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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/04/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7211/2019 avente ad oggetto “appello – sanzioni amministrative”
TRA
(C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t. e (C.F.: Controparte_1
), in persona del Sindaco p.t., rappresentati e difesi dall'avv.to Carlo P.IVA_2
Parisi, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in , Via Silvio Baratta n. 31; CP_1
- Appellanti –
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1
da se stesso, elettivamente domiciliato in , Via L.re Trieste n. 190; CP_1
- Appellato –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 01.07.2019, ha proposto Parte_2
appello avverso la sentenza n. 1400/2019 pubblicata il 20.03.2019 e mai notificata, con cui il Giudice di Pace di accoglieva l'opposizione CP_1
proposta dal avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0394235 del CP_2
1 28.12.2016 in relazione al verbale di accertamento n. 1246621 del 26.05.2012,
emessa dal con quale si richiedeva il pagamento della Controparte_1
somma di € 291,00.
L'appellante ha lamentato: che il Giudice di prime cure avrebbe statuito su un presupposto di fatto errato, considerando il sollecito di pagamento alla stregua dell'ingiunzione fiscale, l'erronea statuizione in tema di notifiche dell'ingiunzioni fiscali, incorrendo anche in una violazione dell'artt. 112 e 116
c.p..
Concludeva per l'accoglimento dell'appello e tutte le eccezioni, domande e richieste formulate anche in I grado dall'appellante e per l'effetto rigettare la domanda descritta nell'atto introduttivo di primo grado annullare e/o riformare integralmente la sentenza n. 1400/19 del Gdp di Salerno. Condannare in ogni caso l'appellato al pagamento delle spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitosi in giudizio, il l'avv. , il quale chiedeva il rigetto Controparte_2
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Sul punto eccepiva: che l'atto di ingiunzione non aveva i requisiti di certezza e precisione, poiché l'odierna appellante non aveva indicato nell'atto di ingiunzione la data di redazione e notifica del verbale di contravvenzione al
C.d.S. di cui si chiedeva il pagamento, inoltre, non era dato evincere il Corpo di
Polizia che lo avrebbe elevato.
Costituitosi in giudizio, il , chiedeva accogliersi l'appello Controparte_1
proposto dalla on condanna dell'appellato al pagamento delle spese Parte_1
e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 28.11.2024 di precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter la causa era
2 assunta in decisione con separato provvedimento, concessi i termini ex art. 190
c.p.c.
Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 20 marzo 2019; b) la sentenza non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato in data 1.7.2019
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
Sempre in via preliminare occorre verificare l'ammissibilità
dell'appello proposto dalla . Parte_1
L'art. 342, c. 1, c.p.c. (come sostituito dall'art. 54 del D.L. 83/2012, poi convertito con L. 134/2012) dispone che, a pena di inammissibilità, i motivi di appello debbano contenere “l'indicazione delle parti del provvedimento che si
intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto
compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “l'indicazione delle circostanze da cui
deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”.
E' necessario che l'appello venga formulato in maniera tale da permettere che il
Giudice dell'impugnazione possa individuare le argomentazioni finalizzate “a incrinare il fondamento logico giuridico” di quella posta a sostegno del provvedimento impugnato (Cass. sez. Lavoro, n. 1456/2004, Cass. civile, n.
8548/2012).
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21824/2019 ha stabilito:
“E' inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non
dialoghino” con la pronuncia di primo grado poiché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non sono pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice.”.
3 Nel caso di specie il Giudice di primo grado ha accolto la domanda formulata in ricorso da perché l'ingiunzione fiscale non sarebbe stata Controparte_2
preceduta dalla preventiva comunicazione del dettaglio della posizione debitoria.
Su tale argomentazione, posta a base della decisione impugnata,
l'appellante non ha preso alcuna posizione anzi articolando delle difese che appaiono, ad avviso del tribunale non conferenti con la decisione impugnata.
Nel dettaglio parte appellante eccepisce: “Il GDP innanzitutto ha statuito su un presupposto di fatto errato: HA CONSIDERATO IL SOLLECITO DI
PAGAMENTO ALLA STREGUA DELL'INGIUNZIONE FISCALE tanto che egli confonde colpevolmente le due fattispecie “ a pag. 2 “ con atto di citazione regolarmente notificato il sig. proponeva opposizione Controparte_3
all'ingiunzione di pagamento n.0394235 . E ciò quando anche l'attore ha proposto opposizione avverso “sollecito di pagamento n.” . Invece E'
EVIDENTE CHE SIA LA DENOMINAZIONE CHE IL CONTENUTO E LA
FINALITA' DELL'ATTO E' TOTALMENTE DIFFERENTE COSI' COME IL
REGIME DI IMPUGNABILITA' .”
Ebbene nella sentenza impugnata a pag. 2 non si fa riferimento ad alcun sollecito di pagamento. A pagg. 6-7-8 l'atto di appello si incentra su un sollecito di pagamento di cui non si fa menzione nella sentenza.
Ancora l'appellante prosegue: “La decisione riposa su tale evidente errore che inficia
tutta la sentenza : il GDP AFFERMA ”parte attrice eccepisce la CP_4
nullità dell'atto notificato a mezzo PEC, con l'avviso di pagamento
n.406498160001157082 IN FORMATO PDF “ e quindi “ questa motivazione è del
tutto assorbente rispetto ogni altra sollevata, seppure ,meritevole di accoglimento “ Per
cui il GDP accoglie la domanda e dichiara la nullità dell'intimazione. L'atto notificato
AL SIG.CORRADINO E' SOLO AVVISO – SOLLECITO DI PAGAMENTO .
4 La natura di questo atto è quello di invitare al pagamento indicando ( a tergo) le causali
creditorie ed ogni recapito e referente per chiarimenti circa il dovuto. Le argomentazioni
svolte con l'atto di citazione in primo grado NON SONO PERTINENTI In quanto
indirizzate all'impugnativa di UNA CARTELLA DI PAGAMENTO e pertanto tutte
le questioni sollevate_e la decisione conseguente sono NON PERTINENTI”
In nessun punto della sentenza è possibile rinvenire tale punto di motivazione.
I motivi di appello formulati non dialogano con la motivazione della sentenza impugnata. Nel caso in esame, nello specifico è ravvisabile una inesatta e incompleta esposizione dei motivi del gravame esposti in modo generico, avuto riguardo all'oggetto del contendere, ed al contenuto della pronuncia di primo grado, risultando non comprensibili le parti della sentenza contestate. La
inammissibilità dell'appello è resa ancora più evidente dall'esame della comparsa conclusionale nella quale l'appellante, ormai tardivamente, precisa e prende posizione su ogni motivo di doglianza originariamente proposto meglio argomentando i motivi di gravame.
L'appello proposto è da ritenersi quindi inammissibile.
Le spese processuali vanno poste a carico di e liquidate in favore di Parte_1
nei minimi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche. Nei Controparte_2
rapporti tra il e l'appellato ricorrono i presupposti per Controparte_1
disporre la compensazione integrale delle spese non avendo il svolto CP_1
difese.
Va precisato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è
stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel
5 provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo
di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato : ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1400/2019, così prevvede: CP_1
1) Dichiara inammissibile l'appello proposto da . Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
liquidate in euro 332.00 ( euro 66.00 per la fase di Controparte_2
studio, euro 66.00 per la fase introduttiva, euro 100 per la fase istruttoria,
euro 100 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge.
3) Spese compensate nei rapporti con il . Controparte_1
4) Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R.
115/2002.
Salerno, 19.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
6
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7211/2019 avente ad oggetto “appello – sanzioni amministrative”
TRA
(C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t. e (C.F.: Controparte_1
), in persona del Sindaco p.t., rappresentati e difesi dall'avv.to Carlo P.IVA_2
Parisi, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in , Via Silvio Baratta n. 31; CP_1
- Appellanti –
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1
da se stesso, elettivamente domiciliato in , Via L.re Trieste n. 190; CP_1
- Appellato –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 01.07.2019, ha proposto Parte_2
appello avverso la sentenza n. 1400/2019 pubblicata il 20.03.2019 e mai notificata, con cui il Giudice di Pace di accoglieva l'opposizione CP_1
proposta dal avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0394235 del CP_2
1 28.12.2016 in relazione al verbale di accertamento n. 1246621 del 26.05.2012,
emessa dal con quale si richiedeva il pagamento della Controparte_1
somma di € 291,00.
L'appellante ha lamentato: che il Giudice di prime cure avrebbe statuito su un presupposto di fatto errato, considerando il sollecito di pagamento alla stregua dell'ingiunzione fiscale, l'erronea statuizione in tema di notifiche dell'ingiunzioni fiscali, incorrendo anche in una violazione dell'artt. 112 e 116
c.p..
Concludeva per l'accoglimento dell'appello e tutte le eccezioni, domande e richieste formulate anche in I grado dall'appellante e per l'effetto rigettare la domanda descritta nell'atto introduttivo di primo grado annullare e/o riformare integralmente la sentenza n. 1400/19 del Gdp di Salerno. Condannare in ogni caso l'appellato al pagamento delle spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitosi in giudizio, il l'avv. , il quale chiedeva il rigetto Controparte_2
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Sul punto eccepiva: che l'atto di ingiunzione non aveva i requisiti di certezza e precisione, poiché l'odierna appellante non aveva indicato nell'atto di ingiunzione la data di redazione e notifica del verbale di contravvenzione al
C.d.S. di cui si chiedeva il pagamento, inoltre, non era dato evincere il Corpo di
Polizia che lo avrebbe elevato.
Costituitosi in giudizio, il , chiedeva accogliersi l'appello Controparte_1
proposto dalla on condanna dell'appellato al pagamento delle spese Parte_1
e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 28.11.2024 di precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter la causa era
2 assunta in decisione con separato provvedimento, concessi i termini ex art. 190
c.p.c.
Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 20 marzo 2019; b) la sentenza non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato in data 1.7.2019
Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
Sempre in via preliminare occorre verificare l'ammissibilità
dell'appello proposto dalla . Parte_1
L'art. 342, c. 1, c.p.c. (come sostituito dall'art. 54 del D.L. 83/2012, poi convertito con L. 134/2012) dispone che, a pena di inammissibilità, i motivi di appello debbano contenere “l'indicazione delle parti del provvedimento che si
intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto
compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “l'indicazione delle circostanze da cui
deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”.
E' necessario che l'appello venga formulato in maniera tale da permettere che il
Giudice dell'impugnazione possa individuare le argomentazioni finalizzate “a incrinare il fondamento logico giuridico” di quella posta a sostegno del provvedimento impugnato (Cass. sez. Lavoro, n. 1456/2004, Cass. civile, n.
8548/2012).
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21824/2019 ha stabilito:
“E' inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non
dialoghino” con la pronuncia di primo grado poiché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non sono pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice.”.
3 Nel caso di specie il Giudice di primo grado ha accolto la domanda formulata in ricorso da perché l'ingiunzione fiscale non sarebbe stata Controparte_2
preceduta dalla preventiva comunicazione del dettaglio della posizione debitoria.
Su tale argomentazione, posta a base della decisione impugnata,
l'appellante non ha preso alcuna posizione anzi articolando delle difese che appaiono, ad avviso del tribunale non conferenti con la decisione impugnata.
Nel dettaglio parte appellante eccepisce: “Il GDP innanzitutto ha statuito su un presupposto di fatto errato: HA CONSIDERATO IL SOLLECITO DI
PAGAMENTO ALLA STREGUA DELL'INGIUNZIONE FISCALE tanto che egli confonde colpevolmente le due fattispecie “ a pag. 2 “ con atto di citazione regolarmente notificato il sig. proponeva opposizione Controparte_3
all'ingiunzione di pagamento n.0394235 . E ciò quando anche l'attore ha proposto opposizione avverso “sollecito di pagamento n.” . Invece E'
EVIDENTE CHE SIA LA DENOMINAZIONE CHE IL CONTENUTO E LA
FINALITA' DELL'ATTO E' TOTALMENTE DIFFERENTE COSI' COME IL
REGIME DI IMPUGNABILITA' .”
Ebbene nella sentenza impugnata a pag. 2 non si fa riferimento ad alcun sollecito di pagamento. A pagg. 6-7-8 l'atto di appello si incentra su un sollecito di pagamento di cui non si fa menzione nella sentenza.
Ancora l'appellante prosegue: “La decisione riposa su tale evidente errore che inficia
tutta la sentenza : il GDP AFFERMA ”parte attrice eccepisce la CP_4
nullità dell'atto notificato a mezzo PEC, con l'avviso di pagamento
n.406498160001157082 IN FORMATO PDF “ e quindi “ questa motivazione è del
tutto assorbente rispetto ogni altra sollevata, seppure ,meritevole di accoglimento “ Per
cui il GDP accoglie la domanda e dichiara la nullità dell'intimazione. L'atto notificato
AL SIG.CORRADINO E' SOLO AVVISO – SOLLECITO DI PAGAMENTO .
4 La natura di questo atto è quello di invitare al pagamento indicando ( a tergo) le causali
creditorie ed ogni recapito e referente per chiarimenti circa il dovuto. Le argomentazioni
svolte con l'atto di citazione in primo grado NON SONO PERTINENTI In quanto
indirizzate all'impugnativa di UNA CARTELLA DI PAGAMENTO e pertanto tutte
le questioni sollevate_e la decisione conseguente sono NON PERTINENTI”
In nessun punto della sentenza è possibile rinvenire tale punto di motivazione.
I motivi di appello formulati non dialogano con la motivazione della sentenza impugnata. Nel caso in esame, nello specifico è ravvisabile una inesatta e incompleta esposizione dei motivi del gravame esposti in modo generico, avuto riguardo all'oggetto del contendere, ed al contenuto della pronuncia di primo grado, risultando non comprensibili le parti della sentenza contestate. La
inammissibilità dell'appello è resa ancora più evidente dall'esame della comparsa conclusionale nella quale l'appellante, ormai tardivamente, precisa e prende posizione su ogni motivo di doglianza originariamente proposto meglio argomentando i motivi di gravame.
L'appello proposto è da ritenersi quindi inammissibile.
Le spese processuali vanno poste a carico di e liquidate in favore di Parte_1
nei minimi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche. Nei Controparte_2
rapporti tra il e l'appellato ricorrono i presupposti per Controparte_1
disporre la compensazione integrale delle spese non avendo il svolto CP_1
difese.
Va precisato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è
stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel
5 provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo
di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato : ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1400/2019, così prevvede: CP_1
1) Dichiara inammissibile l'appello proposto da . Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
liquidate in euro 332.00 ( euro 66.00 per la fase di Controparte_2
studio, euro 66.00 per la fase introduttiva, euro 100 per la fase istruttoria,
euro 100 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge.
3) Spese compensate nei rapporti con il . Controparte_1
4) Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R.
115/2002.
Salerno, 19.4.2025
Il Giudice
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