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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/07/2025, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5054/2024, promossa da:
n.q. di procuratrice speciale di Parte_1 Parte_2
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Finocchiaro C.F._1
Donata;
-ricorrente- contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Marinelli Vincenza Marina;
-resistente-
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da verbale di udienza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/05/2024 la ricorrente come in epigrafe indicata ha contestato la pretesa creditoria di di recupero delle somme indebite erogate sulla CP_1 prestazione di invalidità civile di , eccependo la relativa prescrizione e chiedendo Parte_2 accertarsi l'insussistenza dell'indebito.
Con memoria difensiva depositata in data 18.11.2024 si è costituito in giudizio l'
[...]
deducendo di avere rettificato in autotutela l'ammontare dell'indebito. CP_2
Invitato a interloquire in ordine all'avvenuta estinzione del credito, con deposito del
5.6.2025 l'Ente previdenziale ha prodotto in atti la comunicazione della estinzione della pratica e il prospetto interno dal quale risulta l'azzeramento del debito.
1 All'udienza del 10.7.2025 l' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere CP_1 con favore delle spese di lite o compensazione delle stesse. La causa è definita all'esito della camera di consiglio nei termini che seguono. CP_ 2. Stante il carattere assorbente, va ribadito che l' ha allegato e fornito prova estinzione della pretesa creditoria oggetto di causa, determinando il venir meno dell'interesse di parte alla prosecuzione del giudizio.
Invero, già all'udienza del 24.4.2025 la procuratrice di parte ricorrente aveva rappresentato che “una eventuale richiesta di cessazione della materia del contendere da parte di unitamente al deposito del provvedimento definito di autotutela o di dichiarazione che CP_1 nessun ulteriore importo è ancora dovuto dalla ricorrente, farebbe venir meno l'ulteriore interesse alla prosecuzione del giudizio, pur insistendo nella richiesta di condanna dell'Ente previdenziale alle spese di lite”.
Sulla scorta di quanto documentato dall' in ordine all'estinzione dell'indebito e di CP_1 quanto dedotto da parte ricorrente, da ultimo pure nelle note di trattazione irritualmente depositate, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare
l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza.
Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020, C. Cass. 19568/2017).
3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
A riguardo, l'annullamento in autotutela dei crediti oggetto di causa consente di risolvere positivamente il giudizio di fondatezza della domanda;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento processuale dell'Ente previdenziale di riconoscimento della pretesa fatta valere
2 in giudizio. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' , in applicazione del principio della soccombenza virtuale, CP_1 nella misura liquidata in dispositivo secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del
DM 55/2014 ( fino a € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente della restante metà delle spese di lite che si liquidano, nella misura già dimidiata, in € 250,00, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c. antistatario.
Catania, 10/07/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5054/2024, promossa da:
n.q. di procuratrice speciale di Parte_1 Parte_2
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Finocchiaro C.F._1
Donata;
-ricorrente- contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Marinelli Vincenza Marina;
-resistente-
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da verbale di udienza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/05/2024 la ricorrente come in epigrafe indicata ha contestato la pretesa creditoria di di recupero delle somme indebite erogate sulla CP_1 prestazione di invalidità civile di , eccependo la relativa prescrizione e chiedendo Parte_2 accertarsi l'insussistenza dell'indebito.
Con memoria difensiva depositata in data 18.11.2024 si è costituito in giudizio l'
[...]
deducendo di avere rettificato in autotutela l'ammontare dell'indebito. CP_2
Invitato a interloquire in ordine all'avvenuta estinzione del credito, con deposito del
5.6.2025 l'Ente previdenziale ha prodotto in atti la comunicazione della estinzione della pratica e il prospetto interno dal quale risulta l'azzeramento del debito.
1 All'udienza del 10.7.2025 l' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere CP_1 con favore delle spese di lite o compensazione delle stesse. La causa è definita all'esito della camera di consiglio nei termini che seguono. CP_ 2. Stante il carattere assorbente, va ribadito che l' ha allegato e fornito prova estinzione della pretesa creditoria oggetto di causa, determinando il venir meno dell'interesse di parte alla prosecuzione del giudizio.
Invero, già all'udienza del 24.4.2025 la procuratrice di parte ricorrente aveva rappresentato che “una eventuale richiesta di cessazione della materia del contendere da parte di unitamente al deposito del provvedimento definito di autotutela o di dichiarazione che CP_1 nessun ulteriore importo è ancora dovuto dalla ricorrente, farebbe venir meno l'ulteriore interesse alla prosecuzione del giudizio, pur insistendo nella richiesta di condanna dell'Ente previdenziale alle spese di lite”.
Sulla scorta di quanto documentato dall' in ordine all'estinzione dell'indebito e di CP_1 quanto dedotto da parte ricorrente, da ultimo pure nelle note di trattazione irritualmente depositate, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare
l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza.
Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020, C. Cass. 19568/2017).
3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
A riguardo, l'annullamento in autotutela dei crediti oggetto di causa consente di risolvere positivamente il giudizio di fondatezza della domanda;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento processuale dell'Ente previdenziale di riconoscimento della pretesa fatta valere
2 in giudizio. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' , in applicazione del principio della soccombenza virtuale, CP_1 nella misura liquidata in dispositivo secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del
DM 55/2014 ( fino a € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente della restante metà delle spese di lite che si liquidano, nella misura già dimidiata, in € 250,00, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c. antistatario.
Catania, 10/07/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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