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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/12/2025, n. 4876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4876 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
SC ha pronunziato all'udienza del 17.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 14769 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia;
Ricorrente
E
[...]
Controparte_1 in persona del Ministro
[...]
p.t.;
Convenuto contumace
OGGETTO: retribuzione professionale docente
*******
Con ricorso depositato in data 03.12.2024, ha premesso Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, nella qualità di CP_1 docente – precaria - con n. 8 contratti a tempo determinato per l'a.s. 2020-
2021; n. 3 contratti di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2021-2022. Ha allegato di non aver percepito la c.d. “Retribuzione Professionale
Docente” (R.P.D.) per le annualità scolastiche sopracitate.
Ha, sul punto, invocato il divieto di discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, chiedendo di vedere accertato il suo diritto alla percezione dell'emolumento invocato.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione è utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale intervenuto sull'argomento.
Come ben noto alle parti, in base alle previsioni di contrattazione collettiva, la retribuzione professionale docenti è un compenso individuale con natura fissa riconosciuto sulla base dell'art. 7, comma 1 del C.C.N.L. “Comparto
Scuola” del 15.03.2001, il cui comma 1 prevede che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinate dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attributi al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” , con la specificazione, al comma
3 che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
L'art. 7 del C.C.N.L. 15.03.2001, in merito alle modalità di calcolo del relativo compenso, ha stabilito che deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e che “per i periodi i servizio o di situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è
Pag. 2 di 6 liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Ciò posto, sul possibile riconoscimento del sopradetto emolumento, anche in capo ai docenti precari, è intervenuta la suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui “l'art. 7, comma 1, del
c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la <> a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere delle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle <<modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. < i>
31.8.1999>> deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. 20015/2018).
Su questa scia, anche la successiva giurisprudenza di legittimità ha sostenuto il riconoscimento della medesima voce retributiva, tanto sulla scorta dell'interpretazione letterale delle previsioni di contrattazione collettiva
(“che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opere alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti”), quanto “sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. n. 6293/2020; Cass. n. 6435/2020).
Del resto, l'emolumento per cui è causa ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto rientra nelle “condizioni di impiego” (Cass n. 1773/2017).
Pag. 3 di 6 Conseguentemente la retribuzione professionale docenti, essendo ricompresa tra le “condizioni di impiego” deve essere riconosciuta non solo ai docenti di ruolo ma anche ai precari, in virtù di quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, secondo cui i lavoratori che sono assunti con contratto a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In effetti, data la perfetta corrispondenza delle mansioni e delle caratteristiche dell'impiego, il solo fatto di essere stati destinatari di supplenze brevi e temporanee non può giustificare il mancato riconoscimento in capo all'odierna ricorrente dell'emolumento per cui è causa.
Al riguardo valgono, in particolare, i principi giustamente richiamati nell'atto introduttivo della presente controversia, in base ai quali: “a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato
e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C177/10
SA NT); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), <<non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto discriminazione, il beneficio una condizione impiego riservata ai soli lavoratori indeterminato, allorché proprio l'applicazione tale < i>
Pag. 4 di 6 principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione>>(Del
Cerro , cit., punto 42)….d) non è sufficiente che la diversità di Per_1 trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi)”.
Tutto quanto sopra riportato depone in senso favorevole circa il riconoscimento della retribuzione professionale docenti anche in capo all'odierna ricorrente per gli anni scolastici oggetto di giudizio, dovendosi tener conto che la prestazione lavorativa resa dal docente con un contratto a tempo determinato è comparabile a quella del docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, motivo per il quale non vi sono elementi che portano ad escluderne l'attribuzione.
Tanto chiarito, come documentalmente provato, la ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive;
pertanto, il CP_1 convenuto dev'essere condannato al pagamento delle differenze retribuite maturate, a titolo di Retribuzione Professionale docenti, in ragioni dei giorni di lavoro effettivamente svolti, per gli aa.ss. 2020-2021 e 2021-2022, pari a
392 giorni.
Da tali motivazioni si evince che la somma complessiva a titolo di RPD a cui ha diritto la ricorrente - relativamente agli anni scolastici rivendicati - è pari ad euro 2.280,13 (392 gg. x 5,81).
Si precisa che, a tale importo, si deve aggiungere la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle
Pag. 5 di 6 singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. n. 724 del
1994.
In conclusione, sulla base di quanto sopra detto, il ricorso deve essere accolto.
In merito alle spese di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 14769 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per il periodo rivendicato, aa.ss. 2020-2021 e
2021-2022, secondo i giorni di effettiva presenza e per l'orario di lavoro espletato;
- per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento di euro 2.280,13, a titolo di Retribuzione Professionale
Docenti, per le annualità scolastiche 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese processuali che liquida in euro 1.030,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, contributo unificato nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 17.12.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria SC
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
SC ha pronunziato all'udienza del 17.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 14769 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Celeste Liso e Sabino Sernia;
Ricorrente
E
[...]
Controparte_1 in persona del Ministro
[...]
p.t.;
Convenuto contumace
OGGETTO: retribuzione professionale docente
*******
Con ricorso depositato in data 03.12.2024, ha premesso Parte_1 di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, nella qualità di CP_1 docente – precaria - con n. 8 contratti a tempo determinato per l'a.s. 2020-
2021; n. 3 contratti di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2021-2022. Ha allegato di non aver percepito la c.d. “Retribuzione Professionale
Docente” (R.P.D.) per le annualità scolastiche sopracitate.
Ha, sul punto, invocato il divieto di discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, chiedendo di vedere accertato il suo diritto alla percezione dell'emolumento invocato.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione è utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale intervenuto sull'argomento.
Come ben noto alle parti, in base alle previsioni di contrattazione collettiva, la retribuzione professionale docenti è un compenso individuale con natura fissa riconosciuto sulla base dell'art. 7, comma 1 del C.C.N.L. “Comparto
Scuola” del 15.03.2001, il cui comma 1 prevede che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinate dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attributi al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” , con la specificazione, al comma
3 che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
L'art. 7 del C.C.N.L. 15.03.2001, in merito alle modalità di calcolo del relativo compenso, ha stabilito che deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e che “per i periodi i servizio o di situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è
Pag. 2 di 6 liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Ciò posto, sul possibile riconoscimento del sopradetto emolumento, anche in capo ai docenti precari, è intervenuta la suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui “l'art. 7, comma 1, del
c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la <
31.8.1999>> deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. 20015/2018).
Su questa scia, anche la successiva giurisprudenza di legittimità ha sostenuto il riconoscimento della medesima voce retributiva, tanto sulla scorta dell'interpretazione letterale delle previsioni di contrattazione collettiva
(“che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opere alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti”), quanto “sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (Cass. n. 6293/2020; Cass. n. 6435/2020).
Del resto, l'emolumento per cui è causa ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto rientra nelle “condizioni di impiego” (Cass n. 1773/2017).
Pag. 3 di 6 Conseguentemente la retribuzione professionale docenti, essendo ricompresa tra le “condizioni di impiego” deve essere riconosciuta non solo ai docenti di ruolo ma anche ai precari, in virtù di quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, secondo cui i lavoratori che sono assunti con contratto a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In effetti, data la perfetta corrispondenza delle mansioni e delle caratteristiche dell'impiego, il solo fatto di essere stati destinatari di supplenze brevi e temporanee non può giustificare il mancato riconoscimento in capo all'odierna ricorrente dell'emolumento per cui è causa.
Al riguardo valgono, in particolare, i principi giustamente richiamati nell'atto introduttivo della presente controversia, in base ai quali: “a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato
e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C177/10
SA NT); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), <<non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto discriminazione, il beneficio una condizione impiego riservata ai soli lavoratori indeterminato, allorché proprio l'applicazione tale < i>
Pag. 4 di 6 principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione>>(Del
Cerro , cit., punto 42)….d) non è sufficiente che la diversità di Per_1 trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi)”.
Tutto quanto sopra riportato depone in senso favorevole circa il riconoscimento della retribuzione professionale docenti anche in capo all'odierna ricorrente per gli anni scolastici oggetto di giudizio, dovendosi tener conto che la prestazione lavorativa resa dal docente con un contratto a tempo determinato è comparabile a quella del docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, motivo per il quale non vi sono elementi che portano ad escluderne l'attribuzione.
Tanto chiarito, come documentalmente provato, la ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive;
pertanto, il CP_1 convenuto dev'essere condannato al pagamento delle differenze retribuite maturate, a titolo di Retribuzione Professionale docenti, in ragioni dei giorni di lavoro effettivamente svolti, per gli aa.ss. 2020-2021 e 2021-2022, pari a
392 giorni.
Da tali motivazioni si evince che la somma complessiva a titolo di RPD a cui ha diritto la ricorrente - relativamente agli anni scolastici rivendicati - è pari ad euro 2.280,13 (392 gg. x 5,81).
Si precisa che, a tale importo, si deve aggiungere la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle
Pag. 5 di 6 singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. n. 724 del
1994.
In conclusione, sulla base di quanto sopra detto, il ricorso deve essere accolto.
In merito alle spese di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 14769 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per il periodo rivendicato, aa.ss. 2020-2021 e
2021-2022, secondo i giorni di effettiva presenza e per l'orario di lavoro espletato;
- per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento di euro 2.280,13, a titolo di Retribuzione Professionale
Docenti, per le annualità scolastiche 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese processuali che liquida in euro 1.030,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, contributo unificato nonché Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 17.12.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria SC
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