanzata ex articolo 33 codice procedura penale per essere stata la sentenza di primo grado pronunciata dal dottor Giovanni Conte che, prima del deposito della motivazione, era stato rimosso dall'ordine giudiziario;
2.2. omessa motivazione con riguardo al motivo d'appello relativo alla mancata notifica della sentenza di primo grado, depositata fuori termine, all'imputato; 2.3. vizio della motivazione in ordine alla ritenuta non grossolanità del falso Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza di primo grado è stata pronunciata all'esito del dibattimento alla pubblica udienza del 16/09/2020 dal dottor Giovanni Conte, giudice onorario di pace in servizio presso il tribunale di Potenza che, come indicato dallo stesso ricorrente, è stato revocato dall'incarico dopo la sottoscrizione di detta sentenza, ma prima del deposito delle motivazioni. In tema di capacità del giudice, poiché nelle sentenze pronunziate a seguito di dibattimento, il momento della decisione (momento nel quale deve sussistere tale capacità) coincide con quello della pubblicazione, mediante lettura in aula, del dispositivo, non ha rilevanza il fatto che, al momento del deposito della sentenza, il magistrato (giudice monocratico o componente del collegio) abbia cessato di far parte, per qualsiasi causa, dell'organo giudicante. (così, Sez. 3 n. 4692 del 2020 Rv. 278408) Ai fini della valida sottoscrizione della sentenza, rilevano le condizioni di capacità del giudice sussistenti al momento della deliberazione e non della redazione della motivazione. Il motivo d'appello era pertanto inammissibile. Ciò premesso in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in 1 quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Cass. N. 35949 del 2019 Rv. 276745 - 01, N. 47722 del 2015 Rv. 265878 - 01, N. 10173 del 2015 Rv. 263157 - 01; n. 46588 del 2019 Rv. 277281 - 01) 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La sentenza di primo grado è stata depositata fuori dei termini fissati in sentenza (60 gg.). La pronuncia è del 16/09/2020 e il deposito è del 05/03/2021. L'avviso di deposito è stato notificato il 15.3.2021 al difensore di fiducia, avv. NI CI, in proprio e quale domiciliatario. Nel ricorso viene eccepita la mancanza di elezione di domicilio presso il difensore di fiducia avvocato NI CI con conseguente nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato, ai sensi dell'articolo 179 cod.proc. pen., con tutte le conseguenze di legge. Il processo d'appello, come quello di primo grado, si è svolto in assenza (non contestata dalla difesa) dell'imputato rappresentato dal difensore di fiducia (avvocato NI CI). Può quindi affermarsi che nel momento in cui si è proceduto in assenza dell'imputato vi era la prova effettiva della conoscenza da parte dello stesso della vocatio in ius. Ciò premesso anche a voler ammettere che la sentenza della Corte costituzionale n. 317/2009 ha scardinato il principio della unicità del diritto di impugnazione spettante all'imputato ed al suo difensore (secondo quanto sostenuto dalle successive sentenze di questa Corte: Cass. 2^, 5 giugno - 4 luglio 2012 n. 25778, Menna, RV 253083; Cass. 2^, 14-20 dicembre 2012 n. 49408, Porcino, RV 253917; Cass. 2^, 3 luglio - 13 agosto 2013 n. 34917, Pepe, RV 256102; Cass. 5^, 24 settembre - 6 novembre 2013 n. 44846, PI ed altri, RV 257134, cui può aggiungersi Cass. 5^, 7 - 27 ottobre 2014 n. 44863, Prudentino, non massimata), ritiene il Collegio, in aderenza al principio fissato nelle sentenze n. 3144 del 2015 Rv. 262040 e n. 19602 del 2021 Rv. 281660 di questa Corte, di non condividere la soluzione che in esse risulta prospettata per il caso in cui, come nel caso di specie, davanti al giudice del gravame, venga dedotta, dal difensore che abbia proposto impugnazione nell'interesse dell'imputato, unitamente ai motivi attinenti al merito della decisione impugnata, anche l'eccezione di mancata notifica, all'imputato medesimo, dell'avviso di deposito della sentenza. Il giudice dell'impugnazione non può che ignorare un tal genere di doglianze e procedere alla decisione del gravame validamente proposto (ovvero dichiararlo inammissibile, ove con esso non siano dedotte altre ragioni di doglianza), nulla rilevando che, trattandosi di dedotta nullità della notifica del deposito della 2 // sentenza all'imputato, possa non essere ancora decorso, per quest'ultimo, il termine per proporre autonomamente altro atto di impugnazione avverso la medesima sentenza. La citazione dell'imputato appellante a seguito di gravame proposto dal suo difensore di fiducia e nel suo interesse, in assenza di regolare notifica dell'avviso di deposito della sentenza nei confronti dell'imputato, non può dirsi nulla perché non pregiudica il diritto personale dell'imputato, non ancora decorso, di proporre impugnazione e non ricorre alcuna nullità degli atti processuali successivamente compiuti. Nel caso di specie il termine per impugnare nei confronti dell'imputato non poteva e non può dirsi decorso ma questo non ha inficiato la valida e doverosa trattazione del giudizio d'appello legittimamente proposto dal difensore di fiducia. 3. Con riguardo al terzo motivo non può che confermarsi il canone ermeneutico secondo il quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto;
ne', a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno e nemmeno ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. (Cass. Sez. 5, 5.7.2006, n. 31451; Sez. 5, 17.4.2008 n. 33324; Cass. Sez. 5, 25.9.2008 n. 40556, Sez. 2 n. 20944/2012 Rv 252836). 4. Il ricorso deve pertanto essere respinto e ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma, 9/11/2023 Il giudice estensore Il presidente NA Ver9a_ Lucianrf4eriali 1?-t-11
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'. udito il difensore L'avvocato BISCIONE DOMENICO si riporta ai motivi di ricorso, ne chiede l'accoglimento, chiede che la sentenza impugnata venga cassata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 5451 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 09/11/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza, pronunciata all'udienza del 28 ottobre 2022, la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del tribunale che il 16/09/2020 in udienza pubblica ha condannato Ba OU ID per ricettazione dì merce contraffatta e ha dichiarato l'estinzione del reato di cui all'articolo 474 cod.pen. per intervenuta prescrizione 2. Deduce il ricorrente: 2.1. omessa motivazione in ordine alla censura avanzata ex articolo 33 codice procedura penale per essere stata la sentenza di primo grado pronunciata dal dottor Giovanni Conte che, prima del deposito della motivazione, era stato rimosso dall'ordine giudiziario;
2.2. omessa motivazione con riguardo al motivo d'appello relativo alla mancata notifica della sentenza di primo grado, depositata fuori termine, all'imputato; 2.3. vizio della motivazione in ordine alla ritenuta non grossolanità del falso Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza di primo grado è stata pronunciata all'esito del dibattimento alla pubblica udienza del 16/09/2020 dal dottor Giovanni Conte, giudice onorario di pace in servizio presso il tribunale di Potenza che, come indicato dallo stesso ricorrente, è stato revocato dall'incarico dopo la sottoscrizione di detta sentenza, ma prima del deposito delle motivazioni. In tema di capacità del giudice, poiché nelle sentenze pronunziate a seguito di dibattimento, il momento della decisione (momento nel quale deve sussistere tale capacità) coincide con quello della pubblicazione, mediante lettura in aula, del dispositivo, non ha rilevanza il fatto che, al momento del deposito della sentenza, il magistrato (giudice monocratico o componente del collegio) abbia cessato di far parte, per qualsiasi causa, dell'organo giudicante. (così, Sez. 3 n. 4692 del 2020 Rv. 278408) Ai fini della valida sottoscrizione della sentenza, rilevano le condizioni di capacità del giudice sussistenti al momento della deliberazione e non della redazione della motivazione. Il motivo d'appello era pertanto inammissibile. Ciò premesso in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in 1 quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Cass. N. 35949 del 2019 Rv. 276745 - 01, N. 47722 del 2015 Rv. 265878 - 01, N. 10173 del 2015 Rv. 263157 - 01; n. 46588 del 2019 Rv. 277281 - 01) 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La sentenza di primo grado è stata depositata fuori dei termini fissati in sentenza (60 gg.). La pronuncia è del 16/09/2020 e il deposito è del 05/03/2021. L'avviso di deposito è stato notificato il 15.3.2021 al difensore di fiducia, avv. NI CI, in proprio e quale domiciliatario. Nel ricorso viene eccepita la mancanza di elezione di domicilio presso il difensore di fiducia avvocato NI CI con conseguente nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato, ai sensi dell'articolo 179 cod.proc. pen., con tutte le conseguenze di legge. Il processo d'appello, come quello di primo grado, si è svolto in assenza (non contestata dalla difesa) dell'imputato rappresentato dal difensore di fiducia (avvocato NI CI). Può quindi affermarsi che nel momento in cui si è proceduto in assenza dell'imputato vi era la prova effettiva della conoscenza da parte dello stesso della vocatio in ius. Ciò premesso anche a voler ammettere che la sentenza della Corte costituzionale n. 317/2009 ha scardinato il principio della unicità del diritto di impugnazione spettante all'imputato ed al suo difensore (secondo quanto sostenuto dalle successive sentenze di questa Corte: Cass. 2^, 5 giugno - 4 luglio 2012 n. 25778, Menna, RV 253083; Cass. 2^, 14-20 dicembre 2012 n. 49408, Porcino, RV 253917; Cass. 2^, 3 luglio - 13 agosto 2013 n. 34917, Pepe, RV 256102; Cass. 5^, 24 settembre - 6 novembre 2013 n. 44846, PI ed altri, RV 257134, cui può aggiungersi Cass. 5^, 7 - 27 ottobre 2014 n. 44863, Prudentino, non massimata), ritiene il Collegio, in aderenza al principio fissato nelle sentenze n. 3144 del 2015 Rv. 262040 e n. 19602 del 2021 Rv. 281660 di questa Corte, di non condividere la soluzione che in esse risulta prospettata per il caso in cui, come nel caso di specie, davanti al giudice del gravame, venga dedotta, dal difensore che abbia proposto impugnazione nell'interesse dell'imputato, unitamente ai motivi attinenti al merito della decisione impugnata, anche l'eccezione di mancata notifica, all'imputato medesimo, dell'avviso di deposito della sentenza. Il giudice dell'impugnazione non può che ignorare un tal genere di doglianze e procedere alla decisione del gravame validamente proposto (ovvero dichiararlo inammissibile, ove con esso non siano dedotte altre ragioni di doglianza), nulla rilevando che, trattandosi di dedotta nullità della notifica del deposito della 2 // sentenza all'imputato, possa non essere ancora decorso, per quest'ultimo, il termine per proporre autonomamente altro atto di impugnazione avverso la medesima sentenza. La citazione dell'imputato appellante a seguito di gravame proposto dal suo difensore di fiducia e nel suo interesse, in assenza di regolare notifica dell'avviso di deposito della sentenza nei confronti dell'imputato, non può dirsi nulla perché non pregiudica il diritto personale dell'imputato, non ancora decorso, di proporre impugnazione e non ricorre alcuna nullità degli atti processuali successivamente compiuti. Nel caso di specie il termine per impugnare nei confronti dell'imputato non poteva e non può dirsi decorso ma questo non ha inficiato la valida e doverosa trattazione del giudizio d'appello legittimamente proposto dal difensore di fiducia. 3. Con riguardo al terzo motivo non può che confermarsi il canone ermeneutico secondo il quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto;
ne', a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno e nemmeno ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. (Cass. Sez. 5, 5.7.2006, n. 31451; Sez. 5, 17.4.2008 n. 33324; Cass. Sez. 5, 25.9.2008 n. 40556, Sez. 2 n. 20944/2012 Rv 252836). 4. Il ricorso deve pertanto essere respinto e ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Roma, 9/11/2023 Il giudice estensore Il presidente NA Ver9a_ Lucianrf4eriali 1?-t-11