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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 12528/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12528 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] l' 1.09.1963 - C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FONTANA FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla VIA COMUNALE COLLETTORE PALMENTIELLO 25
E
(nata a [...] l'[...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DE PAOLA ELEONORA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla VIA GIUSEPPE CAPALDO 26
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.07.2024 e , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
Per_ matrimonio in Napoli il 18.06.1987, che dalla loro unione sono nati tre figli: maggiorenne e affetta da un ritardo psico-motorio, e maggiorenni ed economicamente indipendenti, Persona_2 Per_3
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che pag. 1 di 4 aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle seguenti condizioni concordate:
A.i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
B.il signor trasferirà la propria residenza entro e non oltre il mese di dicembre 2024 Parte_1
presso l'immobile di sua proprietà sito alla via Zenone di Elea n. 29 Napoli;
C.la casa coniugale di via Proserpina n.62 in Napoli, dove attualmente è residente la famiglia Pt_2
sarà assegnata alla signora unitamente alle figlie e che presso Pt_1 Parte_2 Per_1 Persona_2
di essa continueranno ad avere la propria residenza;
D.che il signor preleverà tutti i suoi effetti personali dalla casa coniugale entro e non oltre Parte_1
la data del rilascio della stessa;
E.che nessun mantenimento sarà previsto per i coniugi essendosi gli stessi dichiarati economicamente indipendenti;
F.che il signor percepirà per intero il canone di locazione dell'immobile commerciale sito in Pt_1
Napoli Villaggio Italsider alla via Montagna Spaccata n.290, benchè lo stesso sia in comunione dei beni;
G.Il signor si farà carico di pagare per intero l'imposta IMU sul suddetto immobile così come si Pt_1 farà carico di pagare l'imposta IMU anche sugli altri immobili in comunione dei beni;
H.che nessun assegno di mantenimento sarà previsto per la figlia già titolare di una pensione di Per_1
invalidità per euro 1.200,00mensili continuando altresì a persistere in capo ai genitori l'obbligo di accudimento, assistenza e cura della stessa;
I.che il signor continuerà a trascorrere del tempo con la figlia sempre compatibilmente con Pt_1 Per_1 le esigenze di quest'ultima, mantenendo il proprio impegno nell'accompagnamento della passeggiata quotidiana ed alle visite mediche oltre ad altre attività che verranno in essere;
J.Le spese del presente Giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc. Le parti venivano Per_ invitate a documentare la invalidità della primogenita nata il [...], nonché a prevedere un contributo per il suo mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario sulla premessa che le
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 prestazioni di natura assistenziale non costituiscono surrogati agli obblighi al mantenimento dei figli maggiorenni affetti da invalidità
I ricorrenti, con note di trattazione scritta, integravano i patti separativi prevedendo l'obbligo in capo a di corrispondere mensilmente a l'importo di Euro 300,00 a titolo Parte_1 Parte_2
Per_ di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre rivalutazi.one Pt_3
All'udienza del 27.03.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti così come successivamente modificati, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti separativi non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della figlia maggiorenne ma affetta da invalidità , il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto Parte_1 Parte_2
n.92 , parte II , S. A sez.Z reg. Atti Matrimonio anno 1987);
Per_
• assegna la casa coniugale a che continuerà ad abitarla con le figlie e Parte_2
Persona_2
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese a Parte_1
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 Per_
l'importo di Euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Parte_2
oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del Protocollo siglato dal Presidente del
Tribunale di Napoli e il Presidente del COA in data 7.03.2018. Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese successivo dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza;
• omologa gli ulteriori patti separativi riportati in parte motiva aventi carattere obbligatorio;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni, riportate in parte motiva, non aventi carattere obbligatorio,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12528 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] l' 1.09.1963 - C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FONTANA FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla VIA COMUNALE COLLETTORE PALMENTIELLO 25
E
(nata a [...] l'[...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DE PAOLA ELEONORA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla VIA GIUSEPPE CAPALDO 26
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.07.2024 e , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
Per_ matrimonio in Napoli il 18.06.1987, che dalla loro unione sono nati tre figli: maggiorenne e affetta da un ritardo psico-motorio, e maggiorenni ed economicamente indipendenti, Persona_2 Per_3
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che pag. 1 di 4 aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle seguenti condizioni concordate:
A.i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
B.il signor trasferirà la propria residenza entro e non oltre il mese di dicembre 2024 Parte_1
presso l'immobile di sua proprietà sito alla via Zenone di Elea n. 29 Napoli;
C.la casa coniugale di via Proserpina n.62 in Napoli, dove attualmente è residente la famiglia Pt_2
sarà assegnata alla signora unitamente alle figlie e che presso Pt_1 Parte_2 Per_1 Persona_2
di essa continueranno ad avere la propria residenza;
D.che il signor preleverà tutti i suoi effetti personali dalla casa coniugale entro e non oltre Parte_1
la data del rilascio della stessa;
E.che nessun mantenimento sarà previsto per i coniugi essendosi gli stessi dichiarati economicamente indipendenti;
F.che il signor percepirà per intero il canone di locazione dell'immobile commerciale sito in Pt_1
Napoli Villaggio Italsider alla via Montagna Spaccata n.290, benchè lo stesso sia in comunione dei beni;
G.Il signor si farà carico di pagare per intero l'imposta IMU sul suddetto immobile così come si Pt_1 farà carico di pagare l'imposta IMU anche sugli altri immobili in comunione dei beni;
H.che nessun assegno di mantenimento sarà previsto per la figlia già titolare di una pensione di Per_1
invalidità per euro 1.200,00mensili continuando altresì a persistere in capo ai genitori l'obbligo di accudimento, assistenza e cura della stessa;
I.che il signor continuerà a trascorrere del tempo con la figlia sempre compatibilmente con Pt_1 Per_1 le esigenze di quest'ultima, mantenendo il proprio impegno nell'accompagnamento della passeggiata quotidiana ed alle visite mediche oltre ad altre attività che verranno in essere;
J.Le spese del presente Giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc. Le parti venivano Per_ invitate a documentare la invalidità della primogenita nata il [...], nonché a prevedere un contributo per il suo mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario sulla premessa che le
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 prestazioni di natura assistenziale non costituiscono surrogati agli obblighi al mantenimento dei figli maggiorenni affetti da invalidità
I ricorrenti, con note di trattazione scritta, integravano i patti separativi prevedendo l'obbligo in capo a di corrispondere mensilmente a l'importo di Euro 300,00 a titolo Parte_1 Parte_2
Per_ di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre rivalutazi.one Pt_3
All'udienza del 27.03.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti così come successivamente modificati, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti separativi non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della figlia maggiorenne ma affetta da invalidità , il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto Parte_1 Parte_2
n.92 , parte II , S. A sez.Z reg. Atti Matrimonio anno 1987);
Per_
• assegna la casa coniugale a che continuerà ad abitarla con le figlie e Parte_2
Persona_2
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese a Parte_1
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 Per_
l'importo di Euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Parte_2
oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del Protocollo siglato dal Presidente del
Tribunale di Napoli e il Presidente del COA in data 7.03.2018. Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese successivo dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza;
• omologa gli ulteriori patti separativi riportati in parte motiva aventi carattere obbligatorio;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni, riportate in parte motiva, non aventi carattere obbligatorio,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4