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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 25.3.2025
Causa n. 593/2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Biancardi in sostituzione dell'avv. Gallo
per la parte convenuta l'avv. Guarino in sostituzione dell'avv. Chiavegato
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 25.3.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 593 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il
31/03/2023 avente ad oggetto: accertamento negativo/verbale ispettivo/INAIL
da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLO Parte_1 P.IVA_1
CIRINO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO CP_1 P.IVA_2
DANIELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso in riassunzione (a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale dichiarata dal Tribunale di Mantova, con sentenza 13/23 del 24.1.2023,
che ha rilevato come la sede legale e l'attività produttiva della società fossero univocamente riconducibili alla sede di Verona per la riscossione dei CP_1
premi dovuti e l'adozione dei provvedimenti collegati alla posizione assicurativa),
la società ha chiesto al suintestato Tribunale di accogliere le Parte_1
seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'insussistenza dei fatti posti a
1 fondamento delle contestazioni contenute nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021010466/DDL del 15 marzo 2022, e conseguentemente,
accogliere i motivi di ricorso ed, in ragione di essi, Annullare/ dichiarare nullo,
perché viziato da indeterminatezza, nonché perché del tutto induttivo, superficiale ed errato, il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2021010466/DDL
del 15 marzo 2022 dal quale, ove confermato, scaturirebbe una non dovuta integrazione dei premi da corrispondere all' in ragione delle presunte e CP_1
non dimostrate irregolari annotazioni di assenze non retribuite nelle buste paga,
delle presunte irregolari indicazioni di rimborsi spesa, trasferte ed indennità
forfettarie, oltre che dal recupero della cassa integrazione Covid goduta dalla società ricorrente e dalla presunta e non dimostrata erronea assunzione della sig.
Ritenere e dichiarare che la società ha sempre Parte_2 Parte_1
correttamente corrisposto i premi e le altre contribuzioni all' in ragione CP_1
della corretta tenuta delle proprie scritture e del corretto inquadramento dei propri dipendenti. Ritenere e dichiarare l'illegittimità del verbale unico di accertamento per i motivi sopra indicati (e già spiegati nel ricorso pendente avanti al Tribunale di Mantova, competente nel giudizio avanzato contro
Co
”. In sintesi, la società contesta le risultanze del verbale unico di CP_3
accertamento e notificazione dell' di Mantova, pur non avendo l' CP_3 CP_1
formulato all'epoca alcuna richiesta.
2. Si è costituito l' che ha preliminarmente richiesto la sospensione del CP_1
presente procedimento in attesa della definizione di quello pendente instaurato dinnanzi al Tribunale di Mantova, avente ad oggetto il medesimo verbale ispettivo e le connesse pretese contributive;
ha eccepito anche in questa sede di riassunzione il difetto di legittimazione passiva, non avendo l'ente formulato al momento dell'instaurazione del giudizio alcuna richiesta nei confronti della
2 società, nonché la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto e nel merito il rigetto del ricorso.
3.All'udienza del 3.10.2023, il giudice sentite le difese delle parti, ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione del presente giudizio, ha rinviato la causa in attesa della definizione del giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di
Mantova, al fine di poter eventualmente acquisire i verbali delle testimonianze assunte in quel procedimento (essendo analoghe le richieste istruttorie in questa sede formulate). Alla successiva udienza del 15.10.2024, la difesa dell' ha CP_1
prodotto la sentenza di primo grado (Tribunale di Mantova, sentenza 206/2023 del
4.10.2023) e di appello (Corte d'Appello di Brescia 29/2024 del 18.4.2024), che la difesa di parte ricorrente riferiva essere stata impugnata in Cassazione. Con
ordinanza del 23.10.2024, il giudice ha disposto la produzione dei verbali di causa del procedimento di primo grado e rinviato per la discussione concedendo termine per note. All'odierna udienza, sentite le conclusioni, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni dell' relative alla carenza CP_1
di legittimazione passiva ed alla nullità del ricorso, cogliendo le stesse tuttavia un'evidente profilo problematico che questo giudice ritiene riconducibile ad altro profilo, ossia l'interesse ad agire.
4.1 Già nella richiamata sentenza del Tribunale di Mantova n. 13/2023 si legge:
“Tuttavia e ad abundantiam si osserva che pure l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' non appare destituita di fondamento CP_1
in quanto, come sottolineato dal procuratore dell' convenuto , la parte CP_4
ricorrente si limita ad una richiesta di declaratoria di infondatezza del verbale di accertamento impugnato senza specificare quali provvedimenti dell' CP_3 CP_1
intende impugnare e/o contestare perché ad essa pregiudizievoli . Fermo
3 restando, ovviamente, l'opzione di riassumere il processo nei termini di legge ,
sarebbe forse opportuno che la società ricorrente , prima di adire il Tribunale di
Verona, attendesse eventuali provvedimenti/atti/certificati di variazione del conteggio del premio da parte dell' di Verona in riferimento - e CP_1
conseguenti - al verbale in questa sede impugnato e cio' al fine di evitare il rischio di una seconda pronuncia in rito per carenza di una condizione dell'azione con conseguente aggravio di costi per spese processuali”.
4.2 In effetti, se si considera il momento di instaurazione del giudizio qui riassunto l' , come confermato in questa sede, non aveva formulato alcuna CP_1
richiesta alla società opponente, né tantomeno risulta nel verbale contestato l'accertamento di un credito in favore dell'ente.
4.3 Tuttavia, l'interesse ad agire è una condizione dell'azione avente natura
“dinamica” che deve sussistere al momento della pronuncia (cfr. sul tema in generale Cass., 10595/2023): l'azione di accertamento negativo proposta dalla ricorrente (essendo pacifica l'assenza di un'iscrizione a ruolo dei crediti CP_1
per premi assicurativi, che secondo la più recente giurisprudenza farebbe venire meno l'interesse ad agire in questa sede, cfr. Cass., 6573/2020 e Cass.,
6199/2024) risulta al momento della presente decisione sussistente in quanto volto ad evitare che sulla base dei fatti da cui sono derivate le accertate omissioni contributive, lo stesso l' possa far valere la propria pretesa creditoria per il CP_1
periodo 2019-2021, che peraltro illustrato dallo stesso nella memoria di CP_1
costituzione che ha provvisoriamente quantificato tali somme ad Euro 26.419,86,
comprensivo di sanzioni civili (calcolo effettuato, giova ribadire, solo dopo l'instaurazione della presente causa, instaurata dinnanzi al Tribunale di Mantova con ricorso depositato il 14.9.2022, come da provvedimenti inviati dall' il CP_1
22.12.2022 con riferimento al verbale redatto dai funzionari di Mantova del CP_3
15.3.2022, doc. 24, e che l' ha affermato non iscriverà a ruolo sino al CP_4
4 termine della presente causa, riservandosi di calcolare eventuali ulteriori spettanze e di agire anche nei confronti degli obbligati solidali).
5. Quindi oggetto del presente giudizio sono solo le circostanze di fatto di cui al verbale contestato, in base alle quali l' potrà far valere le proprie pretese CP_1
nei confronti della società ed in particolare l'accertamento degli imponibili accertati come evasi di cui al provvedimento di variazione del rapporto assicurativo (doc. 24 richiamato). CP_1
6. In tale prospettiva, come dallo stesso dedotto e precisato nelle note CP_1
autorizzate del 12.3.2025 (e non specificamente contestato dalla società), le pretese dell' ai fini del calcolo del premio, si fondano sui soli seguenti CP_4
aspetti oggetto di accertamento ispettivo: a) sull'utilizzo improprio nei LUL della voce “assenza non retribuita” in realtà corrispondenti ad ore lavorate e retribuite in nero o comunque ad ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro subordinato non riconducibili ad alcuna ipotesi prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali non idonee a far venire meno l'obbligo contributivo e assicurativo (punto 1 del verbale ispettivo); b) sull'erogazione con la voce
“trasferta Italia” o “rimborso chilometrico” o “indennità forfetaria” di imponibili non supportati da documentazione, non corrispondenti a spostamenti effettivi e sull'erogazione di importi maggiori di quelli indicati nel LUL (punti 2 e 3 del verbale ispettivo); d) sull'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni per dei lavoratori che in realtà hanno regolarmente prestato attività lavorativa, con conseguente erogazione di prestazione non dovute ai dipendenti, ed omissione di contributi sulle retribuzioni spettanti (limitatamente al punto 4A del verbale ispettivo).
7. Il Tribunale di Mantova e successivamente la Corte d'Appello di Brescia,
hanno confermato per quanto rileva in questa sede gli accertamenti ispettivi,
secondo un iter argomentativo condiviso e coerente con il costante orientamento
5 di questo Tribunale, e sulla base delle complete risultanze istruttorie acquisite anche in questo processo (le richieste istruttorie della parte ricorrente nel presente giudizio riassunto sono le medesime e non emergono sui punti di fatto rilevanti significative contestazioni relative all'accertamento dei fatti in relazione alle pretese dell' ). CP_1
8. Per economia processuale ed ex art. 118 disp. att. c.p.c. Si riporta integralmente la condivisa e approfondita motivazione della sentenza della Corte d'Appello di
Brescia n. 29/2024, fondandosi il presente giudizio sullo stesso ricorso, con le stesse deduzioni e sulla stessa documentazione, con l'unica differenza che i medesimi fatti vengono posti alla base delle pretese dei premi assicurativi.
«Il giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza degli obblighi contributivi di società svolgente attività di posa di cavi in fibra Parte_1
CP_ ottica, nei confronti dell' fondati sul verbale unico di accertamento e notificazione del 15 marzo 2022. Come già accennato, all'esito dell'accertamento gli ispettori hanno contestato alla società una serie di omissioni contributive dovute a : 1) utilizzo improprio nei LUL della voce “assenza non retribuita” con l'effetto di abbattere la base imponibile e conseguente omissione della relativa contribuzione dovuta all' 2) erogazione con la voce “trasferta”, di CP_3
imponibili non supportati da alcuna documentazione e di rimborsi spesa e indennità forfettaria al di fuori della busta paga, omettendone la registrazione nei
LUL e e corrispondendo il relativo importo direttamente ai lavoratori a mezzo bonifico;
3) pagamento a mezzo di bonifici bancari di importi ben superiori a quelli dichiarati in busta paga;
4) utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni per numerosi lavoratori che in realtà avevano regolarmente prestato attività
lavorativa, con conseguente erogazione di prestazioni non dovute ai dipendenti,
ed omissione di contributi sulle retribuzioni spettanti;
fittizie assunzioni di lavoratori al solo fine di far percepire le prestazioni di cassa integrazione a
6 carico - 5 - dell' 5) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con CP_3
la socia unica ( , senza i presupposti della subordinazione e Parte_2
finalizzato anch'esso alla corresponsione di cassa integrazione.
Dal verbale di accertamento si evince che gli ispettori hanno provveduto ad acquisire abbondante documentazione, tra cui il LUL relativamente al periodo agosto 2019-maggio 2021, le lettere di assunzione dei lavoratori, i contratti di appalto con le società Sielte s.p.a., Sertori s.p.a., Site s.p.a., le fatture, i registri
IVA del medesimo periodo, l'estratto bancario con i bonifici eseguiti nei confronti dei dipendenti, le schede giustificative dei rimborsi, dell'indennità chilometrica e forfettaria, i documenti giustificativi delle assenze non retribuite da agosto 2019 a maggio 2021 e il giornale di cantiere fornito dalle società committenti Sielte
s.p.a., Sertori s.p.a. e Site s.p.a..
Sulla base di detta documentazione hanno quindi riscontrato le omissioni contributive sopra elencate. La società con il ricorso di primo Parte_1
grado ha contestato la fondatezza dei soli addebiti di cui ai punti 3), 4) e 5) del verbale di accertamento. Il giudice, invece, ha confermato la legittimità del verbale con riferimento a tutti gli addebiti elevati alla società, fatta eccezione per quello di cui al punto 5) relativo alla posizione contributiva della lavoratrice e socia unica per il periodo dal 2.11.2020 al 27.05.2021, il cui rapporto di Pt_2
lavoro quale lavoratrice subordinata di come detto, è stato Parte_1
disconosciuto dagli ispettori, e su tale statuizione non vi è più alcuna questione in
CP_ difetto di appello incidentale da parte dell'
Nel presente grado di giudizio, la società ritorna sui punti 3) e 4) Parte_1
del verbale lamentando con il primo motivo la violazione ed errata applicazione degli art.li 2699 e 2700 c.c. per avere la sentenza attribuito efficacia probatoria privilegiata a documentazione non prodotta in atti. In dettaglio, sostiene che le conclusioni cui i verbalizzanti sono pervenuti sarebbero il risultato di mere
7 valutazioni degli accertatori sulla base di documentazione proveniente dalle società committenti che, benchè non prodotta in giudizio, è stata posta a base della decisione appellata;
dunque, a suo avviso, il giudice avrebbe erroneamente ritenuto provate circostanze non documentate relative a fatti e attività che i funzionari hanno riferito di avere visionato su documenti di terzi mai prodotti. In sostanza, a detta dell'appellante, gli addebiti contestati sarebbero di carattere meramente induttivo e presuntivo in quanto fondati su documenti mai prodotti in giudizio.
Ebbene, iniziando con l'esaminare l'addebito più consistente di cui al punto 4A) del verbale di accertamento, relativo all'indebita percezione di Cassa
Integrazione da parte della società appellante, i verbalizzanti hanno constatato dall'esame della documentazione acquisita che la società ha Parte_1
dichiarato assenti per CIG, sia ordinaria che CIG Covid, numerosi lavoratori per numerose giornate. Gli ispettori hanno provveduto a incrociare i dati contenuti
CP_ nei giornali di cantiere forniti all' dalle società committenti relativi al periodo dal febbraio 2020 al marzo 2021 con quelli risultanti dal il LUL della riscontrando che i lavoratori che quest'ultima aveva collocato in Parte_1
CIG VI e che avevano percepito la relativa indennità avevano in realtà
prestato attività lavorativa nei cantieri delle committenti.
Gli ispettori hanno precisato che le società Site s.p.a, Sielte s.p.a. e Sertori s.p.a.
avevano fornito prospetti dettagliati contenenti le ore e le giornate di lavoro svolto nei cantieri per ciascun dipendente di che i verbalizzanti Parte_1
hanno raggruppato nell'allegato B del verbale di accertamento per le tre committenti. La presenza sui cantieri dei dipendenti indicati nel verbale di accertamento nei giorni di fruizione della Cassa VI, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non è il risultato di un ragionamento di tipo presuntivo
CP_
o deduttivo, ma risulta provata da parte dell' per quanto di seguito.
8 Innanzitutto, è noto che il verbale di accertamento ha efficacia di prova piena,
fino a querela di falso, delle attività che i verbalizzanti hanno dichiarato di avere compiuto e dei fatti avvenuti in loro presenza riportati nel verbale. Secondo
l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700
c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b)
quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (v. Cass.
Ord. N. 24461 del 2018). Alla luce di tali consolidati principi non è dubitabile e deve ritenersi dimostrato in giudizio il fatto che le società committenti abbiano
CP_ consegnato all' i giornali dei cantieri e il fatto, che gli ispettori danno atto di avere verificato dall'esame di detti documenti, che i dipendenti dell'appellante negli stessi giorni in cui hanno percepito l'indennità per CIG VI hanno
9 lavorato presso le committenti. La presenza al lavoro dei lavoratori in CIG,
oltretutto, risulta provata dai prospetti delle ore dichiarate nei documenti di cantiere acquisiti dai verbalizzanti e prodotti in giudizio, che riportano le ore e le giornate lavorate dal personale, il nome del cantiere, il nominativo del lavoratore
CP_ e quello del relativo datore di lavoro (v. doc. n. 13,14 e 15 fascicolo dell' di primo grado). Dall'esame incrociato di tali prospetti e della tabella A allegata al verbale emerge, inoltre, la piena coincidenza tra le ore lavorate da parte del personale di indicate dalle committenti nei giornali di cantiere e Parte_1
quelle riportate nel prospetto di cui all'allegato 4° del verbale (a mero titolo di esempio, il lavoratore che nel giornale di cantiere della Sielte Persona_1
risulta avere lavorato per 160 ore nel mese di giugno 2020, nell'allegato elaborato dagli ispettori risulta avere per quel mese un pari numero di ore
CP_ lavorate a fronte, peraltro, di sole 7 ore dichiarate all' dalla datrice di lavoro con gli Uniemens;
ancora, il lavoratore che dal giornale di Persona_2
cantiere fornito dalla Sielte risulta avere lavorato nel mese di maggio 2020 per
168 ore è inserito nell'allegato A del verbale con un pari numero di ore di lavoro
CP_ presso la predetta committente a fronte di zero ore dichiarate all' dalla
. Parte_1
Ove ciò non bastasse, gli ispettori nell'Allegato C del verbale di accertamento hanno provveduto a confrontare i costi del lavoro sostenuti dall'appellante, dati dalla somma dell'imponibile retributivo e dell'imponibile contributivo, con il valore complessivo delle fatture emesse nei confronti delle committenti Sertori,
Site e Sielte per ciascun mese del periodo di riferimento;
dall'esame dell'Allegato
si evince che il valore del fatturato è notevolmente più elevato rispetto al costo del lavoro affrontato dalla società nel medesimo periodo e anche detta incongruenza conferma che, pur avendo fruito della CIG, nel medesimo periodo l'appellante ha continuato ad essere operativa con il proprio personale sui
10 cantieri delle committenti. Le evidenze documentali, dunque, consentono di
CP_ ritenere dimostrata da parte dell' l'indebita percezione della Cassa
Integrazione contestata nel verbale per i lavoratori, i giorni e le ore indicate nell'Allegato 4A del verbale di accertamento. Non rileva, in senso contrario, la mancata acquisizione di sommarie informazioni dei prestatori di lavoro da parte dei verbalizzanti in quanto, come detto, la copiosa documentazione acquisita dagli stessi sia da parte della che delle committenti ha consentito Parte_1
loro di accertare l'omissione contributiva derivante dalla mancata soggezione a contribuzione delle ore di lavoro non retribuite prestato dai dipendenti della società nei cantieri delle committenti.
Sempre in tema di CIG, al punto 4B) del verbale gli ispettori hanno contestato alla di avere collocato in Cassa Integrazione VI otto Parte_1
lavoratori che subito dopo l'assunzione sono stati posti prima in assenza non retribuita e poi in CIG;
da tali dati di fatto, accertati sulla base della documentazione esaminata (LUL; contratti di assunzione) hanno ritenuto che la abbia provveduto a effettuare tali assunzioni al solo scopo di far Parte_1
percepire ai lavoratori indebite somme a titolo di indennità per CIG. A conforto di quanto ritenuto, i verbalizzanti hanno dato atto che la società è risultata avere già in forza dei dipendenti con le stesse qualifiche, anch'essi posti in assenza non retribuita o in CIG;
gli ispettori hanno quindi inserito nel verbale uno schema esemplificativo che riporta i nominativi di 5 lavoratori assunti in precedenza con le relative qualifiche e le date di assunzione, i quali risultano essere stati collocati in CIG nei mesi da marzo a luglio 2020; hanno poi riportato i nomi degli otto lavoratori la cui assunzione è stata ritenuta preordinata alla indebita fruizione dell'indennità di CIG VI. Le assunzioni fittizie sarebbero comprovate, infine,
CP_ anche dal fatto che i predetti lavoratori, convocati dall' a rendere chiarimenti, o non si sono presentati o sono risultati sconosciuti agli indirizzi
11 indicati dalla società sugli atti di assunzione così come dalle banche dati CP_3
CP_ Sulla base degli elementi acquisiti, dunque, l' ha provveduto ad annullare le posizioni contributive di tali lavoratori e ad addebitare all'appellante la contribuzione omessa sulle ore dichiarate come Cassa Integrazione.
Le circostanze evidenziate nel verbale di accertamento, peraltro, non si reputano sufficienti, a parere del Collegio, a provare l'intento fraudolento della società
nelle assunzioni dei lavoratori indicati nel verbale e a giustificare, di conseguenza, l'addebito contributivo sulle ore di CIG VI fruite dalla società
Dal verbale si evince che tali lavoratori sono stati assunti ben Parte_1
prima dell'entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che, come noto, ha consentito ai datori di lavoro che nel 2020 hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da VI-19
di presentare la domanda di concessione della CIG speciale per VI (cd.
Decreto cura Italia); e così risulta assunto il 21.02.2020; Parte_3 Pt_4
il 21.02.2020, il 20.02. 2020, il
[...] Parte_5 Persona_3
21.02.2020, il 4.03.2020, il 20.02.2020, Persona_4 Parte_6
il 21.02.2020; il 21.02.2020. Il dato emergente Persona_5 Controparte_5
dal verbale di accertamento, relativo alle date di assunzione dei lavoratori, non rende credibile che i medesimi siano stati assunti dalla società appellante allo scopo di poter fruire della CIG VI sulla base di una normativa che in quel momento non era ancora entrata in vigore. Sempre stando al verbale, poi, risulta che i lavoratori indicati come già assunti dall'appellante ( Persona_6 Per_7
, ) aventi le stesse qualifiche
[...] Persona_8 Per_9 Persona_10
di quelli il cui rapporto lavorativo è stato annullato dai verbalizzanti, sono a loro volta stati collocati in CIG dalla sempre tra marzo e luglio 2020; Parte_1
non vi è prova, invece, del fatto che i medesimi fossero già in CIG al momento delle nuove assunzioni (risalenti per la quasi totalità a febbraio) : lo specchietto
12 inserito nel verbale indica che i lavoratori già in forza, assunti a gennaio 2020,
sono stati posti in CIG a partire da marzo 2020, allorchè anche i nuovi otto lavoratori, le cui posizioni hanno dato luogo all'addebito contributivo, hanno fruito dell'indennità CIG VI. Ne consegue che non è nemmeno ravvisabile
CP_ quella causa ostativa all'utilizzo della cassa integrazione, menzionata dall' nel verbale, dell'assunzione di lavoratori con le stesse mansioni di altri lavoratori già collocati in CIG. Infine, va aggiunto che l'istruttoria orale svolta in primo grado ha dato comunque conto del fatto che i lavoratori oggetto del verbale di accertamento dopo l'assunzione non sono rimasti totalmente inattivi e che, svolte alcune incombenze senza andare in cantiere, essi non hanno più lavorato a causa dell'irrompere dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che aveva comporto il blocco delle attività. Il lavoratore sentito dal giudice, infatti, ha riferito: Pt_7
“La sig. ra che mi ha assunto mi ha quindi incaricato di svolgere lavori di manutenzione ( controllo e “ingrassatura” dei mezzi, sistemazione degli attrezzi , smontaggio di tubi) piu' o meno per una quindicina di gg poi è arrivato il VI
e non si poteva piu' uscire di casa e , quindi , ho smesso di lavorare. Sono stato posto in CIG , non ricordo se nella prima busta paga compariva la dicitura
“assenza non retribuita”; il lavoratore , a sua volta, ha Parte_5
detto : “sono stato assunto dalla il 20.2.2020, ho lavorato i primi 7/8 Parte_1
giorni facendo un “trasloco” da Treviso a Vicenza e poi è arrivato il VI e non ho piu' lavorato a causa dell'epidemia ; sono stato posto i CIG ed ho percepito il trattamento CIG fino a luglio”; circostanza ribadita dal fratello teste che ha aggiunto : “Abbiamo fatto il trasloco in tre , ossia io, Parte_6
mio fratello e che non è mio parente”, quest'ultimo parimenti CP_6
oggetto dell'accertamento ispettivo. I testi dunque, la cui attendibilità non è
suscettibile di essere messa in dubbio a causa della sola discrepanza delle dichiarazioni dei fratelli nell'indicazione dell'ordine degli spostamenti Pt_5
13 osservato nell'attività di trasloco ( da Treviso a Vicenza per come riferito dal teste e da Vicenza a Treviso per come riferito da parte del Parte_5
fratello ), pur avendo riconosciuto di non essere mai stati Parte_6
inviati nei cantieri, hanno detto di avere svolto altre attività lavorative, anche se per pochi giorni, prima di essere posti in cassa integrazione. Vero è che, come evidenziato nella sentenza, per tali lavori i medesimi non sono stati retribuiti in quanto collocati sin dal momento dell'assunzione in aspettativa non retribuita fino al periodo della CIG VI. Tuttavia, l'irregolarità commessa dalla società nell'utilizzo delle aspettative non retribuite (per le quali non risultano specifiche richieste dei lavoratori- v. verbale punto 1) non prova in sè la preordinazione delle assunzioni dei lavoratori al fine della fruizione della CIG VI non essendo ravvisabile alcun collegamento tra le due cause di astensione dal lavoro,
tanto più che, per quanto risulta dal verbale, la società era solita avvalersi dei permessi non retribuiti in maniera sistematica e diffusa tra tutti i dipendenti.
Oltretutto, vi è da dire che l'utilizzo, seppure indebito, dei permessi non retribuiti seguito dalla CIG VI da parte dell'appellante può trovare una probabile spiegazione nella eccezionalità del momento storico (febbraio-marzo 2020),
caratterizzato dalla diffusione del virus Sars Covid-19 e dall'emergenza sanitaria che hanno comportato il noto blocco di gran parte delle attività economiche. Così
stando le cose, è allora verosimile che l'appellante che aveva assunto alcuni lavoratori per inviarli a lavorare nei cantieri delle committenti, stante la riduzione-arresto delle attività dovuta all'emergenza pandemica, dopo i primi giorni di lavoro li ha dovuti lasciare inattivi (v. ancora sul punto la deposizione del teste : “ricordo che però io ho deciso di interrompere il rapporto Pt_7
tornandomene in Calabria perché c'era il VI e “non si capiva niente”… arrivato il VI e non si poteva piu' uscire di casa e , quindi , ho smesso di lavorare. Sono stato posto in CIG”). In conclusione, la valutazione compiuta da
14 parte degli ispettori verbalizzanti della preordinazione delle assunzioni degli otto lavoratori al fine dell'indebita fruizione della CIG VI non risulta supportata da idonei elementi di prova. Ne consegue l'illegittimità della richiesta nei confronti della società appellante del versamento dei contributi sulle ore di cassa integrazione e dell'annullamento delle posizioni contributive per i lavoratori coinvolti nell'accertamento.
Sempre con il primo motivo del gravame, l'appellante ritorna sulla contestazione mossa dai verbalizzanti della violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, della legge
205 del 2017 per avere la società appellante effettuato pagamenti in contanti di retribuzioni in favore dei lavoratori , Persona_11 Persona_12
e (contestazione che la difesa della società erroneamente
[...] Per_13
riconduce al punto 3) del verbale di accertamento, avente invece ad oggetto l'esecuzione di pagamenti a mezzo bonifici nei confronti dei dipendenti senza la relativa registrazione nel LUL). Circa i pagamenti in contanti in favore dei
CP_ lavoratori menzionati, come evidenziato anche nella sentenza, l'
costituendosi nel primo grado del giudizio ha riconosciuto che l'indicazione dei nominativi riportati nel verbale era frutto di un refuso e, in effetti, della violazione ascritta alla società non è stata allegata dai funzionari alcuna evidenza documentale o riscontro. Il giudice di primo grado, peraltro, pur dando
CP_ atto del riconoscimento dell'errore da parte dell' ha ritenuto che tale errore sia privo di conseguenze poiché la sanzione amministrativa comminata dall'art. 1
comma 913 l. 205/2017 rimane invariata indipendentemente dal numero dei lavoratori beneficiari del pagamento, senza dunque procedere all'annullamento del verbale sul punto. La sentenza va riformata sul punto dovendosi accogliere la
CP_ censura sollevata dall'appellante al riguardo. Come detto, l' ha riconosciuto che i nomi dei lavoratori indicati nel verbale, che l'appellante contesta essere stati alle proprie dipendenze, è stato frutto di un refuso così che deve ritenersi
15 insussistente in radice la violazione oggetto di contestazione - pagamento in contanti nei confronti dei suddetti lavoratori –, non rilevando, in contrario, il fatto che il legislatore colpisca il datore di lavoro che esegue il pagamento in contanti della retribuzione con una sola sanzione a prescindere dal numero dei beneficiari dell'erogazione. Né, del resto, oltre ai nominativi indicati per errore
CP_ nel verbale risulta provato da parte dell' che la società appellante abbia effettuato pagamenti in contanti in favore di altri lavoratori. Il verbale di accertamento, dunque, risulta illegittimo anche sul punto con necessità di riformare la decisione in parte qua.
Con il secondo motivo l'appellante si duole della violazione da parte del giudice del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.. L'appellante rileva fondatamente che, sebbene nel ricorso introduttivo la società avesse contestato soltanto gli addebiti di cui ai punti 3, 4 (4a e 4b) e 5
del verbale di accertamento, il giudice ha invece provveduto all'esame di tutti gli addebiti ritenendoli fondati, fatta eccezione, come già detto, per quello di cui al punto 5). A tale riguardo, peraltro, si osserva che la decisione impugnata non ha comportato alcuna compressione del diritto di difesa della ricorrente in quanto è
quest'ultima ad affermare in appello di non volere contestare il verbale sui punti non impugnati ab origine, che quindi possono essere confermati alla luce delle condivisibili considerazioni effettuate in proposito dal giudice di prime cure. In
dettaglio, circa le assenze non retribuite di cui al punto 1), di cui peraltro si è già
detto, dal verbale accertativo risulta che la situazione riscontrata dal LUL
contrasta con il volume delle fatture emesse da che evidenziano Parte_1
un'attività di lavoro notevole e consolidata nel tempo e contrasta altresì con quanto accertato presso i committenti della società, i quali hanno dato dimostrazione della presenza nei cantieri degli stessi lavoratori e nelle stesse giornate in cui li ha dichiarati nei LUL in “assenza non Parte_1
16 retribuita”; contrasta con i bonifici effettuati dalla società a vari Parte_1
dipendenti, per importi in misura superiore agli stipendi netti risultanti dai LUL.
Quanto al punto 2) del verbale, relativo alle somme erogate a titolo di rimborsi spese, trasferte e indennità forfettaria, è risultato dall'accertamento ispettivo che l'appellante ha omesso di esporre sui LUL gli importi erogati ai dipendenti a titolo di “rimborso chilometrico” e di “indennità forfettaria”, esplicitando la sola voce “trasferta Italia”. Dall'esame della documentazione bancaria è stato rilevato che la società ha erogato importi maggiori rispetto a quelli indicati in busta paga, adducendo la differenza al pagamento di “rimborsi chilometrici” e di
“indennità forfettaria”, e fornendo come pezze giustificative semplicemente dei modelli seriali, nei quali sono indicati i chilometri percorsi dal dipendente, senza specificare il mezzo usato, la targa, il modello e la cilindrata;
e da alcune dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti è emerso che il percipiente dell'indennità chilometrica era sprovvisto di patente e si era avvalso di altra modalità per recarsi al cantiere. Quanto, infine, al punto 3) del verbale, è
risultato che la società ha erogato importanti somme, ben maggiori rispetto al netto indicato in busta paga, e che gli importi, pagati con bonifici, ove tra loro sommati, corrispondo all'ammontare complessivo dei rimborsi chilometrici e dell'indennità forfettaria erogati ai lavoratori, non registrati sul LUL. In
definitiva, gli addebiti di cui ai punti 1) e 2) e 3) (quello avente ad oggetto i bonifici) del verbale di accertamento sono non contestati e comunque fondati.
In conclusione, la sentenza va riformata per le ragioni esposte, dovendo essere dichiarata l'insussistenza della violazione da parte della società Parte_1
dell'art. 1, commi 910 e 911 L. n. - 20 - 205/2017 in relazione ai lavoratori
[...]
, e va altresì Parte_8 Persona_12 Per_13
accertata l'insussistenza dell'obbligo dell'appellante del pagamento dei
17 CP_ contributi calcolati dall sulle ore di CIG VI per i lavoratori indicati al punto 4B) del verbale di accertamento.»
9.1 Come chiarito dall' nelle proprie note autorizzate, quanto accertato in CP_1
relazione alla posizione di (punto 5 del verbale contestato) e dei Parte_2
lavoratori di cui al punto 4B non ha alcuna incidenza sui premi . Infatti, per CP_1
la posizione della socia la sede di Verona aveva richiesto Parte_9 CP_1
alla ditta di comunicare l'imponibile retributivo denunciato in sede di autoliquidazione per ciascun anno, al fine di verificare la presenza di eventuali differenze retributive che comportassero ulteriori richieste di premio dopo la definizione del contenzioso (vedi allegato 24 memoria costituzione). Poiché la ditta non ha mai risposto, non è stata effettuata alcuna variazione e richiesta di premio in relazione a questo punto del verbale, per cui detta parte della sentenza di primo grado – ovvero l'unica a favore della – non assume alcuna Parte_1
rilevanza per perché mai liquidata né richiesta alla ditta. CP_1
9.2 Anche con riferimento alla sentenza della Corte d'Appello di Brescia, la parziale riforma della sentenza n. 206/2023 del Tribunale di Mantova, in cui la
Corte ha dichiarato l'insussistenza dell'obbligo di del pagamento Parte_1
dei contributi calcolati sulle ore di CIG VI per i lavoratori indicati al punto
4B) del verbale di accertamento impugnato, non ha alcuna rilevanza per quanto
CP_ riguarda l' Trattasi, infatti, di n. 8 lavoratori per i quali l' ha CP_1
disconosciuto il rapporto di lavoro, ma non è stata rilevata evasione retributiva nel verbale e pertanto con nessun importo può essere calcolato dall' per tali CP_1
soggetti.
9.3 Ancora per quanto riguarda la sentenza d'appello di Brescia, essa dichiara l'insussistenza della violazione da parte della società dell'art. 1, Parte_1
commi 910 e 911 L. n. 205/2017 in relazione ai lavoratori , Parte_8
18 e ma, anche in questo caso non vi è Persona_12 Per_13
alcuna rilevanza per , trattandosi di sanzione di sola competenza ITL. CP_1
10. Il ricorso deve pertanto essere integralmente rigettato. Ogni ulteriore profilo assorbito.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza, considerata la natura (previdenza) ed il valore della controversia (scaglione 26.000-52.000) in base all'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la società ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell' che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre CP_1
al 15% dei compensi per spese forfetarie.
Verona, 25.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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