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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/12/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza dell'11.12.2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 63/2022, promosso da nei Parte_1
confronti di . Controparte_1
Sono comparsi:
- per parte attrice personalmente presente, l'avv. Parte_1
NI OL, il quale esibisce nota del di Controparte_1 CP_1
con cui si dichiara la libera percorribilità della strada di accesso al fondo dell'attore e precisa inoltre che nelle more il convenuto ha provveduto a liberare il sedime CP_1
stradale da ogni ostacolo e manufatto abusivo;
chiede pertanto sia dichiarata cessata la materia del contendere con vittoria di spese di lite;
- per parte convenuta , l'avv. SALA Controparte_1
ANTONIO, il quale non si oppone alla richiesta di cessazione della materia del contendere, opponendosi di contro alla rifusione delle spese chiesta dall'attore, rilevando al riguardo che la sopravvenuta modifica dei luoghi non implica riconoscimento alcuno del diritto.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che le parti si allontanano.
Verona, 11.12.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE III CIVILE
1 Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 63/2022 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AG AO;
-parte attrice- nei confronti di:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Sala Antonio;
-parte convenuta-
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione in riassunzione depositato il 4.01.2022 e ritualmente notificato (a seguito della sentenza n. 2425/2021 del 27.09.2021 con cui la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato la nullità della sentenza n. 2166/2019 emessa il 14.10.2019 dal Tribunale di Verona per nullità nella notifica dell'atto introduttivo, contestualmente rimettendo la causa dinanzi al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.), con cui Parte_1
ha convenuto il Comune di di chiedendo, nel merito, accertata CP_1 CP_1
l'interclusione del proprio fondo, costituire in suo favore servitù di passaggio sul fondo in proprietà dell'ente convenuto denominato ex strada per la , per Per_1
l'estensione che dalla via Fantoni conduce al fondo attoreo, il tutto con vittoria di spese processuali;
2 §.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 6.05.2022, con cui il
[...]
, nel contestare le allegazioni e deduzioni attoree, ha chiesto Controparte_1
rigettare integralmente le domande proposte in citazione, con vittoria di spese di lite;
§.III. Osservato che: - dapprima sono stati concessi due rinvii congiuntamente chiesti delle parti in ragione di riferite trattative;
- successivamente sono stati assegnati alle parti i chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con deposito delle relative memorie;
- quindi sono stati concessi alle parti due ulteriori rinvii concordemente chiesti dalle stesse in pendenza di un richiamato percorso conciliativo;
- all'udienza tenutasi il 20.03.2025 è stata poi dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 301 c.p.c.; - la causa, ritualmente riassunta, è giunta infine all'udienza odierna allorché, preso atto sia della dichiarazione di parte attrice in punto intervenuta cessazione della materia del contendere, sia dell'adesione sul punto di parte convenuta, è stata trattenuta in decisione;
§.IV. Dato atto – assorbita ogni ulteriore questione – che è sopravvenuta in corso di causa la cessazione della materia del contendere per effetto dell'avvenuta liberazione della strada di accesso al fondo dell'attore (circostanza, quest'ultima, non solo emergente documentalmente, si veda il documento prodotto all'udienza odierna dall'attore consistente in comunicazione da parte dell'area tecnica del comune convenuto, protocollo n. 46769/2025 del 29.09.2025, ma anche sostanzialmente incontestata), che determina in maniera pacifica il concreto venire meno dell'interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio;
§.V. Ritenuto, infine, quanto alle spese processuali, che la circostanza che il CP_1
convenuto abbia provveduto a fare liberare il sedime stradale dagli ostacoli e manufatti che lo occupavano in corso di causa, unitamente alle emergenze istruttorie del complessivo contenzioso tra le parti, comporti l'obbligo per lo stesso, alla luce del
3 criterio della soccombenza virtuale, di rifondere in favore dell'attore le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e di natura e quantità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il convenuto a rifondere in favore dell'attore le spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.900,00 per compensi ed in € 545,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% ed oltre i.v.a.
e c.p.a. se dovute come per legge.
Verona, 11.12.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
4
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza dell'11.12.2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 63/2022, promosso da nei Parte_1
confronti di . Controparte_1
Sono comparsi:
- per parte attrice personalmente presente, l'avv. Parte_1
NI OL, il quale esibisce nota del di Controparte_1 CP_1
con cui si dichiara la libera percorribilità della strada di accesso al fondo dell'attore e precisa inoltre che nelle more il convenuto ha provveduto a liberare il sedime CP_1
stradale da ogni ostacolo e manufatto abusivo;
chiede pertanto sia dichiarata cessata la materia del contendere con vittoria di spese di lite;
- per parte convenuta , l'avv. SALA Controparte_1
ANTONIO, il quale non si oppone alla richiesta di cessazione della materia del contendere, opponendosi di contro alla rifusione delle spese chiesta dall'attore, rilevando al riguardo che la sopravvenuta modifica dei luoghi non implica riconoscimento alcuno del diritto.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che le parti si allontanano.
Verona, 11.12.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE III CIVILE
1 Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 63/2022 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AG AO;
-parte attrice- nei confronti di:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Sala Antonio;
-parte convenuta-
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione in riassunzione depositato il 4.01.2022 e ritualmente notificato (a seguito della sentenza n. 2425/2021 del 27.09.2021 con cui la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato la nullità della sentenza n. 2166/2019 emessa il 14.10.2019 dal Tribunale di Verona per nullità nella notifica dell'atto introduttivo, contestualmente rimettendo la causa dinanzi al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.), con cui Parte_1
ha convenuto il Comune di di chiedendo, nel merito, accertata CP_1 CP_1
l'interclusione del proprio fondo, costituire in suo favore servitù di passaggio sul fondo in proprietà dell'ente convenuto denominato ex strada per la , per Per_1
l'estensione che dalla via Fantoni conduce al fondo attoreo, il tutto con vittoria di spese processuali;
2 §.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 6.05.2022, con cui il
[...]
, nel contestare le allegazioni e deduzioni attoree, ha chiesto Controparte_1
rigettare integralmente le domande proposte in citazione, con vittoria di spese di lite;
§.III. Osservato che: - dapprima sono stati concessi due rinvii congiuntamente chiesti delle parti in ragione di riferite trattative;
- successivamente sono stati assegnati alle parti i chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con deposito delle relative memorie;
- quindi sono stati concessi alle parti due ulteriori rinvii concordemente chiesti dalle stesse in pendenza di un richiamato percorso conciliativo;
- all'udienza tenutasi il 20.03.2025 è stata poi dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 301 c.p.c.; - la causa, ritualmente riassunta, è giunta infine all'udienza odierna allorché, preso atto sia della dichiarazione di parte attrice in punto intervenuta cessazione della materia del contendere, sia dell'adesione sul punto di parte convenuta, è stata trattenuta in decisione;
§.IV. Dato atto – assorbita ogni ulteriore questione – che è sopravvenuta in corso di causa la cessazione della materia del contendere per effetto dell'avvenuta liberazione della strada di accesso al fondo dell'attore (circostanza, quest'ultima, non solo emergente documentalmente, si veda il documento prodotto all'udienza odierna dall'attore consistente in comunicazione da parte dell'area tecnica del comune convenuto, protocollo n. 46769/2025 del 29.09.2025, ma anche sostanzialmente incontestata), che determina in maniera pacifica il concreto venire meno dell'interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio;
§.V. Ritenuto, infine, quanto alle spese processuali, che la circostanza che il CP_1
convenuto abbia provveduto a fare liberare il sedime stradale dagli ostacoli e manufatti che lo occupavano in corso di causa, unitamente alle emergenze istruttorie del complessivo contenzioso tra le parti, comporti l'obbligo per lo stesso, alla luce del
3 criterio della soccombenza virtuale, di rifondere in favore dell'attore le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e di natura e quantità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il convenuto a rifondere in favore dell'attore le spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.900,00 per compensi ed in € 545,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% ed oltre i.v.a.
e c.p.a. se dovute come per legge.
Verona, 11.12.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
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